CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01842/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dal ricorrente; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato per tale ragione inammissibile ai sensi dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa del ricorrente (Corte Cost. n.186 del 2000), tenuto, altresì, conto che l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28961 del 26/6/2016, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921 ; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'l dicembre 2025.