CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 12728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sente le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il condannato a pena detentiva [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Milano ha revocato il riconoscimento di indulto che era stato oggetto di ordinanza emessa dalla stessa Corte il 30 ottobre 2014. 2. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto, successivamente alla proposizione dell'impugnazione, come emerge anche da dichiarazione di rinuncia presentata dal difensore del ricorrente, la Corte suddetta, con ordinanza del 30 aprile 2021, ha dichiarato l'estinzione della stessa porzione di pena che era stata oggetto del provvedimento qui impugnato. 3. In applicazione del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisibile, alla sopravvenuta inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc., pen., ma conseguente al venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunta alla sua proposizione, non conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I, ERIA -