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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35361/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18636 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 135/05/2021, depositata in data 12 gennaio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 690/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'atto di recupero n.

TYZCR2016C10023 emesso per indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef e Iva inesistenti riferiti agli anni 2009-2010, con i modelli F24 del 2010-2011, a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2010-2011 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); -il giudice di appello, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo l'atto di recupero in esame per avere il contribuente disconosciuto i modelli F24, privi di firma e quietanza, allegati all'appello, con i quali sarebbero state effettuate, ad avviso dell'Amministrazione, le indebite compensazioni di crediti inesistenti e per non avere l'Agenzia chiesto la verificazione ai sensi dell'art 216 c.p.c.; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]-con l'unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, 13 del Decreto del Ministero delle Finanze del 28.12.1993 n. 567, 214 e 216 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'atto di recupero in questione avendo il contribuente disconosciuto i modelli F24, privi di firma e di quietanza, allegati all'appello, con i quali quest'ultimo avrebbe effettuato compensazioni di crediti di imposta (Irpef e Iva) inesistenti, senza che l'Amministrazione avesse chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. ancorché, ad avviso della ricorrente, il richiamo agli istituti del disconoscimento e della verificazione fosse erroneo atteso che i modelli stampati dall'Ufficio, estratti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria non costituivano scritture private e che, trattandosi di documenti già in possesso del contribuente, l'elencazione degli estremi dei pagamenti (data di presentazione, codice riportato nella delega di pagamento, codice tributo, anno di riferimento, importo del credito asserita mente inesistente utilizzato in compensazione) fosse sufficiente a porre quest'ultimo nella condizione di verificare le contestate compensazioni recuperate a tassazione con l'atto impugnato, essendo suo onere provare l'esistenza dei crediti utilizzati e le modalità alternative di pagamento dei debiti oggetto delle compensazioni medesime; -il motivo è fondato; - invero, le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo dell'Ufficio di indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta asseritamente inesistenti; -al riguardo, come chiarito da questa Corte, "non rileva il disconoscimento di conformità di cui all'art. 2712 c.c. poiché nella specie si discute della mera stampa delle risultanze del sistema informatico, non della riproduzione meccanica di un documento originariamente cartaceo" (Cass. n. 17633 del 2018; n. 18403 del 2018); -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio di diritto nel ritenere illegittimo l'atto di recupero in questione per avvenuto "disconoscimento" da parte del contribuente dei modelli F24 allegati all'appello privi di firma e di quietanza - con i quali sarebbero state effettuate le contestate compensazioni di crediti di imposta inesistenti riferiti agli anni 2009-2010, a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni (Mod.U. persone fisiche e [OSCURATO:PERSONA]) per gli anni 2010 e 2011- e mancata richiesta di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. da parte dell'Amministrazione; con ciò, peraltro, invertendo indebitamente l'onere probatorio, dovendo, a fronte dei modelli F24 allegati dall'Ufficio, estratti dal sistema informativo ("tali modelli risultano effettivamente essere delle stampe, senza firma né quietanza, di modelli F24 compilati" v. pag. 1 della sentenza impugnata), utilizzabili quali elementi di prova atti a supportare, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni (Modello U persone fisiche e [OSCURATO:PERSONA]) per gli anni 2010-2011, il rilievo della indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti riferiti agli anni 2009- 2010, ricadere sul contribuente l'onere di provare l'esistenza dei crediti utilizzati ovvero le modalità alternative di pagamento dei debiti oggetto delle compensazioni in questione; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

P.Q.

M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 18636 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 135/05/2021, depositata in data 12 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 690/04/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa che aveva accolto il ricorso del suddetto contribuente avverso l'atto di recupero n. TYZCR2016C10023 emesso per indebito utilizzo in compensazione di crediti Irpef e Iva inesistenti riferiti agli anni 2009-2010, con i modelli F24 del 2010-2011, a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2010-2011 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); -il giudice di appello, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittimo l'atto di recupero in esame per avere il contribuente disconosciuto i modelli F24, privi di firma e quietanza, allegati all'appello, con i quali sarebbero state effettuate, ad avviso dell'Amministrazione, le indebite compensazioni di crediti inesistenti e per non avere l'Agenzia chiesto la verificazione ai sensi dell'art 216 c.p.c.; - il contribuente è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA]-con l'unico motivo del ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, 13 del Decreto del Ministero delle Finanze del 28.12.1993 n. 567, 214 e 216 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto illegittimo l'atto di recupero in questione avendo il contribuente disconosciuto i modelli F24, privi di firma e di quietanza, allegati all'appello, con i quali quest'ultimo avrebbe effettuato compensazioni di crediti di imposta (Irpef e Iva) inesistenti, senza che l'Amministrazione avesse chiesto la verificazione ex art. 216 c.p.c. ancorché, ad avviso della ricorrente, il richiamo agli istituti del disconoscimento e della verificazione fosse erroneo atteso che i modelli stampati dall'Ufficio, estratti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria non costituivano scritture private e che, trattandosi di documenti già in possesso del contribuente, l'elencazione degli estremi dei pagamenti (data di presentazione, codice riportato nella delega di pagamento, codice tributo, anno di riferimento, importo del credito asserita mente inesistente utilizzato in compensazione) fosse sufficiente a porre quest'ultimo nella condizione di verificare le contestate compensazioni recuperate a tassazione con l'atto impugnato, essendo suo onere provare l'esistenza dei crediti utilizzati e le modalità alternative di pagamento dei debiti oggetto delle compensazioni medesime; -il motivo è fondato; - invero, le risultanze del servizio informativo dell'anagrafe tributaria sono certamente utilizzabili quali elementi di prova onde supportare il rilievo dell'Ufficio di indebito utilizzo in compensazione di crediti di imposta asseritamente inesistenti; -al riguardo, come chiarito da questa Corte, "non rileva il disconoscimento di conformità di cui all'art. 2712 c.c. poiché nella specie si discute della mera stampa delle risultanze del sistema informatico, non della riproduzione meccanica di un documento originariamente cartaceo" (Cass. n. 17633 del 2018; n. 18403 del 2018); -nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio di diritto nel ritenere illegittimo l'atto di recupero in questione per avvenuto "disconoscimento" da parte del contribuente dei modelli F24 allegati all'appello privi di firma e di quietanza - con i quali sarebbero state effettuate le contestate compensazioni di crediti di imposta inesistenti riferiti agli anni 2009-2010, a fronte della mancata presentazione delle dichiarazioni (Mod.U. persone fisiche e [OSCURATO:PERSONA]) per gli anni 2010 e 2011- e mancata richiesta di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. da parte dell'Amministrazione; con ciò, peraltro, invertendo indebitamente l'onere probatorio, dovendo, a fronte dei modelli F24 allegati dall'Ufficio, estratti dal sistema informativo ("tali modelli risultano effettivamente essere delle stampe, senza firma né quietanza, di modelli F24 compilati" v. pag. 1 della sentenza impugnata), utilizzabili quali elementi di prova atti a supportare, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni (Modello U persone fisiche e [OSCURATO:PERSONA]) per gli anni 2010-2011, il rilievo della indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti riferiti agli anni 2009- 2010, ricadere sul contribuente l'onere di provare l'esistenza dei crediti utilizzati ovvero le modalità alternative di pagamento dei debiti oggetto delle compensazioni in questione; -in conclusione, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. P.Q. M.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sic
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