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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20963/2026

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ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del curatorepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Varese n. 1949/2023 depositato il22/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], sindaco dimissionario di [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione dal 2015 al 2 febbraio 2021, ha proposto opposizione allostato passivo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella parte in cuiNumero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026è stato escluso il proprio credito di € 19.407,56 in via privilegiata,conseguente all’attività professionale svolta, motivata dalla mancataesecuzione delle prestazioni professionali nel corso dell’esercizio 2020,nonché per inesatto adempimento, non avendo il creditore svoltoadeguata attività di vigilanza, anche in relazione agli assetti organizzativi.2.

Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela delfallimento ex art. 1460 cod. civ., stante la condotta omissivadell’opponente in violazione degli obblighi di vigilanza a lui incombenti.

Haritenuto, in particolare, il giudice dell’opposizione che il creditore è venutomeno ai suoi doveri professionali, volti a preservare l’integrità del capitalesociale a fronte di macroscopiche violazioni dell’organo amministrativodella società poi assoggettata a liquidazione giudiziale.

Le violazioni delleregole contabili erano relative ad alcune poste del bilancio 2018(partecipazioni, crediti intercompany e magazzino) ed erano risultate talida occultare l’integrale perdita del capitale sociale; le condotte degliamministratori si erano, poi, protratte anche nell’esercizio 2019.

Sottoquesto profilo, si è dato rilievo ad alcuni documenti degli esercizi 2018-2019 (verbale del C.d.A., verbale di verifica del collegio sindacale, verbaledi assemblea, nota integrativa al bilancio 2018), dai quali – ad avviso delTribunale - si sarebbe potuta evincere la perdita della continuità e lo statodi crisi di una società controllata di diritto spagnolo (che vedeva lapartecipazione iscritta al valore di € 1.555.834,00), fatti di cui il sindacodoveva ritenersi a conoscenza.3.

Ha, poi, ritenuto il giudice dell’opposizione irrilevanti le valutazionioperate dalla società di revisione, in quanto le stesse non costituisconodella diligenza professionale richiesta al sindaco.

Sul punto, il tribunale haritenuto che la situazione finanziaria in cui si trovava la società debitricen. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026fosse tale da imporre ai sindaci di svolgere ispezioni e controlli, laddove ilsindaco si era, invece, limitato a prendere atto dei soli dati contabili.4.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste con controricorso il fallimento.

Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento«per error in procedendo, in relazione agli artt. 51, comma 1 n. 4) e 52c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 1 n. 4) e 52c.p.c.», perché il collegio che ha deciso la controversia in sede diopposizione era composto dai medesimi magistrati che avevanoconosciuto altra controversia proposta da altro componente del collegiosindacale di cui faceva parte il ricorrente, costituendo tale circostanzamotivo di astensione obbligatoria; si osserva che non è stato possibilepresentare in precedenza istanza di ricusazione, essendo il ricorrentevenuto a conoscenza della composizione del collegio successivamente alladecisione.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Non vi è obbligo diastensione ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e conseguentefacoltà di proporre ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ. se non nel caso incui il giudice si sia pronunciato nella medesima res iudicanda nelmedesimo processo, non anche se la questione riguardi le stesse parti inun distinto procedimento (Cass., n. 29907/2025; Cass., n. 15268/2019)e, a maggior ragione, ove il distinto procedimento riguardi altre parti.

Ilche è assorbente rispetto alla dedotta impossibilità di formulare unatempestiva istanza di ricusazione (come ribadito in memoria),mancandone i presupposti.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimenton. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026«per error in procedendo, in relazione agli artt. 132, 158, 161 e 276c.p.c.», per essere «la designazione del Collegio giudicante (…) avvenutain data successiva alla camera di consiglio in cui è stato emesso il decretoimpugnato», in particolare avvenuta in data 17 giugno 2024 rispetto allacamera di consiglio dell’11 giugno 2024 (come risulta dalla stampainformatica dello storico del fascicolo), così risultando il giudice adito privodella potestas iudicandi, riverberandosi tale circostanza sul decretoimpugnato quale causa di nullità radicale.4.

Il secondo motivo è inammissibile.

Come già osservato da questaCorte, la censura non si confronta «con la insuperabile circostanza che laformale designazione del collegio non possiede alcuna rilevanza in terminidi conseguente vizio processuale ove non sia controverso che lastatuizione è stata resa – come nella specie - dal collegio che ha assuntoin decisione la causa» (Cass., n. 7246/2024).

Ad ogni modo, il doc. 25prodotto dal ricorrente è una mera stampa informatica degli eventi, i cuieventuali vizi non attengono alla costituzione del giudice, che sussisteladdove emerga da un atto pubblico (come il verbale di udienza,sottoscritto dal cancelliere e, pertanto atto di pubblica fede ex art. 2699cod. civ.).5.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt.1460, 2222, 2223, 2233 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.»,nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il fallimentodebitore debba allegare il solo inadempimento dell’obbligazione.

Osserva ilricorrente che l’obbligazione del sindaco è obbligazione di mezzi e non dirisultato e che il decreto impugnato ha dato rilievo a una genericaallegazione di «un asserito fallimento della partecipata spagnola», senzadar prova di tale assunto.6.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt.n. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/20261460, 2222, 2223, 2233, 2403, 2403 bis, 2407, 2409 bis, 2409 ter, 2426n. 4) e 2697 c.c., dell’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27.01.2020, del principiocontabile OIC 21, del principio di revisione ISA 220, del principio contabileIAS 2, e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.», nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto ai compitiimpostigli.

Si osserva che le inadempienze rilevate attengono a compitipropri del revisore contabile, come specificato nei principi di revisioneinternazionali.

Osserva, infine, il ricorrente come non fosse evincibile exante alcuna macroscopica violazione dei principi di buona amministrazioneda parte dell’organo gestionale.7.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini delgiudizio «in relazione agli artt. 1460, 2222, 2223, 2233, 2403, 2403 bis,2407, 2409 bis, 2409 ter, 2426 n. 4) e 2697 c.c., all’art. 14 del D.lgs. n.39 del 27.01.2020, al principio contabile OIC 21, al principio di revisioneISA 220, al principio contabile IAS 2, ed agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.»,costituito dalle deduzioni contenute nella memoria del 5 aprile 2024, ovesi allegava che l’aumento di capitale sottoscritto fosse superiore alleesigenze di cassa.8.

I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili, sia in quanto non individuano specifiche statuizioni deldecreto impugnato, sia in quanto impingono in accertamenti in fattocompiuti dal giudice del merito, insindacabili nel giudizio di legittimità, ovecorrettamente motivati come nella specie.

Il che è evidente nella censuradel terzo motivo (ove ci si duole dell’accertamento in fatto circa la perditadi continuità della controllata spagnola), del quarto (dove, sulla base deifatti tratteggiati in narrativa, ci si duole del giudizio di omesso rilievo dimacroscopiche violazioni dei doveri gestori dell’organo amministrativo) edel quinto, dove – peraltro – si censura omessa valutazione di deduzionin. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026difensive, la quale non rientra nel tipo di censura indicato (Cass., n.26305/2018; Cass., n. 22397/2019).9.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 17138/2024 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] giudiziale [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del curatorepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Varese n. 1949/2023 depositato il22/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA], sindaco dimissionario di [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione dal 2015 al 2 febbraio 2021, ha proposto opposizione allostato passivo della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella parte in cuiNumero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026è stato escluso il proprio credito di € 19.407,56 in via privilegiata,conseguente all’attività professionale svolta, motivata dalla mancataesecuzione delle prestazioni professionali nel corso dell’esercizio 2020,nonché per inesatto adempimento, non avendo il creditore svoltoadeguata attività di vigilanza, anche in relazione agli assetti organizzativi.2. Il Tribunale di Varese, con il decreto qui impugnato, ha rigettatol’opposizione, accogliendo l’eccezione di inadempimento della curatela delfallimento ex art. 1460 cod. civ., stante la condotta omissivadell’opponente in violazione degli obblighi di vigilanza a lui incombenti. Haritenuto, in particolare, il giudice dell’opposizione che il creditore è venutomeno ai suoi doveri professionali, volti a preservare l’integrità del capitalesociale a fronte di macroscopiche violazioni dell’organo amministrativodella società poi assoggettata a liquidazione giudiziale. Le violazioni delleregole contabili erano relative ad alcune poste del bilancio 2018(partecipazioni, crediti intercompany e magazzino) ed erano risultate talida occultare l’integrale perdita del capitale sociale; le condotte degliamministratori si erano, poi, protratte anche nell’esercizio 2019. Sottoquesto profilo, si è dato rilievo ad alcuni documenti degli esercizi 2018-2019 (verbale del C.d.A., verbale di verifica del collegio sindacale, verbaledi assemblea, nota integrativa al bilancio 2018), dai quali – ad avviso delTribunale - si sarebbe potuta evincere la perdita della continuità e lo statodi crisi di una società controllata di diritto spagnolo (che vedeva lapartecipazione iscritta al valore di € 1.555.834,00), fatti di cui il sindacodoveva ritenersi a conoscenza.3. Ha, poi, ritenuto il giudice dell’opposizione irrilevanti le valutazionioperate dalla società di revisione, in quanto le stesse non costituisconodella diligenza professionale richiesta al sindaco. Sul punto, il tribunale haritenuto che la situazione finanziaria in cui si trovava la società debitricen. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026fosse tale da imporre ai sindaci di svolgere ispezioni e controlli, laddove ilsindaco si era, invece, limitato a prendere atto dei soli dati contabili.4. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a cinque motivi,cui resiste con controricorso il fallimento. Il ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimento«per error in procedendo, in relazione agli artt. 51, comma 1 n. 4) e 52c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, comma 1 n. 4) e 52c.p.c.», perché il collegio che ha deciso la controversia in sede diopposizione era composto dai medesimi magistrati che avevanoconosciuto altra controversia proposta da altro componente del collegiosindacale di cui faceva parte il ricorrente, costituendo tale circostanzamotivo di astensione obbligatoria; si osserva che non è stato possibilepresentare in precedenza istanza di ricusazione, essendo il ricorrentevenuto a conoscenza della composizione del collegio successivamente alladecisione.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non vi è obbligo diastensione ex art. 51, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e conseguentefacoltà di proporre ricusazione ex art. 52 cod. proc. civ. se non nel caso incui il giudice si sia pronunciato nella medesima res iudicanda nelmedesimo processo, non anche se la questione riguardi le stesse parti inun distinto procedimento (Cass., n. 29907/2025; Cass., n. 15268/2019)e, a maggior ragione, ove il distinto procedimento riguardi altre parti. Ilche è assorbente rispetto alla dedotta impossibilità di formulare unatempestiva istanza di ricusazione (come ribadito in memoria),mancandone i presupposti.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e del procedimenton. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026«per error in procedendo, in relazione agli artt. 132, 158, 161 e 276c.p.c.», per essere «la designazione del Collegio giudicante (…) avvenutain data successiva alla camera di consiglio in cui è stato emesso il decretoimpugnato», in particolare avvenuta in data 17 giugno 2024 rispetto allacamera di consiglio dell’11 giugno 2024 (come risulta dalla stampainformatica dello storico del fascicolo), così risultando il giudice adito privodella potestas iudicandi, riverberandosi tale circostanza sul decretoimpugnato quale causa di nullità radicale.4. Il secondo motivo è inammissibile. Come già osservato da questaCorte, la censura non si confronta «con la insuperabile circostanza che laformale designazione del collegio non possiede alcuna rilevanza in terminidi conseguente vizio processuale ove non sia controverso che lastatuizione è stata resa – come nella specie - dal collegio che ha assuntoin decisione la causa» (Cass., n. 7246/2024). Ad ogni modo, il doc. 25prodotto dal ricorrente è una mera stampa informatica degli eventi, i cuieventuali vizi non attengono alla costituzione del giudice, che sussisteladdove emerga da un atto pubblico (come il verbale di udienza,sottoscritto dal cancelliere e, pertanto atto di pubblica fede ex art. 2699cod. civ.).5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt.1460, 2222, 2223, 2233 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.»,nella parte in cui il decreto impugnato ha ritenuto che il fallimentodebitore debba allegare il solo inadempimento dell’obbligazione. Osserva ilricorrente che l’obbligazione del sindaco è obbligazione di mezzi e non dirisultato e che il decreto impugnato ha dato rilievo a una genericaallegazione di «un asserito fallimento della partecipata spagnola», senzadar prova di tale assunto.6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione degli artt.n. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/20261460, 2222, 2223, 2233, 2403, 2403 bis, 2407, 2409 bis, 2409 ter, 2426n. 4) e 2697 c.c., dell’art. 14 del D.lgs. n. 39 del 27.01.2020, del principiocontabile OIC 21, del principio di revisione ISA 220, del principio contabileIAS 2, e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.», nella parte in cui il decretoimpugnato ha ritenuto che il ricorrente non abbia assolto ai compitiimpostigli. Si osserva che le inadempienze rilevate attengono a compitipropri del revisore contabile, come specificato nei principi di revisioneinternazionali. Osserva, infine, il ricorrente come non fosse evincibile exante alcuna macroscopica violazione dei principi di buona amministrazioneda parte dell’organo gestionale.7. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo ai fini delgiudizio «in relazione agli artt. 1460, 2222, 2223, 2233, 2403, 2403 bis,2407, 2409 bis, 2409 ter, 2426 n. 4) e 2697 c.c., all’art. 14 del D.lgs. n.39 del 27.01.2020, al principio contabile OIC 21, al principio di revisioneISA 220, al principio contabile IAS 2, ed agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.»,costituito dalle deduzioni contenute nella memoria del 5 aprile 2024, ovesi allegava che l’aumento di capitale sottoscritto fosse superiore alleesigenze di cassa.8. I tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili, sia in quanto non individuano specifiche statuizioni deldecreto impugnato, sia in quanto impingono in accertamenti in fattocompiuti dal giudice del merito, insindacabili nel giudizio di legittimità, ovecorrettamente motivati come nella specie. Il che è evidente nella censuradel terzo motivo (ove ci si duole dell’accertamento in fatto circa la perditadi continuità della controllata spagnola), del quarto (dove, sulla base deifatti tratteggiati in narrativa, ci si duole del giudizio di omesso rilievo dimacroscopiche violazioni dei doveri gestori dell’organo amministrativo) edel quinto, dove – peraltro – si censura omessa valutazione di deduzionin. 17138/2024 R.G.Numero registro generale 17138/2024Numero sezionale 2286/2026Numero di raccolta generale 20963/2026Data pubblicazione 20/06/2026difensive, la quale non rientra nel tipo di censura indicato (Cass., n.26305/2018; Cass., n. 22397/2019).9. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, cheliquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre € 200,00 peranticipazioni, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 17138/2024 R.G.
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