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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2023

Cassazione n. 48720/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per essere la contravvenzione ascritta all'imputata estinta per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del periodo di sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (in data 21 ottobre 2019 con rinvio al 21 febbraio 2020), pari a 123 giorni, sicché, posto che il reato è stato commesso il 15 maggio 2018, il termine massimo di prescrizione è spirato il 15 settembre 2023, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico motivo, deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 cod. pen. per essere la contravvenzione ascritta all'imputata estinta per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non tiene conto del periodo di sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze (in data 21 ottobre 2019 con rinvio al 21 febbraio 2020), pari a 123 giorni, sicché, posto che il reato è stato commesso il 15 maggio 2018, il termine massimo di prescrizione è spirato il 15 settembre 2023, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata; rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L., Rv. 217266). stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 48720/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris