CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 19277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] .tvverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di Viterbo con cui è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio. L'impugnazione è inammissibile in quanto reiterativa delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è, inoltre, generico e aspecifico. E' costante l'orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di p.g. [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato la nota della Poistrada da cui risulta che, avverso la contestazione elevata in precedenza non era stato presentato ricorso né era stato effettuato alcun pagamento né dalla ricorrente né dal proprietario dell'autovettura alla guida della quale la ricorrente si trovava. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento oltre che della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e