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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46033/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (04LQ7Y1), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino in data 9/09/2024 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di rapina, lesioni e resistenza.

2. Con un unico motivo la difesa deduce la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen., sul rilevo che il giudice si è limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per non essere il motivo consentito in sede di legittimità.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

E tato a prescindere dal richiamo nella motivazione della sentenza delle fonti di prova fondanti la colpevolezza dell'imputato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (04LQ7Y1), nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Torino in data 9/09/2024 che ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti, in ordine ai reati di rapina, lesioni e resistenza. 2. Con un unico motivo la difesa deduce la mancanza di motivazione in relazione agli artt. 448 e 546 cod. proc. pen., sul rilevo che il giudice si è limitato a considerare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per non essere il motivo consentito in sede di legittimità. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. E tato a prescindere dal richiamo nella motivazione della sentenza delle fonti di prova fondanti la colpevolezza dell'imputato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 no
Sentenza Cassazione n. 46033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris