CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 gennaio 2022
Cassazione n. 38780/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza in data 26 novembre 2007, irrevocabile il 6 dicembre 2014, in procedimento nel quale era stato dichiarato latitante, ha chiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza di appello in ragione della illegittimità della dichiarazione di latitanza per incompletezza delle ricerche, e della conseguente nullità del decreto di latitanza e della notifica dell'estratto contumaciale. 2. Con ordinanza depositata il 3 gennaio 2022 il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza. L'incidente era stato proposto sul rilievo di nullità verificatesi nel giudizio di cognizione, mentre nella fase esecutiva di sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale poteva essere contestata unicamente la sussistenza dei presupposti formali del passaggio in giudicato. L'incidente non era qualificabile né convertibile in richiesta di restituzione nel termine né in istanza di rescissione del giudicato. In ogni caso, le ricerche compiute prima del decreto di latitanza erano state esaurienti. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 670 cod. proc. pen., in quanto le nullità del decreto di latitanza, incidenti sulla validità della notifica dell'estratto contumaciale, possono essere fatte valere con incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, perciò, respinto. 1. Con l'istanza al giudice dell'esecuzione la difesa aveva sollecitato la dichiarazione di non esecutività di una sentenza di condanna pronunciata all'esito di un giudizio così detto contumaciale nei confronti di imputato latitante, giudizio celebrato nella vigenza della disciplina processuale anteriore alla novella introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.In particolare, veniva dedotto che la invalidità del decreto di latitanza, per le carenti ricerche effettuate e per l'assenza della prova di volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare, avesse determinato la invalidità della notifica dell'estratto contumaciale, effettuata mediante consegna al difensore dell'imputato, e quindi il mancato decorso del termine per l'impugnazione. L'ordinanza impugnata ha ritenuto non ammissibile la richiesta, in ragione di due distinti, e concorrenti, profili. In diritto, si è rilevato che con incidente di esecuzione non potevano essere fatte valere nullità relative ad atti processuali del processo di cognizione (come quelle afferenti al decreto di latitanza), bensì unicamente in relazione alla sequenza processuale che aveva determinato l'irrevocabilità della sentenza. In fatto, si è osservato che le ricerche che avevano preceduto il decreto di latitanza erano state esaurienti. Il ricorso ha rilevato che la giurisprudenza, invece, aveva riconosciuto la possibilità di far valere, con incidente di esecuzione, la nullità del decreto di latitanza e la conseguente invalidità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza. 2. Il ricorso, per le ragioni e con le precisazioni che seguono, risulta non fondato. Invero, quanto al rilievo in diritto esposto dall'ordinanza impugnata, si deve osservare che la giurisprudenza, consolidata nell'affermare il principio secondo il quale nella fase esecutiva non possono essere dedotte nullità relative ad atti processuali del processo di cognizione anteriori alla pronuncia della sentenza (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, LOVRIC, Rv. 280931), ha anche precisato che nel processo così detto contumaciale (disciplinato dalla normativa processuale anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67) l'invalidità della procedura notificatoria del così detto estratto contumaciale della sentenza è ostativa al formarsi del giudicato formale e quindi può essere fatta valere con incidente di esecuzione. Si è aggiunto, con specifico riferimento alla contumacia del latitante, che gli eventuali vizi del decreto di latitanza condizionano la validità delle successive notifiche di atti processuali e quindi anche la notifica dell'estratto contumaciale, di tal che l'invalidità del decreto di latitanza può essere fatta valere con incidente di esecuzione al fine di ottenere la dichiarazione di non irrevocabilità della sentenza (Sez. 1, n. 44988 del 10/06/2014, Buzi, Rv. 261129; Sez. 1, n. 30384 del 13/06/2019, DUSHAJ, Rv. 276606; Sez. 1, n. 22227 del 16.3.2021, Scola, n. mass.; Sez. 1, n. 45003 del 22.10.2021, Baghrar, n. mass.).Orientamento coerente con quello che ha affermato l'inesistenza della citazione notificata al latitante, il cui decreto di latitanza sia invalido (Sez. 1, n. 17703 del 04/03/2010, Rozsaffy, Rv. 247061;Sez. 3, n. 1621 del 30/ 09/2015, Deninski, Rv. 266687; Sez. 2, n. 33618 del 11/06/2021, JIHNAWI, Rv. 281864). Così integrata la motivazione in diritto dell'ordinanza impugnata, si deve rilevare che il ricorso nulla ha dedotto in ordine all'accertamento, in fatto, compiuto dall'ordinanza circa la completezza delle ricerche che hanno preceduto il decreto di latitanza. Con riferimento, dunque, alla verifica in ordine alla validità del decreto di latitanza, che costituiva la specifica doglianza proposta con l'incidente di esecuzione, l'ordinanza impugnata si è pronunciata nel merito e in ordine a tale accertamento il ricorso non ha proposto alcun rilievo critico, il che ne determina l'infondatezza. 3. Va dunque respinto il ricorso con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga