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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27017/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2154 5 / 20 1 9 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18/21, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Messinaed eletti vamente domiciliato in Roma, alla Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura speciale a margine delricorso; -ricorrente - contro Comune di Pizzo; -intimato – - avverso l a sente nza n. 4654 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data Avviso accertamento ICI – Vincolo idrogeologico 31/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per ICI relativo all’anno 2007.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando, quanto al preteso vizio di notifica, che la nullità doveva intendersi sanata per raggiungimento dello scopo avendo il Cotroneo impugnato l’avviso, e che l’edificabilità di un’area doveva essere desunta esclusivamente dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanisticiattuativi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.

Il Comune di Pizzo non ha svolto difese.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto la relata non risultava compilata.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

È, invero, configurabile la decisione implicita (peraltro, nel caso di specie, la CTR ha espressamente affermato che non si versava in un’ipotesi di inesistenza) di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessapronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023).

In ogni caso, anche a voler prescindere dalla confusione di piani operata (atteso che, mentre nella rubrica e nell’incipit dello sviluppo del motivo si deduce che si sarebbe al cospetto di una notifica inesistente – con conseguente inapplicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo -, successivamente si sostiene che il detto principio non sarebbe applicabile all’avviso di accertamento, trattandosi di un atto avente natura sostanziale), rappresenta un principio ormai consolidato, dal quale non vi è ragione per discostarsene (né il ricorrente indica ragioni per farlo), quello secondo cui l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 13/03/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22476 del 04/11/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018).

Invero, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016).

Avuto riguardo alla dedotta mancata compilazione della relata di notificazione, fermo restando che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere la detta relata, va ricordato che è inesistente solo la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013; conf.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5412 del 03/03/2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato l’esistenza di un vincolo idrogeologico che determinava una condizione reale di inedificabilità del suolo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se la specifica questione fosse stata reiterata in quella sede.

Senza tralasciare che la censura costituisce frutto della confusione tra jus edificandi e jus valutandi e rivela, quindi, la sua erroneità per aver fatto discendere indissolubilmente il secondo dal primo.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass.25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. 12792/2018; Cass 2107//2017).

In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo questi ultimi solamente sul valorevenale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il vincolo idrogeologico esistente sul terreno incideva sulla sua potenzialità edificatoria e, quindi, sul suo valore venale.

3.1. Il motivo è fondato.

Sebbene, infatti, come si è visto nell’analizzare il secondo motivo, la presenza del vincolo idrogeologico non sottragga le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, lo stesso può incidere sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile".

Orbene, premesso che la doglianza è stata (ri)formulata con il secondo motivo di appello, la CTR ha omesso ogni accertamento e ogni motivazione sul punto.

In particolare, la sentenza impugnata non riporta nella parte relativa ai presupposti dell'applicabilità del tributo alcun riferimento a detta contestazione, la cui analisi risulta pregiudiziale per l'attribuzione del valore venale del bene.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR provveduto in ordine alla sua richiesta di nomina di un c.t.u..

4.1. Il motivo èinammissibile.

La consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006; conf.

Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020).

Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto al la disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25253 del 09/10/2019.

D’altra parte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez.

L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013; conf.

Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Cass., Sez. 6 7 -1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017).

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 504/1992 e 12 d.lgs. n. 472/1997”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché l’omessa pronuncia, per non aver la CTR considerato che non si era in presenza di un’ipotesi di omessa e/o infedele dichiarazione di possesso, sicchè le sanzioni irrogate erano illegittime, e che, a tutto concedere, le stesse avrebbero dovuto essere soggette al cumulo giuridico per effetto del vincolo di continuazione.

5.1. Il motivo èinammissibile.

Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione.

D’altra parte, il contribuente non ha neppure dedotto di averla riproposta in sede di appello.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al terzo motivo.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Calabria.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due, dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 2154 5 / 20 1 9 propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CZ) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e residente in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 18/21, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Messinaed eletti vamente domiciliato in Roma, alla Via della Mercede n. 11, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- pec: [OSCURATO:EMAIL] - [OSCURATO:TELEFONO]), giusta procura speciale a margine delricorso; -ricorrente - contro Comune di Pizzo; -intimato – - avverso l a sente nza n. 4654 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data Avviso accertamento ICI – Vincolo idrogeologico 31/12/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per ICI relativo all’anno 2007. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando, quanto al preteso vizio di notifica, che la nullità doveva intendersi sanata per raggiungimento dello scopo avendo il Cotroneo impugnato l’avviso, e che l’edificabilità di un’area doveva essere desunta esclusivamente dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanisticiattuativi. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi. Il Comune di Pizzo non ha svolto difese. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sulla inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, in quanto la relata non risultava compilata. 1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. È, invero, configurabile la decisione implicita (peraltro, nel caso di specie, la CTR ha espressamente affermato che non si versava in un’ipotesi di inesistenza) di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessapronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività (cfr., di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023). In ogni caso, anche a voler prescindere dalla confusione di piani operata (atteso che, mentre nella rubrica e nell’incipit dello sviluppo del motivo si deduce che si sarebbe al cospetto di una notifica inesistente – con conseguente inapplicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo -, successivamente si sostiene che il detto principio non sarebbe applicabile all’avviso di accertamento, trattandosi di un atto avente natura sostanziale), rappresenta un principio ormai consolidato, dal quale non vi è ragione per discostarsene (né il ricorrente indica ragioni per farlo), quello secondo cui l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui il medesimo, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 654 del 15/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1238 del 22/01/2014; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5057 del 13/03/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22476 del 04/11/2015; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11043 del 09/05/2018). Invero, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18480 del 21/09/2016). Avuto riguardo alla dedotta mancata compilazione della relata di notificazione, fermo restando che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere la detta relata, va ricordato che è inesistente solo la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la consegna dell'atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante l'inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell'atto a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario della notificazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28285 del 18/12/2013; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5412 del 03/03/2017). 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato l’esistenza di un vincolo idrogeologico che determinava una condizione reale di inedificabilità del suolo. 2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di appello, al fine di porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se la specifica questione fosse stata reiterata in quella sede. Senza tralasciare che la censura costituisce frutto della confusione tra jus edificandi e jus valutandi e rivela, quindi, la sua erroneità per aver fatto discendere indissolubilmente il secondo dal primo. A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell'area, né per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l'accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l'asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, né a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell'opera pubblica, che, ferma restando l'utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass.25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. 12792/2018; Cass 2107//2017). In sintesi, un'area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all'I.C.I., a prescindere dall'esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo questi ultimi solamente sul valorevenale dell'area e, quindi, sulla base imponibile dell'imposta. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il vincolo idrogeologico esistente sul terreno incideva sulla sua potenzialità edificatoria e, quindi, sul suo valore venale. 3.1. Il motivo è fondato. Sebbene, infatti, come si è visto nell’analizzare il secondo motivo, la presenza del vincolo idrogeologico non sottragga le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, lo stesso può incidere sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile". Orbene, premesso che la doglianza è stata (ri)formulata con il secondo motivo di appello, la CTR ha omesso ogni accertamento e ogni motivazione sul punto. In particolare, la sentenza impugnata non riporta nella parte relativa ai presupposti dell'applicabilità del tributo alcun riferimento a detta contestazione, la cui analisi risulta pregiudiziale per l'attribuzione del valore venale del bene. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non aver la CTR provveduto in ordine alla sua richiesta di nomina di un c.t.u.. 4.1. Il motivo èinammissibile. La consulenza tecnica d'ufficio è, infatti, mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Sez. 3, Sentenza n. 4660 del 02/03/2006; conf. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007, Cass., Sez. L, Sentenza n. 9461 del 21/04/2010, Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 326 del 13/01/2020). Anche nel processo tributario, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio - e non prova vera e propria - sottratto al la disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, nel cui potere discrezionale rientra la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario, potendo motivare l'eventuale diniego anche implicitamente, con argomentazioni desumibili dal contesto generale e dal quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25253 del 09/10/2019. D’altra parte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Sez. L, Sentenza n. 6715 del 18/03/2013; conf. Cass., Sez. 6 -1, Ordinanza n. 13716 del 05/07/2016, Cass., Sez. 6 7 -1, Ordinanza n. 24830 del 20/10/2017). 5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 14 d.lgs. n. 504/1992 e 12 d.lgs. n. 472/1997”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché l’omessa pronuncia, per non aver la CTR considerato che non si era in presenza di un’ipotesi di omessa e/o infedele dichiarazione di possesso, sicchè le sanzioni irrogate erano illegittime, e che, a tutto concedere, le stesse avrebbero dovuto essere soggette al cumulo giuridico per effetto del vincolo di continuazione. 5.1. Il motivo èinammissibile. Invero, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la relativa questione. D’altra parte, il contribuente non ha neppure dedotto di averla riproposta in sede di appello. 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimento al terzo motivo. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Commissione tributaria di secondo grado della Calabria. P.Q.M. accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i primi due, dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anc
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