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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 12630/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2193/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 3575/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche:Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con ordinanza resa in data 15/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro,in accoglimento del ricorso proposto ex artt. 702 - bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato, in favore di quest’ultimo, la somma complessiva di euro 32.950,40a titolo di compenso per l’attività professionale di assistenza difensivaprestata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; afondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo aver escluso la riunione della causa in esame con il giudizio di responsabilità professionale promosso dal Muscolini nei confronti del Pagliaminuto, nonché con un ’ altra causa instaurata nei confronti del Muscolinida un diverso avvocato, per il riconoscimento dei compensi relativialle attività difensive prestate in favore dello stesso Muscolini negli stessi giudizi nei quali lo stesso sarebbe stato difeso dal Pagliaminuto - ha riconosciuto di dover liquidare, in favore del Pagliaminuto, l’importo di euro 32.950,40 in relazione alle attività professionale svolte nell’interesse del Muscolini, rilevando l’avvenuta pienadimostrazione dell’espletamento, da parte del Pagliaminuto, del proprioministero di rappresentanza e di difesa dedotto in giudizio; avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; GiuseppePagliaminuto resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiararela litispendenza della domanda avanzata dal Pagliaminuto ai Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sensidell’art. 702 - bis c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 con altra causa pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari, instaurata prima del presente giudizio ed avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità professionale del Pagliaminuto, la dichiarazione della risoluzionedel mandato professionale e la condanna al risarcimento dei danni del medesimo difensore, con l’espressa domanda di accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicatidal Pagliaminuto nel presente giudizio; ilmotivo è infondato ; dalla lettura degli atti relativi al giudizio indicato dal ricorrente come pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari (ritualmente depositatiin questa sede dal Muscolini) , emerge come la domanda di accertamento della non spettanza dei compensi in favore del Pagliaminuto fosse stata proposta come conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento professionale del Pagliaminuto (ovvero,in alternativa, in esecuzione dell’eccezione di inadempimento dicui all’art. 1460 c.c.), con la conseguenza che il rapporto tra le due causenon può definirsi in senso stretto come litispendenza, bensì come eventualecontinenza; a tale riguardo, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , tra l'azione di accertamentopositivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto (non già di litispendenza, bensì) di continenza,in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenzasoltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimentodella domanda di accertamento negativo comporta, come Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri logicaconseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo (Sez.3, o rdinanza n. 22830 del 21/07/2022, Rv. 665421 - 01) ; nederiva l’in fondatezza della censura in esame, l à dove avanzata sull’erroneo presupposto della natura propria di ‘litispendenza’ del rapportotra le cause evocate; con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la C orte territoriale erroneamenteomesso di disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio promossodal Muscolini innanzi al Tribunale di Castrovillari ai fini del riconoscimentodella responsabilità professionale del Pagliaminuto, con laconseguente dichiarazione di risoluzione del mandato professionale, la condanna del Pagliaminuto al risarcimento dei danni e l’accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicatidalla controparte nel presente giudizio; con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n. 147/1994in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3, nonché per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5, per avere laC orte territoriale erroneamente omesso di procedere al preliminare accertamento dell’effettiva attività professionale svolta dal Pagliaminutorispetto al co - difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affiancato al primonella difesa del Muscolini all’interno dei medesimi giudizi dedotti in questa sede dal Pagliaminuto, in tal modo pervenendo a una liquidazionedel compenso asseritamente spettante al Pagliaminuto in violazionedell’art. 7 d.m. n. 147/94 nella parte in cui riconosce, nel Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri casoin cui più avvocati siano stati incaricati della difesa all’interno del medesimo procedimento civile, il diritto di ciascun incaricato a un onorariocommisurato all’opera effettivamente prestata; con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art. 702 - bis , ult. cpv.,c.p.c. e 702 - ter , comma 2, c.p.c., nonché per falsa applicazione dell’art.14 d.lgs n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 ed all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Muscolini avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità professionale del Pagliaminuto nell’ambito del mandato difensivo intercorso coll’odierno istante; e tanto, sulla base dell’erroneo presupposto costituito dall’asserita incompatibilità di detta domanda riconvenzionale con la domanda principale proposta dal Pagliaminuto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011: incompatibilità nella specie ovviabile attraverso il mutamentodel rito e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; con il quinto motivo, il ricorrente censur a il provvedimento impugnatoper violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del d.m.10 marzo 2014, n. 55 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la C orte territoriale proceduto alla determinazione delcompenso liquidato in favore della controparte, in assenza di alcuna riduzione o eliminazione delle somme dalla stessa rivendicate, senza alcun riferimento alle tabelle professionali impiegate, alle attività effettivamente prestate (anche sul piano temporale) e senza alcuna considerazione del sopravvenuto mutamento del testo del d.m. n. 55/2014; con il sesto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnatoper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri èstato oggetto di discussione tra le parti (violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5), per avere la C orte territoriale trascurato l’ammissione della prova testimoniale invocata dalMuscolini vota a comprovare l’avvenuta corresponsione, in favore della controparte, dell’importo di euro 19.650,00 destinata a essere scomputatadalla maggior somma liquidata; ilsecondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Co rte, l’ ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art.295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazioneletterale di quest'ultima norma, dalla ratio di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale(Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 5645 del 7/3/2017, Rv. 643987 - 01); ciòposto, deve ritenersi indubitabile che la causa con la quale sia stato sollecitato l’accertamento dell’inadempimento dell’avvocato rispetto ai propri compiti professionali, con l’ulteriore richiesta di accertamento della non spettanza di alcun compenso, abbia obiettivamente carattere pregiudiziale (rilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c.), rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi per l’eserciziodi tale attività professionale ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’orientamento fatto propriodalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domandadi liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 edil convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la c orte di appello è competentea decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, manon la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di un’istruzionesommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causaavente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitivadella causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità (Sez. 2,ordinanza n. 23215 del 31/07/2023, Rv. 668704 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivoe l’infondatezza del primo (assorbite tutte le restanti censure), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appellodi Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M Accoglieil secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbiti tutti i restanti mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2193/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - avverso l’ordinanza n. 3575/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche:Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri con ordinanza resa in data 15/12/2022, la Corte d’appello di Catanzaro,in accoglimento del ricorso proposto ex artt. 702 - bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha liquidato, in favore di quest’ultimo, la somma complessiva di euro 32.950,40a titolo di compenso per l’attività professionale di assistenza difensivaprestata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; afondamento della decisione assunta, la C orte territoriale - dopo aver escluso la riunione della causa in esame con il giudizio di responsabilità professionale promosso dal Muscolini nei confronti del Pagliaminuto, nonché con un ’ altra causa instaurata nei confronti del Muscolinida un diverso avvocato, per il riconoscimento dei compensi relativialle attività difensive prestate in favore dello stesso Muscolini negli stessi giudizi nei quali lo stesso sarebbe stato difeso dal Pagliaminuto - ha riconosciuto di dover liquidare, in favore del Pagliaminuto, l’importo di euro 32.950,40 in relazione alle attività professionale svolte nell’interesse del Muscolini, rilevando l’avvenuta pienadimostrazione dell’espletamento, da parte del Pagliaminuto, del proprioministero di rappresentanza e di difesa dedotto in giudizio; avverso l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione; GiuseppePagliaminuto resiste con controricorso; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche: conil primo motivo, il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di dichiararela litispendenza della domanda avanzata dal Pagliaminuto ai Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sensidell’art. 702 - bis c.p.c. e dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011 con altra causa pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari, instaurata prima del presente giudizio ed avente ad oggetto il riconoscimento della responsabilità professionale del Pagliaminuto, la dichiarazione della risoluzionedel mandato professionale e la condanna al risarcimento dei danni del medesimo difensore, con l’espressa domanda di accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicatidal Pagliaminuto nel presente giudizio; ilmotivo è infondato ; dalla lettura degli atti relativi al giudizio indicato dal ricorrente come pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari (ritualmente depositatiin questa sede dal Muscolini) , emerge come la domanda di accertamento della non spettanza dei compensi in favore del Pagliaminuto fosse stata proposta come conseguenza dell’accertamento dell’inadempimento professionale del Pagliaminuto (ovvero,in alternativa, in esecuzione dell’eccezione di inadempimento dicui all’art. 1460 c.c.), con la conseguenza che il rapporto tra le due causenon può definirsi in senso stretto come litispendenza, bensì come eventualecontinenza; a tale riguardo, varrà richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale , tra l'azione di accertamentopositivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto (non già di litispendenza, bensì) di continenza,in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenzasoltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimentodella domanda di accertamento negativo comporta, come Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri logicaconseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo (Sez.3, o rdinanza n. 22830 del 21/07/2022, Rv. 665421 - 01) ; nederiva l’in fondatezza della censura in esame, l à dove avanzata sull’erroneo presupposto della natura propria di ‘litispendenza’ del rapportotra le cause evocate; con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 e all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la C orte territoriale erroneamenteomesso di disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio promossodal Muscolini innanzi al Tribunale di Castrovillari ai fini del riconoscimentodella responsabilità professionale del Pagliaminuto, con laconseguente dichiarazione di risoluzione del mandato professionale, la condanna del Pagliaminuto al risarcimento dei danni e l’accertamento della non spettanza dei compensi professionali rivendicatidalla controparte nel presente giudizio; con il terzo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.m. n. 147/1994in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3, nonché per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ex art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5, per avere laC orte territoriale erroneamente omesso di procedere al preliminare accertamento dell’effettiva attività professionale svolta dal Pagliaminutorispetto al co - difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], affiancato al primonella difesa del Muscolini all’interno dei medesimi giudizi dedotti in questa sede dal Pagliaminuto, in tal modo pervenendo a una liquidazionedel compenso asseritamente spettante al Pagliaminuto in violazionedell’art. 7 d.m. n. 147/94 nella parte in cui riconosce, nel Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri casoin cui più avvocati siano stati incaricati della difesa all’interno del medesimo procedimento civile, il diritto di ciascun incaricato a un onorariocommisurato all’opera effettivamente prestata; con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli art. 702 - bis , ult. cpv.,c.p.c. e 702 - ter , comma 2, c.p.c., nonché per falsa applicazione dell’art.14 d.lgs n. 150/2011, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3 ed all’orientamento giurisprudenziale prevalente, per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal Muscolini avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità professionale del Pagliaminuto nell’ambito del mandato difensivo intercorso coll’odierno istante; e tanto, sulla base dell’erroneo presupposto costituito dall’asserita incompatibilità di detta domanda riconvenzionale con la domanda principale proposta dal Pagliaminuto ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011: incompatibilità nella specie ovviabile attraverso il mutamentodel rito e la fissazione dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.; con il quinto motivo, il ricorrente censur a il provvedimento impugnatoper violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del d.m.10 marzo 2014, n. 55 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,c.p.c., per avere la C orte territoriale proceduto alla determinazione delcompenso liquidato in favore della controparte, in assenza di alcuna riduzione o eliminazione delle somme dalla stessa rivendicate, senza alcun riferimento alle tabelle professionali impiegate, alle attività effettivamente prestate (anche sul piano temporale) e senza alcuna considerazione del sopravvenuto mutamento del testo del d.m. n. 55/2014; con il sesto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnatoper omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri èstato oggetto di discussione tra le parti (violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 5), per avere la C orte territoriale trascurato l’ammissione della prova testimoniale invocata dalMuscolini vota a comprovare l’avvenuta corresponsione, in favore della controparte, dell’importo di euro 19.650,00 destinata a essere scomputatadalla maggior somma liquidata; ilsecondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure ; osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di questa Co rte, l’ ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell'art.295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazioneletterale di quest'ultima norma, dalla ratio di essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale(Sez. 6 - 1, o rdinanza n. 5645 del 7/3/2017, Rv. 643987 - 01); ciòposto, deve ritenersi indubitabile che la causa con la quale sia stato sollecitato l’accertamento dell’inadempimento dell’avvocato rispetto ai propri compiti professionali, con l’ulteriore richiesta di accertamento della non spettanza di alcun compenso, abbia obiettivamente carattere pregiudiziale (rilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c.), rispetto alla domanda di liquidazione dei compensi per l’eserciziodi tale attività professionale ; al riguardo, è appena il caso di richiamare l’orientamento fatto propriodalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, nel caso Adunanzadel13 marzo 2025 – R.G. n. 2193/2023 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domandadi liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 edil convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la c orte di appello è competentea decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, manon la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di un’istruzionesommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causaavente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitivadella causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità (Sez. 2,ordinanza n. 23215 del 31/07/2023, Rv. 668704 - 01) ; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del secondo motivoe l’infondatezza del primo (assorbite tutte le restanti censure), dev’essere disposta la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appellodi Catanzaro, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M Accoglieil secondo motivo; rigetta il primo; dichiara assorbiti tutti i restanti mot
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