CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25128/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9964/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso gli uffici dell’A VVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende ope legis -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 155, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] R. CAINERI ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrente/ricorrente in via incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 440/2017pubblicata il 24 febbraio 2 017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienzadel 4 luglio 2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento dei motivi dal primo al quinto del ricorso incidentale, con rigetto dei restanti motivi Udito per i ricorrenti principali l’avvocato dello Stato [OSCURATO:PERSONA] Con contratto di compravendita del 29 novembre 1979 il Comune di Verona cedeva al [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, per il prezzo di 313.000.000 di lire, un complesso immobiliare di sua proprietà da adibire a [OSCURATO:PERSONA] della Motorizzazione Civile. All’art. 3 veniva espressamente previsto che la corresponsione del prezzo pattuito sarebbe dovuta avvenire in unica soluzione dopo l’approvazione, registrazione e trascrizione del contratto e la dimostrazione da parte del Comune venditore -con documentazione suppletiva sulla cui efficacia probatoria avrebbe dovuto esprimere il proprio parere l’Avvocatura dello Stato- della libera e legittima proprietà del bene in capo a sé fino al perfezionamento dell’acquisto. Il contratto veniva trascritto nei registri immobiliari, su richiesta dell’Amministrazione statale, soltanto il 3 ottobre 1994. Essendo successivamente insorti contrasti fra le parti, con citazione notificata il 6 settembre 2004 il Comune di Verona conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi, per brevità, Ministero dei Trasporti e M.E.F.), chiedendone la condanna solidale al pagamento del corrispettivo della vendita, pari a 313.000.000 di lire, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno per l’occupazione abusiva di un’area adiacente al complesso immobiliare compravenduto, protrattasi dal 20 novembre 1979 fino al 9 dicembre 1992. I due Ministeri si costituivano in giudizio: il M.E.F. eccepiva il proprio difetto dilegittimazione passiva; entrambi opponevano che il Comune non aveva provveduto a trasmettere la documentazione prevista dal contratto, così venendo meno agli impegni assunti. Preso atto delle difese svolte dai convenuti, l’attore chiedeva e otteneva l’autorizzazione ad evocare in causa l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA], la quale, costituendosi, eccepiva l’inammissibilità della sua chiamata. All’esito del giudizio, con sentenza del 7 marzo 2009, il Tribunale adìto dichiarava il difetto di legittimazione passiva del M.E.F., accertando che le relative funzioni, per la parte attinente alla cura del patrimonio immobiliare dello Stato, erano state trasferite ex lege all’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA]; nel merito, respingeva la domanda rilevando che l’attore non aveva prodotto tutta la documentazione necessaria a dimostrare la libertà del complesso immobiliare da oneri e vincoli e che, in forza di una specifica previsione negoziale, si era impegnato a non sfruttare economicamente l’area occupata sine titulo dall’Amministrazione statale , né comunque aveva dato prova del pregiudizio patrimoniale sofferto a causa della sua mancata disponibilità. La decisione veniva impugnata dal Comune di Verona davanti alla Corte d’Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 440/2017 del 24 febbraio 2017, in totale riforma della pronuncia di primo grado, condannava il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune del prezzo della vendita, stabilito in 161.651,01 euro (equivalenti a 313.000.000 di lire), nonché dell’ulteriore importo di 90.121,59 euro a titolo di risarcimento dei danni per l’occupazione sine titulodell’area di cui sopra, il tutto con l’aggiunta della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, rispettivamente, dal 31 dicembre 1998 e dal 9 dicembre 1992 fino al saldo; poneva, inoltre, a carico dei soccombenti le spese del doppio grado di giudizio. Contro questa sentenza il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito il Comune di Verona con controricorso contenente impugnazione incidentale. La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. I ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] A)Ricorso principale Il ricorso proposto dal Ministero dei Trasporti e dell’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] è affidato a undici motivi. Con il primo viene denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto delle contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti, i quali avevano evidenziato: a)che la documentazione trasmessa nell’ottobre 1998 dal Comune di Verona non era sufficiente a consentire all’Avvocatura dello Stato di esprimere il parere previsto dall’art. 3 del contratto di compravendita; b)che soltanto in corso di causa, per giunta nel giudizio di secondo grado, il predetto ente pubblico aveva completato la produzione documentale, allegando la certificazione ipotecaria coprente il periodo dal 3 settembre 1974 al 1° gennaio 1978; c)che tale documentazione, oltre ad essere stata depositata tardivamente, si riferiva a immobili identificati con dati catastali non corrispondenti a quelli riportati nel contratto. L’omesso esame delle anzidette circostanze avrebbe erroneamente indotto il giudice distrettuale a ritenere adempiuto l’obbligo gravante sulla parte venditrice. Con il secondo motivo è allegata la violazione degli artt. 1362e ss. c.c.. Si deduce in proposito: -che la clausola n. 3) del contratto di compravendita subordinava il pagamento del prezzo alla trasmissione da parte del Comune di Verona di documentazione idonea ad attestare la libera e legittima proprietà del bene , nonchè al rilascio del parere dell’Avvocatura dello Stato sul valore probante della predetta documentazione; -che, in contrasto con la citata previsione negoziale, la Corte d’Appello ha ritenuto sufficiente ai fini dell’avveramento della condizione apposta dalle parti la prova dell’avvenuta consegna all’Amministrazione statale dei certificati ipotecari e catastali relativi al complesso immobiliare compravenduto, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla loro idoneità a dimostrare l’appartenenza dei beni al venditore e l’assenza di eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli su di essi gravanti; -che, inoltre, il giudice distrettuale ha attribuito rilievo a una dichiarazione recante la data del 2 marzo 1995 con cui il Comune garantiva la piena e libera proprietà dei beni in questione, pur trattandosi di atto di provenienza unilaterale privo di valore probatorio. Con il terzo motivo è prospettata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si assume che l’impugnata sentenza sarebbe del tutto carente di motivazione, non avendo la Corte lagunare minimamente spiegato perchè la documentazione consegnata dal Comune nel 1998 potesse ritenersi completa ed esaustiva, sì da consentire all’Avvocatura dello Stato di esprimere il prescritto parere. Il collegio d’appello si sarebbe limitato a ricostruire la vicenda attraverso la corrispondenza intercorsa fra le parti, senza esaminare i documenti allegati. Con il quarto motivo vengono dedotte la violaz ione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.. Si evidenzia che, fin dall’atto della loro costituzione nel giudizio dinanzi alla Corte veneziana, gli odierni ricorrenti avevano eccepito l’inammissibilità della produzione documentale effettuata in grado d’appello dal Comune di Verona. Su tale eccezione, peraltro rilevabile d’ufficio, il giudice distrettuale avrebbe completamente omesso di statuire. Con il quinto motivo, prospettante la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., si sostiene che il Comune di Verona non avrebbe provato l’adempimento dell’obbligo di consegna della documentazione indicata in contratto, costituente condizione di esigibilità del prezzo pattuito; obbligo che erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto assolto sulla base di una semplice dichiarazione unilaterale proveniente dallo stesso Comune. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si lamenta la mancanza di motivazione della sentenza nella parte in cui fissa al 31 dicembre 1998 la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma dovuta dall’Amministrazione statale a titolo di prezzo della compravendita, non essendo comprensibile l’iter logico seguìto dalla C orte d’Appello. Ad ogni buon conto, ammesso pure che il collegio veneto abbia inteso riferirsi alla data in cui la prescritta documentazione era stata messa a disposizione della parte acquirente, un simile ragionamento si porrebbe in contrasto con le ammissioni fatte nel giudizio d’appello dallo stesso Comune, il quale aveva riconosciuto l’incompletezza della documentazione fino ad allora prodotta. Con il settimo motivo è allegato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si rimarca che l’incompletezza della documentazione consegnata dal Comune nel 1998 aveva impedito all’Avvocatura dello Stato di esprimere il proprio parere, sicchè la rivalutazione monetaria e gli interessi non potevano farsi decorrere dal 31 dicembre di quell’anno. In ogni caso, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto considerare che, per espressa pattuizione, non spettavano interessi di sorta al venditore per il periodo compreso fra la data di stipula del contratto e quella di effettivo pagamento del prezzo. Con l’ottavo mezzo, rubricato violazione e falsa applicazione dell’art. 1277 e dell’art. 1244( recte : 1224 - n.d.r.) , nonché dell’art.2697 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. , si rimprovera alla Corte lagunare di aver riconosciuto la rivalutazione monetaria sulla somma attribuita al Comune di Verona a titolo di prezzo, pur trattandosi di credito di valuta soggetto al principio nominalistico. Si soggiunge che l’ente attore non aveva chiesto il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria exart. 1224, comma 2, c.c., né aveva dedotto e provato che nel periodo dal 31 dicembre 1998 in poi il tasso ufficiale di inflazione fosse risultato superiore al saggio legale degli interessi. Con il nono motivo vengono lamentati la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.817 c.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si contesta alla Corte d’Appello di avere condannato il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno per l’abusiva occupazione dell’area adiacente al complesso immobiliare compravenduto, senza tener conto delle difese svolte dall’Amministrazione statale, incentrate sulla tesi della natura pertinenziale dell’area in questione, siccome destinata in modo durevole a servizio del bene principale. Con il decimo e l’undicesimo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041, 2043 e 2697 c.c. e la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. Si imputa alla Corte d’Appello di avere, con motivazione solo apparente, condannato il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Comune di Verona della somma di 90.121,59 euro, oltre accessori, per l’occupazione dell’area adiacente al complesso immobiliare ceduto, sebbene l’ente proprietario si fosse impegnato nel contratto a non vendere o concedere in uso a terzi tale area. Alla luce di tale specifica pattuizione negoziale, contenuta nella clausola n. 7), l’attore avrebbe dovuto dimostrare non solo l’abusività dell’occupazione da parte dell’Amministrazione statale, ma anche il danno concretamente subìto e la sua entità. La Corte territoriale non solo avrebbe omesso di accertare se una simile prova fosse stata offerta, ma nemmeno si sarebbe preoccupata di chiarire se la condanna inflitta dovesse considerarsi pronunciata a titolo di risarcimento del danno o di ingiustificato arricchimento, visto che il Comune aveva proposto entrambe le domande, in via fra loro alternativa. Qualora avesse ritenuto accoglibile la domanda di ingiustificato arricchimento, la decisione da essa adottata risulterebbe comunque erronea, non potendo farsi rientrare il mancato guadagno nel concetto di danno di cui all’art. 2041 c.c.. B)Ricorso incidentale Il ricorso proposto dal Comune di Verona è basato su sei motivi. Con i primi tre, accomunati dalla denuncia di violazione dell’art.112 c.p.c., si addebita alla Corte veneta di aver omesso di pronunciare sulle domande ritualmente proposte in primo grado dal Comune di Verona, volte ad ottenere: 1)l’attribuzione degli interessi compensativi sul prezzo, ex art. 1499 c.c., a decorrere dalla data di stipula del contratto di compravendita (primo motivo); 2)il risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento del prezzo della vendita, quantomeno limitatamente al periodo anteriore al 31 dicembre 1998, data assunta dal collegio d’appello come dies a quodi decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (secondo motivo); 3)il riconoscimento degli interessi anatocistici sugli interessi maturati in relazione al prezzo della vendita (terzo motivo). Con il quarto motivo, rubricato violazione degli artt. 2043 e 2041 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. , si deduce quanto segue: -la Corte veneta ha fissato al 9 dicembre 1992 la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla complessiva somma di 90.121,59 euro liquidata in favore del Comune per l’occupazione sine titulo dell’area di sua proprietà adiacente al complesso immobiliare compravenduto; -tale data corrisponde a quella di cessazione dell’occupazione abusiva da parte dell’Amministrazione statale; -la statuizione resa dal giudice a quo si appalesa erronea, poichè la rivalutazione monetaria andava riconosciuta sulle somme annualmente dovute dall’Amministrazione occupante, a far tempo da quando aveva avuto inizio la situazione abusiva. Con il quinto motivo viene allegata la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., dell’art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 127 del 2004. Si contesta alla Corte d’Appello di aver immotivatamente liquidato le spese processuali in favore del Comune di Verona nell’esigua somma di 2.300 euro (di cui 120 per esborsi) per il primo grado e di 3.200 euro (di cui 130 per esborsi) per il secondo grado, con l’aggiunta del rimborso forfettario e degli accessori di legge. Gli importi innanzi indicati risulterebbero notevolmente inferiori ai minimi liquidabili a titolo di compensi di avvocato sia in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 che alla stregua della tariffa forense approvata con D.M. n. 127 del 2004 -ove mai si ritenesse di dover applicare quest’ultima ai fini della quantificazione degli onorari e dei diritti relativi al giudizio di primo grado-, avendo riguardo a un valore della controversia compreso fra 260.000 e 520.000 euro (ovvero fra 258.300,01 e 516.500 euro in caso di applicazione del D.M. n. 127 del 2004). Essi, inoltre, sarebbero talmente irrisori da risultare del tutto inadeguati all’importanza dell’opera prestata e al decoro della professione. Con il sesto motivo, formulato in via condizionata all’accoglimento dell’ottavo mezzo del ricorso principale, viene prospettata la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1224, comma 2, c.c.. Si censura l’omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda del Comune intesa a conseguire il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria derivante dal ritardato pagamento del prezzo della vendita. C)Esame dei motivi Così riassunte le censure rivolte ”hinc et inde“ alla sentenza impugnata, si procede qui di sèguito all’esame delle contrapposte impugnazioni, prendendo le mosse da quella principale. Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, i quali possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi e in parte ripetitivi, sono inammissibili, risultando eccentrici rispetto al ragionamento decisorio sviluppato nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Venezia ha affermato che la documentazione indicata nell’art. 3 del contratto di compravendita dedotto in giudizio era stata consegnata dal Comune di Verona all’Amministrazione statale molto tempo prima dell’introduzione della presente controversia e che tanto il Ministero delle Finanze quanto quello dei Trasporti, con proprie note del 2 aprile e del 3 novembre 1998, ne avevano riconosciuto la completezza. In particolare, dall’esame della corrispondenza epistolare intercorso fra le parti, il collegio veneto ha accertato: -che nell’ottobre 1995, all’esito del controllo effettuato sulla documentazione fino a quel momento trasmessale dal Comune, l’Avvocatura dello Stato si era limitata a segnalare la necessità di acquisire esclusivamente «i certificati delle trascrizioni ed iscrizioni del ventennio antecedente alla trascrizione dell’atto di compravendita, oltre al certificato del [OSCURATO:PERSONA] per gli Usi civici»; -che la certificazione richiesta fu poi inoltrata ai suddetti dicasteri con nota del 27 ottobre 1998; -che, a sèguito di ciò, il M.E.F., «dando atto che la documentazione vi era e che era completa, sollecitava il parere dell’Avvocatura con nota [OSCURATO:DATA_NASCITA]», mentre il Ministero dei Trasporti inviava, a sua volta, ulteriore «nota di sollecito»in data 29 novembre 1999. Sulla scorta delle suesposte circostanze di fatto, ha condannato il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del prezzo della compravendita, sul presupposto che fosse loro imputabile -anche in virtù dell’obbligo di comportamento secondo buona fede imposto dall’art. 1358 c.c.- il mancato rilascio del prescritto parere dell’Avvocatura dello Stato, ritenuto privo di giustificazione. Le considerazioni svolte dalla Corte di merito, non specificamente contestate, rendono irrilevanti le questioni agitate dai ricorrenti con i motivi in disamina - relative alla completezza dei certificati ipotecari acquisiti al processo, alla loro riferibilità agli immobili compravenduti e all’ammissibilità della produzione di nuovi documenti effettuata in grado di appello dal Comune scaligero-, atteso che la prova dell’adempimento dell’obbligo contrattualmente posto a carico dell’ente venditore è stata ritenuta raggiunta in altro modo dalla sentenza impugnata. Né corrisponde a verità che il collegio veneziano avrebbe a tal fine valorizzato la sola nota del 2 marzo 1995, con cui il Comune garantiva la piena proprietà del bene , giacchè tale documento è stato menzionato unicamente in sede di ricostruzione degli accadimenti che hanno preceduto l’avvio dell’odierna controversia (pag. 5 della sentenza, ultimi due righi). Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. Invero, la documentazione di cui viene contestata la producibilità in appello da parte del Comune di Verona non è stata minimamente tenuta in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale, come si è visto, ha fondato la sua decisione su ben altri elementi probatori. Tanto emerge inequivocabilmente dal seguente passaggio motivazionale della sentenza gravata (pag. 7, penultimo periodo): «È irrilevante, perciò, tutta la discussione che si fa in questo grado di giudizio sulla possibilità di produrre in causa la copia della documentazione necessaria al pagamento, perché la prova che tale documentazione era stata raccolta e prodotta proviene direttamente dai documenti sopra elencati» ( scilicet : dalla corrispondenza epistolare intrattenuta dal Comune con i Ministeri delle Finanze e dei Trasporti). In questo scenario, la denunciata violazione del divieto posto dall’art. 345, comma 3, c.p.c. rimane fine a se stessa. Il sesto e il settimo motivo, che possono essere scrutinati insieme perché intimamente connessi, vanno accolti perquanto di ragione. Deve anzitutto rilevarsi che nella sentenza impugnata non viene fatto alcun riferimento alla questione relativa alla non debenza degli interessi in forza di apposita pattuizione contrattuale. In un simile contesto, al fine di non incorrere in una statuizione di inammissibilità per novità della censura, i ricorrenti avrebbero dovuto non solo allegare l’avvenuta deduzione della cennata questione innanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedentelo avessero fatto (cfr. Cass. n. 10394/2023, Cass. n. 22254/2022, Cass. n. 54/2021, Cass. n. 25056/2020). L’onere suddetto non è stato, però, da loro assolto, onde per questa parte la doglianza sollevata non può trovare ingresso. Per il resto, va notato che dalla lettura della sentenza gravata non sono in alcun modo evincibili le ragioni che hanno indotto la Corte d’Appello a individuare nel 31 dicembre 1998 la data di decorrenza degli interessi dovuti sul prezzo della vendita. Sul punto, l’adottata decisione risulta, quindi, del tutto priva di supporto motivazionale, con conseguente violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.. L’ottavo motivo è fondato. L’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita costituisce debito di valuta soggetto al principio nominalistico (cfr. Cass. n. 10069/1996). Non poteva, pertanto, la Corte territoriale, per di più senza alcuna motivazione, riconoscere al Comune di Verona la rivalutazione monetaria sulla somma di 161.651,01 euro, costituente il corrispettivo del trasferimento immobiliare. Il nono motivo è inammissibile in quanto anch’esso prospetta una questione che non risulta trattata nell’impugnata sentenza e che i ricorrenti non deducono di aver sottoposto al giudice d’appello, all’uopo indicando in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiano fatto e dove questo sia rintracciabile. Ad ogni buon conto, la tesi della natura pertinenziale dell’area adiacente al complesso immobiliare compravenduto appare smentita dalla previsione contrattuale - richiamata dagli stessi impugnanti (pag. 3 del ricorso, terzultimo periodo)- dell’obbligo del Comune alienante di non vendere o concedere in uso a terzi l’area medesima, espressamente definita di sua proprietà . Il decimo e l’undicesimo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione, appaiono fondati, in quanto, in effetti, l’impugnata sentenza risulta del tutto mancante di motivazione nella parte in cui riconosce dovuta al Comune di Verona la somma di 90.121,59 euro per l’abusiva occupazione dell’area di cui si discute. Non viene, infatti, spiegato dalla Corte veneta perché la mera occupazione sine titulo, ad opera dell’Amministrazione statale, di un terreno di proprietà del Comune scaligero possa reputarsi sufficiente a giustificare la liquidazione di una determinata somma a titolo risarcitorio o indennitario in favore dell’ente proprietario, né quali allegazioni e prove siano state eventualmente offerte da quest’ultimo a sostegno dell’avanzata pretesa. Al riguardo, va tenuto presente che in subiecta materia sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 33645/2022, risolutiva di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti princìpi di diritto: -in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento -diretto o anche solo indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo-, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione unicamente attraverso la tutela reale; -in virtù dei criteri previsti dalla legge per la sussistenza e la delimitazione del danno risarcibile, non solo il lucro cessante, ma anche il danno emergente deve essere specificamente allegato dall’attore, non potendo ammettersi alcun automatismo tra il mero fatto dell’occupazione del cespite e il diritto al risarcimento; -in particolare, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subìto (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato); pregiudizio che, a fronte della specifica contestazione del convenuto, deve essere provato anche per presunzioni o con il richiamo a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; -qualora il danno da perdita subita non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. La Corte d’Appello non ha affatto chiarito se il cennato onere assertivo e probatorio sia stato idoneamente assolto dalla parte istante, sicchè la motivazione posta a base del decisum risulta meramente apparente. Passando ora alla disamina del ricorso proposto dal Comune di Verona, si osserva che il primo, il secondo, il terzo e il sesto mezzo -quest’ultimo divenuto esaminabile per essersi verificata la condizione apposta dalla parte impugnante- rimangono assorbiti dall’accoglimento, nei limiti sopra precisati, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo del ricorso principale, dovendo esaminarsi nel giudizio di rinvio le questioni relative: a)alla decorrenza degli interessi sul prezzo della compravendita; b)al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria eventualmente spettante al venditore ex art. 1224, comma 2, c.c., una volta escluso che quello di cui trattasi costituisca un credito di valore; c)all’attribuibilità degli interessi anatocistici richiesti dall’originario attore, previa verifica della sussistenza del requisito della durata ultrasemestrale degli interessi principali scaduti, costituente una condicio juris che deve essere accertata dal giudice (cfr. Cass. n. 8156/2016). Il quarto mezzo è assorbito dall’accoglimento del decimo e dell’undicesimo motivo del ricorso principale. Nel giudizio di rinvio dovrà essere, infatti, scrutinata ex novo la questione attinente alla ristorabilità del danno da occupazione sine titulo dell’area adiacente al com plesso immobiliare per cui è causa e in tale contesto, ove occorra, andrà affrontato anche il tema della decorrenza della rivalutazione monetaria sull’importo risarcitorio eventualmente riconosciuto spettante all’ente proprietario del terreno usurpato. Il quinto motivo rimane assorbito dall’accoglimento delle censure ritenute fondate e dalla conseguente cassazione della sentenza impugnata, spettando al giudice di rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese dell’intero processo in base all’esito finale e complessivo della lite. Per quanto precede, va dunque disposta, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame di merito, uniformandosi ai princìpi di diritto innanzi espressi. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il nono motivo del ricorso principale; accoglie il sesto e il settimo, p