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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29670/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., ha riqualificato il delitto ascrittogli in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.

La condotta materiale ascritta al Cerchia, concordemente ricostruita dalle due sentenze impugnate, consiste nel fatto che, successivamente al proprio pensionamento quale [OSCURATO:PERSONA] presso l'UNEP della Corte di appello di Salerno, ha continuato a percepire lo stipendio, cumulandolo con i ratei di pensione, per il periodo dal 2016 fino al 2019, cagionando un danno all'Erario quantificato in euro 21.102,42 per il 2016, euro 21.123,80 per il 2017, euro 21.452,43 per il 2018 ed euro 3.457,30 per il 2019, per un totale di euro 67.135,95.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi di violazione dell'art. 316 cod. pen. e di motivazione atteso che, essendo la condotta commessa dopo il pensionamento, [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più la qualifica pubblicistica. 2.2 Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in merito alla mancata esclusione dell'elemento psicologico del reato. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale 2.4 Con il quarto motivo deduce vizi di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di carenza della motivazione, ponendosi l'accento sull'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito, comprensivo degli interessi, sul fatto che non ha tratto alcun profitto dalle somme percepite che sono rimaste sempre sul conto corrente e sulla occasionalità e non ripetibilità della condotta.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso.

Pur ritenendo che il dispositivo contenga un errore materiale e che debba prevalere quanto affermato in motivazione, ha rilevato che, benché l'imputato abbia omesso di comunicare la domanda di pensionamento all'ufficio del personale, quest'ultimo avrebbe potuto avere notizia del suo pensionamento per comunicazione interna.

La sentenza ha omesso di motivare in merito al contenuto e scopo della comunicazione ed alla sua rilevanza causale rispetto all'evento del reato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte 2.Preliminarmente è necessario correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla specifica individuazione della fattispecie di reato oggetto della riqualificazione operata dalla Corte territoriale.

Dall'esame della struttura argomentativa della sentenza risulta, infatti, certo che la condotta ascritta al ricorrente è stata sussunta nel paradigma del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. di cui la Corte ha ravvisato gli elementi costitutivi, richiamando al riguardo il precedente di legittimità secondo il quale allorché l'indebita percezione non consegua a comportamenti fraudolenti, ma al silenzio serbato dall'agente in merito alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, unitamente alla prosecuzione della percezione delle erogazioni, è configurabile il solo reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. e non quello di truffa aggravata (Sez. 2, n. 16817 del 26/02/2019, Calandra, Rv. 275815).

In ragione di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che il riferimento contenuto nel dispositivo al reato di cui all'art. 316 cod. pen. sia frutto di un mero errore materiale che va, dunque, corretto d'ufficio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., sostituendosi a tale indicazione quella relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.

D'altronde, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690).

Pertanto, qualora, come nel caso in esame, la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269).3.Alla luce della disposta correzione dell'errore materiale contenuto in dispositivo, risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso in quanto eccentrico rispetto al reato effettivamente ascritto all'imputato.

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello, generico e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisone impugnata, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato ritenendo inverosimile che l'imputato non si fosse accorto dell'accreditamento dello stipendio nel periodo dal 2016 al 2019.

E' stata, in particolare, valorizzata la condotta tenuta dall'imputato che, pur conservando l'originario conto corrente dove, successivamente al pensionamento avvenuto in data 1 dicembre 2015, continuava ad essergli accreditato lo stipendio, nel 2018 ha aperto un secondo conto corrente, destinato all'accreditamento della pensione, in cui ha trasferito la somma di euro 118.000,00; peraltro, ad ulteriore conferma della consapevolezza da parte dell'imputato della prosecuzione degli accrediti stipendiali, si sottolinea che il Cerchia ha continuato ad effettuare operazioni anche sul primo conto, attraverso prelievi bancomat continuativi di importi contenuti.

Proprio in considerazione di tale consapevole condotta del ricorrente, non appaiono meritevoli di accoglimento le argomentazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria scritta.

La stessa sentenza impugnata, pur dando atto che l'omessa comunicazione all'ufficio del personale dell'avvenuto pensionamento del Cerchia non può ascriversi esclusivamente all'omissione dell'imputato (sul quale, comunque, gravava il relativo onere secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo), ha, infatti, considerato prevalente, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, la condotta del Cerchia come sopra descritta, il quale, vedendosi accreditare lo stipendio contemporaneamente ai ratei pensionistici, ha maliziosamente omesso di farlo presente all'amministrazione per un lungo periodo di tempo e risulta aver restituito quanto indebitamente riscosso solo in data 8 gennaio 2020, successivamente all'avvio della procedura di regolarizzazione ad opera del funzionario Bosco. 5.

Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso.

Nel caso in esame, infatti, non sussiste un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto il Giudice di appello si è limitato a qualificare diversamente la condotta ascritta all'imputato senza alcuna rivalutazione del contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 6804 del 06/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275036).

6. E', infine, infondato il quarto motivo di ricorso.

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione.

La sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità ritenendo che il fatto non possa essere considerato tenue in considerazione delle ricadute pubblicistiche della condotta, posta in essere da un dipendente pubblico e fonte di un aggravio per l'erario dello Stato.

Ad avviso del Collegio tale motivazione non può considerarsi carente né tantomeno in violazione di legge, avendo la Corte adeguatamente argomentato sulla non tenuità dell'offesa, attribuendo valore prevalente alle modalità della condotta.

Quanto all'avvenuta restituzione delle somme indebitamente riscosse, rileva il Collegio che tale condotta è stata valutata dalla sentenza di primo grado ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermata anche dalla sentenza impugnata che ne ha, tuttavia, sottolineato il carattere strumentale, essendo stata posta in essere solo dopo che il funzionario Bosco, accortosi dell'indebito accreditamento, aveva avviato la relativa procedura di regolarizzazione.

Va inoltre, aggiunto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, il comportamento post delictum dell'imputato non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato, ivi compresa l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272249).

7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Corretto l'errore materiale che figura nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che deve intendersi "316-ter cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., ha riqualificato il delitto ascrittogli in quello di cui all'art. 316-ter cod. pen. e lo ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. La condotta materiale ascritta al Cerchia, concordemente ricostruita dalle due sentenze impugnate, consiste nel fatto che, successivamente al proprio pensionamento quale [OSCURATO:PERSONA] presso l'UNEP della Corte di appello di Salerno, ha continuato a percepire lo stipendio, cumulandolo con i ratei di pensione, per il periodo dal 2016 fino al 2019, cagionando un danno all'Erario quantificato in euro 21.102,42 per il 2016, euro 21.123,80 per il 2017, euro 21.452,43 per il 2018 ed euro 3.457,30 per il 2019, per un totale di euro 67.135,95. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con il primo motivo deduce vizi di violazione dell'art. 316 cod. pen. e di motivazione atteso che, essendo la condotta commessa dopo il pensionamento, [OSCURATO:PERSONA] non rivestiva più la qualifica pubblicistica. 2.2 Con il secondo motivo deduce analoghi vizi in merito alla mancata esclusione dell'elemento psicologico del reato. 2.3 Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale 2.4 Con il quarto motivo deduce vizi di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di carenza della motivazione, ponendosi l'accento sull'avvenuta restituzione dell'intero importo percepito, comprensivo degli interessi, sul fatto che non ha tratto alcun profitto dalle somme percepite che sono rimaste sempre sul conto corrente e sulla occasionalità e non ripetibilità della condotta. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria concludendo per l'accoglimento del ricorso. Pur ritenendo che il dispositivo contenga un errore materiale e che debba prevalere quanto affermato in motivazione, ha rilevato che, benché l'imputato abbia omesso di comunicare la domanda di pensionamento all'ufficio del personale, quest'ultimo avrebbe potuto avere notizia del suo pensionamento per comunicazione interna. La sentenza ha omesso di motivare in merito al contenuto e scopo della comunicazione ed alla sua rilevanza causale rispetto all'evento del reato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte 2.Preliminarmente è necessario correggere l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata con riferimento alla specifica individuazione della fattispecie di reato oggetto della riqualificazione operata dalla Corte territoriale. Dall'esame della struttura argomentativa della sentenza risulta, infatti, certo che la condotta ascritta al ricorrente è stata sussunta nel paradigma del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. di cui la Corte ha ravvisato gli elementi costitutivi, richiamando al riguardo il precedente di legittimità secondo il quale allorché l'indebita percezione non consegua a comportamenti fraudolenti, ma al silenzio serbato dall'agente in merito alla cessazione del rapporto con la pubblica amministrazione, unitamente alla prosecuzione della percezione delle erogazioni, è configurabile il solo reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. e non quello di truffa aggravata (Sez. 2, n. 16817 del 26/02/2019, Calandra, Rv. 275815). In ragione di tali considerazioni deve, dunque, ritenersi che il riferimento contenuto nel dispositivo al reato di cui all'art. 316 cod. pen. sia frutto di un mero errore materiale che va, dunque, corretto d'ufficio, ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., sostituendosi a tale indicazione quella relativa al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. D'altronde, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690). Pertanto, qualora, come nel caso in esame, la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti (Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269).3.Alla luce della disposta correzione dell'errore materiale contenuto in dispositivo, risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso in quanto eccentrico rispetto al reato effettivamente ascritto all'imputato. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo della medesima questione già dedotta in appello, generico e volto a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisone impugnata, incompatibile con il perimetro del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato ritenendo inverosimile che l'imputato non si fosse accorto dell'accreditamento dello stipendio nel periodo dal 2016 al 2019. E' stata, in particolare, valorizzata la condotta tenuta dall'imputato che, pur conservando l'originario conto corrente dove, successivamente al pensionamento avvenuto in data 1 dicembre 2015, continuava ad essergli accreditato lo stipendio, nel 2018 ha aperto un secondo conto corrente, destinato all'accreditamento della pensione, in cui ha trasferito la somma di euro 118.000,00; peraltro, ad ulteriore conferma della consapevolezza da parte dell'imputato della prosecuzione degli accrediti stipendiali, si sottolinea che il Cerchia ha continuato ad effettuare operazioni anche sul primo conto, attraverso prelievi bancomat continuativi di importi contenuti. Proprio in considerazione di tale consapevole condotta del ricorrente, non appaiono meritevoli di accoglimento le argomentazioni espresse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella sua requisitoria scritta. La stessa sentenza impugnata, pur dando atto che l'omessa comunicazione all'ufficio del personale dell'avvenuto pensionamento del Cerchia non può ascriversi esclusivamente all'omissione dell'imputato (sul quale, comunque, gravava il relativo onere secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo), ha, infatti, considerato prevalente, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, la condotta del Cerchia come sopra descritta, il quale, vedendosi accreditare lo stipendio contemporaneamente ai ratei pensionistici, ha maliziosamente omesso di farlo presente all'amministrazione per un lungo periodo di tempo e risulta aver restituito quanto indebitamente riscosso solo in data 8 gennaio 2020, successivamente all'avvio della procedura di regolarizzazione ad opera del funzionario Bosco. 5. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Nel caso in esame, infatti, non sussiste un obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in quanto il Giudice di appello si è limitato a qualificare diversamente la condotta ascritta all'imputato senza alcuna rivalutazione del contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 6804 del 06/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275036). 6. E', infine, infondato il quarto motivo di ricorso. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la carenza di motivazione. La sentenza impugnata ha escluso l'applicabilità dell'invocata causa di non punibilità ritenendo che il fatto non possa essere considerato tenue in considerazione delle ricadute pubblicistiche della condotta, posta in essere da un dipendente pubblico e fonte di un aggravio per l'erario dello Stato. Ad avviso del Collegio tale motivazione non può considerarsi carente né tantomeno in violazione di legge, avendo la Corte adeguatamente argomentato sulla non tenuità dell'offesa, attribuendo valore prevalente alle modalità della condotta. Quanto all'avvenuta restituzione delle somme indebitamente riscosse, rileva il Collegio che tale condotta è stata valutata dalla sentenza di primo grado ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermata anche dalla sentenza impugnata che ne ha, tuttavia, sottolineato il carattere strumentale, essendo stata posta in essere solo dopo che il funzionario Bosco, accortosi dell'indebito accreditamento, aveva avviato la relativa procedura di regolarizzazione. Va inoltre, aggiunto, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal Collegio pienamente condivisa e ribadita, il comportamento post delictum dell'imputato non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che l'art. 131-bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato, ivi compresa l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272249). 7. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Corretto l'errore materiale che figura nel dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che deve intendersi "316-ter cod. p