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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46442/2024

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ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24/ RG 22197 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.

Va premesso che gli imputati sono stati ritenuti responsabili di una resistenza commessa in carcere nel corso di una sommossa e la pena è stata quantificata in prossimità dei minimi edittali con un esiguo aumento per la continuazione sia rispetto alle lesioni, ai danni di oltre dieci operanti, sia ai danneggiamenti, proprio in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto delle ragioni dei disordini (la morte di un detenuto).

La sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale confessione degli imputati e, con riferimento alla continuazione, il contenuto aumento di pena è stato tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977); Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Hicem prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio le testimonianze degli agenti operanti con descrizione dello sviluppo della resistenza e delle lesioni per come consumatesi nelle diverse fasi da parte degli imputati (pagg. da 2 a 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 24/ RG 22197 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Va premesso che gli imputati sono stati ritenuti responsabili di una resistenza commessa in carcere nel corso di una sommossa e la pena è stata quantificata in prossimità dei minimi edittali con un esiguo aumento per la continuazione sia rispetto alle lesioni, ai danni di oltre dieci operanti, sia ai danneggiamenti, proprio in quanto i giudici di merito hanno tenuto conto delle ragioni dei disordini (la morte di un detenuto). La sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della parziale confessione degli imputati e, con riferimento alla continuazione, il contenuto aumento di pena è stato tale da non richiedere obbligo di specifica motivazione (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 27977); Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Hicem prospetta una rivalutazione delle fonti di prova con censure di puro merito oltre che del tutto generiche nonostante la sentenza riporti nel dettaglio le testimonianze degli agenti operanti con descrizione dello sviluppo della resistenza e delle lesioni per come consumatesi nelle diverse fasi da parte degli imputati (pagg. da 2 a 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 46442/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris