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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25592/2023

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o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. i Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di assise di Napoli, in rito immediato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni due e [OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo con l'isolamento diurno di anni uno.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del concorso nei delitti di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2014 e di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2014, nonché negli strumentali reati di porto e detenzione di armi da sparo, e con riferimento all'omicidio Ruggiero, anche del concorso nel reato di distruzione e soppressione di cadavere; l'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del concorso nell'omicidio Castello e del porto e detenzione delle armi utilizzate per portarlo a compimento.

Con sentenza del 8 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quella dell'ergastolo e confermato per il resto la sentenza di primo grado.

I giudici del merito hanno ritenuto che le due azioni, svoltesi entrambe nel medesimo territorio, il Comune di Melito di Napoli, fossero collegate e si inserissero in una faida per il controllo delle attività criminali tra due diversi gruppi facenti parte entrambi dell'alleanza Amato/Pagano.

Le due vittime appartenevano al gruppo dei maranesi (dal nome del limitrofo Comune di Marano di Napoli), che aveva esteso le proprie attività criminali a Melito durante il periodo della reggenza del clan ad opera di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA]; il sopravvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato il tentativo di riequilibrio a favore dei melitesi dei rapporti interni al clan, ed in particolare del recupero al loro controllo delle attività criminali che il clan poneva in essere a Melito.

A queste conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta dei risultati delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale (in corso di esecuzione, in particolare, nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], anche nei giorni precedenti e successivi i fatti omicidiari avvenuti il 13 ed il 14 marzo 2014; tra tutte le conversazioni intercettate era stato attribuito rilievo, in particolare, alla conversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], capoclan in detenzione in regime di art. 41 -bis ord. pen., raccontava di avere assistito dal balcone alla prima parte dell'agguato ai danni di Castello (nell'immediato sequestrato, e di cui poi in Casandrino era stato fatto ritrovare il cadavere), di cui aveva riconosciuto alcuni dei responsabili, indicati in «Robertino», «O' gemello», «Lello o' chiatt» e «Ciccio», e che si era pure accorta del ferimento di un giovane, [OSCURATO:PERSONA], che era stato risparmiato per l'intervento di una donna, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che aveva gridato dal balcone di non ucciderlo e l'aveva fatto condurre a casa sua per medicarlo, circostanza poi riscontrata dai Carabinieri.

I giudici del merito erano giunti al giudizio di responsabilità anche in forza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che de relato hanno riferito dell'omicidio, nonchè dell'attività investigativa delle forze di polizia compiuta nell'immediatezza dei fatti, subito dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 13 marzo 2014, e nelle ore immediatamente precedenti il rinvenimento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del giorno successivo, il 14 marzo.

Infatti, il 14 marzo, intorno alle ore 15, una pattuglia dei Carabinieri aveva annotato il passaggio, a gran velocità, da una via prossima a quella in cui era avvenuto l'agguato al Castello, di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo tre uomini, uno dei quali visibilmente armato, che era riuscita ad evitare il controllo su strada; qualche istante dopo, in una strada vicina, dove era stata segnalata la presenza di uomini armati, la pattuglia si era imbattuta in un'altra autovettura, una [OSCURATO:PERSONA], guidata da un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], con a bordo altri due giovani; infine, nel corso dello stesso pomeriggio, in un'abitazione vicina dove viveva [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'intestataria dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], altri militari, indirizzati da una fonte confidenziale, avevano constatato la presenza, oltre che del Mauriello, di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro giovane, [OSCURATO:PERSONA], che presentava una vistosa medicazione al capo.

La piattaforma indiziaria aveva trovato, poi, conferma negli accertamenti contenuti in alcune sentenze di condanna divenute irrevocabili, in cui si dà ampiamente conto delle continue fibrillazioni all'interno del clan Amato - Pagano, tra cui quella che aveva determinato la commissione dei due omicidi oggetto di questo processo.

2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e Davino) Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia perché le registrazioni non sarebbero avvenute presso i locali della Procura della Repubblica, ma presso una sala ascolto della Questura, sia perché una delle due microspie (quella posizionata in cucina) non sarebbe indicata nel decreto del pubblico ministero e sarebbe stata noleggiata soltanto due giorni dopo l'inizio della intercettazione.Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 125 e dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione del giudizio di responsabilità per i due omicidi.

In particolare, con riferimento alla ritenuta prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio Castello, si sostiene che la prova è stata tratta anche dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA], che guarda la prima parte dell'omicidio dalla finestra di casa sua, indica tra i responsabili una persona che chiama "O' gemello", che non necessariamente è il ricorrente, in quanto lo stesso termine è attribuito anche al fratello gemello Claudio; peraltro, Claudio sembrerebbe essere stato sulla scena del crimine, perché il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] lo indica come quello che ha dato il calcio della pistola in testa a [OSCURATO:PERSONA]; i due peraltro si somigliano tantissimo, sono stati confusi in alcuni atti processuali, come una intercettazione in cui si parla del gemello e l'operante mette un punto interrogativo di fianco al nome; nel clan esistevano, d'altronde, anche altri gemelli, quali i gemelli Grazioso; si deduce ancora che la [OSCURATO:PERSONA] scappata durante il controllo in via Saragat non è quella rinvenuta bruciata in Orta di Atella il giorno successivo, perché le due targhe non coincidono; che l'orario esatto del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] deve essere anticipato alle ore 15.20 circa, perché le versioni date dai due Carabinieri che hanno effettuato il controllo divergono sul punto (uno riferisce l'orario alle 15.20, l'altro alle 15.34, l'ostruzione stradale determinata dalla Yaris che aveva generato il servizio era avvenuta alle 14.50, i controllati furono portati in caserma in via Lavinaio alle 16.00, talchè la indicazione dell'orario delle 15.20 sembra quello più corretto); non è mai stato accertato, inoltre, se [OSCURATO:PERSONA] potesse o meno realmente vedere la scena del crimine dalla sua finestra, anzi l'accertamento, effettuato in casa di questa, ad opera del capitano dei Carabinieri, sentito in giudizio, non ha dato conferma di quale fosse la finestra da cui la stessa ha visto la scena del crimine, inoltre sarebbe emerso il problema della vegetazione che impedisce parzialmente la vista, persino dal balcone; sarebbe stato, inoltre, necessario sentire in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per verificare le sue capacità visive e mentali; non sarebbero stati acquisiti gli allegati abbinati alla relazioni di servizio dei controlli di polizia effettuati sul territorio dai cui risulterebbe chi sono i Carabinieri che hanno controllato di volta in volta [OSCURATO:PERSONA] o il fratello Claudio e da cui si potrebbe verificare se è vero che i testimoni di polizia che hanno deposto sono in grado di distinguerli; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato dagli imputati, sia perché il suo racconto è povero di dettagli avendo riferito dell'omicidio avvenuto a Melito in un parco ma non specifica quale parco, impreciso sul se Castello sia stato caricato in auto già defunto o finito successivamente; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe incontrato in carcere dopo il suo arresto, e prima dell'inizio della sua collaborazione, altri affiliati al clan e potrebbe aver saputo delle intercettazioni in casa di [OSCURATO:PERSONA] e plasmato il racconto su esse, potrebbe inoltre aver parlato di esse con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato, sia per l'estrema genericità del racconto, sia per aver corretto più volte il racconto sull'esistenza o meno di un mandato ad uccidere proveniente dal carcere direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che peraltro era in regime di 41 -bis ord. pen. e quindi non poteva avere colloqui se non videoregistrati, sia per aver riferito particolari smentiti da fatti come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse sul posto mentre era agli arresti domiciliari in una comunità a [OSCURATO:PERSONA]; sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio Castello, invece, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute riscontrate soltanto dalla intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce che "ci stava pure Ciccia", riscontro insufficiente in quanto non gli attribuiva responsabilità nell'omicidio ma soltanto che si trovava sul posto, e poi comunque Ciccio è un diminutivo comune, non attribuibile con certezza all'imputato; con riferimento all'omicidio Ruggiero, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili in quanto chiamante in reità de relato dall'imputato, il collaborante avrebbe reso dichiarazioni generiche più volte incalzato ad essere più preciso; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che pure riferisce de relato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe reso dichiarazioni generiche, non si sa inoltre se Tubelli riferisca per averlo appreso da altri o per essere stato presente, nelle conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], invece, dal tenore stesso dei colloqui, i conversanti non sanno nulla di certo, ma si limitando a formulare ipotesi.

Con il terzo motivo lamenta mancata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche negate per la gravità della condotta, senza prendere in considerazione tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. 2.2.

Atto di ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo si deduce non corretta interpretazione delle intercettazioni ambientali avvenute in casa di [OSCURATO:PERSONA], in cui i dichiaranti riferiscono non quanto sanno con certezza, ma quanto si limitano a presumere; si deduce illegittimità del giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe inficiato dalla conoscenza che avevano degli atti del procedimento e delle intercettazioni acquisite in altra indagine, e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] dalla circostanza che aveva avuto modo di incontrare [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza avrebbe inoltre effettuato una indebita inversione logica ritenendo prova a carico le intercettazioni ed elemento di riscontro le dichiarazioni dei collaboratori; sarebbe stato inoltre svalutata la circostanza che altro collaboratore, Illiano, definisce [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe stato chiarito perché [OSCURATO:PERSONA] doveva sentire il bisogno di fare confidenze ad [OSCURATO:PERSONA] sul proprio coinvolgimento in omicidi, sarebbe stato considerato certo che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito ad [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso l'omicidio, ma [OSCURATO:PERSONA] disse solo che glielo face capire (con l'espressione "se ne è andato in Brasile"); non sarebbe stato chiarito perché Tubelli, che è la fonte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], abbia sentito il bisogno di riferire a questi della propria partecipazione dell'omicidio, né si comprende bene in realtà lo stesso ruolo di Tubelli nell'omicidio Ruggiero, che non emerge da nessun'altra indagine; non si capisce perché sia stato ritenuto inattendibile [OSCURATO:PERSONA], ma non [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver appreso da Tubelli ma anche dallo stesso imputato con evidente circolarità informativa; sull'omicidio Castello occorre ricordare che [OSCURATO:PERSONA] cita come propria fronte il ricorrente solo per l'omicidio Ruggero, non per quello Castello, che [OSCURATO:PERSONA] non indicava il ricorrente tra i soggetti presenti sul luogo dell'agguato, che la conversazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA] non ha valore individualizzante per la genericità del soprannome usato per individuarlo, e che lo stesso Cerreto, che pure conosce il ricorrente, non lo indica come uno dei soggetti che riconosce sul luogo.

Con il secondo motivo si deduce insussistenza dell'aggravante della premeditazione con riferimento ad entrambi i delitti, in quanto i collaboratori non riferiscono da quanto tempo erano pianificati, manca una ricostruzione su quando ciò sarebbe avvenuto.

3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto con riferimento all'omicidio Castello ed infondato nel resto.

1. Questione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) Il primo motivo dell'atto di ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati pone la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali utilizzate per la decisione.

La questione viene proposta con riferimento al decreto esecutivo del pubblico ministero di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sotto un duplice profilo:

1. quello dell'utilizzo di impianti non collocati presso la Procura della Repubblica;

2. quello dell'utilizzo di una periferica (la microspia collocata nella cucina di casa [OSCURATO:PERSONA]) non ancora nella disponibilità esclusiva della Procura della Repubblica, perché noleggiata soltanto due giorni dopo la sua attivazione.

Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il 16 gennaio 2014 alle ore 11.00 il pubblico ministero disponeva l'intercettazione d'urgenza delle conversazioni ambientali che si sarebbero tenute presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Marano di Napoli, vico I Vallesana 25, e che l'intercettazione avvenisse tramite i server della ditta Telecomponenti, installati presso la Procura della Repubblica, con sistema di remotizzazione dell'ascolto. 11 18 gennaio 2014 la Squadra mobile della Questura di Napoli provvedeva ad installare le microspie presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

Il 20 gennaio 2014 la Squadra mobile scriveva alla Procura della Repubblica che in cucina è stata installata una microspia della ditta RPC, e chiedeva al pubblico ministero di autorizzarne il noleggio.

Lo stesso 20 gennaio 2014 il pubblico ministero autorizzava il noleggio dell'apparecchiatura RPC, come richiesto.

Il preventivo della ditta RPC, alla base del provvedimento che autorizzava il noleggio, riferiva che l'apparecchiatura consente "la registrazione a bordo del dispositivo per il successivo trasferimento dei pacchetti audio sul server, comprensivo di canale di registrazione e traffico telefonico nazionale"; il preventivo prevedeva anche un costo specifico per la linea d'appoggio per la registrazione della traccia.

Il 18 giugno 2014 la Squadra mobile redigeva verbale di chiusura delle operazioni di intercettazione; il verbale riferiva che esse erano iniziate il 18 gennaio 2014 alle ore 15.41, erano avvenute presso la sala ascolto della Questura ed erano state eseguite mediante "sistema della ditta RPC".

1.1. Questo verbale del 18 giugno 2014 è la base su cui la difesa dei ricorrenti articola la prima parte del motivo di ricorso, perché sostiene che da esso si ricava la possibilità (solo la possibilità, non ne è certa neanche la difesa, che a pag. 7 dell'atto di ricorso riconosce che dal verbale non si comprende se presso i locali della Questura si sia proceduto al solo ascolto o anche alla registrazione dei flussi di conversazioni; la sistematica della giurisprudenza di legittimità sul punto è nota: solo l'attività di registrazione deve avvenire nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria; cfr., per una riproposizione recente, Sez. 5, Sentenza n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 ) che, in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le intercettazioni siano avvenute con impianti non installati presso la Procura della Repubblica.

Il motivo è infondato.

Il verbale del 18 giugno non è una base sufficiente per sostenere che le intercettazioni siano avvenute in violazione del decreto del pubblico ministero del 16 gennaio che disponeva l'utilizzo di impianti della Telecomponenti installati presso la Procura della Repubblica e la sola remotizzazione dell'ascolto.

Il verbale di fine intercettazioni scrive, infatti, che le "operazioni" sono avvenute presso la Sala ascolto della Questura, il che, anche sul piano letterale, significa soltanto che le operazioni di ascolto sono avvenute presso tale sala, perché nel provvedimento non si parla di operazioni di "registrazione".

Né vi è in tale verbale o in altri atti alcun riferimento all'esistenza di un impianto di "registrazione" delle intercettazioni presso tale sala della Questura.

Nel verbale stesso si aggiunge che esse sono avvenute mediante "sistema della ditta RPC".

Quale sia il sistema della ditta RPC lo si ricava dal preventivo approvato dal pubblico ministero in occasione del noleggio della periferica, da cui emerge che l'apparecchiatura registrava a bordo del dispositivo e trasferiva i pacchetti audio sul server attraverso linea d'appoggio per la registrazione della traccia.

Dalla combinata lettura del verbale di chiusura della intercettazione, che riferisce che la stessa è avvenuta mediante il "sistema della ditta RPC", e del preventivo di noleggio della ditta RPC, si ricava che la periferica della RPC trasmetteva i dati mediante linea d'appoggio ad un server, ovvero ad una memoria informatica centralizzata.

L'attività di "registrazione" delle intercettazioni, che è ciò che ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., deve avvenire, salvo decreto motivato del pubblico ministero, negli impianti installati presso la Procura della Repubblica, è, infatti, soltanto la "immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata" (Sez. 1, Sentenza n. 52464 del 08/11/2017, Mancuso, Rv. 271541: condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel server dell'ufficio requirente).

Quale sia la memoria informatica centralizzata in cui il sistema della ditta RPC trasferiva i file audio lo si ricava dalla circostanza che né nel verbale di chiusura della intercettazione, né nel preventivo della ditta RPC, si fa riferimento all'esistenza di una memoria informatica centralizzata alternativa a quella indicata dal pubblico ministero, la cui esistenza è rimasta, pertanto, ipotesi meramente congetturale.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui sostiene, poi, la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l'utilizzo di una periferica (la microspia collocata nella cucina di casa [OSCURATO:PERSONA]) non ancora nella disponibilità esclusiva della Procura della Repubblica, perché noleggiata soltanto due giorni dopo la sua attivazione.

Il motivo è manifestamente infondato, perché attribuisce rilievo da una circostanza (il titolo di disponibilità della periferica) che è del tutto neutro ai fini di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen.

Questa Corte ha già affermato con riferimento agli impianti attraverso cui avviene la intercettazione (ovvero, alla memoria informatica centralizzata in cui vengono immessi i dati registrati) che ciò che assume rilievo ai fini processuali è soltanto il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 24/09/2020, dep. 2021, Giaramita, Rv. 280972).

L'affermazione va ripetuta anche con riferimento alle periferiche utilizzate per una intercettazione ambientale, di cui è irrilevante il titolo in forza del quale ne ha la materiale disponibilità l'autorità giudiziaria.

Il noleggio che la polizia giudiziaria ha chiesto al pubblico ministero di autorizzare ex post è, infatti, soltanto un adempimento di natura contabile che serve ad imputare alle spese di giustizia il costo di una apparecchiatura che appartiene ad un privato, ma non ha alcun rilievo processuale, essendo indifferente sul piano processuale procedere ad una intercettazione con apparecchiature di proprietà o prese a noleggio o ricevute in comodato gratuito o ad altro titolo.

2. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Ruggiero (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo, pagine da 75 ad 86, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) I motivi di entrambi gli atti di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dedicati al giudizio di responsabilità per l'omicidio Ruggiero, e che si affrontano congiuntamente, perché si sovrappongono in ampia parte, sono infondati.

Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova dell'omicidio Ruggiero sono le dichiarazioni di due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (aveva reso dichiarazioni accusatorie sul punto anche [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di assise ha ritenuto che questo collaboratore non superasse lo scrutinio di credibilità soggettiva), riscontrate dall'esito di alcune conversazioni intercettate.

Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clan, anch'egli coinvolto nell'omicidio per aver accompagnato Ruggiero da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di assise aveva rilevato la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, perché entrambi riferivano di questa particolare modalità di organizzazione dell'omicidio, avvenuta facendo credere a Ruggiero che [OSCURATO:PERSONA] era sparito dalla circolazione, e poi mettendolo in contatto con lui dicendogli che era nascosto e gli voleva parlare, attirandolo in questo modo in ciò che negli atti viene definito il "tranello".

La Corte di assise rinviene riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori nella conversazione ambientale intercettata il 17 marzo 2014, quindi solo quattro giorni dopo i fatti, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo riferisce al fratello Giuseppe, allo zio Oreste ed a [OSCURATO:PERSONA] che Ruggiero era venuto da lui a dirgli che aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] e che si stava recando da lui ad un appuntamento in cui questi gli avrebbe spiegato cosa era successo (progressivo n. 11854), ed in quella del 19 marzo 2014, in cui Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] parlano, con [OSCURATO:PERSONA] e tale Lucia, del modo in cui era stato fatto sparire il cadavere (progressivo n. 11857).

In questo contesto entrambi gli atti di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono anzitutto la non corretta interpretazione delle intercettazioni ambientali avvenute in casa di [OSCURATO:PERSONA], in cui i dichiaranti riferiscono non quanto sanno con certezza, ma quanto si limitano a presumere.

La esistenza di mere deduzioni sarebbe riconosciuta dalla stessa sentenza d'appello che a pag. 69 ammette che i colloquianti avrebbero effettuato delle deduzioni all'esito della sparizione del Ruggiero avvenuta pochi giorni prima.

L'argomento è infondato, in quanto non distingue, come invece ha fatto la sentenza impugnata, all'interno del materiale intercettato la parte in cui i colloquianti effettuano mere deduzioni sulla ricostruzione dell'evento ("solo Ciccio l'ha potuto fare") dalla parte in cui, invece, riferiscono fatti di cui hanno avuto conoscenza diretta.

Nella conversazione ambientale n. 11854 del 17 marzo 2014 vi è, infatti, un passaggio in cui, con riferimento al tentativo di Ruggiero di ritrovare [OSCURATO:PERSONA] che era sparito dalla circolazione, [OSCURATO:PERSONA] dice di Ruggiero "noi non trovavamo Ciccio, all'improvviso venne Antonio qua tutto contento e disse "l'abbiamo trovato" aggiungendo poi "no, dico, Antonio venne qua e disse "tutto a posto, mi ha mandato a uno, ha detto sta bene, adesso vado lì perché mi vuole spiegare quello che è successo, e vengo..".

Questo passaggio della conversazione, citato con evidenza nella sentenza di primo grado, non contiene deduzioni dei colloquianti, ma il riferimento ad un fatto storico preciso, di cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce per averne conoscenza diretta, ovvero che Ruggiero, poco prima di recarsi all'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA], si era recato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per dirgli che aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] e che si stava recando da lui, elemento di prova che non è illogico sia stato ritenuto saldarsi benissimo con quello riferito dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano narrato nei medesimi termini la fase di organizzazione dell'omicidio.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato con la vittima poche ore prima che questa fosse uccisa, e mentre la stessa stava per recarsi all'appuntamento con il suo assassino, costituiscono, pertanto, un elemento di prova che non illogicamente è stato ritenuto essere molto importante nel percorso logico che ha portato all'affermazione di responsabilità.

Nel ricorso si sostiene che la genuinità delle conversazioni ambientali intercettate sarebbe inquinata dalla circostanza che una delle "guardie" avrebbe fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] come persona da cui guardarsi.

La sentenza impugnata ha risposto a questo argomento rilevando che i consigli ad avere un atteggiamento prudente ricevuti dalle "guardie" non avrebbero inciso in alcun modo sulla genuinità dei colloqui.

Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si sostiene che i consigli di un poliziotto di nome Mario erano più specifici rispetto ad un generico invito alla prudenza ed avevano riguardato proprio [OSCURATO:PERSONA], il cui nome come possibile uomo da cui guardarsi emergeva già nei dialoghi intercettati del 19 marzo 2004, ovvero della stessa giornata delle conversazioni valorizzate in sentenza.

Questo argomento non è, in realtà, centrato sul percorso logico della decisione, perché la conversazione progressivo n. 11854 valorizzata in sentenza avviene il 17 marzo 2004, non il 19 marzo, e perché in ogni caso in essa [OSCURATO:PERSONA] riferisce di un fatto che è caduto sotto la sua diretta percezione, ovvero che Ruggiero si era recato da lui per comunicargli di aver trovato [OSCURATO:PERSONA].

Su tale elemento di prova, che emerge in modo nitido dalle intercettazioni, le suggestioni provenienti dal poliziotto citato nei colloqui non hanno avuto alcuna interferenza, come correttamente conclude la sentenza impugnata a pag.

40. Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino si ipotizza che dal riferimento alla "guardia" di cui si parla nelle intercettazioni si dovrebbe ricavare che nel corso delle perquisizioni domiciliari ("evidentemente quelle nel corso delle quali installavano le microspie", pag. 6 dell'atto di ricorso) i poliziotti avrebbero riferito a [OSCURATO:PERSONA] di essere a conoscenza del tentativo di rappresaglia all'interno del clan al solo fine di stimolare commenti su quanto accaduto, ma si tratta di ipotesi puramente congetturale, per certi versi anche piuttosto fantasiosa, che non emerge in alcun modo dagli atti e su cui non si può fondare una critica alla sentenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili).

Nel ricorso si sostiene poi la illogicità del percorso logico della sentenza nella parte relativa al giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La illogicità del giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fonda in ricorso, anzitutto, sulla conoscenza che gli stessi avrebbero avuto degli atti del procedimento e delle intercettazioni acquisite in altra indagine, nel caso di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla circostanza che lo stesso aveva avuto modo di incontrare [OSCURATO:PERSONA].

L'argomento, però, soffre di estrema genericità, perché in ricorso non si spiega quali atti esattamente conoscevano i due collaboratori, da dove deriva la certezza della loro conoscenza, ed in che modo essa possa aver influito sul loro narrato; in ricorso ci si limita a dire, infatti, che "era comprovato avessero avuto conoscenza degli atti del procedimento" (pag. 16 dell'atto di ricorso Davino/[OSCURATO:PERSONA]) o che "le intercettazioni all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano inserite nel procedimento n. 16094/13 r.g.n.r in cui i collaboratori di giustizia sono stati condannati" (pag. 84 dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino), ma, come questa Corte aveva già ricordato nella sentenza emessa nel giudizio cautelare di questa stessa vicenda (Sez. 1, Sentenza 20/03/2019, n. 24833, n.m.), la eventuale conoscenza di atti del procedimento non comporta conseguenza automatiche, ma può incidere sulla valutazione di attendibilità di quanto dichiarato.

Ma perché incida sulla attendibilità di quanto dichiarato occorre che si spieghi quali sono gli atti conosciuti, quando sono stati conosciuti, ed in che modo tale conoscenza ha interferito su quale passaggio specifico delle dichiarazioni, cosa non avvenuta nel caso in esame.

Lo stesso deve dirsi dell'argomento che fa leva sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possano essersi incontrati, perché anche qui non si spiega se l'incontro sia avvenuto prima o dopo le rispettive dichiarazioni, perché in ricorso ci si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] riferisce che l'incontro era avvenuto "quando aveva già scelto di collaborare" (pag. 16 del ricorso), e come possa aver influito sulle dichiarazioni riferite.

Entrambi gli atti di ricorso affermano, inoltre, che la sentenza avrebbe effettuato una indebita inversione logica ritenendo prova a carico dell'imputato le intercettazioni ed elemento di riscontro le dichiarazioni dei collaboratori, mentre avrebbe dovuto ragionare secondo un percorso logico esattamente opposto.

L'argomento, pur corretto sul piano formale perché la sentenza impugnata a pag. 71 si esprime proprio nei termini indicati in ricorso, è infondato, perché non è illogico che il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, abbia ritenuto di individuare come prova principale nel caso in esame la prova dichiarativa e come riscontro quella costituita dalle intercettazioni.

E' vero che la prova costituita da intercettazioni non abbisogna di elementi di riscontro ex art, 192, comma 3, cod. proc. pen., ma ciò non va a vantaggio dell'imputato, perché significa che il passaggio logico censurato nel motivo di ricorso costituisce un elemento non necessario della decisione, che si può eliminare senza pregiudizio per l'esito del giudizio di responsabilità.

In ricorso si sostiene ancora che sarebbe stata svalutata la circostanza che altro collaboratore, Illiano, definisce [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di affermazione troppo generica per incidere sul percorso logico della decisione, i cui fatti accertati non smentiscono l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan ed il rapporto stretto esistente con [OSCURATO:PERSONA].

In ricorso si sostiene che non sarebbe stato chiarito in sentenza perché [OSCURATO:PERSONA] doveva sentire il bisogno di fare confidenze ad [OSCURATO:PERSONA] sul proprio coinvolgimento nell'omicidio.

Il motivo è infondato, perché la sentenza di primo grado, in realtà, aveva preso posizione espressamente anche su tale punto, mettendo in rilievo in modo non illogico "quanto fossero frequenti i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il secondo aveva il ruolo di intermediare con il clan della [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era in quel periodo il reggente" (pag. 37).

Entrambi gli atti di ricorso sostengono che sarebbe stato considerato certo in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito ad [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso l'omicidio, ma [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto, in realtà, soltanto che questi glielo fece capire (con l'espressione "se ne è andato in Brasile"), ma - posto che non è in questione un travisamento della prova per falsificazione, ma solo il significato da dare alla espressione usata dall'imputato, per come riferita dal collaboratore - la interpretazione del materiale probatorio, ed in questo caso, della espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] per riferirsi a quanto accadde alla fine del colloquio avuto con la vittima nell'appartamento in cui lo aveva attirato rientra nell'apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità (sui limiti alla possibilità di poter dedurre in sede di legittimità il travisamento della interpretazione della prova dichiarativa v.

Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv, 272406: In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima).

In ricorso si contesta anche il giudizio di credibilità dell'altro collaboratore che ha riferito sull'omicidio, ovvero [OSCURATO:PERSONA], sostenendo anzitutto che non sarebbe stato chiarito perché Tubelli, che è la fonte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], abbia sentito il bisogno di riferire a questi della propria partecipazione dell'omicidio.

L'argomento è infondato, perché anche questo specifico punto era stato affrontato, in realtà, dalla sentenza di primo grado, che aveva rilevato che Tubelli è membro storico del clan, che faceva parte della stessa fazione di [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva quindi certamente rapporti personali (pag. 37).

In entrambi gli atti di ricorso si sostiene che non si comprende bene, in realtà, lo stesso ruolo di Tubelli nell'omicidio Ruggiero, si tratterebbe del soggetto che ha accompagnato Ruggiero da [OSCURATO:PERSONA], ruolo che non emerge da nessun'altra indagine.

L'argomento speso, pur corretto in fatto perché non risulta che Tubelli sia stato condannato per il concorso nell'omicidio Ruggiero, non vizia, però, il percorso logico della sentenza impugnata, che legittimamente ha ritenuto che non fosse necessario un accertamento giurisdizionale sul contributo causale dato all'omicidio dalla fonte della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] per ritenerne attendibile il narrato, in quanto la esistenza ed il ruolo di un terzo soggetto nell'omicidio Ruggiero emerge, in realtà, da plurimi atti, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse intercettazioni (pag. 71).

In ricorso si sostiene che non si comprende perché sia stato ritenuto inattendibile il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma non anche [OSCURATO:PERSONA], che pure riferiva sul punto per averne avuto conoscenza dalla stessa fonte, ovvero Tubelli, ma, in realtà, nella sentenza di primo grado il giudizio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è formulato non in relazione alla fonte da cui trae conoscenza dei fatti ma per la genericità e lacunosità delle dichiarazioni riferite (pag. 37); si tratta di un giudizio che è limitato al dichiarante, non alla fonte di riferimento, e che non è idoneo, pertanto, ad estendersi alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

3. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello (secondo motivo, pagine da 12 a 73, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) Al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello è dedicata la prima parte del secondo motivo dell'unico atto di ricorso presentato nel suo interesse.

Il motivo è infondato.

Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio Castello sono le dichiarazioni di due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dall'esito di conversazioni intercettate e dall'attività di polizia svolta nell'immediatezza del fatto.

Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo nell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dal cognato [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti.

La Corte di assise ha rilevato la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori e la esistenza di riscontri ulteriori costituiti dalla conversazione ambientale intercettata il 19 marzo 2014, progressivo n. 11857, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stata testimone oculare della prima parte del fatto, avvenuto sotto casa propria, e di aver notato tra gli autori dello stesso anche [OSCURATO:PERSONA], cui si era riferita con l'espressione "o' gemello". [OSCURATO:PERSONA] riferiva tra le circostanze del fatto anche il particolare che la persona che accompagnava Castello, tale [OSCURATO:PERSONA], fu salvata dalle grida di [OSCURATO:PERSONA], che dal balcone urlò di risparmiarlo; in accoglimento della richiesta di Ostetrico, [OSCURATO:PERSONA] fu soltanto colpito al capo con il calcio di una pistola in modo intimidatorio.

La sentenza ha rinvenuto ulteriori riscontri anche nell'attività di polizia che si era svolta nell'immediatezza del fatto, che aveva portato una pattuglia dei Carabinieri a fermare per un controllo [OSCURATO:PERSONA], che era stato sorpreso alla guida di una Mini provenire da una strada prossima al luogo in cui era avvenuto l'agguato in ora immediatamente prossima allo stesso, ed altra pattuglia a recarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove era stato rinvenuto [OSCURATO:PERSONA] con una ferita al capo.

In questo contesto il ricorso critica la ricostruzione della sentenza impugnata anzitutto con riferimento al controllo di polizia effettuato in strada dalla pattuglia composta dagli agenti Cavagnuolo e Raucci nel corso del quale fu identificato [OSCURATO:PERSONA].

In ricorso si sostiene anzitutto che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] scappata durante il controllo in via Saragat non è quella rinvenuta bruciata in Orta di Atella il giorno successivo, perché le due targhe non coinciderebbero.

La circostanza dedotta in ricorso, però, è irrilevante per disarticolare il percorso logico della sentenza, perché, pur se è vero che la sentenza impugnata dedica spazio alla Panda e ritiene collegate la fuga delle persone che erano a bordo della Panda con il successivo apparire della Mini, però gli elementi di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguono al controllo (certo) sulla Mini, non alla sua presenza o meno sulla Panda.

La fuga della [OSCURATO:PERSONA] è solo un antecedente in fatto narrato dagli agenti di polizia rispetto al successivo controllo della Mini di [OSCURATO:PERSONA], tanto è che in ricorso si stigmatizza il passaggio della sentenza dedicato alla Panda soltanto per sostenere l'approccio superficiale del giudice del merito al compendio probatorio, il che, però, non è sufficiente ad affermare la decisività di tale passaggio nel percorso logico che ha portato al giudizio di condanna.

In ricorso si sostiene ancora che l'esatto orario del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuato nelle ore 15.20 circa, perché le versioni date dai due componenti della pattuglia che hanno effettuato il controllo divergono sul punto (uno riferisce l'orario alle 15.20, l'altro alle 15.34), e le 15.20 sono l'orario riportato poi nel tabulato relativo ai controlli del territorio.

Il ricorso, però, sul punto non spiega perché la individuazione dell'orario incida sul percorso logico che ha portato al giudizio di responsabilità alla sentenza impugnata.

L'esatto orario in cui avvenne il controllo di polizia della Mini potrebbe avere un rilievo se il controllo della Mini fosse accaduto prima della comunicazione della centrale operativa che riferiva degli spari in via Cicerone, perché a quel punto sarebbe stato decisivo individuare l'orario esatto in cui fu controllata la Mini per verificare se tale controllo di polizia possa costituire un riscontro, oppure al contrario un alibi, per [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà i giudici del merito, sulla base delle dichiarazioni dei due Carabinieri, hanno accertato che la pattuglia incrociò la Mini di [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo che era arrivata la comunicazione della centrale operativa sugli spari in via Cicerone, e quindi quando pacificamente l'agguato che portò al sequestro di Castello (e di lì a poco alla sua morte) era già avvenuto, talchè l'esatto orario del controllo (se 15.20 o 15.34) diventa, in definitiva, irrilevante.

In ricorso si sostiene a pag. 30 che i due componenti della pattuglia avrebbero inventato la circostanza della segnalazione della centrale operativa, perché in realtà altro teste di polizia che, sulla base di informazione confidenziale che gli riferiva dell'agguato, di lì a poco effettuò l'intervento a casa di [OSCURATO:PERSONA], riferì di non aver comunicato alla Tenenza questa informazione, ma la circostanza è del tutto irrilevante, perché l'informazione sugli spari può essere giunta alla centrale operativa anche attraverso fonte diversa, e perché comunque l'esistenza o meno di una segnalazione alle forze di polizia che ha fatto partire la comunicazione della centrale operativa alla pattuglia è facilmente comprovabile in modo oggettivo senza affidarsi a mere ipotesi.

In ricorso si sostiene ancora che il luogo esatto del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] è errato, perché la sentenza sarebbe giunta alla conclusione errata che il controllo avvenne proprio in via Cicerone.

Sul punto, premesso che, come nota la sentenza di appello a pag. 77, via Cicerone, via Pedini e via Saragat sono strade vicine, va osservato che il ricorso è perplesso, perché sostiene alternativamente sia la tesi che il controllo sia avvenuto in via Pedini (pag. 21) sia che sia avvenuto in via Saragat (pag. 25), ed in ogni caso che sul punto esso difetta di autosufficienza, perché non allega o trascrive integralmente l'elemento probatorio da cui si dovrebbe ricavare il travisamento della prova avvenuto in sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n.

Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v.

Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc.

Conti, Rv, 273261).

Peraltro, va anche osservato che la sentenza di secondo grado trascrive integralmente (pagine 47 e 48) le dichiarazioni rese in dibattimento dai due componenti della pattuglia, da cui la stessa ha ricavato il dato probatorio secondo cui la Mini sarebbe stata incrociata in via Cicerone, mentre il ricorso indica, ma non consente di verificare, mediante rituale allegazione, gli elementi di prova da cui si dovrebbe ricavare che il controllo di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto, in realtà, in un luogo diverso.

Il ricorso sostiene che la sentenza sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento collocando [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quindi, in definitiva, in via Cicerone, luogo dell'agguato) subito prima di essere controllato dalla pattuglia, perché in realtà [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono la fonte di questo passaggio della sentenza, avrebbe dichiarato che lui era a casa di Mauriello e che aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] di passarlo a prendere, quindi non c'era anche [OSCURATO:PERSONA] a casa Ostetrico/Mauriello, ma soltanto Monfregolo.

Il motivo è infondato, perchè, al di là della mancanza di autosufficienza anche di questo ulteriore argomento perché non è trascritto o allegato il verbale delle dichiarazioni di Monfregolo, si tratta all'evidenza di un travisamento inesistente, posto che è del tutto irrilevante nel percorso logico che porta al giudizio di responsabilità che [OSCURATO:PERSONA] sia salito o meno nell'appartamento di Ostetrico e Mauriello, essendo, invece, rilevante che le dichiarazioni di Monfregolo lo collochino con certezza nei pressi del condominio di via Cicerone in cui sono avvenuto i fatti subito prima di essere fermato dalla pattuglia.

In ricorso si sostiene ancora che sarebbe quantomeno dubbio che [OSCURATO:PERSONA] possa aver realmente visto la scena dell'agguato dalla finestra di casa propria, perché il luogo sarebbe parzialmente coperto dalla vegetazione che ostacolava qualunque visuale, però l'argomento è stato introdotto in modo puramente dubitativo mediante il riferimento a domande effettuate al teste di polizia che ha deposto in giudizio sulla esatta collocazione delle finestre dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] da cui la mancanza di visuale non emerge se non come ipotesi sostenuta dalla difesa.

La sentenza di appello ha, in ogni caso, risposto al corrispondente motivo di appello sostenendo che la difesa non collocava correttamente il luogo dell'agguato, che non era avvenuto all'interno del gazebo; in ricorso si critica questa parte della decisione semplicemente sostenendo che la difesa non aveva mai sostenuto che l'agguato era avvenuto all'interno del gazebo, senza spiegare, però, in quale parte la conclusione che ha raggiunto la Corte di assise di appello sulla visibilità dalla finestra dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] della strada sottostante sia sbagliata.

In ricorso si sostiene ancora che il percorso logico del giudizio di responsabilità sia viziato dal non essere stata sentita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], di cui non sono state dimostrate quindi capacità visive e mentali, ma sul punto non è illogica la risposta che ha dato la Corte di assise di appello; le dichiarazioni sono soggette alle regole della fonte di prova attraverso cui entrano in giudizio (cfr. ad esempio, per la confessione resa in una intercettazione Sez. 5, Sentenza n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923), talchè una dichiarazione intercettata segue le regole delle intercettazioni che non prevedono la verifica sulla idoneità a testimoniare di chi pronuncia la frase intercettata.

In ricorso si sostiene ancora che quando [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a "o' gemello" come ad uno dei componenti del gruppo che ha effettuato l'agguato a Castello usa un termine che non identifica con certezza [OSCURATO:PERSONA], perché potrebbe essere usato anche per il fratello gemello [OSCURATO:PERSONA], o anche per altri gemelli, nel clan esisterebbe una altra coppia di gemelli di cognome Grazioso.

In realtà, però, sul punto il ricorso difetta del requisito della specificità dei motivi, perché si limita a sostenere che sulla possibilità di confusione tra i due fratelli la sentenza è silente, ma in realtà la sentenza di secondo grado non è silente, ma a pag. 54 articola in modo logico le ragioni del proprio convincimento che il gemello cui si riferiva [OSCURATO:PERSONA] non potesse che essere l'imputato, affermando che "[OSCURATO:PERSONA] è l'uomo che interagisce con altri sodalizi e che ha una posizione pari a quella di [OSCURATO:PERSONA], affiancandosi ad altro elemento di spicco, il [OSCURATO:PERSONA]; assai diversa da quella del fratello Claudio, che da quel che emerge dagli atti del processo non è provato fosse componente del gruppo camorristico, tantomeno un appartenente al gruppo dei melitesi è comunque una figura di basso profilo criminale, che non aveva stretti contatti col gruppo, che non pare avesse lo spessore del killer di un agguato di camorra; se ci si riferisce al gemello che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumeva le decisioni del gruppo, che aveva contatti, sia pure mediati da [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], che interloquiva con il reggente della [OSCURATO:PERSONA] lo stesso non può essere che il [OSCURATO:PERSONA]".

Sempre sullo stesso punto la sentenza, inoltre, aggiunge che la circostanza trova conferma nell'analisi comparata dei certificati penali, trova ulteriore conferma nel controllo dei Carabinieri nell'immediatezza del fatto nel luogo in cui si concretizzava l'azione omicida, e trova ancora conferma nelle dichiarazioni convergenti dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che indicano [OSCURATO:PERSONA] come responsabile dell'agguato (quanto ad [OSCURATO:PERSONA], per averlo saputo dallo stesso interessato, quindi in tal caso la possibilità di confusione è del tutto inesistente), nonché negli apporti dichiarativi degli altri collaboratori di contesto che hanno indicato il peso specifico nel gruppo di [OSCURATO:PERSONA], laddove nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il riferimento alla sua attività criminale è limitato ad un'attività di spaccio al servizio del fratello.

In definitiva, la sentenza si è soffermata diffusamente sulla possibilità di confusione dell'imputato con il fratello Claudio con argomenti che non sono attaccati nel ricorso, che sul punto, proseguendo con la linea proposta nel corso del giudizio dell'acquisizione dei pat-x per verificare quante volte, e da chi, sia stato controllato sul territorio Claudio e quante Dario, difetta di specificità perché non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata che ha ricavato da plurime, e ben indicate, fonti il giudizio di certezza della individuazione in [OSCURATO:PERSONA] del "gemello" cui si riferiva [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze sopra riportate.

Nel ricorso si sostiene ancora che sarebbe illogico il giudizio formulato dalla Corte di assise di appello dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia perché lo stesso è un chiamante in reità de relato dagli imputati, sia perché il suo racconto è povero di dettagli avendo riferito dell'omicidio avvenuto a Melito in un parco senza specificare in quale parco, impreciso ancora sul se Castello sia stato caricato in auto già defunto o finito successivamente.In realtà, pur se è vero che [OSCURATO:PERSONA] riferisce de relato per aver appreso dallo stesso imputato, che non conferma il racconto, è anche vero che la circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez.

U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465).

Non è illogico, inoltre, che la Corte di assise di appello abbia attribuito rilievo subvalente nel giudizio di attendibilità alla non conoscenza dei particolari indicati in ricorso (non conoscere il nome del parco in cui è avvenuto l'agguato, non sapere alcuni particolari della vicenda come l'essere stato il Castello caricato in auto da vivo o da morto), trattandosi di circostanze marginali (il nome del parco) o che potevano essere a conoscenza di persona diversa da chi aveva posto in essere l'azione criminosa solo se riferita dalla fonte primaria (l'esser ancora viva o meno la vittima quando è stata caricata sull'auto).

Nel ricorso si sostiene ancora che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato in carcere dopo il suo arresto, e prima dell'inizio della sua collaborazione, altri affiliati al clan e potrebbe aver saputo delle intercettazioni in casa di [OSCURATO:PERSONA] e plasmato il racconto su esse, potrebbe inoltre aver parlato di esse con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

L'argomento è infondato.

Perchè si possa applicare la giurisprudenza che ritiene che è fatto obbligo al giudice di verificare se la convergenza tra dichiarazioni sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso o di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 2, Sentenza n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291), occorre pur sempre che sussista il dubbio di artificiose consonanze (ibidem), e qui non si comprende da dove dovrebbe derivare il dubbio, atteso che i due collaboratori hanno fonti diverse ed appartengono anche, in realtà, a clan diversi.

Perché l'avvenuta conoscenza di atti del procedimento o l'incontro tra collaboratori o tra essi e gli indagati incida sulla attendibilità di quanto dichiarato, occorre che non ci si limiti a citare la circostanza, peraltro anch'essa soggetta a prova, ma si spieghi in che modo tali vicende possano aver interferito con le dichiarazioni.

Nel ricorso si sostiene ancora che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato, sia per l'estrema genericità del racconto, sia per aver corretto più volte il racconto sull'esistenza o meno di un mandato ad uccidere proveniente dal carcere direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che peraltro era nel regime dell'art. 41-bis ord. pen., e quindi non poteva avere colloqui se non videoregistrati, sia per aver riferito particolari smentiti da fatti come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse sul posto mentre si trovava agli arresti domiciliari in una comunità a [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto, però, il ricorso è privo del requisito della specificità dei motivi, perché esso si limita a proporre gli argomenti a sostegno della tesi della inattendibilità, come se si trattasse di una memoria difensiva presentata al giudice del merito, ma non contiene la critica ai passaggi delle sentenze dei giudici del merito che si sono occupati della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare a quella di primo grado che ha riferito specificamente sulla credibilità personale di questi e sulla attendibilità della chiamata de relato effettuata, anche per i rapporti personali della fonte da cui riceve l'informazione, che è un suo congiunto, ed a quella di secondo grado nella parte in cui pone in rilievo che la fonte di conoscenza del collaboratore aveva conoscenza diretta del fatto.

In definitiva, il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] cui è pervenuta la Corte di assise di appello resiste alle censure che le sono state rivolte, ed il motivo di ricorso sul punto è infondato.

4. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo, pagine da 73 a 75, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) La parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello è censurata in entrambi gli atti di ricorso presenti nel suo interesse, rispettivamente al primo ed al secondo motivo.

Essi possono essere affrontati congiuntamente, perché hanno in comune la maggior parte degli argomenti.

Nel merito, essi sono fondati.

Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello sono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riscontrato dall'esito di conversazioni intercettate.

Non vi è, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], attività di polizia svolta nell'immediatezza del fatto.

Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo nell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di assise ha rilevato la esistenza di riscontri esterni costituiti dalla conversazione ambientale intercettata il 19 marzo 2014, progressivo n. 11857, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stata testimone oculare del fatto, avvenuto sotto casa propria, e di aver notato tra gli autori del fatto anche [OSCURATO:PERSONA], cui si era riferita con l'espressione "ci stava pure Ciccio".

Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino si sostiene la genericità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] e la inesistenza di riscontri esterni alla chiamata, perché il riferimento al nomignolo "Ciccio" non individuava in modo univoco [OSCURATO:PERSONA].Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si sostiene la non convergenza della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non riferiscono della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dei fatti.

Il motivo è fondato.

A sostegno del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello vi sono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferite a pag. 26 della sentenza, secondo cui due giorni dopo i fatti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si recarono da [OSCURATO:PERSONA] e gli narrarono del loro coinvolgimento nei due episodi; secondo il racconto riportato a pag. 26 della sentenza fu [OSCURATO:PERSONA] a parlare, in particolare, dell'omicidio Castello, ma in sentenza la dichiarazione viene comunque riferita ad entrambi.

Nella pagina successiva la sentenza impugnata si pone il problema dei riscontri a tale chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], ed afferma che "la minore affidabilità per la dichiarazione de relato dell'imputato, segnalata dalla difesa per l'impossibilità di verificare la fonte primaria ai sensi dell'art.195 cod. proc. pen. è superata attraverso l'acquisizione dei riscontri estrinseci individualizzanti che confermano la veridicità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]", senza, peraltro specificare nell'immediato quali siano questi riscontri esterni.

La posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene ripresa a pag. 65 della sentenza, in cui la Corte di assise di appello specifica che la fonte primaria è la dichiarazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe raccolto una sorta di confessione stragiudiziale del reato.

Inoltre, nel percorso logico della sentenza impugnata l'attribuzione dell'omicidio Castello al [OSCURATO:PERSONA] trova ulteriore supporto in punto di logica, perché [OSCURATO:PERSONA] era il promotore dell'attacco da sferrare ai maranesi, avendo altresì ragioni di rivalsa personale contro [OSCURATO:PERSONA], e si era speso molto nell'organizzazione dell'eliminazione del Ruggiero attraverso un piano delittuoso che avrebbe avuto una completa riuscita con l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] (al cui posto per la piega che prendono gli eventi viene, invece, ucciso Castello).

La Corte di assise di appello si pone il problema della mancanza della indicazione del [OSCURATO:PERSONA] come persona presente sul luogo del fatto nelle dichiarazioni del testimone oculare Rosica, come riferite da [OSCURATO:PERSONA], ed in quelle di [OSCURATO:PERSONA], ma aggiunge che ciò non esclude il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Castello, perché a suo carico sono ravvisabili sufficienti elementi di colpevolezza, potendo sussistere diverse variabili dall'omessa indicazione dell'imputato da parte del Rosica non avendo inteso accusare il [OSCURATO:PERSONA], oppure essendosene dimenticato, oppure avendo dato per scontato la sua presenza in ragione del ruolo verticistico, o dell'aver mantenuto il [OSCURATO:PERSONA] un ruolo organizzativo più defilato, restando comunque una personale deduzione quella che [OSCURATO:PERSONA] non era presente perché doveva mantenersi più riservato avendo commesso l'omicidio del giorno prima.In definitiva, la sentenza impugnata, per sopperire ai deficit di prova dichiarativa, che nel caso in esame consisteva nella sola dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], proveniente de relato dall'imputato, supportata dal riferimento contenuto nella conversazione intercettata al "ci stava pure Ciccio" pronunciato da [OSCURATO:PERSONA], ha fatto ricorso alla prova logica sul necessario coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato in quanto soggetto che aveva ispirato l'azione della fazione.

La prova logica può senz'altro essere utilizzata come riscontro esterno, perché esso può consistere tanto in una prova rappresentativa che in una prova logica (Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, PG in proc.

Campo, Rv. 276744; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607), però nel caso in esame essa è stata utilizzata in un modo che non consente di comprendere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio, se di mero mandante del crimine o di soggetto che era presente sulla scena del crimine e che ha preso parte al delitto.

Il modo in cui è stata usata la prova logica lascerebbe, infatti, pensare ad un suo coinvolgimento come mandante, ma la prova proveniente da intercettazioni collocherebbe [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del crimine, e sarebbe incontrato con al deduzione formulata dalla sentenza impugnata che Rosica potrebbe non aver indicato [OSCURATO:PERSONA] perché questi era defilato dopo aver perpetrato l'omicidio Ruggiero il giorno precedente.

In definitiva, all'esito della lettura della sentenza impugnata, è rimasto non compiutamente chiarito il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella commissione di questo omicidio.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve, sul punto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in cui il giudice del rinvio valuterà, impregiudicato l'esito, le tre fonti di prova utilizzate in sentenza per sostenere la responsabilità dell'imputato (le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la conversazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA], e la prova logica sopra riferita), le pondererà con quelle che non collocano l'imputato sulla scena del crimine (le dichiarazioni di Rosica, quelle di [OSCURATO:PERSONA]) e ne trarrà una conclusione motivata sulla sua partecipazione o meno all'evento delittuoso e del ruolo avuto in esso.

5. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'aggravante della premeditazione negli omicidi Ruggiero e Castello (secondo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]).

Il motivo sulla esistenza della premeditazione è sviluppato soltanto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento ad entrambi gli omicidi.

Nella parte relativa all'omicidio Castello il motivo è, peraltro, assorbito dall'accoglimento del ricorso relativo al giudizio di responsabilità per il fatto.

Nella parte relativa all'omicidio Ruggiero il motivo è, invece, manifestamente infondato.

Il giudice di primo grado ha ritenuto l'esistenza della premeditazione affermando che "c'è stata una fase organizzativa, una divisione dei ruoli, una organizzazione complessa, una predisposizione di mezzi, un lasso di tempo rilevante tra la decisione e l'esecuzione".

La Corte di assise di appello ha sostenuto l'esistenza della premeditazione, rilevando che per eseguire il tranello [OSCURATO:PERSONA] era sparito già due giorni prima, e che comunque l'omicidio si inserisce in una contrapposizione tra fazioni che lo porta a ritenere ontologicamente connotato dalla premeditazione.

Il ricorso sostiene che nessuno degli elementi indicati nelle sentenze sia idoneo a dimostrare che nell'animo di [OSCURATO:PERSONA] il momento di insorgenza del proposito criminoso risale ad epoca assai precedente all'omicidio o che lo stesso sia stato deciso dopo lunga riflessione, ma il motivo è esposto mediante meri richiami giurisprudenziali, senza una specifica critica agli argomenti contenuti nella sentenza impugnata che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che sussistesse lo spazio temporale che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di recedere dal proposito criminoso.

Il motivo è, pertanto, non conferente con quanto scritto dal giudice di secondo grado, e, quindi, inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata.

6. Giudizio sulla denegata concessione delle attenuanti generiche (terzo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) La sentenza di appello ha respinto il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche affermando che "la richiesta di concessione delle generiche non merita accoglimento perché non è rinvenibile alcun elemento degno di apprezzamento secondo i parametri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.; invero i soggetti sono stati protagonisti nelle vicende delittuose loro rispettivamente ascritte, e le risultanze processuali indicano come soggetti emergenti nel panorama camorristico della zona alla ricerca di uno spazio autonomo da conquistare con l'uso delle armi e ricorrendo ad azioni sanguinarie; il comportamento processuale non è stato indicativo di una rivisitazione critica delle condotte delittuose ma piuttosto rivela la persistente convinzione della scelta criminale; la loro personalità in ragione dei precedenti di cui risultano gravati e dalla elevata spregiudicatezza delle loro azioni li rende soggetti obiettivamente pericolosi per il consorzio civile; la personalità degli imputati viene delineata altresì dall'emergenza dei certificati penali di ciascuno", per concludere poi nel senso che "pertanto questa Corte non ravvisa spazi valutativi per l'attenuazione del giudizio di colpevolezza attraverso la concessione delle attenuanti".

In ricorso si sostiene l'assoluto vuoto motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e che la sentenza si limita al richiamo della gravità della condotta descritta ai ricorrenti senza minimamente prendere in considerazione, fosse pure per escluderne la valenza, tutti gli altri elementi che che, a mente dell'art. 133 cod. pen., il giudice ha il dovere di apprezzare ai fini dell'erogazione di una pena commisurato alla gravità del fatto e della personalità del reo.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché non prende posizione su tutti gli articolati passaggi della motivazione che hanno condotto il giudice di secondo grado a negare le attenuanti.

Il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui sostiene che si sia in presenza di soggetti emergenti nel panorama camorristico della zona alla ricerca di uno spazio autonomo da conquistare con l'uso delle armi e ricorrendo ad azioni sanguinarie, il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui sostiene che il comportamento processuale rivela la persistente convinzione della scelta criminale; il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. i Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 14 dicembre 2020 la Corte di assise di Napoli, in rito immediato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni due e [OSCURATO:PERSONA] all'ergastolo con l'isolamento diurno di anni uno. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del concorso nei delitti di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2014 e di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2014, nonché negli strumentali reati di porto e detenzione di armi da sparo, e con riferimento all'omicidio Ruggiero, anche del concorso nel reato di distruzione e soppressione di cadavere; l'[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del concorso nell'omicidio Castello e del porto e detenzione delle armi utilizzate per portarlo a compimento. Con sentenza del 8 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] in quella dell'ergastolo e confermato per il resto la sentenza di primo grado. I giudici del merito hanno ritenuto che le due azioni, svoltesi entrambe nel medesimo territorio, il Comune di Melito di Napoli, fossero collegate e si inserissero in una faida per il controllo delle attività criminali tra due diversi gruppi facenti parte entrambi dell'alleanza Amato/Pagano. Le due vittime appartenevano al gruppo dei maranesi (dal nome del limitrofo Comune di Marano di Napoli), che aveva esteso le proprie attività criminali a Melito durante il periodo della reggenza del clan ad opera di [OSCURATO:PERSONA], genero di [OSCURATO:PERSONA]; il sopravvenuto arresto di [OSCURATO:PERSONA] aveva determinato il tentativo di riequilibrio a favore dei melitesi dei rapporti interni al clan, ed in particolare del recupero al loro controllo delle attività criminali che il clan poneva in essere a Melito. A queste conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta sulla scorta dei risultati delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale (in corso di esecuzione, in particolare, nell'abitazione della famiglia [OSCURATO:PERSONA], anche nei giorni precedenti e successivi i fatti omicidiari avvenuti il 13 ed il 14 marzo 2014; tra tutte le conversazioni intercettate era stato attribuito rilievo, in particolare, alla conversazione intercettata in cui [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], capoclan in detenzione in regime di art. 41 -bis ord. pen., raccontava di avere assistito dal balcone alla prima parte dell'agguato ai danni di Castello (nell'immediato sequestrato, e di cui poi in Casandrino era stato fatto ritrovare il cadavere), di cui aveva riconosciuto alcuni dei responsabili, indicati in «Robertino», «O' gemello», «Lello o' chiatt» e «Ciccio», e che si era pure accorta del ferimento di un giovane, [OSCURATO:PERSONA], che era stato risparmiato per l'intervento di una donna, [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA], che aveva gridato dal balcone di non ucciderlo e l'aveva fatto condurre a casa sua per medicarlo, circostanza poi riscontrata dai Carabinieri. I giudici del merito erano giunti al giudizio di responsabilità anche in forza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che de relato hanno riferito dell'omicidio, nonchè dell'attività investigativa delle forze di polizia compiuta nell'immediatezza dei fatti, subito dopo la scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 13 marzo 2014, e nelle ore immediatamente precedenti il rinvenimento del cadavere di [OSCURATO:PERSONA], il pomeriggio del giorno successivo, il 14 marzo. Infatti, il 14 marzo, intorno alle ore 15, una pattuglia dei Carabinieri aveva annotato il passaggio, a gran velocità, da una via prossima a quella in cui era avvenuto l'agguato al Castello, di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo tre uomini, uno dei quali visibilmente armato, che era riuscita ad evitare il controllo su strada; qualche istante dopo, in una strada vicina, dove era stata segnalata la presenza di uomini armati, la pattuglia si era imbattuta in un'altra autovettura, una [OSCURATO:PERSONA], guidata da un soggetto, identificato in [OSCURATO:PERSONA], con a bordo altri due giovani; infine, nel corso dello stesso pomeriggio, in un'abitazione vicina dove viveva [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'intestataria dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], altri militari, indirizzati da una fonte confidenziale, avevano constatato la presenza, oltre che del Mauriello, di [OSCURATO:PERSONA] e di un altro giovane, [OSCURATO:PERSONA], che presentava una vistosa medicazione al capo. La piattaforma indiziaria aveva trovato, poi, conferma negli accertamenti contenuti in alcune sentenze di condanna divenute irrevocabili, in cui si dà ampiamente conto delle continue fibrillazioni all'interno del clan Amato - Pagano, tra cui quella che aveva determinato la commissione dei due omicidi oggetto di questo processo. 2. Avverso il predetto provvedimento hanno proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Atto di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e Davino) Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni svolte nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], sia perché le registrazioni non sarebbero avvenute presso i locali della Procura della Repubblica, ma presso una sala ascolto della Questura, sia perché una delle due microspie (quella posizionata in cucina) non sarebbe indicata nel decreto del pubblico ministero e sarebbe stata noleggiata soltanto due giorni dopo l'inizio della intercettazione.Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 125 e dell'art. 192 cod. proc. pen. in punto di affermazione del giudizio di responsabilità per i due omicidi. In particolare, con riferimento alla ritenuta prova della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio Castello, si sostiene che la prova è stata tratta anche dalla conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA], che guarda la prima parte dell'omicidio dalla finestra di casa sua, indica tra i responsabili una persona che chiama "O' gemello", che non necessariamente è il ricorrente, in quanto lo stesso termine è attribuito anche al fratello gemello Claudio; peraltro, Claudio sembrerebbe essere stato sulla scena del crimine, perché il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] lo indica come quello che ha dato il calcio della pistola in testa a [OSCURATO:PERSONA]; i due peraltro si somigliano tantissimo, sono stati confusi in alcuni atti processuali, come una intercettazione in cui si parla del gemello e l'operante mette un punto interrogativo di fianco al nome; nel clan esistevano, d'altronde, anche altri gemelli, quali i gemelli Grazioso; si deduce ancora che la [OSCURATO:PERSONA] scappata durante il controllo in via Saragat non è quella rinvenuta bruciata in Orta di Atella il giorno successivo, perché le due targhe non coincidono; che l'orario esatto del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] deve essere anticipato alle ore 15.20 circa, perché le versioni date dai due Carabinieri che hanno effettuato il controllo divergono sul punto (uno riferisce l'orario alle 15.20, l'altro alle 15.34, l'ostruzione stradale determinata dalla Yaris che aveva generato il servizio era avvenuta alle 14.50, i controllati furono portati in caserma in via Lavinaio alle 16.00, talchè la indicazione dell'orario delle 15.20 sembra quello più corretto); non è mai stato accertato, inoltre, se [OSCURATO:PERSONA] potesse o meno realmente vedere la scena del crimine dalla sua finestra, anzi l'accertamento, effettuato in casa di questa, ad opera del capitano dei Carabinieri, sentito in giudizio, non ha dato conferma di quale fosse la finestra da cui la stessa ha visto la scena del crimine, inoltre sarebbe emerso il problema della vegetazione che impedisce parzialmente la vista, persino dal balcone; sarebbe stato, inoltre, necessario sentire in giudizio [OSCURATO:PERSONA] per verificare le sue capacità visive e mentali; non sarebbero stati acquisiti gli allegati abbinati alla relazioni di servizio dei controlli di polizia effettuati sul territorio dai cui risulterebbe chi sono i Carabinieri che hanno controllato di volta in volta [OSCURATO:PERSONA] o il fratello Claudio e da cui si potrebbe verificare se è vero che i testimoni di polizia che hanno deposto sono in grado di distinguerli; le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato dagli imputati, sia perché il suo racconto è povero di dettagli avendo riferito dell'omicidio avvenuto a Melito in un parco ma non specifica quale parco, impreciso sul se Castello sia stato caricato in auto già defunto o finito successivamente; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, avrebbe incontrato in carcere dopo il suo arresto, e prima dell'inizio della sua collaborazione, altri affiliati al clan e potrebbe aver saputo delle intercettazioni in casa di [OSCURATO:PERSONA] e plasmato il racconto su esse, potrebbe inoltre aver parlato di esse con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato, sia per l'estrema genericità del racconto, sia per aver corretto più volte il racconto sull'esistenza o meno di un mandato ad uccidere proveniente dal carcere direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che peraltro era in regime di 41 -bis ord. pen. e quindi non poteva avere colloqui se non videoregistrati, sia per aver riferito particolari smentiti da fatti come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse sul posto mentre era agli arresti domiciliari in una comunità a [OSCURATO:PERSONA]; sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio Castello, invece, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] erano state ritenute riscontrate soltanto dalla intercettazione in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce che "ci stava pure Ciccia", riscontro insufficiente in quanto non gli attribuiva responsabilità nell'omicidio ma soltanto che si trovava sul posto, e poi comunque Ciccio è un diminutivo comune, non attribuibile con certezza all'imputato; con riferimento all'omicidio Ruggiero, le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili in quanto chiamante in reità de relato dall'imputato, il collaborante avrebbe reso dichiarazioni generiche più volte incalzato ad essere più preciso; anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che pure riferisce de relato da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe reso dichiarazioni generiche, non si sa inoltre se Tubelli riferisca per averlo appreso da altri o per essere stato presente, nelle conversazioni intercettate nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], invece, dal tenore stesso dei colloqui, i conversanti non sanno nulla di certo, ma si limitando a formulare ipotesi. Con il terzo motivo lamenta mancata motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche negate per la gravità della condotta, senza prendere in considerazione tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen. 2.2. Atto di ricorso nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) Con il primo motivo si deduce non corretta interpretazione delle intercettazioni ambientali avvenute in casa di [OSCURATO:PERSONA], in cui i dichiaranti riferiscono non quanto sanno con certezza, ma quanto si limitano a presumere; si deduce illegittimità del giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe inficiato dalla conoscenza che avevano degli atti del procedimento e delle intercettazioni acquisite in altra indagine, e nel caso di [OSCURATO:PERSONA] dalla circostanza che aveva avuto modo di incontrare [OSCURATO:PERSONA]; la sentenza avrebbe inoltre effettuato una indebita inversione logica ritenendo prova a carico le intercettazioni ed elemento di riscontro le dichiarazioni dei collaboratori; sarebbe stato inoltre svalutata la circostanza che altro collaboratore, Illiano, definisce [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA]; non sarebbe stato chiarito perché [OSCURATO:PERSONA] doveva sentire il bisogno di fare confidenze ad [OSCURATO:PERSONA] sul proprio coinvolgimento in omicidi, sarebbe stato considerato certo che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito ad [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso l'omicidio, ma [OSCURATO:PERSONA] disse solo che glielo face capire (con l'espressione "se ne è andato in Brasile"); non sarebbe stato chiarito perché Tubelli, che è la fonte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], abbia sentito il bisogno di riferire a questi della propria partecipazione dell'omicidio, né si comprende bene in realtà lo stesso ruolo di Tubelli nell'omicidio Ruggiero, che non emerge da nessun'altra indagine; non si capisce perché sia stato ritenuto inattendibile [OSCURATO:PERSONA], ma non [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver appreso da Tubelli ma anche dallo stesso imputato con evidente circolarità informativa; sull'omicidio Castello occorre ricordare che [OSCURATO:PERSONA] cita come propria fronte il ricorrente solo per l'omicidio Ruggero, non per quello Castello, che [OSCURATO:PERSONA] non indicava il ricorrente tra i soggetti presenti sul luogo dell'agguato, che la conversazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA] non ha valore individualizzante per la genericità del soprannome usato per individuarlo, e che lo stesso Cerreto, che pure conosce il ricorrente, non lo indica come uno dei soggetti che riconosce sul luogo. Con il secondo motivo si deduce insussistenza dell'aggravante della premeditazione con riferimento ad entrambi i delitti, in quanto i collaboratori non riferiscono da quanto tempo erano pianificati, manca una ricostruzione su quando ciò sarebbe avvenuto. 3. La difesa degli imputati ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato soltanto con riferimento all'omicidio Castello ed infondato nel resto. 1. Questione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) Il primo motivo dell'atto di ricorso presentato nell'interesse di entrambi gli imputati pone la questione dell'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali utilizzate per la decisione. La questione viene proposta con riferimento al decreto esecutivo del pubblico ministero di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., sotto un duplice profilo: 1. quello dell'utilizzo di impianti non collocati presso la Procura della Repubblica; 2. quello dell'utilizzo di una periferica (la microspia collocata nella cucina di casa [OSCURATO:PERSONA]) non ancora nella disponibilità esclusiva della Procura della Repubblica, perché noleggiata soltanto due giorni dopo la sua attivazione. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere atteso il vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che il 16 gennaio 2014 alle ore 11.00 il pubblico ministero disponeva l'intercettazione d'urgenza delle conversazioni ambientali che si sarebbero tenute presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] in Marano di Napoli, vico I Vallesana 25, e che l'intercettazione avvenisse tramite i server della ditta Telecomponenti, installati presso la Procura della Repubblica, con sistema di remotizzazione dell'ascolto. 11 18 gennaio 2014 la Squadra mobile della Questura di Napoli provvedeva ad installare le microspie presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Il 20 gennaio 2014 la Squadra mobile scriveva alla Procura della Repubblica che in cucina è stata installata una microspia della ditta RPC, e chiedeva al pubblico ministero di autorizzarne il noleggio. Lo stesso 20 gennaio 2014 il pubblico ministero autorizzava il noleggio dell'apparecchiatura RPC, come richiesto. Il preventivo della ditta RPC, alla base del provvedimento che autorizzava il noleggio, riferiva che l'apparecchiatura consente "la registrazione a bordo del dispositivo per il successivo trasferimento dei pacchetti audio sul server, comprensivo di canale di registrazione e traffico telefonico nazionale"; il preventivo prevedeva anche un costo specifico per la linea d'appoggio per la registrazione della traccia. Il 18 giugno 2014 la Squadra mobile redigeva verbale di chiusura delle operazioni di intercettazione; il verbale riferiva che esse erano iniziate il 18 gennaio 2014 alle ore 15.41, erano avvenute presso la sala ascolto della Questura ed erano state eseguite mediante "sistema della ditta RPC". 1.1. Questo verbale del 18 giugno 2014 è la base su cui la difesa dei ricorrenti articola la prima parte del motivo di ricorso, perché sostiene che da esso si ricava la possibilità (solo la possibilità, non ne è certa neanche la difesa, che a pag. 7 dell'atto di ricorso riconosce che dal verbale non si comprende se presso i locali della Questura si sia proceduto al solo ascolto o anche alla registrazione dei flussi di conversazioni; la sistematica della giurisprudenza di legittimità sul punto è nota: solo l'attività di registrazione deve avvenire nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre l'ascolto delle conversazioni captate può avvenire in remoto presso gli uffici della polizia giudiziaria; cfr., per una riproposizione recente, Sez. 5, Sentenza n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 ) che, in violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., le intercettazioni siano avvenute con impianti non installati presso la Procura della Repubblica. Il motivo è infondato. Il verbale del 18 giugno non è una base sufficiente per sostenere che le intercettazioni siano avvenute in violazione del decreto del pubblico ministero del 16 gennaio che disponeva l'utilizzo di impianti della Telecomponenti installati presso la Procura della Repubblica e la sola remotizzazione dell'ascolto. Il verbale di fine intercettazioni scrive, infatti, che le "operazioni" sono avvenute presso la Sala ascolto della Questura, il che, anche sul piano letterale, significa soltanto che le operazioni di ascolto sono avvenute presso tale sala, perché nel provvedimento non si parla di operazioni di "registrazione". Né vi è in tale verbale o in altri atti alcun riferimento all'esistenza di un impianto di "registrazione" delle intercettazioni presso tale sala della Questura. Nel verbale stesso si aggiunge che esse sono avvenute mediante "sistema della ditta RPC". Quale sia il sistema della ditta RPC lo si ricava dal preventivo approvato dal pubblico ministero in occasione del noleggio della periferica, da cui emerge che l'apparecchiatura registrava a bordo del dispositivo e trasferiva i pacchetti audio sul server attraverso linea d'appoggio per la registrazione della traccia. Dalla combinata lettura del verbale di chiusura della intercettazione, che riferisce che la stessa è avvenuta mediante il "sistema della ditta RPC", e del preventivo di noleggio della ditta RPC, si ricava che la periferica della RPC trasmetteva i dati mediante linea d'appoggio ad un server, ovvero ad una memoria informatica centralizzata. L'attività di "registrazione" delle intercettazioni, che è ciò che ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., deve avvenire, salvo decreto motivato del pubblico ministero, negli impianti installati presso la Procura della Repubblica, è, infatti, soltanto la "immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata" (Sez. 1, Sentenza n. 52464 del 08/11/2017, Mancuso, Rv. 271541: condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni è che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, mentre non rileva che i file audio registrati non siano trasmessi automaticamente dagli apparecchi digitali adoperati per le captazioni tra presenti, ma siano periodicamente prelevati dalla polizia giudiziaria incaricata delle operazioni e riversati "a mano" nel server dell'ufficio requirente). Quale sia la memoria informatica centralizzata in cui il sistema della ditta RPC trasferiva i file audio lo si ricava dalla circostanza che né nel verbale di chiusura della intercettazione, né nel preventivo della ditta RPC, si fa riferimento all'esistenza di una memoria informatica centralizzata alternativa a quella indicata dal pubblico ministero, la cui esistenza è rimasta, pertanto, ipotesi meramente congetturale. 1.2. Il motivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui sostiene, poi, la violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. per l'utilizzo di una periferica (la microspia collocata nella cucina di casa [OSCURATO:PERSONA]) non ancora nella disponibilità esclusiva della Procura della Repubblica, perché noleggiata soltanto due giorni dopo la sua attivazione. Il motivo è manifestamente infondato, perché attribuisce rilievo da una circostanza (il titolo di disponibilità della periferica) che è del tutto neutro ai fini di cui all'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. Questa Corte ha già affermato con riferimento agli impianti attraverso cui avviene la intercettazione (ovvero, alla memoria informatica centralizzata in cui vengono immessi i dati registrati) che ciò che assume rilievo ai fini processuali è soltanto il luogo di utilizzo degli impianti, e non il titolo della loro disponibilità (Sez. 1, Sentenza n. 2707 del 24/09/2020, dep. 2021, Giaramita, Rv. 280972). L'affermazione va ripetuta anche con riferimento alle periferiche utilizzate per una intercettazione ambientale, di cui è irrilevante il titolo in forza del quale ne ha la materiale disponibilità l'autorità giudiziaria. Il noleggio che la polizia giudiziaria ha chiesto al pubblico ministero di autorizzare ex post è, infatti, soltanto un adempimento di natura contabile che serve ad imputare alle spese di giustizia il costo di una apparecchiatura che appartiene ad un privato, ma non ha alcun rilievo processuale, essendo indifferente sul piano processuale procedere ad una intercettazione con apparecchiature di proprietà o prese a noleggio o ricevute in comodato gratuito o ad altro titolo. 2. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Ruggiero (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo, pagine da 75 ad 86, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) I motivi di entrambi gli atti di ricorso presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dedicati al giudizio di responsabilità per l'omicidio Ruggiero, e che si affrontano congiuntamente, perché si sovrappongono in ampia parte, sono infondati. Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova dell'omicidio Ruggiero sono le dichiarazioni di due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (aveva reso dichiarazioni accusatorie sul punto anche [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte di assise ha ritenuto che questo collaboratore non superasse lo scrutinio di credibilità soggettiva), riscontrate dall'esito di alcune conversazioni intercettate. Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], altro esponente del clan, anch'egli coinvolto nell'omicidio per aver accompagnato Ruggiero da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise aveva rilevato la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, perché entrambi riferivano di questa particolare modalità di organizzazione dell'omicidio, avvenuta facendo credere a Ruggiero che [OSCURATO:PERSONA] era sparito dalla circolazione, e poi mettendolo in contatto con lui dicendogli che era nascosto e gli voleva parlare, attirandolo in questo modo in ciò che negli atti viene definito il "tranello". La Corte di assise rinviene riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori nella conversazione ambientale intercettata il 17 marzo 2014, quindi solo quattro giorni dopo i fatti, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], in cui quest'ultimo riferisce al fratello Giuseppe, allo zio Oreste ed a [OSCURATO:PERSONA] che Ruggiero era venuto da lui a dirgli che aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] e che si stava recando da lui ad un appuntamento in cui questi gli avrebbe spiegato cosa era successo (progressivo n. 11854), ed in quella del 19 marzo 2014, in cui Alfonso e [OSCURATO:PERSONA] parlano, con [OSCURATO:PERSONA] e tale Lucia, del modo in cui era stato fatto sparire il cadavere (progressivo n. 11857). In questo contesto entrambi gli atti di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono anzitutto la non corretta interpretazione delle intercettazioni ambientali avvenute in casa di [OSCURATO:PERSONA], in cui i dichiaranti riferiscono non quanto sanno con certezza, ma quanto si limitano a presumere. La esistenza di mere deduzioni sarebbe riconosciuta dalla stessa sentenza d'appello che a pag. 69 ammette che i colloquianti avrebbero effettuato delle deduzioni all'esito della sparizione del Ruggiero avvenuta pochi giorni prima. L'argomento è infondato, in quanto non distingue, come invece ha fatto la sentenza impugnata, all'interno del materiale intercettato la parte in cui i colloquianti effettuano mere deduzioni sulla ricostruzione dell'evento ("solo Ciccio l'ha potuto fare") dalla parte in cui, invece, riferiscono fatti di cui hanno avuto conoscenza diretta. Nella conversazione ambientale n. 11854 del 17 marzo 2014 vi è, infatti, un passaggio in cui, con riferimento al tentativo di Ruggiero di ritrovare [OSCURATO:PERSONA] che era sparito dalla circolazione, [OSCURATO:PERSONA] dice di Ruggiero "noi non trovavamo Ciccio, all'improvviso venne Antonio qua tutto contento e disse "l'abbiamo trovato" aggiungendo poi "no, dico, Antonio venne qua e disse "tutto a posto, mi ha mandato a uno, ha detto sta bene, adesso vado lì perché mi vuole spiegare quello che è successo, e vengo..". Questo passaggio della conversazione, citato con evidenza nella sentenza di primo grado, non contiene deduzioni dei colloquianti, ma il riferimento ad un fatto storico preciso, di cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce per averne conoscenza diretta, ovvero che Ruggiero, poco prima di recarsi all'appuntamento con [OSCURATO:PERSONA], si era recato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] per dirgli che aveva trovato [OSCURATO:PERSONA] e che si stava recando da lui, elemento di prova che non è illogico sia stato ritenuto saldarsi benissimo con quello riferito dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano narrato nei medesimi termini la fase di organizzazione dell'omicidio. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva parlato con la vittima poche ore prima che questa fosse uccisa, e mentre la stessa stava per recarsi all'appuntamento con il suo assassino, costituiscono, pertanto, un elemento di prova che non illogicamente è stato ritenuto essere molto importante nel percorso logico che ha portato all'affermazione di responsabilità. Nel ricorso si sostiene che la genuinità delle conversazioni ambientali intercettate sarebbe inquinata dalla circostanza che una delle "guardie" avrebbe fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA] come persona da cui guardarsi. La sentenza impugnata ha risposto a questo argomento rilevando che i consigli ad avere un atteggiamento prudente ricevuti dalle "guardie" non avrebbero inciso in alcun modo sulla genuinità dei colloqui. Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si sostiene che i consigli di un poliziotto di nome Mario erano più specifici rispetto ad un generico invito alla prudenza ed avevano riguardato proprio [OSCURATO:PERSONA], il cui nome come possibile uomo da cui guardarsi emergeva già nei dialoghi intercettati del 19 marzo 2004, ovvero della stessa giornata delle conversazioni valorizzate in sentenza. Questo argomento non è, in realtà, centrato sul percorso logico della decisione, perché la conversazione progressivo n. 11854 valorizzata in sentenza avviene il 17 marzo 2004, non il 19 marzo, e perché in ogni caso in essa [OSCURATO:PERSONA] riferisce di un fatto che è caduto sotto la sua diretta percezione, ovvero che Ruggiero si era recato da lui per comunicargli di aver trovato [OSCURATO:PERSONA]. Su tale elemento di prova, che emerge in modo nitido dalle intercettazioni, le suggestioni provenienti dal poliziotto citato nei colloqui non hanno avuto alcuna interferenza, come correttamente conclude la sentenza impugnata a pag. 40. Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino si ipotizza che dal riferimento alla "guardia" di cui si parla nelle intercettazioni si dovrebbe ricavare che nel corso delle perquisizioni domiciliari ("evidentemente quelle nel corso delle quali installavano le microspie", pag. 6 dell'atto di ricorso) i poliziotti avrebbero riferito a [OSCURATO:PERSONA] di essere a conoscenza del tentativo di rappresaglia all'interno del clan al solo fine di stimolare commenti su quanto accaduto, ma si tratta di ipotesi puramente congetturale, per certi versi anche piuttosto fantasiosa, che non emerge in alcun modo dagli atti e su cui non si può fondare una critica alla sentenza (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237: In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili). Nel ricorso si sostiene poi la illogicità del percorso logico della sentenza nella parte relativa al giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La illogicità del giudizio di credibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fonda in ricorso, anzitutto, sulla conoscenza che gli stessi avrebbero avuto degli atti del procedimento e delle intercettazioni acquisite in altra indagine, nel caso di [OSCURATO:PERSONA] anche dalla circostanza che lo stesso aveva avuto modo di incontrare [OSCURATO:PERSONA]. L'argomento, però, soffre di estrema genericità, perché in ricorso non si spiega quali atti esattamente conoscevano i due collaboratori, da dove deriva la certezza della loro conoscenza, ed in che modo essa possa aver influito sul loro narrato; in ricorso ci si limita a dire, infatti, che "era comprovato avessero avuto conoscenza degli atti del procedimento" (pag. 16 dell'atto di ricorso Davino/[OSCURATO:PERSONA]) o che "le intercettazioni all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] erano inserite nel procedimento n. 16094/13 r.g.n.r in cui i collaboratori di giustizia sono stati condannati" (pag. 84 dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino), ma, come questa Corte aveva già ricordato nella sentenza emessa nel giudizio cautelare di questa stessa vicenda (Sez. 1, Sentenza 20/03/2019, n. 24833, n.m.), la eventuale conoscenza di atti del procedimento non comporta conseguenza automatiche, ma può incidere sulla valutazione di attendibilità di quanto dichiarato. Ma perché incida sulla attendibilità di quanto dichiarato occorre che si spieghi quali sono gli atti conosciuti, quando sono stati conosciuti, ed in che modo tale conoscenza ha interferito su quale passaggio specifico delle dichiarazioni, cosa non avvenuta nel caso in esame. Lo stesso deve dirsi dell'argomento che fa leva sulla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] possano essersi incontrati, perché anche qui non si spiega se l'incontro sia avvenuto prima o dopo le rispettive dichiarazioni, perché in ricorso ci si limita ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] riferisce che l'incontro era avvenuto "quando aveva già scelto di collaborare" (pag. 16 del ricorso), e come possa aver influito sulle dichiarazioni riferite. Entrambi gli atti di ricorso affermano, inoltre, che la sentenza avrebbe effettuato una indebita inversione logica ritenendo prova a carico dell'imputato le intercettazioni ed elemento di riscontro le dichiarazioni dei collaboratori, mentre avrebbe dovuto ragionare secondo un percorso logico esattamente opposto. L'argomento, pur corretto sul piano formale perché la sentenza impugnata a pag. 71 si esprime proprio nei termini indicati in ricorso, è infondato, perché non è illogico che il giudice, nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio, abbia ritenuto di individuare come prova principale nel caso in esame la prova dichiarativa e come riscontro quella costituita dalle intercettazioni. E' vero che la prova costituita da intercettazioni non abbisogna di elementi di riscontro ex art, 192, comma 3, cod. proc. pen., ma ciò non va a vantaggio dell'imputato, perché significa che il passaggio logico censurato nel motivo di ricorso costituisce un elemento non necessario della decisione, che si può eliminare senza pregiudizio per l'esito del giudizio di responsabilità. In ricorso si sostiene ancora che sarebbe stata svalutata la circostanza che altro collaboratore, Illiano, definisce [OSCURATO:PERSONA] come un fedelissimo di [OSCURATO:PERSONA], ma si tratta di affermazione troppo generica per incidere sul percorso logico della decisione, i cui fatti accertati non smentiscono l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan ed il rapporto stretto esistente con [OSCURATO:PERSONA]. In ricorso si sostiene che non sarebbe stato chiarito in sentenza perché [OSCURATO:PERSONA] doveva sentire il bisogno di fare confidenze ad [OSCURATO:PERSONA] sul proprio coinvolgimento nell'omicidio. Il motivo è infondato, perché la sentenza di primo grado, in realtà, aveva preso posizione espressamente anche su tale punto, mettendo in rilievo in modo non illogico "quanto fossero frequenti i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto il secondo aveva il ruolo di intermediare con il clan della [OSCURATO:PERSONA] di cui [OSCURATO:PERSONA] era in quel periodo il reggente" (pag. 37). Entrambi gli atti di ricorso sostengono che sarebbe stato considerato certo in sentenza che [OSCURATO:PERSONA] abbia riferito ad [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso l'omicidio, ma [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detto, in realtà, soltanto che questi glielo fece capire (con l'espressione "se ne è andato in Brasile"), ma - posto che non è in questione un travisamento della prova per falsificazione, ma solo il significato da dare alla espressione usata dall'imputato, per come riferita dal collaboratore - la interpretazione del materiale probatorio, ed in questo caso, della espressione usata da [OSCURATO:PERSONA] per riferirsi a quanto accadde alla fine del colloquio avuto con la vittima nell'appartamento in cui lo aveva attirato rientra nell'apprezzamento del giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità (sui limiti alla possibilità di poter dedurre in sede di legittimità il travisamento della interpretazione della prova dichiarativa v. Sez. 5, Sentenza n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv, 272406: In tema di ricorso per cassazione, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima). In ricorso si contesta anche il giudizio di credibilità dell'altro collaboratore che ha riferito sull'omicidio, ovvero [OSCURATO:PERSONA], sostenendo anzitutto che non sarebbe stato chiarito perché Tubelli, che è la fonte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], abbia sentito il bisogno di riferire a questi della propria partecipazione dell'omicidio. L'argomento è infondato, perché anche questo specifico punto era stato affrontato, in realtà, dalla sentenza di primo grado, che aveva rilevato che Tubelli è membro storico del clan, che faceva parte della stessa fazione di [OSCURATO:PERSONA], con cui aveva quindi certamente rapporti personali (pag. 37). In entrambi gli atti di ricorso si sostiene che non si comprende bene, in realtà, lo stesso ruolo di Tubelli nell'omicidio Ruggiero, si tratterebbe del soggetto che ha accompagnato Ruggiero da [OSCURATO:PERSONA], ruolo che non emerge da nessun'altra indagine. L'argomento speso, pur corretto in fatto perché non risulta che Tubelli sia stato condannato per il concorso nell'omicidio Ruggiero, non vizia, però, il percorso logico della sentenza impugnata, che legittimamente ha ritenuto che non fosse necessario un accertamento giurisdizionale sul contributo causale dato all'omicidio dalla fonte della conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] per ritenerne attendibile il narrato, in quanto la esistenza ed il ruolo di un terzo soggetto nell'omicidio Ruggiero emerge, in realtà, da plurimi atti, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dalle stesse intercettazioni (pag. 71). In ricorso si sostiene che non si comprende perché sia stato ritenuto inattendibile il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma non anche [OSCURATO:PERSONA], che pure riferiva sul punto per averne avuto conoscenza dalla stessa fonte, ovvero Tubelli, ma, in realtà, nella sentenza di primo grado il giudizio di inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] è formulato non in relazione alla fonte da cui trae conoscenza dei fatti ma per la genericità e lacunosità delle dichiarazioni riferite (pag. 37); si tratta di un giudizio che è limitato al dichiarante, non alla fonte di riferimento, e che non è idoneo, pertanto, ad estendersi alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 3. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello (secondo motivo, pagine da 12 a 73, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) Al giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello è dedicata la prima parte del secondo motivo dell'unico atto di ricorso presentato nel suo interesse. Il motivo è infondato. Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] dell'omicidio Castello sono le dichiarazioni di due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dall'esito di conversazioni intercettate e dall'attività di polizia svolta nell'immediatezza del fatto. Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo nell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], e da quelle di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso dal cognato [OSCURATO:PERSONA], presente ai fatti. La Corte di assise ha rilevato la convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori e la esistenza di riscontri ulteriori costituiti dalla conversazione ambientale intercettata il 19 marzo 2014, progressivo n. 11857, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stata testimone oculare della prima parte del fatto, avvenuto sotto casa propria, e di aver notato tra gli autori dello stesso anche [OSCURATO:PERSONA], cui si era riferita con l'espressione "o' gemello". [OSCURATO:PERSONA] riferiva tra le circostanze del fatto anche il particolare che la persona che accompagnava Castello, tale [OSCURATO:PERSONA], fu salvata dalle grida di [OSCURATO:PERSONA], che dal balcone urlò di risparmiarlo; in accoglimento della richiesta di Ostetrico, [OSCURATO:PERSONA] fu soltanto colpito al capo con il calcio di una pistola in modo intimidatorio. La sentenza ha rinvenuto ulteriori riscontri anche nell'attività di polizia che si era svolta nell'immediatezza del fatto, che aveva portato una pattuglia dei Carabinieri a fermare per un controllo [OSCURATO:PERSONA], che era stato sorpreso alla guida di una Mini provenire da una strada prossima al luogo in cui era avvenuto l'agguato in ora immediatamente prossima allo stesso, ed altra pattuglia a recarsi presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] dove era stato rinvenuto [OSCURATO:PERSONA] con una ferita al capo. In questo contesto il ricorso critica la ricostruzione della sentenza impugnata anzitutto con riferimento al controllo di polizia effettuato in strada dalla pattuglia composta dagli agenti Cavagnuolo e Raucci nel corso del quale fu identificato [OSCURATO:PERSONA]. In ricorso si sostiene anzitutto che, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] scappata durante il controllo in via Saragat non è quella rinvenuta bruciata in Orta di Atella il giorno successivo, perché le due targhe non coinciderebbero. La circostanza dedotta in ricorso, però, è irrilevante per disarticolare il percorso logico della sentenza, perché, pur se è vero che la sentenza impugnata dedica spazio alla Panda e ritiene collegate la fuga delle persone che erano a bordo della Panda con il successivo apparire della Mini, però gli elementi di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] conseguono al controllo (certo) sulla Mini, non alla sua presenza o meno sulla Panda. La fuga della [OSCURATO:PERSONA] è solo un antecedente in fatto narrato dagli agenti di polizia rispetto al successivo controllo della Mini di [OSCURATO:PERSONA], tanto è che in ricorso si stigmatizza il passaggio della sentenza dedicato alla Panda soltanto per sostenere l'approccio superficiale del giudice del merito al compendio probatorio, il che, però, non è sufficiente ad affermare la decisività di tale passaggio nel percorso logico che ha portato al giudizio di condanna. In ricorso si sostiene ancora che l'esatto orario del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] deve essere individuato nelle ore 15.20 circa, perché le versioni date dai due componenti della pattuglia che hanno effettuato il controllo divergono sul punto (uno riferisce l'orario alle 15.20, l'altro alle 15.34), e le 15.20 sono l'orario riportato poi nel tabulato relativo ai controlli del territorio. Il ricorso, però, sul punto non spiega perché la individuazione dell'orario incida sul percorso logico che ha portato al giudizio di responsabilità alla sentenza impugnata. L'esatto orario in cui avvenne il controllo di polizia della Mini potrebbe avere un rilievo se il controllo della Mini fosse accaduto prima della comunicazione della centrale operativa che riferiva degli spari in via Cicerone, perché a quel punto sarebbe stato decisivo individuare l'orario esatto in cui fu controllata la Mini per verificare se tale controllo di polizia possa costituire un riscontro, oppure al contrario un alibi, per [OSCURATO:PERSONA], ma in realtà i giudici del merito, sulla base delle dichiarazioni dei due Carabinieri, hanno accertato che la pattuglia incrociò la Mini di [OSCURATO:PERSONA] soltanto dopo che era arrivata la comunicazione della centrale operativa sugli spari in via Cicerone, e quindi quando pacificamente l'agguato che portò al sequestro di Castello (e di lì a poco alla sua morte) era già avvenuto, talchè l'esatto orario del controllo (se 15.20 o 15.34) diventa, in definitiva, irrilevante. In ricorso si sostiene a pag. 30 che i due componenti della pattuglia avrebbero inventato la circostanza della segnalazione della centrale operativa, perché in realtà altro teste di polizia che, sulla base di informazione confidenziale che gli riferiva dell'agguato, di lì a poco effettuò l'intervento a casa di [OSCURATO:PERSONA], riferì di non aver comunicato alla Tenenza questa informazione, ma la circostanza è del tutto irrilevante, perché l'informazione sugli spari può essere giunta alla centrale operativa anche attraverso fonte diversa, e perché comunque l'esistenza o meno di una segnalazione alle forze di polizia che ha fatto partire la comunicazione della centrale operativa alla pattuglia è facilmente comprovabile in modo oggettivo senza affidarsi a mere ipotesi. In ricorso si sostiene ancora che il luogo esatto del controllo di polizia cui fu sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] su cui viaggiava [OSCURATO:PERSONA] è errato, perché la sentenza sarebbe giunta alla conclusione errata che il controllo avvenne proprio in via Cicerone. Sul punto, premesso che, come nota la sentenza di appello a pag. 77, via Cicerone, via Pedini e via Saragat sono strade vicine, va osservato che il ricorso è perplesso, perché sostiene alternativamente sia la tesi che il controllo sia avvenuto in via Pedini (pag. 21) sia che sia avvenuto in via Saragat (pag. 25), ed in ogni caso che sul punto esso difetta di autosufficienza, perché non allega o trascrive integralmente l'elemento probatorio da cui si dovrebbe ricavare il travisamento della prova avvenuto in sentenza (Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11 aprile 2017, Schioppo, rv. 270071; Sez. 4, n. Sentenza n. 46979 del 10 novembre 2015, Bregamotti, rv. 265053; Sez. 2, Sentenza n. 26725 del 10 marzo 2013, Natale, rv. 256723; per una applicazione del principio anche al di fuori del vizio di motivazione v. Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, PG in proc. Conti, Rv, 273261). Peraltro, va anche osservato che la sentenza di secondo grado trascrive integralmente (pagine 47 e 48) le dichiarazioni rese in dibattimento dai due componenti della pattuglia, da cui la stessa ha ricavato il dato probatorio secondo cui la Mini sarebbe stata incrociata in via Cicerone, mentre il ricorso indica, ma non consente di verificare, mediante rituale allegazione, gli elementi di prova da cui si dovrebbe ricavare che il controllo di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto, in realtà, in un luogo diverso. Il ricorso sostiene che la sentenza sarebbe incorsa in un ulteriore travisamento collocando [OSCURATO:PERSONA] a casa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quindi, in definitiva, in via Cicerone, luogo dell'agguato) subito prima di essere controllato dalla pattuglia, perché in realtà [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono la fonte di questo passaggio della sentenza, avrebbe dichiarato che lui era a casa di Mauriello e che aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] di passarlo a prendere, quindi non c'era anche [OSCURATO:PERSONA] a casa Ostetrico/Mauriello, ma soltanto Monfregolo. Il motivo è infondato, perchè, al di là della mancanza di autosufficienza anche di questo ulteriore argomento perché non è trascritto o allegato il verbale delle dichiarazioni di Monfregolo, si tratta all'evidenza di un travisamento inesistente, posto che è del tutto irrilevante nel percorso logico che porta al giudizio di responsabilità che [OSCURATO:PERSONA] sia salito o meno nell'appartamento di Ostetrico e Mauriello, essendo, invece, rilevante che le dichiarazioni di Monfregolo lo collochino con certezza nei pressi del condominio di via Cicerone in cui sono avvenuto i fatti subito prima di essere fermato dalla pattuglia. In ricorso si sostiene ancora che sarebbe quantomeno dubbio che [OSCURATO:PERSONA] possa aver realmente visto la scena dell'agguato dalla finestra di casa propria, perché il luogo sarebbe parzialmente coperto dalla vegetazione che ostacolava qualunque visuale, però l'argomento è stato introdotto in modo puramente dubitativo mediante il riferimento a domande effettuate al teste di polizia che ha deposto in giudizio sulla esatta collocazione delle finestre dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] da cui la mancanza di visuale non emerge se non come ipotesi sostenuta dalla difesa. La sentenza di appello ha, in ogni caso, risposto al corrispondente motivo di appello sostenendo che la difesa non collocava correttamente il luogo dell'agguato, che non era avvenuto all'interno del gazebo; in ricorso si critica questa parte della decisione semplicemente sostenendo che la difesa non aveva mai sostenuto che l'agguato era avvenuto all'interno del gazebo, senza spiegare, però, in quale parte la conclusione che ha raggiunto la Corte di assise di appello sulla visibilità dalla finestra dell'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] della strada sottostante sia sbagliata. In ricorso si sostiene ancora che il percorso logico del giudizio di responsabilità sia viziato dal non essere stata sentita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], di cui non sono state dimostrate quindi capacità visive e mentali, ma sul punto non è illogica la risposta che ha dato la Corte di assise di appello; le dichiarazioni sono soggette alle regole della fonte di prova attraverso cui entrano in giudizio (cfr. ad esempio, per la confessione resa in una intercettazione Sez. 5, Sentenza n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923), talchè una dichiarazione intercettata segue le regole delle intercettazioni che non prevedono la verifica sulla idoneità a testimoniare di chi pronuncia la frase intercettata. In ricorso si sostiene ancora che quando [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a "o' gemello" come ad uno dei componenti del gruppo che ha effettuato l'agguato a Castello usa un termine che non identifica con certezza [OSCURATO:PERSONA], perché potrebbe essere usato anche per il fratello gemello [OSCURATO:PERSONA], o anche per altri gemelli, nel clan esisterebbe una altra coppia di gemelli di cognome Grazioso. In realtà, però, sul punto il ricorso difetta del requisito della specificità dei motivi, perché si limita a sostenere che sulla possibilità di confusione tra i due fratelli la sentenza è silente, ma in realtà la sentenza di secondo grado non è silente, ma a pag. 54 articola in modo logico le ragioni del proprio convincimento che il gemello cui si riferiva [OSCURATO:PERSONA] non potesse che essere l'imputato, affermando che "[OSCURATO:PERSONA] è l'uomo che interagisce con altri sodalizi e che ha una posizione pari a quella di [OSCURATO:PERSONA], affiancandosi ad altro elemento di spicco, il [OSCURATO:PERSONA]; assai diversa da quella del fratello Claudio, che da quel che emerge dagli atti del processo non è provato fosse componente del gruppo camorristico, tantomeno un appartenente al gruppo dei melitesi è comunque una figura di basso profilo criminale, che non aveva stretti contatti col gruppo, che non pare avesse lo spessore del killer di un agguato di camorra; se ci si riferisce al gemello che con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] assumeva le decisioni del gruppo, che aveva contatti, sia pure mediati da [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], che interloquiva con il reggente della [OSCURATO:PERSONA] lo stesso non può essere che il [OSCURATO:PERSONA]". Sempre sullo stesso punto la sentenza, inoltre, aggiunge che la circostanza trova conferma nell'analisi comparata dei certificati penali, trova ulteriore conferma nel controllo dei Carabinieri nell'immediatezza del fatto nel luogo in cui si concretizzava l'azione omicida, e trova ancora conferma nelle dichiarazioni convergenti dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che indicano [OSCURATO:PERSONA] come responsabile dell'agguato (quanto ad [OSCURATO:PERSONA], per averlo saputo dallo stesso interessato, quindi in tal caso la possibilità di confusione è del tutto inesistente), nonché negli apporti dichiarativi degli altri collaboratori di contesto che hanno indicato il peso specifico nel gruppo di [OSCURATO:PERSONA], laddove nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il riferimento alla sua attività criminale è limitato ad un'attività di spaccio al servizio del fratello. In definitiva, la sentenza si è soffermata diffusamente sulla possibilità di confusione dell'imputato con il fratello Claudio con argomenti che non sono attaccati nel ricorso, che sul punto, proseguendo con la linea proposta nel corso del giudizio dell'acquisizione dei pat-x per verificare quante volte, e da chi, sia stato controllato sul territorio Claudio e quante Dario, difetta di specificità perché non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata che ha ricavato da plurime, e ben indicate, fonti il giudizio di certezza della individuazione in [OSCURATO:PERSONA] del "gemello" cui si riferiva [OSCURATO:PERSONA] nelle circostanze sopra riportate. Nel ricorso si sostiene ancora che sarebbe illogico il giudizio formulato dalla Corte di assise di appello dell'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], sia perché lo stesso è un chiamante in reità de relato dagli imputati, sia perché il suo racconto è povero di dettagli avendo riferito dell'omicidio avvenuto a Melito in un parco senza specificare in quale parco, impreciso ancora sul se Castello sia stato caricato in auto già defunto o finito successivamente.In realtà, pur se è vero che [OSCURATO:PERSONA] riferisce de relato per aver appreso dallo stesso imputato, che non conferma il racconto, è anche vero che la circostanza che manchi la conferma della fonte di conoscenza, peraltro, per giurisprudenza consolidata, non impedisce la utilizzabilità della chiamata de relato (Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145; v. anche Sez., 1, n. 26284 del 06/07/2006, Greco, Rv, 235001; Sez. 4, n. 46556 del 04/10/2004, Biancoli, Rv. 231465). Non è illogico, inoltre, che la Corte di assise di appello abbia attribuito rilievo subvalente nel giudizio di attendibilità alla non conoscenza dei particolari indicati in ricorso (non conoscere il nome del parco in cui è avvenuto l'agguato, non sapere alcuni particolari della vicenda come l'essere stato il Castello caricato in auto da vivo o da morto), trattandosi di circostanze marginali (il nome del parco) o che potevano essere a conoscenza di persona diversa da chi aveva posto in essere l'azione criminosa solo se riferita dalla fonte primaria (l'esser ancora viva o meno la vittima quando è stata caricata sull'auto). Nel ricorso si sostiene ancora che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incontrato in carcere dopo il suo arresto, e prima dell'inizio della sua collaborazione, altri affiliati al clan e potrebbe aver saputo delle intercettazioni in casa di [OSCURATO:PERSONA] e plasmato il racconto su esse, potrebbe inoltre aver parlato di esse con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. L'argomento è infondato. Perchè si possa applicare la giurisprudenza che ritiene che è fatto obbligo al giudice di verificare se la convergenza tra dichiarazioni sia l'esito di collusione o di concerto calunnioso o di condizionamenti o reciproche influenze, dovendo egli valutare la sussistenza di fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime (Sez. 2, Sentenza n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291), occorre pur sempre che sussista il dubbio di artificiose consonanze (ibidem), e qui non si comprende da dove dovrebbe derivare il dubbio, atteso che i due collaboratori hanno fonti diverse ed appartengono anche, in realtà, a clan diversi. Perché l'avvenuta conoscenza di atti del procedimento o l'incontro tra collaboratori o tra essi e gli indagati incida sulla attendibilità di quanto dichiarato, occorre che non ci si limiti a citare la circostanza, peraltro anch'essa soggetta a prova, ma si spieghi in che modo tali vicende possano aver interferito con le dichiarazioni. Nel ricorso si sostiene ancora che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inattendibili, sia perché chiamante in reità de relato, sia per l'estrema genericità del racconto, sia per aver corretto più volte il racconto sull'esistenza o meno di un mandato ad uccidere proveniente dal carcere direttamente da [OSCURATO:PERSONA], che peraltro era nel regime dell'art. 41-bis ord. pen., e quindi non poteva avere colloqui se non videoregistrati, sia per aver riferito particolari smentiti da fatti come la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse sul posto mentre si trovava agli arresti domiciliari in una comunità a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, però, il ricorso è privo del requisito della specificità dei motivi, perché esso si limita a proporre gli argomenti a sostegno della tesi della inattendibilità, come se si trattasse di una memoria difensiva presentata al giudice del merito, ma non contiene la critica ai passaggi delle sentenze dei giudici del merito che si sono occupati della attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare a quella di primo grado che ha riferito specificamente sulla credibilità personale di questi e sulla attendibilità della chiamata de relato effettuata, anche per i rapporti personali della fonte da cui riceve l'informazione, che è un suo congiunto, ed a quella di secondo grado nella parte in cui pone in rilievo che la fonte di conoscenza del collaboratore aveva conoscenza diretta del fatto. In definitiva, il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] cui è pervenuta la Corte di assise di appello resiste alle censure che le sono state rivolte, ed il motivo di ricorso sul punto è infondato. 4. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello (primo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; secondo motivo, pagine da 73 a 75, dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) La parte della motivazione della sentenza impugnata dedicata alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello è censurata in entrambi gli atti di ricorso presenti nel suo interesse, rispettivamente al primo ed al secondo motivo. Essi possono essere affrontati congiuntamente, perché hanno in comune la maggior parte degli argomenti. Nel merito, essi sono fondati. Nella costruzione dei giudici del merito le fonti di prova a carico di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello sono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], riscontrato dall'esito di conversazioni intercettate. Non vi è, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], attività di polizia svolta nell'immediatezza del fatto. Più in particolare, la Corte di assise ha ritenuto che l'attribuibilità a [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo nell'omicidio derivasse dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva de relato per aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise ha rilevato la esistenza di riscontri esterni costituiti dalla conversazione ambientale intercettata il 19 marzo 2014, progressivo n. 11857, in cui [OSCURATO:PERSONA] riferisce ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di essere stata testimone oculare del fatto, avvenuto sotto casa propria, e di aver notato tra gli autori del fatto anche [OSCURATO:PERSONA], cui si era riferita con l'espressione "ci stava pure Ciccio". Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino si sostiene la genericità della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] e la inesistenza di riscontri esterni alla chiamata, perché il riferimento al nomignolo "Ciccio" non individuava in modo univoco [OSCURATO:PERSONA].Nell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] si sostiene la non convergenza della chiamata di [OSCURATO:PERSONA] con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non riferiscono della presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dei fatti. Il motivo è fondato. A sostegno del giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio Castello vi sono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferite a pag. 26 della sentenza, secondo cui due giorni dopo i fatti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] si recarono da [OSCURATO:PERSONA] e gli narrarono del loro coinvolgimento nei due episodi; secondo il racconto riportato a pag. 26 della sentenza fu [OSCURATO:PERSONA] a parlare, in particolare, dell'omicidio Castello, ma in sentenza la dichiarazione viene comunque riferita ad entrambi. Nella pagina successiva la sentenza impugnata si pone il problema dei riscontri a tale chiamata in reità di [OSCURATO:PERSONA], ed afferma che "la minore affidabilità per la dichiarazione de relato dell'imputato, segnalata dalla difesa per l'impossibilità di verificare la fonte primaria ai sensi dell'art.195 cod. proc. pen. è superata attraverso l'acquisizione dei riscontri estrinseci individualizzanti che confermano la veridicità delle dichiarazioni dell'[OSCURATO:PERSONA]", senza, peraltro specificare nell'immediato quali siano questi riscontri esterni. La posizione di [OSCURATO:PERSONA] viene ripresa a pag. 65 della sentenza, in cui la Corte di assise di appello specifica che la fonte primaria è la dichiarazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA], riscontrata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe raccolto una sorta di confessione stragiudiziale del reato. Inoltre, nel percorso logico della sentenza impugnata l'attribuzione dell'omicidio Castello al [OSCURATO:PERSONA] trova ulteriore supporto in punto di logica, perché [OSCURATO:PERSONA] era il promotore dell'attacco da sferrare ai maranesi, avendo altresì ragioni di rivalsa personale contro [OSCURATO:PERSONA], e si era speso molto nell'organizzazione dell'eliminazione del Ruggiero attraverso un piano delittuoso che avrebbe avuto una completa riuscita con l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] (al cui posto per la piega che prendono gli eventi viene, invece, ucciso Castello). La Corte di assise di appello si pone il problema della mancanza della indicazione del [OSCURATO:PERSONA] come persona presente sul luogo del fatto nelle dichiarazioni del testimone oculare Rosica, come riferite da [OSCURATO:PERSONA], ed in quelle di [OSCURATO:PERSONA], ma aggiunge che ciò non esclude il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del Castello, perché a suo carico sono ravvisabili sufficienti elementi di colpevolezza, potendo sussistere diverse variabili dall'omessa indicazione dell'imputato da parte del Rosica non avendo inteso accusare il [OSCURATO:PERSONA], oppure essendosene dimenticato, oppure avendo dato per scontato la sua presenza in ragione del ruolo verticistico, o dell'aver mantenuto il [OSCURATO:PERSONA] un ruolo organizzativo più defilato, restando comunque una personale deduzione quella che [OSCURATO:PERSONA] non era presente perché doveva mantenersi più riservato avendo commesso l'omicidio del giorno prima.In definitiva, la sentenza impugnata, per sopperire ai deficit di prova dichiarativa, che nel caso in esame consisteva nella sola dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], proveniente de relato dall'imputato, supportata dal riferimento contenuto nella conversazione intercettata al "ci stava pure Ciccio" pronunciato da [OSCURATO:PERSONA], ha fatto ricorso alla prova logica sul necessario coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'agguato in quanto soggetto che aveva ispirato l'azione della fazione. La prova logica può senz'altro essere utilizzata come riscontro esterno, perché esso può consistere tanto in una prova rappresentativa che in una prova logica (Sez. 2, Sentenza n. 35923 del 11/07/2019, PG in proc. Campo, Rv. 276744; Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607), però nel caso in esame essa è stata utilizzata in un modo che non consente di comprendere il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio, se di mero mandante del crimine o di soggetto che era presente sulla scena del crimine e che ha preso parte al delitto. Il modo in cui è stata usata la prova logica lascerebbe, infatti, pensare ad un suo coinvolgimento come mandante, ma la prova proveniente da intercettazioni collocherebbe [OSCURATO:PERSONA] sulla scena del crimine, e sarebbe incontrato con al deduzione formulata dalla sentenza impugnata che Rosica potrebbe non aver indicato [OSCURATO:PERSONA] perché questi era defilato dopo aver perpetrato l'omicidio Ruggiero il giorno precedente. In definitiva, all'esito della lettura della sentenza impugnata, è rimasto non compiutamente chiarito il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] nella commissione di questo omicidio. Ne consegue che la sentenza impugnata deve, sul punto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio in cui il giudice del rinvio valuterà, impregiudicato l'esito, le tre fonti di prova utilizzate in sentenza per sostenere la responsabilità dell'imputato (le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la conversazione intercettata di [OSCURATO:PERSONA], e la prova logica sopra riferita), le pondererà con quelle che non collocano l'imputato sulla scena del crimine (le dichiarazioni di Rosica, quelle di [OSCURATO:PERSONA]) e ne trarrà una conclusione motivata sulla sua partecipazione o meno all'evento delittuoso e del ruolo avuto in esso. 5. Giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per l'aggravante della premeditazione negli omicidi Ruggiero e Castello (secondo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]). Il motivo sulla esistenza della premeditazione è sviluppato soltanto nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e con riferimento ad entrambi gli omicidi. Nella parte relativa all'omicidio Castello il motivo è, peraltro, assorbito dall'accoglimento del ricorso relativo al giudizio di responsabilità per il fatto. Nella parte relativa all'omicidio Ruggiero il motivo è, invece, manifestamente infondato. Il giudice di primo grado ha ritenuto l'esistenza della premeditazione affermando che "c'è stata una fase organizzativa, una divisione dei ruoli, una organizzazione complessa, una predisposizione di mezzi, un lasso di tempo rilevante tra la decisione e l'esecuzione". La Corte di assise di appello ha sostenuto l'esistenza della premeditazione, rilevando che per eseguire il tranello [OSCURATO:PERSONA] era sparito già due giorni prima, e che comunque l'omicidio si inserisce in una contrapposizione tra fazioni che lo porta a ritenere ontologicamente connotato dalla premeditazione. Il ricorso sostiene che nessuno degli elementi indicati nelle sentenze sia idoneo a dimostrare che nell'animo di [OSCURATO:PERSONA] il momento di insorgenza del proposito criminoso risale ad epoca assai precedente all'omicidio o che lo stesso sia stato deciso dopo lunga riflessione, ma il motivo è esposto mediante meri richiami giurisprudenziali, senza una specifica critica agli argomenti contenuti nella sentenza impugnata che hanno indotto i giudici del merito a ritenere che sussistesse lo spazio temporale che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di recedere dal proposito criminoso. Il motivo è, pertanto, non conferente con quanto scritto dal giudice di secondo grado, e, quindi, inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata. 6. Giudizio sulla denegata concessione delle attenuanti generiche (terzo motivo dell'atto di ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]/Davino) La sentenza di appello ha respinto il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche affermando che "la richiesta di concessione delle generiche non merita accoglimento perché non è rinvenibile alcun elemento degno di apprezzamento secondo i parametri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen.; invero i soggetti sono stati protagonisti nelle vicende delittuose loro rispettivamente ascritte, e le risultanze processuali indicano come soggetti emergenti nel panorama camorristico della zona alla ricerca di uno spazio autonomo da conquistare con l'uso delle armi e ricorrendo ad azioni sanguinarie; il comportamento processuale non è stato indicativo di una rivisitazione critica delle condotte delittuose ma piuttosto rivela la persistente convinzione della scelta criminale; la loro personalità in ragione dei precedenti di cui risultano gravati e dalla elevata spregiudicatezza delle loro azioni li rende soggetti obiettivamente pericolosi per il consorzio civile; la personalità degli imputati viene delineata altresì dall'emergenza dei certificati penali di ciascuno", per concludere poi nel senso che "pertanto questa Corte non ravvisa spazi valutativi per l'attenuazione del giudizio di colpevolezza attraverso la concessione delle attenuanti". In ricorso si sostiene l'assoluto vuoto motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e che la sentenza si limita al richiamo della gravità della condotta descritta ai ricorrenti senza minimamente prendere in considerazione, fosse pure per escluderne la valenza, tutti gli altri elementi che che, a mente dell'art. 133 cod. pen., il giudice ha il dovere di apprezzare ai fini dell'erogazione di una pena commisurato alla gravità del fatto e della personalità del reo. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché non prende posizione su tutti gli articolati passaggi della motivazione che hanno condotto il giudice di secondo grado a negare le attenuanti. Il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui sostiene che si sia in presenza di soggetti emergenti nel panorama camorristico della zona alla ricerca di uno spazio autonomo da conquistare con l'uso delle armi e ricorrendo ad azioni sanguinarie, il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui sostiene che il comportamento processuale rivela la persistente convinzione della scelta criminale; il ricorso non prova a disarticolare la motivazione nella parte in cui ri
Sentenza Cassazione n. 25592/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris