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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CO0486_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-486/01 P-R e C-488/01 P-R, [OSCURATO:PERSONA] national, con sede in Saint-Cloud (Francia), Jean-[OSCURATO:PERSONA], deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Montpellier (Francia), rappresentati dagli avv.ti F. Wagner e

V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats, richiedenti, avente ad oggetto alcune domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-2823), procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg.

G. [OSCURATO:PERSONA], J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado, Charles de Gaulle, deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Parigi (Francia), ricorrente in primo grado nella causa T-222/99,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, ciascuno per quanto di interesse, un ricorso a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-2823; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto i ricorsi da essi proposti al fine di ottenere l'annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 14 settembre 1999, riguardante l'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) - Gruppo misto» (in prosieguo: l'«atto controverso»). 2 Con atti separati, depositati nella cancelleria della Corte il medesimo giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a norma dell'art. 242 CE, alcune domande dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 3 Posto che le conclusioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulla domanda, non è necessario sentire le difese orali delle parti medesime. 4 Tenuto conto della somiglianza delle questioni sollevate con i due procedimenti, si rende opportuno riunirli ai fini della presente ordinanza.

Contesto normativo e fatti all'origine della controversia 5 Il regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999 (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), dispone all'art. 29 intitolato «Costituzione di gruppi politici», quanto segue: «1.

I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. (...)

3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente.

Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell'Ufficio di presidenza. (...)». 6 L'art. 30 del regolamento, concernente i deputati non iscritti, recita: «1.

I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.

2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati». 7 L'art. 180 del regolamento, relativo all'applicazione di quest'ultimo, così dispone: «1.

Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente.

Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142).

2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 181.

3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il [OSCURATO:PERSONA].

4. Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al [OSCURATO:PERSONA] che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri.

In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione.

5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal [OSCURATO:PERSONA] vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento.

6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli. (...)». 8 I fatti all'origine della lite che hanno portato all'adozione dell'atto controverso sono riassunti ai punti 6-11 della sentenza impugnata. 9 Risulta dalla sentenza impugnata che, nel corso della seduta plenaria del 14 settembre 1999, una nota interpretativa è stata sottoposta, a norma dell'art. 180 del regolamento, al voto del [OSCURATO:PERSONA], che l'ha approvata a maggioranza dei suoi membri.

Il testo della nota suddetta è riportato come segue al punto 9 della sentenza impugnata: «Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione degli affari costituzionali ha preso in esame la domanda d'interpretazione dell'art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999.

In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione degli affari costituzionali interpreta l'art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue: La dichiarazione di costituzione del [Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) - Gruppo misto; in prosieguo: il "gruppo TDI"] non è conforme all'art. 29, [n.] 1, del [regolamento].

Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l'allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, esclude ogni affinità politica.

Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in seno a tale gruppo.

Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all'art. 29, [n.] 1, il seguente testo: "Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti". (...)». 10 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 5 ottobre, il 19 novembre ed il 22 novembre 1999, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle (causa T-222/99), il [OSCURATO:PERSONA] national (causa T-327/99) e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg.

Pannella, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco e la [OSCURATO:PERSONA] (causa T-329/99) hanno proposto ricorsi diretti all'annullamento dell'atto controverso. 11 Con atto separato, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle hanno proposto, a norma dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso.

Con ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-3397), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda, riservando la decisione sulle spese.

La sentenza impugnata 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i tre ricorsi menzionati al punto 10 della presente ordinanza, ma li ha respinti perché infondati. 13 [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che i detti ricorsi erano irricevibili, deducendo tre motivi a sostegno di tale affermazione, relativi all'inesistenza dell'atto controverso, al fatto che quest'ultimo non può essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario e al fatto che l'atto suddetto non riguarda direttamente e individualmente i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. 14 Innanzi tutto, pronunciandosi sul motivo relativo all'inesistenza dell'atto controverso nella parte in cui dispone lo scioglimento del gruppo TDI, il Tribunale ha concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, che, con tale atto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di adottare l'interpretazione generale dell'art. 29, n. 1, del regolamento proposta dalla commissione degli affari costituzionali nonché la posizione espressa da quest'ultima circa la conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI alla detta disposizione e di constatare l'inesistenza ex tunc del detto gruppo per inosservanza del requisito previsto da tale disposizione.

Il Tribunale ha dunque respinto tale motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA]. 15 Inoltre, quanto al secondo motivo di irricevibilità dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], relativo all'inoppugnabilità dell'atto controverso, il Tribunale ha statuito, al punto 62 della sentenza impugnata, che un atto di questo tipo «non può (...) essere considerato alla stregua di un atto che rientra nell'organizzazione interna strictu sensu dei lavori del [OSCURATO:PERSONA]» e che «esso deve poter essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario, in conformità all'art. 230, primo comma, CE».

Pertanto, anche tale motivo è stato respinto. 16 Infine, ai punti 65, 66 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano colpiti direttamente e individualmente dall'atto controverso.

Di conseguenza, il Tribunale ha statuito, al punto 75, che i ricorsi di annullamento portati alla sua cognizione dovevano essere dichiarati ricevibili. 17 A sostegno delle loro conclusioni intese all'annullamento i ricorrenti hanno sviluppato nell'ambito del procedimento di primo grado un insieme di motivi, alcuni comuni, altri specifici delle loro rispettive controversie.

Gli argomenti proposti dai ricorrenti sono stati raggruppati dal Tribunale in nove motivi. 18 Quanto al primo motivo, secondo il quale l'atto controverso si fonderebbe su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha statuito, al punto 81 della sentenza impugnata, che «[u]na disposizione del genere, posta in un articolo dedicato alla "costituzione dei gruppi politici", dev'essere necessariamente interpretata nel senso che i deputati che scelgono di formare un gruppo presso il [OSCURATO:PERSONA] possono farlo solo sulla base di affinità politiche.

I termini stessi dell'art. 29, n. 1, del regolamento, insieme al titolo dell'articolo nel quale si inseriscono, inducono quindi a respingere la tesi dei ricorrenti basata sul carattere facoltativo del criterio relativo alle affinità politiche cui si fa riferimento in questa disposizione».

Inoltre, ai punti 85 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi politici e la mancanza di reazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al comportamento eterogeneo dei membri di un medesimo gruppo politico in occasione di votazioni in seduta plenaria non possono essere interpretati come prova del carattere facoltativo del requisito relativo alle affinità politiche di cui all'art. 29, n. 1, del regolamento. 19 Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché all'assenza di fondamento normativo dell'atto controverso, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente controllato la conformità del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e ritenuto che i componenti di tale gruppo non presentassero affinità politiche, il Tribunale ha rilevato, in particolare al punto 101 della sentenza impugnata, che, come risulta dall'art. 180 del regolamento, «il [OSCURATO:PERSONA] è competente a vigilare, eventualmente tramite la consultazione della commissione degli affari costituzionali, sull'applicazione e sull'interpretazione corrette delle disposizioni del suo regolamento interno.

A tale titolo, esso è, in particolare, competente ad accertare, come ha fatto nel caso di specie, il rispetto da parte di un gruppo la cui costituzione viene dichiarata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] in conformità all'art. 29, n. 4, del regolamento del requisito delle affinità politiche posto dal n. 1 di questo stesso articolo.

Negare che il [OSCURATO:PERSONA] sia competente per tale controllo equivarrebbe a costringerlo a privare quest'ultima disposizione di qualsiasi effetto utile». 20 Nell'esaminare la fondatezza dell'assunto secondo cui la dichiarazione di costituzione del gruppo TDI non sarebbe stata conforme all'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha concluso, al punto 120 della sentenza impugnata, che «il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che la dichiarazione di costituzione del gruppo TDI rifletteva un'assenza totale e manifesta di affinità politiche tra i componenti del detto gruppo.

In tal modo, il [OSCURATO:PERSONA] non è assurto a giudice delle affinità politiche dei membri di tale gruppo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti.

Esso ha solo constatato, alla luce della summenzionata dichiarazione, che questi ultimi negavano apertamente qualsiasi affinità di tale natura (...).

Di conseguenza, esso non aveva altra scelta che concludere per l'inosservanza da parte del gruppo TDI dell'art. 29, n. 1, del regolamento, al fine di non privare questa disposizione di qualsiasi effetto utile». 21 Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI, il Tribunale, dopo aver dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata in relazione agli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, l'ha respinta perché infondata. 22 In particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 149 della sentenza impugnata, che tali disposizioni «costituisc[ono] misure di organizzazione interna giustificate con riguardo alle caratteristiche proprie del [OSCURATO:PERSONA], ai suoi obblighi di funzionamento e alle responsabilità ed agli obiettivi assegnatigli dal Trattato».

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 152, che la distinzione introdotta dagli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento è giustificata dal fatto che i deputati appartenenti ad un gruppo politico - contrariamente a quelli che siedono come deputati non iscritti alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] - soddisfano un'esigenza del regolamento imposta dal perseguimento di obiettivi legittimi. 23 Inoltre, al punto 155 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che le differenze di trattamento tra i deputati non iscritti ed i deputati membri di un gruppo politico derivano non dal combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, ma da varie altre disposizioni interne del [OSCURATO:PERSONA], elencate al punto 156 della sentenza impugnata, contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità. 24 Quanto all'argomento secondo cui l'atto controverso comporterebbe una discriminazione ingiustificata, in quanto vieta la costituzione del gruppo TDI, mentre nel corso delle legislature precedenti è stata ammessa la costituzione di diversi altri gruppi tecnici, il Tribunale ha statuito, al punto 171 della sentenza impugnata, che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente constatato l'inesistenza del gruppo TDI per non conformità all'art. 29, n. 1, del regolamento in quanto i componenti di tale gruppo hanno apertamente escluso qualsiasi affinità politica tra loro e negato qualsiasi carattere politico al gruppo medesimo, i ricorrenti non possono, comunque, fruttuosamente avvalersi della diversa valutazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di talune dichiarazioni di costituzione dei gruppi nel corso di legislature precedenti.

Il Tribunale ha precisato, al punto 172, che i ricorrenti non hanno contestato la tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, a differenza dei deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI, quelli che hanno dichiarato la costituzione di detti vari gruppi non hanno mai escluso esplicitamente qualsiasi affinità politica tra loro.

Infine, al punto 184, il Tribunale, pronunciandosi in merito agli argomenti relativi alla tutela del legittimo affidamento, ha affermato che la mancanza di opposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla dichiarazione di costituzione di gruppi che non presentavano le stesse caratteristiche del gruppo TDI non può essere considerata come un'assicurazione precisa che ha fatto nascere nei deputati che hanno dichiarato la costituzione di tale gruppo fondate aspettative circa la conformità di quest'ultimo all'art. 29, n. 1, del regolamento. 25 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui l'esistenza di affinità politiche tra i membri di taluni gruppi politici sarebbe apparsa dubbia al momento di recenti votazioni su questioni politiche delicate, laddove i membri del gruppo TDI avrebbero dato prova, in tale occasione, di grande coerenza politica, il Tribunale ha rilevato, al punto 191 della sentenza impugnata, come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento tale da dimostrare che questi gruppi abbiano apertamente negato - come ha fatto il gruppo TDI - qualsiasi affinità politica e come l'eterogeneità dei voti espressi dai membri di uno stesso gruppo politico su questioni particolari non possa essere considerata come un elemento di tale natura. 26 Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione del principio di democrazia, il Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza impugnata, che, sebbene il principio di democrazia costituisca uno degli elementi fondamentali dell'Unione europea, tale principio non si oppone a che il [OSCURATO:PERSONA] adotti misure di organizzazione interne miranti, al pari del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, a consentirgli di adempiere nel modo migliore, in funzione delle sue caratteristiche, il ruolo istituzionale e gli obiettivi assegnatigli dai Trattati. 27 Pronunciandosi sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha statuito, al punto 217 della sentenza impugnata, che il combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento non può essere considerato come una misura che eccede i limiti di quanto è opportuno e necessario ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi che tali disposizioni perseguono. 28 Quanto al sesto motivo, relativo alla violazione del principio della libertà di associazione, il Tribunale ha constatato, ai punti 232 e 233 della sentenza impugnata, che, anche ammettendo che il detto principio possa applicarsi a livello dell'organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], esso non riveste carattere assoluto e non si oppone a che, nell'ambito del suo potere di organizzazione interna, il [OSCURATO:PERSONA] subordini la costituzione nel suo seno di un gruppo di deputati all'obbligo di affinità politiche dettato dal perseguimento di obiettivi legittimi e vieti, come risulta dall'atto controverso, la costituzione di un gruppo che, come il gruppo TDI, viola palesemente tale obbligo. 29 Quanto al settimo motivo, fondato su un'inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il Tribunale ha dichiarato, al punto 240 della sentenza impugnata, che, anche ammesso che la giurisprudenza secondo la quale il giudice comunitario, garantendo la tutela dei diritti fondamentali, è tenuto ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri si applichi, per analogia, alle tradizioni parlamentari comuni a questi ultimi, l'atto controverso, in quanto vieta la costituzione di gruppi i cui componenti neghino, come nel caso di specie, qualsiasi affinità politica tra loro, non può essere ritenuto in contrasto con una tradizione parlamentare comune agli Stati membri.

Il Tribunale ha precisato, ai punti 241 e 242, che le indicazioni fornite dai ricorrenti nelle loro memorie pongono, tutt'al più, in risalto che la costituzione di gruppi tecnici o misti è ammessa in alcune assemblee parlamentari nazionali, ma non consentono, al contrario, di escludere che i parlamenti nazionali che, come il [OSCURATO:PERSONA], subordinano la costituzione nel loro seno di un gruppo ad un obbligo di affinità politiche adottino, nei confronti di una dichiarazione di costituzione di gruppo analoga a quella del gruppo TDI, un'interpretazione identica a quella adottata dal [OSCURATO:PERSONA] nell'atto controverso.

Secondo il Tribunale, le dette indicazioni non autorizzano neanche a concludere che la costituzione di un gruppo, come il gruppo TDI, di cui gli stessi membri espressamente dichiarano essere privo di qualsiasi carattere politico, sia possibile nella maggior parte dei parlamenti nazionali. 30 L'ottavo motivo dedotto dinanzi al Tribunale riguardava una violazione di forme sostanziali. 31 Con la prima parte di tale motivo, si sosteneva che l'atto controverso è qualcosa di più di un'interpretazione a carattere generale e con valore dichiarativo.

Tale atto costituirebbe una decisione che ha effetto retroattivo a far tempo dalla dichiarazione di costituzione del gruppo TDI e che subordina ad una nuova condizione la costituzione di un gruppo. 32 A questo proposito, il Tribunale ha statuito, in particolare al punto 252 della sentenza impugnata, che l'interpretazione che il [OSCURATO:PERSONA] dà di una disposizione del suo regolamento chiarisce e precisa il significato e la portata di quest'ultima come deve e come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dalla data della sua entrata in vigore.

Ne risulta che la disposizione così interpretata può essere applicata a situazioni verificatesi prima dell'adozione della decisione interpretativa. 33 Pronunciandosi sulla seconda parte di tale ottavo motivo, relativa all'incompetenza della commissione degli affari costituzionali ad adottare una decisione particolare concernente la conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha statuito che la detta commissione è rimasta entro i limiti delle competenze ad essa riconosciute dal combinato disposto del punto XV 8 dell'allegato VI e dell'art. 180 del regolamento. 34 Quanto all'affermazione secondo cui la decisione di scioglimento del gruppo TDI non ha costituito l'oggetto di una votazione in seduta plenaria, in quanto solo l'interpretazione generale dell'art. 29, n. 1, del regolamento proposta dalla commissione degli affari costituzionali è stata sottoposta a votazione, il Tribunale ha ritenuto, al punto 264 della sentenza impugnata, che i deputati, in seguito all'opposizione formulata dal gruppo TDI contro tale interpretazione generale, hanno necessariamente compreso che essi, nel pronunciarsi su quest'ultima, prendevano allo stesso tempo posizione in merito alla conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e, pertanto, in merito alla sorte di tale gruppo.

Di conseguenza, un voto separato su tale punto non era giustificato. 35 Quanto alla terza parte dell'ottavo motivo, relativa ad una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, essa è stata respinta dal Tribunale, il quale, al punto 267 della sentenza impugnata, ha constatato come i membri del gruppo TDI siano stati, in più occasioni, in grado di far valere il loro punto di vista presso gli altri deputati circa le critiche relative alla non conformità di tale gruppo all'art. 29, n. 1, del regolamento. 36 Quanto al nono motivo, fondato su una presunzione di sviamento di procedura, in quanto le modifiche in precedenza apportate al regolamento rifletterebbero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di ridurre sistematicamente i diritti di alcuni deputati, il Tribunale ha dichiarato, al punto 277 della sentenza impugnata, che gli esempi relativi a tali modifiche non sono tali da dimostrare che le decisioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 1999 derivavano da una volontà deliberata di quest'ultimo di pregiudicare i diritti di alcuni deputati, in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA] national.

Al contrario, il Tribunale ha stabilito che, di fronte ad un caso di mancanza di affinità politiche così manifesto come quello relativo alla dichiarazione di costituzione del gruppo TDI, il [OSCURATO:PERSONA] non poteva far altro che constatare l'inesistenza di tale gruppo per inosservanza del requisito previsto dal detto art. 29, n. 1, del regolamento. 37 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto i tre ricorsi di annullamento dinanzi ad esso proposti.

Quanto alle domande di sospensione dell'esecuzione Argomenti delle parti 38 Per dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris, il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] deducono otto motivi, quattro dei quali sono comuni alle due domande di sospensione dell'esecuzione. 39 Con il loro primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l'atto controverso si basa su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento.

L'impiego del verbo «potere» in tale disposizione comproverebbe la facoltà dei deputati di creare un gruppo secondo affinità politiche, senza che occorra vedere in ciò una restrizione supplementare inesistente nei testi.

Secondo i richiedenti, l'espressione «affinità politiche» non dovrebbe essere interpretata in modo letterale, bensì dovrebbe essere intesa come una ricerca di solidarietà che si tradurrebbe, nella fattispecie, nella volontà di ottenere, per ciascun deputato, il diritto di svolgere pienamente il proprio mandato parlamentare senza che l'esercizio di quest'ultimo venga pregiudicato da disuguaglianze. 40 Il secondo motivo, comune alle due domande di provvedimenti provvisori, riguarda l'assenza di fondamento normativo del controllo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla conformità del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e la violazione del principio di uguaglianza.

A questo proposito, i richiedenti ritengono anzitutto che il Tribunale abbia esplicitamente riconosciuto, al punto 102 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] non svolge alcun controllo, al momento della costituzione di un gruppo, sulle affinità politiche dei membri che compongono quest'ultimo.

Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, la formulazione dell'art. 180 del regolamento non attribuirebbe al [OSCURATO:PERSONA] alcun potere di controllo in ordine all'applicazione ed all'interpretazione corrette delle disposizioni del regolamento medesimo.

I richiedenti sostengono inoltre che il fatto di adottare una posizione comune e di costituire un gruppo al fine di garantire ad ogni deputato il pieno esercizio del suo mandato esprime l'esistenza di un'affinità politica ai sensi dell'art. 29 del detto regolamento.

Infine, essi fanno valere che, in più occasioni, componenti politiche differenti del gruppo TDI si sono associate allo scopo di presentare un determinato documento. 41 Il terzo motivo, comune alle due domande di provvedimenti provvisori, riguarda una presunta violazione del principio della parità di trattamento.

I richiedenti fanno valere anzitutto che il Tribunale, al punto 165 della sentenza impugnata, ha riconosciuto l'esistenza di discriminazioni operate tra i deputati membri di un gruppo politico ed i deputati non iscritti, ma si è limitato ad indicare che disparità di trattamento siffatte derivano non dall'atto controverso, bensì da disposizioni del regolamento diverse da quelle dell'art. 29, n. 1, ovvero da disposizioni di natura amministrativa, la cui legittimità non è stata contestata dinanzi al Tribunale.

Orbene, anche se l'eccezione di illegittimità non era stata sollevata dai richiedenti, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le conseguenze giuridiche di tali discriminazioni. 42 Inoltre, i richiedenti fanno valere che, in occasione della costituzione di altri gruppi tecnici, non è mai stato svolto alcun esame preventivo in merito alla dichiarazione di costituzione di un gruppo presentata in buona e debita forma dal numero di deputati necessari.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, sulla scorta di tali circostanze, il gruppo TDI poteva legittimamente confidare nell'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento costantemente seguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 43 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] affermano che il Tribunale ha ingiustamente respinto gli elementi diretti a dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI, in quanto si trattava di fatti successivi all'atto controverso, malgrado tali fatti sarebbero stati idonei a chiarire al Tribunale le affinità politiche del gruppo TDI. 44 [OSCURATO:PERSONA] national, con il suo quarto motivo, ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il suo sesto motivo, contestano al Tribunale l'inosservanza di prassi parlamentari comuni agli Stati membri.

L'interpretazione restrittiva dell'art. 29, n. 1, del regolamento adottata dal Tribunale si discosterebbe dalla maggior parte delle legislazioni e delle prassi parlamentari degli Stati membri. 45 Il quinto motivo del [OSCURATO:PERSONA] national riguarda una violazione di forme sostanziali.

Da un lato, dalla lettura del testo degli articoli del regolamento risulterebbe che non è prevista alcuna speciale procedura di riconoscimento di un gruppo politico e, dall'altro, l'applicazione retroattiva dell'atto controverso, che equivale allo scioglimento del gruppo TDI, sarebbe contraria ai principi di certezza del diritto, di rispetto dei diritti acquisiti e di non retroattività. 46 Il sesto motivo del [OSCURATO:PERSONA] national si basa sull'esistenza di una presunzione di sviamento di procedura, in quanto il detto richiedente avrebbe presentato indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che dimostrerebbero con certezza che il [OSCURATO:PERSONA] intende ridurre in maniera sistematica i diritti di taluni dei suoi eletti. 47 Nell'ambito del suo quarto motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere una violazione del principio di democrazia.

Tale principio osterebbe a che le condizioni di esercizio di un mandato parlamentare vengano pregiudicate dalla non appartenenza del titolare di quest'ultimo ad un gruppo politico.

A questo proposito sarebbe irrilevante il fatto che la disparità di trattamento derivi da disposizioni contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità. 48 Nell'ambito del suo quinto motivo, relativo ad una violazione del principio della libertà di associazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'atto controverso, sancendo un'interpretazione restrittiva di tale libertà, reca alla stessa un incontestabile pregiudizio. 49 I richiedenti fanno valere che le loro domande di provvedimenti provvisori mirano a consentire ai membri del gruppo TDI di esercitare il loro mandato beneficiando dei diritti e dei vantaggi connessi all'appartenenza ad un gruppo politico, fino a che la Corte non si sarà pronunciata sui ricorsi proposti contro la sentenza impugnata. 50 La mancata sospensione della sentenza impugnata sarebbe suscettibile di determinare un grave pregiudizio ai membri del gruppo TDI, in quanto essi si troverebbero nell'impossibilità di beneficiare dei diritti e dei vantaggi riconosciuti ai gruppi politici.

Tale pregiudizio sarebbe tanto più grave in quanto il periodo necessario per la decisione nel merito dei ricorsi, durante il quale non si può escludere che i richiedenti subiscano discriminazioni, potrebbe corrispondere ad una parte non trascurabile della limitata durata del mandato dei richiedenti stessi.

Tale pregiudizio sarebbe altresì irreparabile nella misura in cui l'eventuale annullamento dell'atto controverso in esito alla procedura relativa ai detti ricorsi non potrebbe più porre rimedio a tale situazione. 51 Inoltre, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non potrebbe nuocere all'organizzazione dei servizi del [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe per effetto di consentire al gruppo TDI di ricevere il medesimo trattamento riservato ai gruppi tecnici costituiti a partire dal 1979. 52 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto delle due domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 53 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le domande di provvedimenti provvisori sono inoperanti.

La sospensione della sentenza impugnata nulla cambierebbe quanto al fatto che, in pratica, non interverrebbe alcuna decisione giurisdizionale in merito alla legittimità dell'art. 29, n. 1, del regolamento.

La sospensione della sentenza impugnata non farebbe neppure risorgere gli effetti della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA], in quanto un'ordinanza di questo tipo perde i suoi effetti una volta pronunciata la sentenza che definisce il procedimento, ai sensi dell'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 54 [OSCURATO:PERSONA] nutre seri dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] national, in quanto ritiene che fosse irricevibile lo stesso ricorso proposto dal detto richiedente dinanzi al Tribunale.

A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che soltanto i deputati aderenti al [OSCURATO:PERSONA] national possono essere direttamente pregiudicati dall'atto controverso, e non anche il partito politico stesso, il quale può subire pregiudizio soltanto indirettamente. 55 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce altresì l'irricevibilità dei ricorsi nel loro insieme, in quanto i richiedenti si limiterebbero a ripetere motivi già presentati dinanzi al Tribunale e da questo già esaminati.

I richiedenti non indicherebbero in maniera precisa gli elementi della sentenza impugnata che vengono censurati, né gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda.

Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che i motivi dedotti siano sufficientemente seri per fondare il fumus boni iuris necessario per la concessione del provvedimento di sospensione. 56 A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non esiste alcun parallelismo tra la situazione nella quale il presidente del Tribunale ha pronunciato la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA] e quella sul cui fondamento è stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.

Mentre la suddetta ordinanza sarebbe fondata, in particolare, su una possibile discriminazione arbitraria in rapporto alla costituzione del Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences (EDD), la sentenza impugnata mette piuttosto in evidenza le pertinenti differenze fra tale gruppo ed il gruppo TDI. 57 Quanto al primo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] condivide l'argomentazione del Tribunale ed osserva come al motivo dedotto dai richiedenti faccia difetto il fumus boni iuris idoneo ad inficiare effettivamente la detta argomentazione del Tribunale. 58 Quanto al secondo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i richiedenti effettuano una lettura erronea del punto 102 della sentenza impugnata, allorché affermano che il Tribunale avrebbe in tale punto riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] non svolge alcun controllo, al momento della costituzione di un gruppo, sulle affinità politiche dei membri di quest'ultimo.

Inoltre, l'interpretazione restrittiva sostenuta dai richiedenti quanto ai poteri che il [OSCURATO:PERSONA] ricava dall'art. 180 del regolamento sarebbe il risultato di una lettura superficiale di tale disposizione, che non conferirebbe alcun effetto utile a quest'ultima. 59 Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i richiedenti attribuiscano alla nozione di «affinità politiche» un senso privo di contenuto nella misura in cui esso sarebbe limitato alla mera possibilità di svolgere un mandato parlamentare.

Inoltre, i richiedenti, in realtà, criticherebbero gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale al punto 122 della sentenza impugnata, secondo cui le differenti iniziative presentate a nome del gruppo TDI confermerebbero la totale assenza di affinità politiche tra i componenti di questo gruppo.

Orbene, un ricorso dev'essere limitato alle questioni di diritto e, pertanto, un motivo siffatto sarebbe irricevibile. 60 Quanto agli argomenti relativi alle disparità di trattamento tra i membri del gruppo TDI e quelli dei gruppi politici del [OSCURATO:PERSONA], argomenti che costituiscono la prima parte del terzo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che essi non censurano alcuna parte concreta della sentenza impugnata e che il Tribunale non ha accertato l'esistenza di discriminazioni, bensì ha semplicemente rilevato diversità di trattamento, affermando che queste ultime non derivano dall'atto controverso. 61 Quanto al motivo relativo al trattamento differenziato, in quanto l'atto controverso vieta la costituzione del gruppo TDI, mentre la costituzione di una serie di gruppi tecnici sarebbe stata ammessa nel corso delle legislature precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essersi mai trovato di fronte a casi così manifesti di assenza di affinità politiche, come risulta dal punto 175 della sentenza impugnata.

Inoltre, nell'ambito delle diverse legislature, il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe di volta in volta sovranamente decidere in merito al proprio regolamento interno, salvo un eventuale controllo da parte del giudice comunitario.

Per giunta, in passato, la procedura di interpretazione prevista dall'art. 180 del regolamento non sarebbe mai stata applicata. 62 Per quanto riguarda il quarto motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presentazione della normativa parlamentare tedesca è inesatta e che, in ogni caso, sussiste una tale varietà di situazioni che non è possibile ricavarne una conclusione che possa imporsi a livello comunitario. 63 Quanto alla violazione delle forme sostanziali ed al preteso sviamento di procedura, che costituiscono, rispettivamente, il quinto ed il sesto motivo dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] national, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali motivi si limitano a muovere generiche censure nei confronti del Tribunale, senza indicare con precisione gli elementi della sentenza impugnata criticati, né gli argomenti di diritto che sostengono in maniera specifica la domanda diretta all'annullamento di tale pronuncia. 64 Per ciò che riguarda il quarto motivo invocato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo al principio di democrazia, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il richiedente non chiarisce il motivo per il quale tale principio sarebbe stato violato dal Tribunale. 65 Quanto al principio della libertà di associazione, che costituisce il quinto motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] rileva come il Tribunale - contrariamente a quanto sostiene il richiedente ed anche ammettendo che il detto principio possa essere applicato nell'ambito dell'organizzazione interna della detta istituzione - abbia indicato, ai punti 232 e 233 della sentenza impugnata, il legittimo obiettivo perseguito dall'atto controverso. 66 Quanto all'urgenza, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] national non deduce alcun pregiudizio che potrebbe derivargli dall'esecuzione della sentenza impugnata. 67 [OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre che soltanto organi in possesso di convinzioni politiche comuni possono utilmente avvalersi delle facilitazioni concesse ai gruppi politici relative ad una maggiore partecipazione ai lavori parlamentari.

Infatti, tali facilitazioni non costituiscono possibilità di agire svuotate di qualsiasi contenuto politico, bensì sono mezzi destinati a veicolare un messaggio politico sviluppato a seguito delle discussioni interne.

L'ex gruppo TDI non potrebbe dunque utilmente beneficiare delle facilitazioni di partecipazione riservate ai gruppi politici propriamente detti. 68 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fa sapere alla Corte che ha deciso di procedere ad un aumento dei fondi attribuiti ai deputati non iscritti.

Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ove esistessero discriminazioni nell'esercizio del mandato parlamentare, i richiedenti possono, sulla scorta della sentenza impugnata, contestare le decisioni concrete adottate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento. 69 Quanto al bilanciamento degli interessi, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata nuoce al suo funzionamento.

Infatti, non soltanto i pagamenti a carico del bilancio che il nuovo gruppo TDI reclamerebbe sarebbero recuperabili soltanto con difficoltà una volta intervenuta la sentenza di merito, nell'ipotesi in cui questa fosse favorevole al [OSCURATO:PERSONA], ma la composizione interna ed i servizi del [OSCURATO:PERSONA] stesso risulterebbero nuovamente destabilizzati. 70 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che attualmente 120 partiti politici differenti hanno rappresentanti eletti in seno a tale istituzione e che, se esso fosse obbligato a riconoscere gruppi «fittizi», l'adempimento dei compiti ad esso incombenti sarebbe ancora più complicato.

A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come l'importanza dei partiti politici a livello europeo - dei quali il [OSCURATO:PERSONA] national non fa parte - in quanto fattore di integrazione nell'ambito dell'Unione sia stata riconosciuta dall'art. 191 CE.

Affinché i partiti politici europei possano contribuire alla formazione di una coscienza europea ed all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione, è indispensabile concedere loro un certo ruolo privilegiato in seno al [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, tale ruolo si troverebbe ad essere snaturato se una qualsiasi formazione potesse costituirsi in gruppo all'interno del [OSCURATO:PERSONA] senza soddisfare i presupposti sostanziali richiesti per la sua costituzione.

Giudizio 71 Occorre ricordare che, a norma dell'art. 53 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 242 CE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 72 Inoltre, risulta dall'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura che la concessione della sospensione dell'esecuzione, in applicazione delle disposizioni menzionate al punto precedente, è subordinata all'esistenza di motivi di urgenza, nonché alla precisazione degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione di un provvedimento siffatto. 73 Occorre altresì ricordare che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell'esecuzione diretta contro un provvedimento negativo, dato che la sospensione non può avere per effetto di modificare la situazione del richiedente [v. ordinanze 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14, e 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag.

I-2327, punto 45]. 74 Orbene, nella fattispecie, i richiedenti non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che la loro situazione verrebbe modificata dalla concessione, a titolo eccezionale, della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la quale è assimilabile ad un provvedimento negativo nella misura in cui respinge i ricorsi nella loro integralità. 75 Pertanto, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non varrebbe, di per sé sola, a rendere possibile la creazione del gruppo TDI e, in particolare, non farebbe risorgere gli effetti della succitata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA]. 76 Infatti, risulta dall'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale che, se l'ordinanza del giudice dell'urgenza non fissa la data di cessazione dell'efficacia del provvedimento provvisorio, quest'ultimo perde i suoi effetti dalla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento.

Ne consegue che il presidente del Tribunale è competente soltanto a concedere, con ordinanza motivata, la sospensione dell'esecuzione di un atto nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e non può estendere gli effetti di detta ordinanza ad un'eventuale impugnazione proposta dinanzi alla Corte, e che soltanto quest'ultimo giudice è competente a statuire su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito di un giudizio di impugnazione [ordinanza 15 dicembre 2000, causa C-361/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag.

I-11657, punto 99]. 77 Sulla scorta di tali circostanze, considerato che la concessione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non è idonea ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile fatto valere dai richiedenti a sostegno delle loro domande di provvedimenti provvisori, queste ultime debbono essere respinte. 78 Ad ogni modo, anche se le domande dei richiedenti dovessero essere interpretate come dirette in sostanza ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso ovvero l'adozione di provvedimenti provvisori che consentano ai richiedenti stessi di ricostituire il gruppo TDI, la conclusione di cui al punto precedente non ne sarebbe inficiata per i motivi che seguono. 79 In primo luogo, occorre rilevare come la ricevibilità dei motivi dedotti a sostegno dei ricorsi appaia, prima facie, estremamente dubbia. 80 Da un lato, infatti, quasi tutti i detti motivi costituiscono una mera riproposizione dei motivi già dedotti dinanzi al Tribunale e non apportano alcun argomento diretto specificamente a censurare la sentenza impugnata. 81 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda.

Non è conforme a tali precetti l'impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli fondati su fatti espressamente disattesi da tale giudice.

Infatti, un'impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta a ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., ad esempio, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag.

I-5457, punti 25 e 26, e 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag.

I-5291, punti 34 e 35). 82 Dall'altro lato, risulta ad un primo esame che taluni motivi mirano in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale nella sentenza impugnata per quanto riguarda, in particolare, l'assenza di affinità politiche tra i membri del gruppo TDI, le caratteristiche di altri gruppi tecnici che erano stati costituiti in passato ovvero l'esistenza di uno sviamento di procedura. 83 Orbene, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto.

In base a quest'ultima disposizione, l'impugnazione dev'essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente ovvero alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale stesso. 84 Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti.

Pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi sottoposti al suo giudizio, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v., in particolare, sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag.

I-769, punto 29). 85 In secondo luogo, anche a supporre che l'uno o l'altro dei motivi dedotti con i ricorsi possa eventualmente essere considerato ricevibile, è giocoforza constatare come, mentre la sentenza impugnata prende posizione in maniera circostanziata in ordine a tutti i motivi dedotti dai ricorrenti in primo grado, l'argomentazione giuridica svolta da questi ultimi nell'ambito del giudizio di impugnazione rimanga estremamente sommaria e, nel merito, appaia, ad una prima analisi, di natura tale da svuotare della loro sostanza sia l'art. 29, n. 1, che l'art. 180 del regolamento. 86 In terzo luogo, quanto al [OSCURATO:PERSONA] national, è giocoforza altresì constatare come esso non faccia valere alcun argomento tale da dimostrare la ragione per cui l'esecuzione della sentenza impugnata gli cagionerebbe un danno grave ed irreparabile. 87 In quarto ed ultimo luogo, occorre ricordare che, se è vero che lo status di deputato non iscritto presenta differenze rispetto a quello di un deputato membro di un gruppo politico, nondimeno siffatte differenze derivano da disposizioni la cui illegittimità non è stata dedotta in primo grado.

Gli argomenti presentati dai richiedenti al fine di giustificare l'urgenza appaiono pertanto in gran parte come un tentativo di ovviare alle conseguenze di disposizioni del regolamento o di altre disposizioni amministrative interne che non sono state contestate nell'ambito della presente controversia.

Orbene, la finalità del procedimento sommario è soltanto quella di garantire la piena efficacia della decisione definitiva che interverrà nel procedimento principale sul quale si innesta tale fase cautelare. 88 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che le domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata debbono essere respinte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

così dispone: 1) I procedimenti C-486/01 P-R e C-488/01 P-R sono riuniti ai fini dell'ordinanza. 2) Le domande di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] national e del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono respinte. 3) La decisione sulle spese è riservata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CO0486_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C-486/01 P-R e C-488/01 P-R, [OSCURATO:PERSONA] national, con sede in Saint-Cloud (Francia), Jean-[OSCURATO:PERSONA], deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Montpellier (Francia), rappresentati dagli avv.ti F. Wagner e V. de Poulpiquet de Brescanvel, avocats, richiedenti, avente ad oggetto alcune domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-2823), procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europeo, rappresentato dai sigg. G. [OSCURATO:PERSONA], J. Schoo e H. Krück, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto in primo grado, Charles de Gaulle, deputato al [OSCURATO:PERSONA] europeo, residente in Parigi (Francia), ricorrente in primo grado nella causa T-222/99, IL PRESIDENTE DELLA CORTE ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con due atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 2001, il [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, ciascuno per quanto di interesse, un ricorso a norma degli artt. 225 CE e 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale di primo grado 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-2823; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha respinto i ricorsi da essi proposti al fine di ottenere l'annullamento della decisione del [OSCURATO:PERSONA] europeo 14 settembre 1999, riguardante l'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento di tale istituzione e recante lo scioglimento, con effetto retroattivo, del «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) - Gruppo misto» (in prosieguo: l'«atto controverso»). 2 Con atti separati, depositati nella cancelleria della Corte il medesimo giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, a norma dell'art. 242 CE, alcune domande dirette ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 3 Posto che le conclusioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per statuire sulla domanda, non è necessario sentire le difese orali delle parti medesime. 4 Tenuto conto della somiglianza delle questioni sollevate con i due procedimenti, si rende opportuno riunirli ai fini della presente ordinanza. Contesto normativo e fatti all'origine della controversia 5 Il regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999 (GU 1999, L 202, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), dispone all'art. 29 intitolato «Costituzione di gruppi politici», quanto segue: «1. I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. (...) 3. Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico. 4. La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve indicare la denominazione del gruppo, il nome dei suoi membri e la composizione dell'Ufficio di presidenza. (...)». 6 L'art. 30 del regolamento, concernente i deputati non iscritti, recita: «1. I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale. 2. L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati». 7 L'art. 180 del regolamento, relativo all'applicazione di quest'ultimo, così dispone: «1. Qualora sorgano dubbi in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento, il Presidente può, senza pregiudizio delle decisioni prese precedentemente in materia, deferire l'esame della questione alla commissione competente. Il Presidente può deferire la questione alla commissione competente anche a seguito di una richiesta di decisione in merito a un richiamo al regolamento (articolo 142). 2. La commissione competente decide se sia necessario proporre una modifica del regolamento. In tal caso procede in conformità dell'articolo 181. 3. Se la commissione decide che è sufficiente un'interpretazione delle disposizioni del regolamento in vigore, comunica la sua interpretazione al Presidente, che ne informa il [OSCURATO:PERSONA]. 4. Qualora un gruppo politico o almeno trentadue deputati contestino l'interpretazione della commissione, la questione è sottoposta al [OSCURATO:PERSONA] che si pronuncia a maggioranza semplice, in presenza di almeno un terzo dei suoi membri. In caso di reiezione, la questione è rinviata in commissione. 5. Le interpretazioni che non sono state oggetto di contestazione e quelle approvate dal [OSCURATO:PERSONA] vengono pubblicate nel regolamento, sotto forma di note in corsivo corredanti l'articolo o i rispettivi articoli, unitamente alle decisioni prese in materia di applicazione del regolamento. 6. Queste note esplicative costituiscono un precedente per la futura applicazione e interpretazione dei rispettivi articoli. (...)». 8 I fatti all'origine della lite che hanno portato all'adozione dell'atto controverso sono riassunti ai punti 6-11 della sentenza impugnata. 9 Risulta dalla sentenza impugnata che, nel corso della seduta plenaria del 14 settembre 1999, una nota interpretativa è stata sottoposta, a norma dell'art. 180 del regolamento, al voto del [OSCURATO:PERSONA], che l'ha approvata a maggioranza dei suoi membri. Il testo della nota suddetta è riportato come segue al punto 9 della sentenza impugnata: «Nel corso della sua riunione del 27 e 28 luglio 1999, la commissione degli affari costituzionali ha preso in esame la domanda d'interpretazione dell'art. 29, [n.] 1, del regolamento, rinviatale dalla conferenza dei presidenti durante la riunione del 21 luglio 1999. In seguito ad uno scambio di opinioni approfondito e con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione, la commissione degli affari costituzionali interpreta l'art. 29, [n.] 1, del regolamento come segue: La dichiarazione di costituzione del [Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) - Gruppo misto; in prosieguo: il "gruppo TDI"] non è conforme all'art. 29, [n.] 1, del [regolamento]. Infatti, la dichiarazione di costituzione di tale gruppo, in particolare l'allegato 2 della lettera di costituzione indirizzata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] europeo, esclude ogni affinità politica. Essa lascia ai diversi membri firmatari la più completa indipendenza politica in seno a tale gruppo. Vi propongo di inserire, come nota interpretativa del regolamento all'art. 29, [n.] 1, il seguente testo: "Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti". (...)». 10 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 5 ottobre, il 19 novembre ed il 22 novembre 1999, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle (causa T-222/99), il [OSCURATO:PERSONA] national (causa T-327/99) e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], i sigg. Pannella, Cappato, Dell'Alba, Della Vedova, Dupuis, Turco e la [OSCURATO:PERSONA] (causa T-329/99) hanno proposto ricorsi diretti all'annullamento dell'atto controverso. 11 Con atto separato, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle hanno proposto, a norma dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso. Con ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-3397), il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda, riservando la decisione sulle spese. La sentenza impugnata 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibili i tre ricorsi menzionati al punto 10 della presente ordinanza, ma li ha respinti perché infondati. 13 [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che i detti ricorsi erano irricevibili, deducendo tre motivi a sostegno di tale affermazione, relativi all'inesistenza dell'atto controverso, al fatto che quest'ultimo non può essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario e al fatto che l'atto suddetto non riguarda direttamente e individualmente i ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. 14 Innanzi tutto, pronunciandosi sul motivo relativo all'inesistenza dell'atto controverso nella parte in cui dispone lo scioglimento del gruppo TDI, il Tribunale ha concluso, al punto 46 della sentenza impugnata, che, con tale atto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva deciso di adottare l'interpretazione generale dell'art. 29, n. 1, del regolamento proposta dalla commissione degli affari costituzionali nonché la posizione espressa da quest'ultima circa la conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI alla detta disposizione e di constatare l'inesistenza ex tunc del detto gruppo per inosservanza del requisito previsto da tale disposizione. Il Tribunale ha dunque respinto tale motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA]. 15 Inoltre, quanto al secondo motivo di irricevibilità dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], relativo all'inoppugnabilità dell'atto controverso, il Tribunale ha statuito, al punto 62 della sentenza impugnata, che un atto di questo tipo «non può (...) essere considerato alla stregua di un atto che rientra nell'organizzazione interna strictu sensu dei lavori del [OSCURATO:PERSONA]» e che «esso deve poter essere oggetto di un controllo di legittimità da parte del giudice comunitario, in conformità all'art. 230, primo comma, CE». Pertanto, anche tale motivo è stato respinto. 16 Infine, ai punti 65, 66 e 72 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano colpiti direttamente e individualmente dall'atto controverso. Di conseguenza, il Tribunale ha statuito, al punto 75, che i ricorsi di annullamento portati alla sua cognizione dovevano essere dichiarati ricevibili. 17 A sostegno delle loro conclusioni intese all'annullamento i ricorrenti hanno sviluppato nell'ambito del procedimento di primo grado un insieme di motivi, alcuni comuni, altri specifici delle loro rispettive controversie. Gli argomenti proposti dai ricorrenti sono stati raggruppati dal Tribunale in nove motivi. 18 Quanto al primo motivo, secondo il quale l'atto controverso si fonderebbe su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha statuito, al punto 81 della sentenza impugnata, che «[u]na disposizione del genere, posta in un articolo dedicato alla "costituzione dei gruppi politici", dev'essere necessariamente interpretata nel senso che i deputati che scelgono di formare un gruppo presso il [OSCURATO:PERSONA] possono farlo solo sulla base di affinità politiche. I termini stessi dell'art. 29, n. 1, del regolamento, insieme al titolo dell'articolo nel quale si inseriscono, inducono quindi a respingere la tesi dei ricorrenti basata sul carattere facoltativo del criterio relativo alle affinità politiche cui si fa riferimento in questa disposizione». Inoltre, ai punti 85 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle dichiarazioni di costituzione di altri gruppi politici e la mancanza di reazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al comportamento eterogeneo dei membri di un medesimo gruppo politico in occasione di votazioni in seduta plenaria non possono essere interpretati come prova del carattere facoltativo del requisito relativo alle affinità politiche di cui all'art. 29, n. 1, del regolamento. 19 Quanto al secondo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento e delle disposizioni del regolamento, nonché all'assenza di fondamento normativo dell'atto controverso, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ingiustamente controllato la conformità del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e ritenuto che i componenti di tale gruppo non presentassero affinità politiche, il Tribunale ha rilevato, in particolare al punto 101 della sentenza impugnata, che, come risulta dall'art. 180 del regolamento, «il [OSCURATO:PERSONA] è competente a vigilare, eventualmente tramite la consultazione della commissione degli affari costituzionali, sull'applicazione e sull'interpretazione corrette delle disposizioni del suo regolamento interno. A tale titolo, esso è, in particolare, competente ad accertare, come ha fatto nel caso di specie, il rispetto da parte di un gruppo la cui costituzione viene dichiarata al presidente del [OSCURATO:PERSONA] in conformità all'art. 29, n. 4, del regolamento del requisito delle affinità politiche posto dal n. 1 di questo stesso articolo. Negare che il [OSCURATO:PERSONA] sia competente per tale controllo equivarrebbe a costringerlo a privare quest'ultima disposizione di qualsiasi effetto utile». 20 Nell'esaminare la fondatezza dell'assunto secondo cui la dichiarazione di costituzione del gruppo TDI non sarebbe stata conforme all'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha concluso, al punto 120 della sentenza impugnata, che «il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che la dichiarazione di costituzione del gruppo TDI rifletteva un'assenza totale e manifesta di affinità politiche tra i componenti del detto gruppo. In tal modo, il [OSCURATO:PERSONA] non è assurto a giudice delle affinità politiche dei membri di tale gruppo, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti. Esso ha solo constatato, alla luce della summenzionata dichiarazione, che questi ultimi negavano apertamente qualsiasi affinità di tale natura (...). Di conseguenza, esso non aveva altra scelta che concludere per l'inosservanza da parte del gruppo TDI dell'art. 29, n. 1, del regolamento, al fine di non privare questa disposizione di qualsiasi effetto utile». 21 Quanto al terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento nei confronti dei membri del gruppo TDI, il Tribunale, dopo aver dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata in relazione agli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, l'ha respinta perché infondata. 22 In particolare, il Tribunale ha rilevato, al punto 149 della sentenza impugnata, che tali disposizioni «costituisc[ono] misure di organizzazione interna giustificate con riguardo alle caratteristiche proprie del [OSCURATO:PERSONA], ai suoi obblighi di funzionamento e alle responsabilità ed agli obiettivi assegnatigli dal Trattato». Il Tribunale ha aggiunto, al punto 152, che la distinzione introdotta dagli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento è giustificata dal fatto che i deputati appartenenti ad un gruppo politico - contrariamente a quelli che siedono come deputati non iscritti alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza del [OSCURATO:PERSONA] - soddisfano un'esigenza del regolamento imposta dal perseguimento di obiettivi legittimi. 23 Inoltre, al punto 155 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che le differenze di trattamento tra i deputati non iscritti ed i deputati membri di un gruppo politico derivano non dal combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, ma da varie altre disposizioni interne del [OSCURATO:PERSONA], elencate al punto 156 della sentenza impugnata, contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità. 24 Quanto all'argomento secondo cui l'atto controverso comporterebbe una discriminazione ingiustificata, in quanto vieta la costituzione del gruppo TDI, mentre nel corso delle legislature precedenti è stata ammessa la costituzione di diversi altri gruppi tecnici, il Tribunale ha statuito, al punto 171 della sentenza impugnata, che, poiché il [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente constatato l'inesistenza del gruppo TDI per non conformità all'art. 29, n. 1, del regolamento in quanto i componenti di tale gruppo hanno apertamente escluso qualsiasi affinità politica tra loro e negato qualsiasi carattere politico al gruppo medesimo, i ricorrenti non possono, comunque, fruttuosamente avvalersi della diversa valutazione operata dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di talune dichiarazioni di costituzione dei gruppi nel corso di legislature precedenti. Il Tribunale ha precisato, al punto 172, che i ricorrenti non hanno contestato la tesi del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, a differenza dei deputati che hanno dichiarato la costituzione del gruppo TDI, quelli che hanno dichiarato la costituzione di detti vari gruppi non hanno mai escluso esplicitamente qualsiasi affinità politica tra loro. Infine, al punto 184, il Tribunale, pronunciandosi in merito agli argomenti relativi alla tutela del legittimo affidamento, ha affermato che la mancanza di opposizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] alla dichiarazione di costituzione di gruppi che non presentavano le stesse caratteristiche del gruppo TDI non può essere considerata come un'assicurazione precisa che ha fatto nascere nei deputati che hanno dichiarato la costituzione di tale gruppo fondate aspettative circa la conformità di quest'ultimo all'art. 29, n. 1, del regolamento. 25 Inoltre, per quanto riguarda l'argomento dei ricorrenti secondo cui l'esistenza di affinità politiche tra i membri di taluni gruppi politici sarebbe apparsa dubbia al momento di recenti votazioni su questioni politiche delicate, laddove i membri del gruppo TDI avrebbero dato prova, in tale occasione, di grande coerenza politica, il Tribunale ha rilevato, al punto 191 della sentenza impugnata, come i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento tale da dimostrare che questi gruppi abbiano apertamente negato - come ha fatto il gruppo TDI - qualsiasi affinità politica e come l'eterogeneità dei voti espressi dai membri di uno stesso gruppo politico su questioni particolari non possa essere considerata come un elemento di tale natura. 26 Quanto al quarto motivo, relativo alla violazione del principio di democrazia, il Tribunale ha constatato, al punto 200 della sentenza impugnata, che, sebbene il principio di democrazia costituisca uno degli elementi fondamentali dell'Unione europea, tale principio non si oppone a che il [OSCURATO:PERSONA] adotti misure di organizzazione interne miranti, al pari del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento, a consentirgli di adempiere nel modo migliore, in funzione delle sue caratteristiche, il ruolo istituzionale e gli obiettivi assegnatigli dai Trattati. 27 Pronunciandosi sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità, il Tribunale ha statuito, al punto 217 della sentenza impugnata, che il combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento non può essere considerato come una misura che eccede i limiti di quanto è opportuno e necessario ai fini del conseguimento dei legittimi obiettivi che tali disposizioni perseguono. 28 Quanto al sesto motivo, relativo alla violazione del principio della libertà di associazione, il Tribunale ha constatato, ai punti 232 e 233 della sentenza impugnata, che, anche ammettendo che il detto principio possa applicarsi a livello dell'organizzazione interna del [OSCURATO:PERSONA], esso non riveste carattere assoluto e non si oppone a che, nell'ambito del suo potere di organizzazione interna, il [OSCURATO:PERSONA] subordini la costituzione nel suo seno di un gruppo di deputati all'obbligo di affinità politiche dettato dal perseguimento di obiettivi legittimi e vieti, come risulta dall'atto controverso, la costituzione di un gruppo che, come il gruppo TDI, viola palesemente tale obbligo. 29 Quanto al settimo motivo, fondato su un'inosservanza delle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il Tribunale ha dichiarato, al punto 240 della sentenza impugnata, che, anche ammesso che la giurisprudenza secondo la quale il giudice comunitario, garantendo la tutela dei diritti fondamentali, è tenuto ad ispirarsi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri si applichi, per analogia, alle tradizioni parlamentari comuni a questi ultimi, l'atto controverso, in quanto vieta la costituzione di gruppi i cui componenti neghino, come nel caso di specie, qualsiasi affinità politica tra loro, non può essere ritenuto in contrasto con una tradizione parlamentare comune agli Stati membri. Il Tribunale ha precisato, ai punti 241 e 242, che le indicazioni fornite dai ricorrenti nelle loro memorie pongono, tutt'al più, in risalto che la costituzione di gruppi tecnici o misti è ammessa in alcune assemblee parlamentari nazionali, ma non consentono, al contrario, di escludere che i parlamenti nazionali che, come il [OSCURATO:PERSONA], subordinano la costituzione nel loro seno di un gruppo ad un obbligo di affinità politiche adottino, nei confronti di una dichiarazione di costituzione di gruppo analoga a quella del gruppo TDI, un'interpretazione identica a quella adottata dal [OSCURATO:PERSONA] nell'atto controverso. Secondo il Tribunale, le dette indicazioni non autorizzano neanche a concludere che la costituzione di un gruppo, come il gruppo TDI, di cui gli stessi membri espressamente dichiarano essere privo di qualsiasi carattere politico, sia possibile nella maggior parte dei parlamenti nazionali. 30 L'ottavo motivo dedotto dinanzi al Tribunale riguardava una violazione di forme sostanziali. 31 Con la prima parte di tale motivo, si sosteneva che l'atto controverso è qualcosa di più di un'interpretazione a carattere generale e con valore dichiarativo. Tale atto costituirebbe una decisione che ha effetto retroattivo a far tempo dalla dichiarazione di costituzione del gruppo TDI e che subordina ad una nuova condizione la costituzione di un gruppo. 32 A questo proposito, il Tribunale ha statuito, in particolare al punto 252 della sentenza impugnata, che l'interpretazione che il [OSCURATO:PERSONA] dà di una disposizione del suo regolamento chiarisce e precisa il significato e la portata di quest'ultima come deve e come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dalla data della sua entrata in vigore. Ne risulta che la disposizione così interpretata può essere applicata a situazioni verificatesi prima dell'adozione della decisione interpretativa. 33 Pronunciandosi sulla seconda parte di tale ottavo motivo, relativa all'incompetenza della commissione degli affari costituzionali ad adottare una decisione particolare concernente la conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento, il Tribunale ha statuito che la detta commissione è rimasta entro i limiti delle competenze ad essa riconosciute dal combinato disposto del punto XV 8 dell'allegato VI e dell'art. 180 del regolamento. 34 Quanto all'affermazione secondo cui la decisione di scioglimento del gruppo TDI non ha costituito l'oggetto di una votazione in seduta plenaria, in quanto solo l'interpretazione generale dell'art. 29, n. 1, del regolamento proposta dalla commissione degli affari costituzionali è stata sottoposta a votazione, il Tribunale ha ritenuto, al punto 264 della sentenza impugnata, che i deputati, in seguito all'opposizione formulata dal gruppo TDI contro tale interpretazione generale, hanno necessariamente compreso che essi, nel pronunciarsi su quest'ultima, prendevano allo stesso tempo posizione in merito alla conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e, pertanto, in merito alla sorte di tale gruppo. Di conseguenza, un voto separato su tale punto non era giustificato. 35 Quanto alla terza parte dell'ottavo motivo, relativa ad una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa, essa è stata respinta dal Tribunale, il quale, al punto 267 della sentenza impugnata, ha constatato come i membri del gruppo TDI siano stati, in più occasioni, in grado di far valere il loro punto di vista presso gli altri deputati circa le critiche relative alla non conformità di tale gruppo all'art. 29, n. 1, del regolamento. 36 Quanto al nono motivo, fondato su una presunzione di sviamento di procedura, in quanto le modifiche in precedenza apportate al regolamento rifletterebbero la volontà del [OSCURATO:PERSONA] di ridurre sistematicamente i diritti di alcuni deputati, il Tribunale ha dichiarato, al punto 277 della sentenza impugnata, che gli esempi relativi a tali modifiche non sono tali da dimostrare che le decisioni adottate dal [OSCURATO:PERSONA] il 14 settembre 1999 derivavano da una volontà deliberata di quest'ultimo di pregiudicare i diritti di alcuni deputati, in particolare quelli del [OSCURATO:PERSONA] national. Al contrario, il Tribunale ha stabilito che, di fronte ad un caso di mancanza di affinità politiche così manifesto come quello relativo alla dichiarazione di costituzione del gruppo TDI, il [OSCURATO:PERSONA] non poteva far altro che constatare l'inesistenza di tale gruppo per inosservanza del requisito previsto dal detto art. 29, n. 1, del regolamento. 37 Di conseguenza, il Tribunale ha respinto i tre ricorsi di annullamento dinanzi ad esso proposti. Quanto alle domande di sospensione dell'esecuzione Argomenti delle parti 38 Per dimostrare la sussistenza del fumus boni iuris, il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] deducono otto motivi, quattro dei quali sono comuni alle due domande di sospensione dell'esecuzione. 39 Con il loro primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostengono che l'atto controverso si basa su una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento. L'impiego del verbo «potere» in tale disposizione comproverebbe la facoltà dei deputati di creare un gruppo secondo affinità politiche, senza che occorra vedere in ciò una restrizione supplementare inesistente nei testi. Secondo i richiedenti, l'espressione «affinità politiche» non dovrebbe essere interpretata in modo letterale, bensì dovrebbe essere intesa come una ricerca di solidarietà che si tradurrebbe, nella fattispecie, nella volontà di ottenere, per ciascun deputato, il diritto di svolgere pienamente il proprio mandato parlamentare senza che l'esercizio di quest'ultimo venga pregiudicato da disuguaglianze. 40 Il secondo motivo, comune alle due domande di provvedimenti provvisori, riguarda l'assenza di fondamento normativo del controllo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla conformità del gruppo TDI all'art. 29, n. 1, del regolamento e la violazione del principio di uguaglianza. A questo proposito, i richiedenti ritengono anzitutto che il Tribunale abbia esplicitamente riconosciuto, al punto 102 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] non svolge alcun controllo, al momento della costituzione di un gruppo, sulle affinità politiche dei membri che compongono quest'ultimo. Contrariamente a quanto sostiene il Tribunale, la formulazione dell'art. 180 del regolamento non attribuirebbe al [OSCURATO:PERSONA] alcun potere di controllo in ordine all'applicazione ed all'interpretazione corrette delle disposizioni del regolamento medesimo. I richiedenti sostengono inoltre che il fatto di adottare una posizione comune e di costituire un gruppo al fine di garantire ad ogni deputato il pieno esercizio del suo mandato esprime l'esistenza di un'affinità politica ai sensi dell'art. 29 del detto regolamento. Infine, essi fanno valere che, in più occasioni, componenti politiche differenti del gruppo TDI si sono associate allo scopo di presentare un determinato documento. 41 Il terzo motivo, comune alle due domande di provvedimenti provvisori, riguarda una presunta violazione del principio della parità di trattamento. I richiedenti fanno valere anzitutto che il Tribunale, al punto 165 della sentenza impugnata, ha riconosciuto l'esistenza di discriminazioni operate tra i deputati membri di un gruppo politico ed i deputati non iscritti, ma si è limitato ad indicare che disparità di trattamento siffatte derivano non dall'atto controverso, bensì da disposizioni del regolamento diverse da quelle dell'art. 29, n. 1, ovvero da disposizioni di natura amministrativa, la cui legittimità non è stata contestata dinanzi al Tribunale. Orbene, anche se l'eccezione di illegittimità non era stata sollevata dai richiedenti, il Tribunale avrebbe dovuto trarre le conseguenze giuridiche di tali discriminazioni. 42 Inoltre, i richiedenti fanno valere che, in occasione della costituzione di altri gruppi tecnici, non è mai stato svolto alcun esame preventivo in merito alla dichiarazione di costituzione di un gruppo presentata in buona e debita forma dal numero di deputati necessari. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, sulla scorta di tali circostanze, il gruppo TDI poteva legittimamente confidare nell'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del regolamento costantemente seguita dal [OSCURATO:PERSONA]. 43 Infine, il [OSCURATO:PERSONA] national ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] affermano che il Tribunale ha ingiustamente respinto gli elementi diretti a dimostrare la coerenza dei voti espressi dai membri del gruppo TDI, in quanto si trattava di fatti successivi all'atto controverso, malgrado tali fatti sarebbero stati idonei a chiarire al Tribunale le affinità politiche del gruppo TDI. 44 [OSCURATO:PERSONA] national, con il suo quarto motivo, ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], con il suo sesto motivo, contestano al Tribunale l'inosservanza di prassi parlamentari comuni agli Stati membri. L'interpretazione restrittiva dell'art. 29, n. 1, del regolamento adottata dal Tribunale si discosterebbe dalla maggior parte delle legislazioni e delle prassi parlamentari degli Stati membri. 45 Il quinto motivo del [OSCURATO:PERSONA] national riguarda una violazione di forme sostanziali. Da un lato, dalla lettura del testo degli articoli del regolamento risulterebbe che non è prevista alcuna speciale procedura di riconoscimento di un gruppo politico e, dall'altro, l'applicazione retroattiva dell'atto controverso, che equivale allo scioglimento del gruppo TDI, sarebbe contraria ai principi di certezza del diritto, di rispetto dei diritti acquisiti e di non retroattività. 46 Il sesto motivo del [OSCURATO:PERSONA] national si basa sull'esistenza di una presunzione di sviamento di procedura, in quanto il detto richiedente avrebbe presentato indizi obiettivi, pertinenti e concordanti che dimostrerebbero con certezza che il [OSCURATO:PERSONA] intende ridurre in maniera sistematica i diritti di taluni dei suoi eletti. 47 Nell'ambito del suo quarto motivo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere una violazione del principio di democrazia. Tale principio osterebbe a che le condizioni di esercizio di un mandato parlamentare vengano pregiudicate dalla non appartenenza del titolare di quest'ultimo ad un gruppo politico. A questo proposito sarebbe irrilevante il fatto che la disparità di trattamento derivi da disposizioni contro le quali non è stata sollevata alcuna eccezione di illegittimità. 48 Nell'ambito del suo quinto motivo, relativo ad una violazione del principio della libertà di associazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa valere che l'atto controverso, sancendo un'interpretazione restrittiva di tale libertà, reca alla stessa un incontestabile pregiudizio. 49 I richiedenti fanno valere che le loro domande di provvedimenti provvisori mirano a consentire ai membri del gruppo TDI di esercitare il loro mandato beneficiando dei diritti e dei vantaggi connessi all'appartenenza ad un gruppo politico, fino a che la Corte non si sarà pronunciata sui ricorsi proposti contro la sentenza impugnata. 50 La mancata sospensione della sentenza impugnata sarebbe suscettibile di determinare un grave pregiudizio ai membri del gruppo TDI, in quanto essi si troverebbero nell'impossibilità di beneficiare dei diritti e dei vantaggi riconosciuti ai gruppi politici. Tale pregiudizio sarebbe tanto più grave in quanto il periodo necessario per la decisione nel merito dei ricorsi, durante il quale non si può escludere che i richiedenti subiscano discriminazioni, potrebbe corrispondere ad una parte non trascurabile della limitata durata del mandato dei richiedenti stessi. Tale pregiudizio sarebbe altresì irreparabile nella misura in cui l'eventuale annullamento dell'atto controverso in esito alla procedura relativa ai detti ricorsi non potrebbe più porre rimedio a tale situazione. 51 Inoltre, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non potrebbe nuocere all'organizzazione dei servizi del [OSCURATO:PERSONA], in quanto avrebbe per effetto di consentire al gruppo TDI di ricevere il medesimo trattamento riservato ai gruppi tecnici costituiti a partire dal 1979. 52 [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto delle due domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 53 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le domande di provvedimenti provvisori sono inoperanti. La sospensione della sentenza impugnata nulla cambierebbe quanto al fatto che, in pratica, non interverrebbe alcuna decisione giurisdizionale in merito alla legittimità dell'art. 29, n. 1, del regolamento. La sospensione della sentenza impugnata non farebbe neppure risorgere gli effetti della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA], in quanto un'ordinanza di questo tipo perde i suoi effetti una volta pronunciata la sentenza che definisce il procedimento, ai sensi dell'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale. 54 [OSCURATO:PERSONA] nutre seri dubbi quanto alla ricevibilità della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata proposta dal [OSCURATO:PERSONA] national, in quanto ritiene che fosse irricevibile lo stesso ricorso proposto dal detto richiedente dinanzi al Tribunale. A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che soltanto i deputati aderenti al [OSCURATO:PERSONA] national possono essere direttamente pregiudicati dall'atto controverso, e non anche il partito politico stesso, il quale può subire pregiudizio soltanto indirettamente. 55 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce altresì l'irricevibilità dei ricorsi nel loro insieme, in quanto i richiedenti si limiterebbero a ripetere motivi già presentati dinanzi al Tribunale e da questo già esaminati. I richiedenti non indicherebbero in maniera precisa gli elementi della sentenza impugnata che vengono censurati, né gli argomenti giuridici che sostengono in maniera specifica tale domanda. Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] contesta che i motivi dedotti siano sufficientemente seri per fondare il fumus boni iuris necessario per la concessione del provvedimento di sospensione. 56 A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che non esiste alcun parallelismo tra la situazione nella quale il presidente del Tribunale ha pronunciato la citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA] e quella sul cui fondamento è stata richiesta la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. Mentre la suddetta ordinanza sarebbe fondata, in particolare, su una possibile discriminazione arbitraria in rapporto alla costituzione del Groupe pour l'Europe des démocraties et des différences (EDD), la sentenza impugnata mette piuttosto in evidenza le pertinenti differenze fra tale gruppo ed il gruppo TDI. 57 Quanto al primo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo ad una lettura erronea dell'art. 29, n. 1, del regolamento, il [OSCURATO:PERSONA] condivide l'argomentazione del Tribunale ed osserva come al motivo dedotto dai richiedenti faccia difetto il fumus boni iuris idoneo ad inficiare effettivamente la detta argomentazione del Tribunale. 58 Quanto al secondo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i richiedenti effettuano una lettura erronea del punto 102 della sentenza impugnata, allorché affermano che il Tribunale avrebbe in tale punto riconosciuto che il [OSCURATO:PERSONA] non svolge alcun controllo, al momento della costituzione di un gruppo, sulle affinità politiche dei membri di quest'ultimo. Inoltre, l'interpretazione restrittiva sostenuta dai richiedenti quanto ai poteri che il [OSCURATO:PERSONA] ricava dall'art. 180 del regolamento sarebbe il risultato di una lettura superficiale di tale disposizione, che non conferirebbe alcun effetto utile a quest'ultima. 59 Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che i richiedenti attribuiscano alla nozione di «affinità politiche» un senso privo di contenuto nella misura in cui esso sarebbe limitato alla mera possibilità di svolgere un mandato parlamentare. Inoltre, i richiedenti, in realtà, criticherebbero gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale al punto 122 della sentenza impugnata, secondo cui le differenti iniziative presentate a nome del gruppo TDI confermerebbero la totale assenza di affinità politiche tra i componenti di questo gruppo. Orbene, un ricorso dev'essere limitato alle questioni di diritto e, pertanto, un motivo siffatto sarebbe irricevibile. 60 Quanto agli argomenti relativi alle disparità di trattamento tra i membri del gruppo TDI e quelli dei gruppi politici del [OSCURATO:PERSONA], argomenti che costituiscono la prima parte del terzo motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che essi non censurano alcuna parte concreta della sentenza impugnata e che il Tribunale non ha accertato l'esistenza di discriminazioni, bensì ha semplicemente rilevato diversità di trattamento, affermando che queste ultime non derivano dall'atto controverso. 61 Quanto al motivo relativo al trattamento differenziato, in quanto l'atto controverso vieta la costituzione del gruppo TDI, mentre la costituzione di una serie di gruppi tecnici sarebbe stata ammessa nel corso delle legislature precedenti, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non essersi mai trovato di fronte a casi così manifesti di assenza di affinità politiche, come risulta dal punto 175 della sentenza impugnata. Inoltre, nell'ambito delle diverse legislature, il [OSCURATO:PERSONA] potrebbe di volta in volta sovranamente decidere in merito al proprio regolamento interno, salvo un eventuale controllo da parte del giudice comunitario. Per giunta, in passato, la procedura di interpretazione prevista dall'art. 180 del regolamento non sarebbe mai stata applicata. 62 Per quanto riguarda il quarto motivo comune al [OSCURATO:PERSONA] national ed al sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo alle prassi parlamentari comuni agli Stati membri, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presentazione della normativa parlamentare tedesca è inesatta e che, in ogni caso, sussiste una tale varietà di situazioni che non è possibile ricavarne una conclusione che possa imporsi a livello comunitario. 63 Quanto alla violazione delle forme sostanziali ed al preteso sviamento di procedura, che costituiscono, rispettivamente, il quinto ed il sesto motivo dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] national, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tali motivi si limitano a muovere generiche censure nei confronti del Tribunale, senza indicare con precisione gli elementi della sentenza impugnata criticati, né gli argomenti di diritto che sostengono in maniera specifica la domanda diretta all'annullamento di tale pronuncia. 64 Per ciò che riguarda il quarto motivo invocato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], relativo al principio di democrazia, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il richiedente non chiarisce il motivo per il quale tale principio sarebbe stato violato dal Tribunale. 65 Quanto al principio della libertà di associazione, che costituisce il quinto motivo dedotto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nel suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] rileva come il Tribunale - contrariamente a quanto sostiene il richiedente ed anche ammettendo che il detto principio possa essere applicato nell'ambito dell'organizzazione interna della detta istituzione - abbia indicato, ai punti 232 e 233 della sentenza impugnata, il legittimo obiettivo perseguito dall'atto controverso. 66 Quanto all'urgenza, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il [OSCURATO:PERSONA] national non deduce alcun pregiudizio che potrebbe derivargli dall'esecuzione della sentenza impugnata. 67 [OSCURATO:PERSONA] fa valere inoltre che soltanto organi in possesso di convinzioni politiche comuni possono utilmente avvalersi delle facilitazioni concesse ai gruppi politici relative ad una maggiore partecipazione ai lavori parlamentari. Infatti, tali facilitazioni non costituiscono possibilità di agire svuotate di qualsiasi contenuto politico, bensì sono mezzi destinati a veicolare un messaggio politico sviluppato a seguito delle discussioni interne. L'ex gruppo TDI non potrebbe dunque utilmente beneficiare delle facilitazioni di partecipazione riservate ai gruppi politici propriamente detti. 68 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] fa sapere alla Corte che ha deciso di procedere ad un aumento dei fondi attribuiti ai deputati non iscritti. Ad ogni modo, il [OSCURATO:PERSONA] afferma che, ove esistessero discriminazioni nell'esercizio del mandato parlamentare, i richiedenti possono, sulla scorta della sentenza impugnata, contestare le decisioni concrete adottate dal [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle pertinenti disposizioni del regolamento. 69 Quanto al bilanciamento degli interessi, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata nuoce al suo funzionamento. Infatti, non soltanto i pagamenti a carico del bilancio che il nuovo gruppo TDI reclamerebbe sarebbero recuperabili soltanto con difficoltà una volta intervenuta la sentenza di merito, nell'ipotesi in cui questa fosse favorevole al [OSCURATO:PERSONA], ma la composizione interna ed i servizi del [OSCURATO:PERSONA] stesso risulterebbero nuovamente destabilizzati. 70 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che attualmente 120 partiti politici differenti hanno rappresentanti eletti in seno a tale istituzione e che, se esso fosse obbligato a riconoscere gruppi «fittizi», l'adempimento dei compiti ad esso incombenti sarebbe ancora più complicato. A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] fa osservare come l'importanza dei partiti politici a livello europeo - dei quali il [OSCURATO:PERSONA] national non fa parte - in quanto fattore di integrazione nell'ambito dell'Unione sia stata riconosciuta dall'art. 191 CE. Affinché i partiti politici europei possano contribuire alla formazione di una coscienza europea ed all'espressione della volontà politica dei cittadini dell'Unione, è indispensabile concedere loro un certo ruolo privilegiato in seno al [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, tale ruolo si troverebbe ad essere snaturato se una qualsiasi formazione potesse costituirsi in gruppo all'interno del [OSCURATO:PERSONA] senza soddisfare i presupposti sostanziali richiesti per la sua costituzione. Giudizio 71 Occorre ricordare che, a norma dell'art. 53 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi dell'art. 242 CE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. 72 Inoltre, risulta dall'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura che la concessione della sospensione dell'esecuzione, in applicazione delle disposizioni menzionate al punto precedente, è subordinata all'esistenza di motivi di urgenza, nonché alla precisazione degli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l'adozione di un provvedimento siffatto. 73 Occorre altresì ricordare che, in linea di principio, non è concepibile una domanda di sospensione dell'esecuzione diretta contro un provvedimento negativo, dato che la sospensione non può avere per effetto di modificare la situazione del richiedente [v. ordinanze 31 luglio 1989, causa 206/89 R, S./Commissione, Racc. pag. 2841, punto 14, e 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 45]. 74 Orbene, nella fattispecie, i richiedenti non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che la loro situazione verrebbe modificata dalla concessione, a titolo eccezionale, della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la quale è assimilabile ad un provvedimento negativo nella misura in cui respinge i ricorsi nella loro integralità. 75 Pertanto, la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non varrebbe, di per sé sola, a rendere possibile la creazione del gruppo TDI e, in particolare, non farebbe risorgere gli effetti della succitata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e de Gaulle/[OSCURATO:PERSONA]. 76 Infatti, risulta dall'art. 107, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale che, se l'ordinanza del giudice dell'urgenza non fissa la data di cessazione dell'efficacia del provvedimento provvisorio, quest'ultimo perde i suoi effetti dalla pronuncia della sentenza che definisce il procedimento. Ne consegue che il presidente del Tribunale è competente soltanto a concedere, con ordinanza motivata, la sospensione dell'esecuzione di un atto nell'ambito del giudizio pendente dinanzi a tale giurisdizione e non può estendere gli effetti di detta ordinanza ad un'eventuale impugnazione proposta dinanzi alla Corte, e che soltanto quest'ultimo giudice è competente a statuire su qualunque domanda di sospensione dell'esecuzione proposta nell'ambito di un giudizio di impugnazione [ordinanza 15 dicembre 2000, causa C-361/00 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. I-11657, punto 99]. 77 Sulla scorta di tali circostanze, considerato che la concessione della sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata non è idonea ad evitare il pregiudizio grave ed irreparabile fatto valere dai richiedenti a sostegno delle loro domande di provvedimenti provvisori, queste ultime debbono essere respinte. 78 Ad ogni modo, anche se le domande dei richiedenti dovessero essere interpretate come dirette in sostanza ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto controverso ovvero l'adozione di provvedimenti provvisori che consentano ai richiedenti stessi di ricostituire il gruppo TDI, la conclusione di cui al punto precedente non ne sarebbe inficiata per i motivi che seguono. 79 In primo luogo, occorre rilevare come la ricevibilità dei motivi dedotti a sostegno dei ricorsi appaia, prima facie, estremamente dubbia. 80 Da un lato, infatti, quasi tutti i detti motivi costituiscono una mera riproposizione dei motivi già dedotti dinanzi al Tribunale e non apportano alcun argomento diretto specificamente a censurare la sentenza impugnata. 81 Orbene, secondo una costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte risulta che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti l'impugnazione che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli fondati su fatti espressamente disattesi da tale giudice. Infatti, un'impugnazione del genere costituisce in realtà una domanda diretta a ottenere un semplice riesame della domanda presentata dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., ad esempio, sentenze 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punti 25 e 26, e 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35). 82 Dall'altro lato, risulta ad un primo esame che taluni motivi mirano in sostanza a rimettere in discussione valutazioni di fatto compiute dal Tribunale nella sentenza impugnata per quanto riguarda, in particolare, l'assenza di affinità politiche tra i membri del gruppo TDI, le caratteristiche di altri gruppi tecnici che erano stati costituiti in passato ovvero l'esistenza di uno sviamento di procedura. 83 Orbene, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. In base a quest'ultima disposizione, l'impugnazione dev'essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente ovvero alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale stesso. 84 Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Pertanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi sottoposti al suo giudizio, la valutazione dei fatti operata dal Tribunale non costituisce una questione di diritto soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione (v., in particolare, sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 29). 85 In secondo luogo, anche a supporre che l'uno o l'altro dei motivi dedotti con i ricorsi possa eventualmente essere considerato ricevibile, è giocoforza constatare come, mentre la sentenza impugnata prende posizione in maniera circostanziata in ordine a tutti i motivi dedotti dai ricorrenti in primo grado, l'argomentazione giuridica svolta da questi ultimi nell'ambito del giudizio di impugnazione rimanga estremamente sommaria e, nel merito, appaia, ad una prima analisi, di natura tale da svuotare della loro sostanza sia l'art. 29, n. 1, che l'art. 180 del regolamento. 86 In terzo luogo, quanto al [OSCURATO:PERSONA] national, è giocoforza altresì constatare come esso non faccia valere alcun argomento tale da dimostrare la ragione per cui l'esecuzione della sentenza impugnata gli cagionerebbe un danno grave ed irreparabile. 87 In quarto ed ultimo luogo, occorre ricordare che, se è vero che lo status di deputato non iscritto presenta differenze rispetto a quello di un deputato membro di un gruppo politico, nondimeno siffatte differenze derivano da disposizioni la cui illegittimità non è stata dedotta in primo grado. Gli argomenti presentati dai richiedenti al fine di giustificare l'urgenza appaiono pertanto in gran parte come un tentativo di ovviare alle conseguenze di disposizioni del regolamento o di altre disposizioni amministrative interne che non sono state contestate nell'ambito della presente controversia. Orbene, la finalità del procedimento sommario è soltanto quella di garantire la piena efficacia della decisione definitiva che interverrà nel procedimento principale sul quale si innesta tale fase cautelare. 88 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che le domande di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata debbono essere respinte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL PRESIDENTE DELLA CORTE così dispone: 1) I procedimenti C-486/01 P-R e C-488/01 P-R sono riuniti ai fini dell'ordinanza. 2) Le domande di provvedimenti provvisori del [OSCURATO:PERSONA] national e del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono respinte. 3) La decisione sulle spese è riservata.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris