CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 38125/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019 n. 673, pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso per saltum proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 16 gennaio 2019, nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ha annullato la sentenza, con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che nell'intestazione e nella prima pagina della sentenza, la decisione impugnata del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è erroneamente indicata quanto alla data (nell'intestazione si legge: "25 gennaio 2012" e nel primo rigo del "ritenuto in fatto" a pagina 1, si legge "4 febbraio 2019", mentre dagli atti risulta che la data della pronuncia della sentenza è quella del 16 gennaio 2019); inoltre, sempre nel "ritenuto in fatto" a pagina 1, al secondo rigo, il reato si dice contestato "all'imputata [OSCURATO:PERSONA]", mentre l'indicazione corretta era "all'imputato [OSCURATO:PERSONA]"; che l'ufficio ha richiesto di procedere alla correzione degli errori contenuti nella sentenza; considerato che risultano evidenti gli errori materiali su descritti, frutto di mera svista nella trascrizione della data della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e delle generalità dell'imputato; che va disposta, pertanto, la correzione dei relativi errori materiali contenuti nell'intestazione e nella motivazione della sentenza, nel senso su indicato; P.Q.M. La Corte visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone correggersi la sentenza n. 673 del 23 ottobre 2019 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nel senso che l'indicazione della data riportata nell'intestazione della sentenza e nel primo rigo di pagina 1 deve intendersi "16 gennaio 2019" e che l'indicazione delle generalità dell'imputato riportate nel secondo rigo della pagina 1 devono intendersi "imputato [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Così deciso il 28/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore Il ente Sergi aola [OSCURATO:PERSONA]