Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 1977

Cassazione n. 49557/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] 23 S.R.L. , che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alla memoria depositata in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 gennaio 2015, il Tribunale di Milano, previa esclusione di alcune condotte distrattive contestate, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla sola [OSCURATO:PERSONA] in misura equivalente alle circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.), alle pene rispettivamente di sei anni e tre mesi e tre anni e nove mesi di reclusione e alla pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma,

I. fall., per la durata di dieci anni, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale con riferimento al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] giudice di primo grado condannava inoltre gli imputati al risarcimento in solido dei danni subiti dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] 23 S.r.l., con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1.000.000,00.

Assolveva entrambi gli imputati dal reato contestato di cui all'art. 220

I. fall.

Il giudice di primo grado basava la propria decisione sulla relazione resa dal curatore fallimentare ex art. 33

I. fall. e sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]; da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una lavanderia che svolge la propria attività anche a favore di esercizi commerciali nell'ambito della ristorazione; infine, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] giudice di primo grado riteneva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alle decisioni e alle gestioni della citata società fallita e che la stessa aveva preso parte alle operazioni distrattive avvalendosi della sua qualità di titolare o amministratrice delle società - quali la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] ltd. e la [OSCURATO:SOCIETA]. - alle quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto o affittato, direttamente o indirettamente, rami di azienda.

Il giudice di primo grado riteneva perciò che la [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua formale posizione di dirigente della [OSCURATO:SOCIETA], avesse agito quale amministratrice di fatto della citata società fallita.

2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello a mezzo dei rispettivi difensori.

3. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 13 gennaio 2015.4.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori.

5. Con sentenza del 3 ottobre 2019 n. 51102, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza del 25 ottobre 2018.

In particolare, per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione annullava con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma,

I. fall., alla luce della sentenza n. 222 del 25 settembre 2018 della Corte Costituzionale; per quanto concerneva la posizione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione annullava con rinvio anche in accoglimento dei vizi motivazionali denunciati dalla ricorrente circa la qualifica di amministratrice di fatto che costei avrebbe in ipotesi ricoperto nella [OSCURATO:SOCIETA] sentenza del 10 novembre 2020, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, riformava parzialmente la sentenza di primo grado del 13 gennaio 2015 in relazione alla durata delle pene accessorie, individuandola in otto anni per [OSCURATO:PERSONA] e in sei anni per la [OSCURATO:PERSONA].

Confermava nel resto la sentenza di primo grado.

In particolare, il giudice del rinvio riteneva che le doglianze difensive avanzate nell'atto di appello proponessero una lettura frammentata e incompleta delle dichiarazioni dei vari testimoni.

Di conseguenza, il giudice del rinvio, ritenute irrilevanti le dichiarazioni della testimone D'Elia, riteneva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alle varie fasi di cessione dei rami di azienda.

Infine, il giudice del rinvio confermava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze già effettuato dal giudice di primo grado.

7. Avverso la sentenza del 10 novembre 2020, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

7.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, la sentenza ora impugnata avrebbe effettuato una lettura parziale delle dichiarazioni rese dai testimoni.

La ricorrente sostiene che non avrebbe alcuna rilevanza nel caso concreto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la funzione di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. per un breve periodo.

Inoltre, nel ricorso per cassazione si precisa che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricoperto alcuna carica nella [OSCURATO:PERSONA] ltd. e non sarebbe stata amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della stipulazione della cessione di ramo di azienda, carica invece ricoperta da [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente sostiene che dalle dichiarazioni integrali di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Aboulghazal, di D'Elia, di Disipio, di Nobili e di Bezzi emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai svolto funzioni di gestione della [OSCURATO:SOCIETA], ma che costei si sia limitata ad occuparsi di questioni attinenti al marketing.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito della significatività dell'esercizio di fatto dei poteri tipici della carica di amministratore, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.

7.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa l'omessa riduzione del trattamento sanzionatorio e circa la conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto delle condotte tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado al fine di diminuire le conseguenze dannose derivanti dal reato.

In particolare, la ricorrente, lungi dal non aderire spontaneamente alle statuizioni civili della sentenza di condanna, ha versato al fallimento la somma di euro 20.000,00 consegnatale dal padre, poiché la stessa [OSCURATO:PERSONA] verserebbe in difficili condizioni finanziarie.

La ricorrente sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto in alcun modo collaborare con gli organi fallimentari, stante la sua estraneità alla gestione della società fallita.

Inoltre, sostiene di aver tenuto un leale comportamento processuale poiché, dopo una iniziale contumacia, si è costituita in appello.

8. Con atto del 14 maggio 2022, la parte civile ha depositato una memoria con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto sostenendo che quest'ultimo, da un lato, non avrebbe identificato lo specifico vizio di motivazione da cui sarebbe affetta, in ipotesi, la sentenza ora impugnata; dall'altro lato, avrebbe sostanzialmente avanzato una richiesta di rivalutazione del fatto.

La parte civile afferma inoltre che, anche a voler ritenere ammissibile il citato ricorso per cassazione, comunque quest'ultimo sarebbe infondato, poiché il giudice del rinvio avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni a sostegno del giudizio circa la gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], insieme a suo marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati fallimentari, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01).

Ha inoltre precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223

I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497-01).

1.2. Ciò posto in astratto, con riferimento al caso ora in esame deve affermarsi che la sentenza impugnata risulta affetta dai vizi motivazionali denunciati dalla ricorrente.

Infatti, il giudice del rinvio non ha fornito una motivazione adeguata circa la condizione di significatività dell'esercizio dei poteri tipici della carica di amministratore, come richiesto dall'art. 2639 cod. civ., da ritenersi applicabile anche nell'ambito dei reati fallimentari.

Il giudice del rinvio ha sostanzialmente ripercorso un sistema di operazioni illecite volte a dissipare o distrarre le risorse economiche della [OSCURATO:SOCIETA], senza però fornire una motivazione che possa ritenersi, alla luce delle doglianze difensive, congrua e logica circa i poteri gestori esercitati dalla [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente ha riportato le dichiarazioni testimoniali non valutate dal giudice del rinvio, le quali possono essere indicative di una mera presenza della [OSCURATO:PERSONA] al momento del compimento delle operazioni contestate.

La motivazione, inoltre, manifesta vizi di logicità nella parte in cui ritiene di poter desumere la qualifica di amministratore di fatto dalle direttive impartite ai dipendenti circa il menù del ristorante o dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto alla consegna delle buste paga.

In proposito, già la sentenza di annullamento n. 51102/2019, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte il 3 ottobre 2019, aveva evidenziato come tali elementi fossero neutri o comunque non univocamente dimostrativi di un sostanziale esercizio di poteri riconducibili alla qualifica di amministratore.

E, in questa sede, deve notarsi come sia da ritenere illogica la sentenza del giudice del rinvio che da tali circostanze ha desunto l'esercizio, in via di fatto, di poteri del genere da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Sull'argomento, manca nella sentenza qui impugnata il necessario approfondimento in tema di individuazione di elementi sintomatici dell'esercizio significativo dei poteri tipici della qualifica di amministratore.

Manca una illustrazione dei dati che - tenuto conto anche delle doglianze della difesa circa elementi dalla stessa ritenuti di valenza opposta - possano fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pronuncia di una sentenza di condanna per quanto contestato.

Alla luce delle precedenti considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza qui impugnata, con rinvio per nuovo giudizio circa la sussistenza dei requisiti per l'estensione alla [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 2639 cod. civ.

2. Il secondo motivo di ricorso, attinente al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con rinvio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.

P. Q. M. Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] 23 S.R.L. , che conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la conferma della sentenza impugnata, riportandosi alla memoria depositata in cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 gennaio 2015, il Tribunale di Milano, previa esclusione di alcune condotte distrattive contestate, condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla sola [OSCURATO:PERSONA] in misura equivalente alle circostanze aggravanti contestate di cui agli artt. 219, primo comma e secondo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (I. fall.), alle pene rispettivamente di sei anni e tre mesi e tre anni e nove mesi di reclusione e alla pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma, I. fall., per la durata di dieci anni, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale con riferimento al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] giudice di primo grado condannava inoltre gli imputati al risarcimento in solido dei danni subiti dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] 23 S.r.l., con concessione di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1.000.000,00. Assolveva entrambi gli imputati dal reato contestato di cui all'art. 220 I. fall. Il giudice di primo grado basava la propria decisione sulla relazione resa dal curatore fallimentare ex art. 33 I. fall. e sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], titolare della [OSCURATO:SOCIETA]., società che aveva stipulato un contratto di cessione di ramo d'azienda con la [OSCURATO:SOCIETA]; da [OSCURATO:PERSONA], titolare di una lavanderia che svolge la propria attività anche a favore di esercizi commerciali nell'ambito della ristorazione; infine, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Elia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA] giudice di primo grado riteneva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alle decisioni e alle gestioni della citata società fallita e che la stessa aveva preso parte alle operazioni distrattive avvalendosi della sua qualità di titolare o amministratrice delle società - quali la [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] ltd. e la [OSCURATO:SOCIETA]. - alle quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto o affittato, direttamente o indirettamente, rami di azienda. Il giudice di primo grado riteneva perciò che la [OSCURATO:PERSONA], nonostante la sua formale posizione di dirigente della [OSCURATO:SOCIETA], avesse agito quale amministratrice di fatto della citata società fallita. 2. Avverso la sentenza di primo grado [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello a mezzo dei rispettivi difensori. 3. Con sentenza del 25 ottobre 2018, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del 13 gennaio 2015.4. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori. 5. Con sentenza del 3 ottobre 2019 n. 51102, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza del 25 ottobre 2018. In particolare, per quanto concerneva la posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione annullava con rinvio limitatamente alla durata della pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma, I. fall., alla luce della sentenza n. 222 del 25 settembre 2018 della Corte Costituzionale; per quanto concerneva la posizione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Cassazione annullava con rinvio anche in accoglimento dei vizi motivazionali denunciati dalla ricorrente circa la qualifica di amministratrice di fatto che costei avrebbe in ipotesi ricoperto nella [OSCURATO:SOCIETA] sentenza del 10 novembre 2020, la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, riformava parzialmente la sentenza di primo grado del 13 gennaio 2015 in relazione alla durata delle pene accessorie, individuandola in otto anni per [OSCURATO:PERSONA] e in sei anni per la [OSCURATO:PERSONA]. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. In particolare, il giudice del rinvio riteneva che le doglianze difensive avanzate nell'atto di appello proponessero una lettura frammentata e incompleta delle dichiarazioni dei vari testimoni. Di conseguenza, il giudice del rinvio, ritenute irrilevanti le dichiarazioni della testimone D'Elia, riteneva accertato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse partecipato attivamente alle varie fasi di cessione dei rami di azienda. Infine, il giudice del rinvio confermava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze già effettuato dal giudice di primo grado. 7. Avverso la sentenza del 10 novembre 2020, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 7.1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, la sentenza ora impugnata avrebbe effettuato una lettura parziale delle dichiarazioni rese dai testimoni. La ricorrente sostiene che non avrebbe alcuna rilevanza nel caso concreto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia assunto la funzione di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. per un breve periodo. Inoltre, nel ricorso per cassazione si precisa che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai ricoperto alcuna carica nella [OSCURATO:PERSONA] ltd. e non sarebbe stata amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. al momento della stipulazione della cessione di ramo di azienda, carica invece ricoperta da [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente sostiene che dalle dichiarazioni integrali di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di Aboulghazal, di D'Elia, di Disipio, di Nobili e di Bezzi emergerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai svolto funzioni di gestione della [OSCURATO:SOCIETA], ma che costei si sia limitata ad occuparsi di questioni attinenti al marketing. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito della significatività dell'esercizio di fatto dei poteri tipici della carica di amministratore, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità. 7.2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa l'omessa riduzione del trattamento sanzionatorio e circa la conferma del giudizio di equivalenza tra le circostanze. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non avrebbe tenuto conto delle condotte tenute dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo la sentenza di primo grado al fine di diminuire le conseguenze dannose derivanti dal reato. In particolare, la ricorrente, lungi dal non aderire spontaneamente alle statuizioni civili della sentenza di condanna, ha versato al fallimento la somma di euro 20.000,00 consegnatale dal padre, poiché la stessa [OSCURATO:PERSONA] verserebbe in difficili condizioni finanziarie. La ricorrente sostiene, inoltre, che non avrebbe potuto in alcun modo collaborare con gli organi fallimentari, stante la sua estraneità alla gestione della società fallita. Inoltre, sostiene di aver tenuto un leale comportamento processuale poiché, dopo una iniziale contumacia, si è costituita in appello. 8. Con atto del 14 maggio 2022, la parte civile ha depositato una memoria con la quale deduce l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto sostenendo che quest'ultimo, da un lato, non avrebbe identificato lo specifico vizio di motivazione da cui sarebbe affetta, in ipotesi, la sentenza ora impugnata; dall'altro lato, avrebbe sostanzialmente avanzato una richiesta di rivalutazione del fatto. La parte civile afferma inoltre che, anche a voler ritenere ammissibile il citato ricorso per cassazione, comunque quest'ultimo sarebbe infondato, poiché il giudice del rinvio avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni a sostegno del giudizio circa la gestione di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], insieme a suo marito [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reati fallimentari, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare; il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01). Ha inoltre precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497-01). 1.2. Ciò posto in astratto, con riferimento al caso ora in esame deve affermarsi che la sentenza impugnata risulta affetta dai vizi motivazionali denunciati dalla ricorrente. Infatti, il giudice del rinvio non ha fornito una motivazione adeguata circa la condizione di significatività dell'esercizio dei poteri tipici della carica di amministratore, come richiesto dall'art. 2639 cod. civ., da ritenersi applicabile anche nell'ambito dei reati fallimentari. Il giudice del rinvio ha sostanzialmente ripercorso un sistema di operazioni illecite volte a dissipare o distrarre le risorse economiche della [OSCURATO:SOCIETA], senza però fornire una motivazione che possa ritenersi, alla luce delle doglianze difensive, congrua e logica circa i poteri gestori esercitati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha riportato le dichiarazioni testimoniali non valutate dal giudice del rinvio, le quali possono essere indicative di una mera presenza della [OSCURATO:PERSONA] al momento del compimento delle operazioni contestate. La motivazione, inoltre, manifesta vizi di logicità nella parte in cui ritiene di poter desumere la qualifica di amministratore di fatto dalle direttive impartite ai dipendenti circa il menù del ristorante o dalla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse provveduto alla consegna delle buste paga. In proposito, già la sentenza di annullamento n. 51102/2019, emessa dalla Quinta Sezione penale di questa Corte il 3 ottobre 2019, aveva evidenziato come tali elementi fossero neutri o comunque non univocamente dimostrativi di un sostanziale esercizio di poteri riconducibili alla qualifica di amministratore. E, in questa sede, deve notarsi come sia da ritenere illogica la sentenza del giudice del rinvio che da tali circostanze ha desunto l'esercizio, in via di fatto, di poteri del genere da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Sull'argomento, manca nella sentenza qui impugnata il necessario approfondimento in tema di individuazione di elementi sintomatici dell'esercizio significativo dei poteri tipici della qualifica di amministratore. Manca una illustrazione dei dati che - tenuto conto anche delle doglianze della difesa circa elementi dalla stessa ritenuti di valenza opposta - possano fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pronuncia di una sentenza di condanna per quanto contestato. Alla luce delle precedenti considerazioni, si impone l'annullamento della sentenza qui impugnata, con rinvio per nuovo giudizio circa la sussistenza dei requisiti per l'estensione alla [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell'art. 2639 cod. civ. 2. Il secondo motivo di ricorso, attinente al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è assorbito in ragione dell'accoglimento del primo motivo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, con rinvio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P. Q. M. Annulla
Sentenza Cassazione n. 49557/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris