CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14142/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 22.10.2016 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non punibile per il delitto di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 131bis e stante la particolare tenuità del fatto; 2. la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, appellata dal PM, ha dichiarato invece il Moscatello responsabile del delitto a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; 3. ricorre per cassazione il difensore del Moscatello lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 131bis cod. pen. anche sotto il profilo del travisamento delle prove: rileva che la decisione della Corte di Appello è frutto del travisamento del contenuto della relazione di servizio del 22.5.2014 in ordine a quanto era accaduto nella mattinata del giorno 14 avendo i giudici del gravame valorizzato, ai fini del giudizio di gravità del fatto, elementi contrastanti con quanto relazionato dal PU che la aveva redatta; aggiunge che il giudizio non poteva esser fondato sul contenuto del pur "corposo" casellario giudiziale non annoverante condanne per fatti della stessa indole. 4. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello ha confermato l'avviso del primo giudice circa la impossibilità di riconoscere i presupposti ed applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. e, a tal fine, ha dato rilievo non soltanto alla "futilità" e "gratuità" della iniziativa dell'imputato ma, anche, ia,Q, contesto in cui tale condotta si era inserita e che non viene meno per il fatto che, come sottolineato dalla difesa, essa sarebbe stata tenuta solo nel momento in cui il Moscatello era rientrato in cella; per altro verso, la Corte ha sottolineato la presenza di molteplici precedenti penali. La Corte di Appello ha inoltre motivato con riferimento alle ragioni che non consentivano la applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. in termini che si sottraggono alle censure sulla motivazione suscettibili di essere articolate in questa sede ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.. Si è chiarito che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare (cfr., Cass. Pen., 3, 23.2.2018 n. 15.782, Farese). Come è noto, inoltre, le SS.UU., con la sentenza "Tushaj", hanno spiegato che il fatto "particolarmente tenue" va così qualificato alla stregua di caratteri riconducibili a tre indici: le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza. Quanto al primo aspetto, si richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. alla luce di una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto; in definitiva, si è sottolineato che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore. Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite "Tushaj" hanno ritenuto decisivo il riferimento testuale, contenuto nell'articolo 131bis del codice penale, alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo piuttosto alle modalità del comportamento, anche in considerazione delle sue componenti soggettive, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e la conseguente necessità dell'ordinamento di reagire mediante la irrogazione di una pena. In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente non essendo in dubbio la conformità del fatto concreto alla fattispecie astratta (atteso che la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme alla norma incriminatrice ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore, e ciò spiega per l'appunto il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva. In definitiva, come si è ben chiarito (cfr., Cass. Pen., 3, 28.6.2017 n. 893, PM in proc. Gallorini), la particolare tenuità del "fatto" è il risultato di una valutazione positiva tanto delle modalità della condotta nella sua componente oggettiva (avuto riguardo alla natura, alla specie, ai mezzi, all'oggetto, al tempo, al luogo e ad ogni altra modalità dell'azione ex articolo 133, comma 1, n. 1) del codice penale) e nella sua componente soggettiva (avuto riguardo all'intensità del dolo o al grado della colpa ex articolo 133, comma 1, n. 3) del codice penale), quanto del danno o del pericolo (avuto riguardo all'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato ex articolo 133, comma 1, n. 2) del codice penale). Il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa richiede, allora, e necessariamente, un esito positivo della valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131bis del codice penale sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invece alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (cfr., d'altra parte, il tenore letterale dell'articolo 131bis del codice penale, nella parte del primo comma, che qui interessa, laddove prevede che la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità). La Corte di Appello, come detto, si è adeguata a questi criteri e la motivazione resa sul punto non è suscettibile di essere censurata in questa sede di legittimità. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 22.3.2022 Il Consigliere sensore Il Presidente