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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28281/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia riformato la sentenza del 12 luglio 2021 del Tribunale di Spoleto che prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui all'art. 483 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato; In particolare la Corte di merito ha affermato la penale responsabilità degli imputati e li ha condannati alla pena di giustizia; - che il ricorso degli imputati, che si dolgono, tra l'altro, della qualificazione giuridica del fatto, non è inammissibile o manifestamente infondato, atteso che il fatto andrebbe più correttamente qualificato come falso materiale in atto pubblico; - che, tuttavia, sia sulla base dell'originaria qualificazione giuridica del fatto, sia qualificando quest'ultimo come falso materiale in atto pubblico, il termine massimo di prescrizione risulta pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la fidefacienza dell'atto fino a querela di falso, e che secondo la descrizione contenuta nel capo di imputazione la falsificazione sarebbe avvenuta in data anteriore al 14 febbraio 2017, ma non è stato possibile accertare con precisione la data in cui essa sarebbe avvenuta, cosicché, operando in tema di prescrizione il principio in dubio pro reo, il delitto deve ritenersi estinto per prescrizione; -che, quindi, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi l'estinzione del reato per prescrizione, non ricorrendo l'evidenza della sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui al comma 2 della citata disposizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così de
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