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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 ottobre 1977

Cassazione n. 45465/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ZAPPALA' [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dalla Corte di Appello di Messina (per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, commessi dall'agosto 2017) e, la seconda, dalla Corte di Appello di Caltanissetta (per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 8 luglio 2019); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi e che si sono protratti nel tempo; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le attività si riferivano a sostanze diverse e, soprattutto, che l'attività riferibile al reato associativo di cui alla prima sentenza riguardava l'importazione di cocaina dalla Colombia e allo spaccio di questa, accertato sul territorio sino all'anno 2017, cessato quindi due anni prima della commissione del reato oggetto della seconda sentenza (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Messina, quale giudice dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha rigettato la richiesta di ZAPPALA' [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di due sentenze pronunciate, la prima, dalla Corte di Appello di Messina (per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, commessi dall'agosto 2017) e, la seconda, dalla Corte di Appello di Caltanissetta (per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 commesso il 8 luglio 2019); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le violazioni si riferiscono a fatti analoghi e che si sono protratti nel tempo; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che le attività si riferivano a sostanze diverse e, soprattutto, che l'attività riferibile al reato associativo di cui alla prima sentenza riguardava l'importazione di cocaina dalla Colombia e allo spaccio di questa, accertato sul territorio sino all'anno 2017, cessato quindi due anni prima della commissione del reato oggetto della seconda sentenza (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.nn.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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