CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03169/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità per tardività degli appelli proposti nell'interesse degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 novembre 2011; rilevato che i ricorsi, che deducono con il medesimo atto di impugnazione vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità, alla responsabilità degli imputati e al dinego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, risultano presentati personalmente dagli imputati; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetti non legittimati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de