Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 38057/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento della Co -te di Cassazione dell'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'istanza applicando la disciplina della continuazione fra i reati di cui all'art. 171 ter L. n. 633/1941 giudicati con tre diverse sentenze emesse da: a)Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, in data 4/7/2008 irrevocabile il 27/7/2008; b) Tribunale di Roma in data 19/03/2014 irrevocabile il 30/05/2020; c) Tribunale di Roma in data 9/06/2017 irrevocabile il 16/06/2020 rideterminando la pena finale in mesi 11 di reclusione e euro 2.600,00 di multa.

La Corte di Appello ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta, pure formulata con la originaria istanza, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che detto beneficio era già stato revocato, su richiesta del Procuratore Generale, con la primigenia ordinanza della Corte d'appello del 5 febbraio 2021 che, per questa parte, non era stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mbengue, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen..

Il difensore rileva che la Corte di Appello con l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, sul presupposto che su tale questione non vi era stato annullamento: in realtà - osserva il ricorrente- le richieste formulate con la originaria istanza erano due, ovvero quella di applicazione della disciplina della continuazione e, una volta ravvisato il vincolo ex art. 81 cpv cod. pen., quella della concessione del beneficio della sospensione condizionale, sicchè il rigetto della prima richiesta aveva precluso al condannato la possibilità di ricorrere avverso la mancata concessione della sospensione condizionale, senza che sulla seconda richiesta potesse essersi formato, pertanto, un giudicato interno.3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesi:o l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen. il giudice della esecuzione ha il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen., anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 26984; Sez. 1, n. 23628 de117/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n.2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, Seghetti,Rv. 208353).

La sospensione condizionale della pena può, dunque, essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, per la concezione unitaria del reato - ai fini del trattamento sanzionatorio - la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv.217889).

3. La Corte di Appello in sede di rinvio, sul presupposto che la revoca del beneficio non era stata oggetto dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta formulata nella prima istanza come conseguente all'accoglimento della applicazione della disciplina della continuazione.

In realtà la Corte di Cassazione con la pronuncia rescindente non aveva affrontato la questione relativa alla mancata concessione della sospensione, proprio perché conseguenziale all'eventuale accoglimento della richiesta da parte del giudice del rinvio della disciplina della continuazione tra le sentenza di condanna.4.

Il giudice del rinvio, dopo aver riconosciuto la continuazione, avrebbe dovuto affrontare anche la richiesta, conseguente all'accoglimento della prima, di concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. 5.

Il provvedimento va, dunque, annullato limitatamente alla parte in cui omette di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in esiito del riconoscimento della continuazione e in base al relativo conteggio con rinvio alla Corte di Appello di Roma che dovrà pronunciarsi sul punto .

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione della pena e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Roma.

De

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, giudicando in sede di rinvio dopo l'annullamento della Co -te di Cassazione dell'ordinanza con cui era stata rigettata la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l'istanza applicando la disciplina della continuazione fra i reati di cui all'art. 171 ter L. n. 633/1941 giudicati con tre diverse sentenze emesse da: a)Tribunale di Roma, Sezione distaccata di Ostia, in data 4/7/2008 irrevocabile il 27/7/2008; b) Tribunale di Roma in data 19/03/2014 irrevocabile il 30/05/2020; c) Tribunale di Roma in data 9/06/2017 irrevocabile il 16/06/2020 rideterminando la pena finale in mesi 11 di reclusione e euro 2.600,00 di multa. La Corte di Appello ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta, pure formulata con la originaria istanza, di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, rilevando che detto beneficio era già stato revocato, su richiesta del Procuratore Generale, con la primigenia ordinanza della Corte d'appello del 5 febbraio 2021 che, per questa parte, non era stata oggetto di annullamento da parte della Suprema Corte. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Mbengue, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia in ordine al beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen.. Il difensore rileva che la Corte di Appello con l'ordinanza impugnata aveva erroneamente ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, sul presupposto che su tale questione non vi era stato annullamento: in realtà - osserva il ricorrente- le richieste formulate con la originaria istanza erano due, ovvero quella di applicazione della disciplina della continuazione e, una volta ravvisato il vincolo ex art. 81 cpv cod. pen., quella della concessione del beneficio della sospensione condizionale, sicchè il rigetto della prima richiesta aveva precluso al condannato la possibilità di ricorrere avverso la mancata concessione della sospensione condizionale, senza che sulla seconda richiesta potesse essersi formato, pertanto, un giudicato interno.3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesi:o l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen. il giudice della esecuzione ha il potere di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 comma 3 cod. proc. pen., anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 17871 del 25/01/2017, Loiarro, Rv. 26984; Sez. 1, n. 23628 de117/12/2013, dep. 2014, Coppedè, Rv. 262331; Sez. 1, n.2266 del 14/12/2001, dep. 2002, Adaggio, Rv. 220699; Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997, Seghetti,Rv. 208353). La sospensione condizionale della pena può, dunque, essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, per la concezione unitaria del reato - ai fini del trattamento sanzionatorio - la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, Panebianco, Rv.217889). 3. La Corte di Appello in sede di rinvio, sul presupposto che la revoca del beneficio non era stata oggetto dell'annullamento da parte della Corte di Cassazione, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta formulata nella prima istanza come conseguente all'accoglimento della applicazione della disciplina della continuazione. In realtà la Corte di Cassazione con la pronuncia rescindente non aveva affrontato la questione relativa alla mancata concessione della sospensione, proprio perché conseguenziale all'eventuale accoglimento della richiesta da parte del giudice del rinvio della disciplina della continuazione tra le sentenza di condanna.4. Il giudice del rinvio, dopo aver riconosciuto la continuazione, avrebbe dovuto affrontare anche la richiesta, conseguente all'accoglimento della prima, di concessione del beneficio di cui all'art.163 cod. pen. 5. Il provvedimento va, dunque, annullato limitatamente alla parte in cui omette di motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena in esiito del riconoscimento della continuazione e in base al relativo conteggio con rinvio alla Corte di Appello di Roma che dovrà pronunciarsi sul punto . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla sospensione della pena e rinvia sul punto alla Corte di Appello di Roma. De
Sentenza Cassazione n. 38057/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris