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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 41605/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1339/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21428/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati, disponendo ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dei ricorrenti, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione e ha chiesto la condanna alla pagamento dei propri compensi come da nota spese; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame interposto, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 19 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41605/2025 Roma, lì, 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di violazione di domicilio, perché il fatto non costituisce reato, nonché [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di minaccia aggravata, perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4 cod., proc. pen. poiché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condannare la parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza dell’impugnazione e ha chiesto l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, disponendosi ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. sulla richiesta di condanna della parte civile.

Nell’interesse dei ricorrenti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato all’impugnazione, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; nonché alla nota spese, relativa alle competenze del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati.

2. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza liberatoria resa del primo Giudice (perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, nei termini già esposti) nei confronti, tra l’altro, degli odierni ricorrenti.

Ed in effetti, a fronte della richiesta di questi ultimi di condanna della medesima parte civile ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. conclusioni scritte del 26 marzo 2025), il Giudice di appello l’ha unicamente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 592, comma 1, cod. proc. pen.) senza nulla disporre sulla rifusione delle spese sostenute dagli imputati.

Tuttavia, nel giudizio di appello, l'imputato che lo abbia richiesto – sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale – ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto l'esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, o attraverso l'assoluzione (con l'eccezione del difetto di imputabilità) ovvero se la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni in favore della parte civile (cfr. artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452 – 01).

La statuizione in discorso richiede un apprezzamento di merito che impone il rinvio innanzi al competente Giudice territoriale, ossia al giudice penale a quo in quanto essa è stata del tutto omessa (cfr. Sez.

U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 – 01; Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285428 – 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101 – 01).

Non vi sono, invece, i presupposti per condannare la parte civile, che non ha resistito all’impugnazione, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna della parte civile alla refusione delle spese con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1339/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21428/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dagli imputati, disponendo ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.; la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse dei ricorrenti, ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione e ha chiesto la condanna alla pagamento dei propri compensi come da nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 aprile 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato il gravame interposto, nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in data 19 ottobre 2019 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41605/2025 Roma, lì, 29/12/2025 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di violazione di domicilio, perché il fatto non costituisce reato, nonché [OSCURATO:PERSONA] dall’imputazione di minaccia aggravata, perché il fatto non sussiste. 2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, è stata denunciata la violazione degli artt. 541, comma 2, e 592, comma 4 cod., proc. pen. poiché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condannare la parte civile alla rifusione delle spese di patrocinio sostenute dagli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha rappresentato la fondatezza dell’impugnazione e ha chiesto l’annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata, disponendosi ex art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. sulla richiesta di condanna della parte civile. Nell’interesse dei ricorrenti, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato all’impugnazione, chiedendo l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata; nonché alla nota spese, relativa alle competenze del giudizio di appello e del presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello della parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza liberatoria resa del primo Giudice (perché il fatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste, nei termini già esposti) nei confronti, tra l’altro, degli odierni ricorrenti. Ed in effetti, a fronte della richiesta di questi ultimi di condanna della medesima parte civile ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. conclusioni scritte del 26 marzo 2025), il Giudice di appello l’ha unicamente condannata al pagamento delle spese processuali (art. 592, comma 1, cod. proc. pen.) senza nulla disporre sulla rifusione delle spese sostenute dagli imputati. Tuttavia, nel giudizio di appello, l'imputato che lo abbia richiesto – sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale – ha diritto alla condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute nel caso in cui abbia ottenuto l'esclusione totale del diritto al risarcimento del danno, o attraverso l'assoluzione (con l'eccezione del difetto di imputabilità) ovvero se la domanda sia stata del tutto rigettata o siano state revocate o annullate le precedenti statuizioni in favore della parte civile (cfr. artt. 541, comma 2, e 592, comma 4, cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 20383 del 23/02/2023, Bargiacchi, Rv. 284452 – 01). La statuizione in discorso richiede un apprezzamento di merito che impone il rinvio innanzi al competente Giudice territoriale, ossia al giudice penale a quo in quanto essa è stata del tutto omessa (cfr. Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680 – 01; Sez. 4, n. 48081 del 16/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285428 – 01; Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101 – 01). Non vi sono, invece, i presupposti per condannare la parte civile, che non ha resistito all’impugnazione, a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa condanna della parte civile alla refusione delle spese con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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