Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30246/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con riferimento alla prescrizione disposta al n.6. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 10 giugno 2022, compresa nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 14 marzo 2023.

2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento alla prescrizione indicata al punto

6. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto alla prescrizione sub 6) consistente nell'adoperarsi per risarcire integralmente il danno patito dalle parti offese dal reato ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) pena la revoca del beneficio, nonché l'obbligo di pagare le pene pecuniarie e le spese di giustizia anche inerenti procedimenti penali diversi da quello cui si riferisce la pena in esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, che l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l'ammissione al beneficio, ma non è neppure condizione necessaria per valutarne, ex post, l'effetto positivo, e che la giurisprudenza di legittimità ha già negato l'ammissibilità di un tale condizionamento; inoltre, osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno valutato la capacità economica del condannato rispetto alla possibilità di risarcire il danno ricollegando così, in modo automatico, all'eventuale inadempimento la revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. L'art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", quindi anche col risarcimento del danno, di talché è evidente che l'attività risarcitoria rilevante ai fini dell'affidamento in prova (non necessariamente come modalità di detto affidamento, ma anche come elemento positivo da valutare ai fini della concessione del beneficio) è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176, ultimo conna, cod. pen.), ove peraltro il risarcimento - salvo comprovata impossibilità - è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria.

2.1. Come evidenziato da Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886, «altrettanto evidente è che la clausola "in quanto possibile" codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità - rimproverabilità, di cui è espressione il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, che costituisce uno dei cardini cui ex art. 27 Cost. deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione».

È d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (vedi Sez. 1, n. 5273 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1995, Violante; Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 30785 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Iegiani; Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti; Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi).

Orientamento ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale venga subordinato l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275171; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884).

2.2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha tenuto conto di detti principi, imponendo la suddetta prescrizione n.6 senza avere approfonditamente valutato la capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] e ha ricollegato alla sua eventuale violazione un'automatica revoca del beneficio.

Ha P I o una prescrizione non prevista dalla legge, ossia quella del pagamento dell -pene pecuniarie e delle spese di giustizia anche relative a procedimenti penali diversi.3.

Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento limitatamente alla prescrizione sub n. 6 con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame sul punto, rispettoso dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla prescrizione n. 6 dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Tor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 05/03/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata con riferimento alla prescrizione disposta al n.6. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla pena inflittagli dalla Corte di appello di Torino con sentenza del 10 giugno 2022, compresa nel provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti dalla Procura generale presso la Corte di appello di Torino in data 14 marzo 2023. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento con riferimento alla prescrizione indicata al punto 6. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. la violazione dell'art. 47 Ord. pen. ed il vizio di motivazione mancante ed illogica rispetto alla prescrizione sub 6) consistente nell'adoperarsi per risarcire integralmente il danno patito dalle parti offese dal reato ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) pena la revoca del beneficio, nonché l'obbligo di pagare le pene pecuniarie e le spese di giustizia anche inerenti procedimenti penali diversi da quello cui si riferisce la pena in esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] deduce, in sostanza, che l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria non solo non costituisce requisito per l'ammissione al beneficio, ma non è neppure condizione necessaria per valutarne, ex post, l'effetto positivo, e che la giurisprudenza di legittimità ha già negato l'ammissibilità di un tale condizionamento; inoltre, osserva che il Tribunale di sorveglianza non ha nemmeno valutato la capacità economica del condannato rispetto alla possibilità di risarcire il danno ricollegando così, in modo automatico, all'eventuale inadempimento la revoca della misura alternativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. L'art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che possa essere prescritto all'affidato in prova di adoperarsi "in quanto possibile in favore della vittima del suo reato", quindi anche col risarcimento del danno, di talché è evidente che l'attività risarcitoria rilevante ai fini dell'affidamento in prova (non necessariamente come modalità di detto affidamento, ma anche come elemento positivo da valutare ai fini della concessione del beneficio) è espressamente subordinata alla possibilità di adempiere, analogamente a quanto disposto in tema di liberazione condizionale (art. 176, ultimo conna, cod. pen.), ove peraltro il risarcimento - salvo comprovata impossibilità - è condizione necessaria di ammissione al beneficio, e non semplice prescrizione accessoria. 2.1. Come evidenziato da Sez. 1, n. 47126 del 17/11/2009, Colatore, Rv. 245886, «altrettanto evidente è che la clausola "in quanto possibile" codifica nelle situazioni in esame il principio di esigibilità - rimproverabilità, di cui è espressione il brocardo ad impossibilia nemo tenetur, che costituisce uno dei cardini cui ex art. 27 Cost. deve ispirarsi la pena dalla fase della cognizione a quella dell'esecuzione». È d'altra parte consolidato l'orientamento secondo cui il mancato o non integrale risarcimento del danno non può, da solo e se incolpevole, essere di ostacolo all'affidamento in prova (vedi Sez. 1, n. 5273 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1995, Violante; Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 30785 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Iegiani; Sez. 1, n. 29194 del 19/06/2003, Guidetti; Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi). Orientamento ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è illegittima l'ordinanza con la quale venga subordinato l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato all'adempimento dell'obbligo di provvedere al risarcimento del danno in favore della vittima del reato, senza commisurare lo stesso alle concrete condizioni economiche del reo e prevedendo una automatica revoca della misura alternativa in caso di mancato assolvimento della prescrizione (Sez. 1, n. 11923 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275171; Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014 - dep. 17/02/2014, Mariotti, Rv. 258884). 2.2. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha tenuto conto di detti principi, imponendo la suddetta prescrizione n.6 senza avere approfonditamente valutato la capacità economica di [OSCURATO:PERSONA] e ha ricollegato alla sua eventuale violazione un'automatica revoca del beneficio. Ha P I o una prescrizione non prevista dalla legge, ossia quella del pagamento dell -pene pecuniarie e delle spese di giustizia anche relative a procedimenti penali diversi.3. Si impone, pertanto, l'annullamento del provvedimento limitatamente alla prescrizione sub n. 6 con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame sul punto, rispettoso dei principi sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla prescrizione n. 6 dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Tor