CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] OlOYNND [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA rilevato che il primo motivo con cui si esclude la prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta e la mancata riqualificazione della fattispecie ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta generico e riproduttivo di identiche censure formulate in sede di gravame omettendo di confrontarsi con la completa e specifica motivazione resa sugli stessi punti dalla Corte di appello che, oltre ad apprezzare il significativo dato quantitativo, ha messo in risalto le modalità della detenzione e di occultamento all'interno dell'abitazione in cui il figlio era ristretto agli arresti domiciliari, le plurime dosi rinvenute unitamente a materiale per il confezionamento e l'alta percentuale di principio attivo della sostanza sequestrata, elementi tutti giudicati significativi della destinazione della sostanza e tali da smentire la dedotta lieve entità della condotta; rilevato che analoga considerazione deve essere svolta in merito alla ritenuta recidiva e relativo bilanciamento in termini di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo la Corte di appello, a confutazione di identica censura formulata in sede di gravame, dato conto non solo dei plurimi precedenti penali (otto), ma anche del loro per nulla remoto passaggio in giudicato, elementi che denotavano una inclinazione a delinquere e refrattarietà al rispetto delle autorità (significativo il richiamo alle condanne per il delitto di evasione e resistenza a pubblico ufficiale) e giustificavano la quantificazione della pena determinata a seguito di ritenuta equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de