CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 02748/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22108/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA , VIALE G MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del leg. rapp.t p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4595/2017 depositata il08/01/2018, R.G. n. 12/2016 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che Con sentenza dell’8 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva rigettato la domanda dalla medesima avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., volta ad ottenere che venisse dichiarata la non genuinità dell’appalto intercorso fra la ricorrente e le diverse società ([OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA].) presso le quali la lavoratrice aveva espletato, negli anni, le proprie prestazioni di monitoraggio e gestione dei sistemi di posta elettronica, assistenza agli uffici circa il malfunzionamento e le anomalie tecniche di rete, help desk , gestione della sicurezza dei sistemi informatici di produzione; in particolare, la Corte, condividendo l’iter argomentativo del primo giudice, ha escluso che fosse stata raggiunta la prova circa la illegittimità degli appalti alla luce, soprattutto, del know-how specialistico occorrente ed in considerazione degli elementi probatori raccolti in giudizio; avverso tale pronunzia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso assistito da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] che Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.1 comma 3, L. n. 1369 del 1960 allegandosi l’erronea valutazione della prevalenza del know-howrispetto ai mezzi materiali dell’impresa; con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 1 comma 3 e 3 comma 1 della legge n. 1369 del 1960, nonché degli artt. 20-29 del D.lgs. n. 276 del 2003 e 115 e 116 cod. proc. civ.; con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 20-29 D. Lgs. n. 276/2003 e, con riguardo al rischio economico, dell’art. 3, comma 1, L. n. 1369 del 1960; - i tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass.n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass.n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla interpretazione offerta delle risultanze probatorie acquisite ed alla conseguente ritenuta genuinità degli appalti; -in particolare, con riguardo alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020); -con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); -nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo a lle due disposizioni considerate, atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile; -in realtà, il giudice di secondo grado ha compiutamente dato conto della insussistenza, nella specie, degli estremi dell’appalto di manodopera vietato alla luce dei criteri oggettivo e soggettivo che orientano la nozione di servizio, facendo emergere quale criterio di liceità l’autonomia gestionale dell’appaltatore, da coniugarsi con il complesso di operazioni costituenti una sezione del processo produttivo esperibile autonomamente dall’appaltatore medesimo, nell’organizzazione complessa dell’appaltante; - in particolare, ha rilevato come l’uso dei macchinari della banca committente non risultasse preponderante rispetto all’apporto professionale della lavoratrice, incaricata, secondo la sua stessa prospettazione, di attività di sicurezza informatica; -ha, poi, ritenuto la Corte che la prevalenza del know - how specialistico, oltre che dall’oggetto dei contratti di appalto e dalla natura delle imprese appaltatrici, si ricavava dalle stesse prove testimoniali raccolte, da cui era risultata l’adibizione della lavoratrice esclusivamente ad attività di supporto informatico, con accesso limitato all’erogazione di tale servizio specialistico e con indicazioni, da parte dei dipendenti della banca non attinenti al contenuto specialistico delle prestazioni, ma al coordinamento delle competenze informatiche oggetto dell’appalto con le esigenze della banca committente; -ha aggiunto il giudice di secondo grado che la stessa gestione delle ferie da parte dell’impresa appaltatrice e lo svolgimento di lavoro parzialmente differente rispetto ai dipendenti della banca, secondo quanto emerso dalle testimonianze raccolte in primo grado, confermavano l’autonomia del servizio reso dalla lavoratrice quale dipendente dell’impresa appaltatrice; -in tal modo il giudice di secondo grado si è conformato alla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020); -è evidente, tenuto conto della diffusa ed argomentata motivazione della Corte, che pur veicolando parte ricorrente le proprie censure per il tramite della violazione di legge essa mira, in realtà, ad una rivalutazione in fatto della fattispecie considerata, inammissibile in sede di legittimità; - alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che la parte ricorrente non si sia conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); -il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; -si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4500,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni