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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24014/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 13 aprile 2016 al 9 maggio 2016 nella forma della custodia in carcere e sino al 2 febbraio 2017 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i seguenti reati: - artt. 110 cod. pen., 12, comma 2 lett. a), 14 legge n. 497/74 (capo 11); - artt. 110, 624 e 625 nn.3 e 5 cod. pen. (capo 12); - artt. 110 cod. pen. e art. 12 lett. a) legge n.497/74 (capo 23); - art. 110 cod. pen. e 12, comma 2 lett.a) legge 497/74 (capo 25).

Tale procedimento si è concluso con l'assoluzione in primo grado per i reati di cui ai capi 11,12 e 25 e in appello per il reato di cui al capo 23, irrevocabile il 4 settembre 2018.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato, motivo per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e per mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen., 24 Cost.

Secondo la difesa, la Corte di appello ha rigettato la domanda dì riparazione senza specificare in quali comportamenti processuali o extra processuali dell'istante fossero rinvenibili gli estremi della colpa grave che ha dato causa alla privazione della libertà personale del ricorrente.

In particolare, la Corte avrebbe omesso di verificare se in concreto í fatti così come accertati, sulla cui scorta il giudice della cautela ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, fossero ab origine insussistenti o comunque inidonei a giustificare l'emissione del titolo custodiate; avrebbe, altresì, omesso di specificare in che misura e in che termini l'istante avrebbe dato causa alla detenzione per sua grave colpa.

La Corte di appello, si assume, si è limitata alla sola enunciazione della sussistenza degli estremi della colpa grave nella condotta tenuta dal ricorrente quale concausa della detenzione, omettendo però di spiegare la sua incidenza sulla emissione del titolo custodiate.

Se la Corte territoriale avesse accertato la possibilità di verificare l'insussistenza dei fatti sin dall'inizio del procedimento, ne avrebbe tratto la conclusione per cui l'assoluzione era intervenuta sulla base degli stessi elementi che erano stati esaminati dal giudice della cautela.

E' quindi evidente, secondo la difesa, che quando emerga che i fatti erano ab origine insussistenti o comunque penalmente irrilevanti il giudice della cautela non abbia la possibilità di valutare la condotta ostativa.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nella motivazione dell'ordinanza sono state analiticamente descritte le condotte ascrivibili al ricorrente, non escluse dal giudice che lo ha assolto, concretanti colpa grave ostativa al diritto alla riparazione.

In particolare, alle pagg.3-5, l'ordinanza in esame descrive l'esito di attività di intercettazione dalla quale è emerso che [OSCURATO:PERSONA] avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un veicolo nel quale si parlava di fucili, ritenendo i giudici della riparazione che i dati fattuali originariamente ascritti al richiedente, sebbene valutati con formula dubitativa, non fossero stati esclusi, non avendo il giudice della cognizione negato la ricorrenza di frasi che inequivocabilmente facevano riferimento ad armi e munizioni pronunciate dal Giampaolo all'interno della sua autovettura in presenza del Cutrì.

3. La Corte ha valutato come condotta ostativa l'avere il richiedente intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che risulta condannato in via definitiva anche per reati in materia di armi, discutendo di tale argomento senza che il Cutrì manifestasse alcuna forma di dissenso in proposito.

La stessa sentenza assolutoria, si legge nell'ordinanza, non ha mancato di evidenziare come il termine «fucili» sia comunque presente in alcuni dialoghi così come certo non abbisognano di particolare interpretazione le frasi «spara, spara» o il riferimento al calibro, tali da far ritenere al giudice della cautela che il Cutrì fosse inserito in un ambito delinquenziale nel quale in concorso con altri avesse la disponibilità di armi.

4. L'argomento difensivo secondo il quale la pronuncia assolutoria è intervenuta sulla base del medesimo compendio valutato dal giudice della cautela non assume alcun rilievo, atteso che non può trovare applicazione al caso in esame il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (ex plurimis, Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 - 01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765 - 01).

4.1. Il principio trova origine nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Annbrosio, in cui si era affermato, in prima battuta, che «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Nell'occasione il Supremo collegio aveva, nondimeno, chiarito che tale operatività non possa concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo.

4.2. Ora, nel caso di specie, le ragioni dell'assoluzione escludono in radice che si verta in un'ipotesi di difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 13 aprile 2016 al 9 maggio 2016 nella forma della custodia in carcere e sino al 2 febbraio 2017 nella forma degli arresti domiciliari in relazione a un procedimento nel quale era indagato per i seguenti reati: - artt. 110 cod. pen., 12, comma 2 lett. a), 14 legge n. 497/74 (capo 11); - artt. 110, 624 e 625 nn.3 e 5 cod. pen. (capo 12); - artt. 110 cod. pen. e art. 12 lett. a) legge n.497/74 (capo 23); - art. 110 cod. pen. e 12, comma 2 lett.a) legge 497/74 (capo 25). Tale procedimento si è concluso con l'assoluzione in primo grado per i reati di cui ai capi 11,12 e 25 e in appello per il reato di cui al capo 23, irrevocabile il 4 settembre 2018. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza impugnata con unico, articolato, motivo per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e per mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125 e 314 cod. proc. pen., 24 Cost. Secondo la difesa, la Corte di appello ha rigettato la domanda dì riparazione senza specificare in quali comportamenti processuali o extra processuali dell'istante fossero rinvenibili gli estremi della colpa grave che ha dato causa alla privazione della libertà personale del ricorrente. In particolare, la Corte avrebbe omesso di verificare se in concreto í fatti così come accertati, sulla cui scorta il giudice della cautela ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare, fossero ab origine insussistenti o comunque inidonei a giustificare l'emissione del titolo custodiate; avrebbe, altresì, omesso di specificare in che misura e in che termini l'istante avrebbe dato causa alla detenzione per sua grave colpa. La Corte di appello, si assume, si è limitata alla sola enunciazione della sussistenza degli estremi della colpa grave nella condotta tenuta dal ricorrente quale concausa della detenzione, omettendo però di spiegare la sua incidenza sulla emissione del titolo custodiate. Se la Corte territoriale avesse accertato la possibilità di verificare l'insussistenza dei fatti sin dall'inizio del procedimento, ne avrebbe tratto la conclusione per cui l'assoluzione era intervenuta sulla base degli stessi elementi che erano stati esaminati dal giudice della cautela. E' quindi evidente, secondo la difesa, che quando emerga che i fatti erano ab origine insussistenti o comunque penalmente irrilevanti il giudice della cautela non abbia la possibilità di valutare la condotta ostativa.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nella motivazione dell'ordinanza sono state analiticamente descritte le condotte ascrivibili al ricorrente, non escluse dal giudice che lo ha assolto, concretanti colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. In particolare, alle pagg.3-5, l'ordinanza in esame descrive l'esito di attività di intercettazione dalla quale è emerso che [OSCURATO:PERSONA] avesse accompagnato [OSCURATO:PERSONA] a bordo di un veicolo nel quale si parlava di fucili, ritenendo i giudici della riparazione che i dati fattuali originariamente ascritti al richiedente, sebbene valutati con formula dubitativa, non fossero stati esclusi, non avendo il giudice della cognizione negato la ricorrenza di frasi che inequivocabilmente facevano riferimento ad armi e munizioni pronunciate dal Giampaolo all'interno della sua autovettura in presenza del Cutrì. 3. La Corte ha valutato come condotta ostativa l'avere il richiedente intrattenuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], che risulta condannato in via definitiva anche per reati in materia di armi, discutendo di tale argomento senza che il Cutrì manifestasse alcuna forma di dissenso in proposito. La stessa sentenza assolutoria, si legge nell'ordinanza, non ha mancato di evidenziare come il termine «fucili» sia comunque presente in alcuni dialoghi così come certo non abbisognano di particolare interpretazione le frasi «spara, spara» o il riferimento al calibro, tali da far ritenere al giudice della cautela che il Cutrì fosse inserito in un ambito delinquenziale nel quale in concorso con altri avesse la disponibilità di armi. 4. L'argomento difensivo secondo il quale la pronuncia assolutoria è intervenuta sulla base del medesimo compendio valutato dal giudice della cautela non assume alcun rilievo, atteso che non può trovare applicazione al caso in esame il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (ex plurimis, Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 - 01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765 - 01). 4.1. Il principio trova origine nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Annbrosio, in cui si era affermato, in prima battuta, che «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio aveva, nondimeno, chiarito che tale operatività non possa concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. 4.2. Ora, nel caso di specie, le ragioni dell'assoluzione escludono in radice che si verta in un'ipotesi di difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in e
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