CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 dicembre 1958
Cassazione n. 37405/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/12/1958 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/01/1961 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/09/1979 avverso l'ordinanza del 10/05/2021 del Tribunale di Agrigento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Agrigento ha respinto la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti - quali indagati nel procedimento - contro il decreto di sequestro preventivo dei locali e dell'area di contrattazione ed esposizione della [OSCURATO:PERSONA] Srl, nonché di alcune autovetture esposte per la vendita, effettuato in relazione all'ipotizzato reato (consumato e tentato) di cui all'art. 515 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo: 2.1. con il primo motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per essere stati utilizzati per la decisione atti investigativi compiuti dopo la scadenza del termine massimo, già prorogato, stabilito per il compimento delle indagini preliminari; 2.2. con il secondo motivo, la violazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. ed il vizio di motivazione per essere stati ritenuti sussistenti i gravi di indizi del reato tentato con riguardo a 28 autovetture in esposizione nel salone di vendita, con chilometraggio ritenuto infedele, benché rispetto alle stesse non fosse stata accertata alcuna contrattazione, con conseguente non configurabilità del tentativo del delitto di frode in commercio; in ogni caso, le autovetture in questione non si sarebbero potute sequestrare perché non pertinenti al reato, al più configurabile con riguardo a tre veicoli in passato fatti oggetto di compravendita, né era pertinente l'autosalone parimenti sequestrato rispetto a tali fatti di reato, risalenti nel tempo, essendo il locale peraltro anche utilizzato per la commercializzazione di vetture nuove; 2.3. con il terzo motivo, in relazione alle medesime precisazioni in fatto, si lamenta l'assenza di periculum in mora, anche per l'inutilizzabilità dell'ispezione di polizia giudiziaria del 16 ottobre 2019. 3. Il cumulativo ricorso è inammissibile, perché proposto da soggetti non legittimati e privi di interesse e, comunque, da difensore non munito di procura speciale. Ed invero, come detto, i locali e i veicoli sottoposti a sequestro preventivo appartengono pacificamente - come pure in ricorso sostanzialmente si riconosce, non effettuandosi alcuna diversa allegazione - alla [OSCURATO:PERSONA] Srl. I ricorrenti, in quanto indagati nel procedimento, non hanno dunque alcun interesse che giustifichi il diritto a richiedere la restituzione, né lo hanno allegato. Ciò premesso, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui l'indagato è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 5, n. 52060 del 30/10/2019, Angeli, Rv. 277753; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan e aa., Rv. 271231). In casi come quello di specie, soltanto la società titolare dei beni sequestrati - soggetto terzo rispetto al procedimento penale in corso - è legittimata a contestare in sede di riesame il provvedimento di sequestro nei suoi confronti eseguito, ma con l'onere di conferire ad un difensore un'apposita procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 3, ord. n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729). Il ricorso per cassazione - come già la richiesta di riesame, stando al contenuto del provvedimento impugnato - è stato invece proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale «difensore di fiducia» degli indagati ricorrenti, sicché non può ritenersi proposto dall'unico soggetto che potrebbe vantare il diritto alla restituzione dei beni in sequestro, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] Sri, che non risulta aver peraltro rilasciato alcuna procura speciale al difensore che ha presentato il cumulativo ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese .del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 s