CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 35037/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30426/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente– avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di ANCONA n. 703/2021depositata il 09/06/2021 . R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose, dinanzi al Tribunale di Pesaro, opposizione al precetto per spese di mantenimento notificatole a istanza della moglie separata [OSCURATO:PERSONA], per euro ventiduemila (€ 22.000,00). Il Tribunale di Pesaro , con sentenza n. 1 34 del 20/02/2020 accoglieva parzialmente l’opposizione e riduceva l’ammontare del dovuto a euro quattromila ottocento ventitré (€ 4.823,00 ) e condannava la Bartolucci alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era impugnata in appello e la Corte territoriale di Ancona, con sentenza n. 703 del 9/06/2021 così provvedeva: determinava ineuro seimilacinquecento settantatré (€ 6.573,00) la somma dovuta dal Bartolucci alla Cucchiarini; compensava per due terzi le spese del primo grado e le poneva nella restante quota a carico del Cucchiarini e compensava per due terzi pure quelle di secondo grado, ponendo la quota restante a carico del Cucchiarini. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 biscod. proc. civ. La proposta di manifesta inammissibilità e comunque di infondatezza del Consigliere relatore è stata ritual mente comunicata. Il ricorrente ha depositatomemoria. I due motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello:il primo è mosso per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2712 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ., e con esso si contesta l’esame delle distinte bancarie operato dai giudici di R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. valle merito; il secondo mezzo è proposto per violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cod. proc. civ.. Il primo motivo è inammissibile, richiedendosi il riesame di circostanze di fatto e segnatamente di documenti, in breve: la censura attiene alla valutazione delle risultanze processuali che è profilo in quanto tale non sindacabilein sede di legittimità. Il secondo motivo (il regolamento delle spese ha violato il principio che le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa) è, viceversa, fondato: con l’opposizione l’opponente ha conseguito la riduzione del dovuto da ventiduemila euro (€ 22.000,00)a poco più di seimilacinquecento euro (€ 6 . 573 ,00) per cui non è soccombente dal punto di vista complessivo. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è nei termini seguenti (Cass. n. 20374 del 11/10/2016 Rv. 642614 – 01 ): « In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente.». Dato che non vi èimpugnazione sulla compensazione parziale e l’ammontare delle spese, ma solo sul residuo non compensato, la causa può essere decisa nel merito, modificando solo l’individuazione della parte tenuta alla parziale rifusione delle spese di primo e secondo grado, che deve essere individuata, quale soccombente, in [OSCURATO:PERSONA]. L’accoglimento solo parziale (ed in punto di spese) del ricorso costituisce ragione di compensazione delle spese. P.Q.M. R.g. n. 30426 del 2021 Ad.19/10/2022 CC; estensore: C. valle accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassa in relazione al motivo accoltoe, decidendo nel merito , pone le spese processuali di primo e di secondo grado, nella quota non compensata, a carico di [OSCURATO:PERSONA]; compensa le spesedi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di co