CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 34441/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso sono caratterizzati da genericità e dall'intento di riprodurre censure in realtà pienamente esaminate dalla Corte: a conferma della ravvisata • reticenza del ricorrente, nella sentenza impugnata si segnala la pertinenza e la rilevanza della testimonianza di Grillo e si sottolinea inoltre come in base al quadro probatorio acquisito, costituito da conversazioni intercettate e da riprese video, dovesse innanzi tutto escludersi una conoscenza superficiale del Barbaro da parte del ricorrente e in secondo luogo dovesse ritenersi provata la diretta partecipazione di entrambi ad un incontro avvenuto t+ ir all'interno del capannone presso GM Gomme, destinato a risolvere la questione legata ad un debito di Trimboli, nel quale avrebbero dovuto svolgere un ruolo rilevante tanto il ricorrente che Barbaro, a dimostrazione dell'autorevolezza di quest'ultimo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]