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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 23076/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3868/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, ché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] A A na Petruz2 llis /L____, [OSCURATO:PERSONA]'," p [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 3868/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla pretesa non imputabilità del ricorrente al momento dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito ( cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, ché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/05/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente M ria [OSCURATO:PERSONA] A A na Petruz2 llis /L____, [OSCURATO:PERSONA]'," p [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23076/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris