CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28168/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto, aggravati dalla esposizione dei beni a pubblica fede; Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione per "travisamento della prova" sulla affermazione di responsabilità, si esaurisce in mere doglianze in fatto volte a prefigurare una inammissibile rilettura delle prove raccolte; Ritenuto che il secondo motivo, afferente alla misura degli aumenti apportati ex art. 81 comma secondo cod. pen. e alla conversione della pena, è intrinsecamente generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto portare all'applicazione degli istituti evocati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il