CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30076/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 5 dicembre 2022, parzialmente riformando, in punto di trattamento circostanziale e sanzionatorio, la decisione del Tribunale di Pescara, emessa in data 21 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di ricettazione di una patente di guida e del tesserino del codice fiscale di un terzo. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza di norme processuali e in particolari degli artt. 62, 191 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.,per avere utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato al teste di P.G., in assenza di difensore e per avere utilizzato la denuncia di furto della persona offesa risultata irreperibile, sono manifestamente infondati poiché il giudizio di colpevolezza si fonda su quanto constatato dal teste di P.G.,che ha rinvenuto nell'autovettura dell'imputato in occasione di un controllo i documenti appartenenti ad un soggetto che ne aveva già sporto denuncia. La sentenza ha correttamente sottolineato che l'assenza di verosimili giustificazioni da parte dell'imputato costituisce elemento idoneo a palesare la sua volontà di occultare la provenienza delittuosa dei documenti in suo possesso. L'irreperibilità della persona offesa consente di utilizzare la denuncia di furto dalla stessa sporta. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6