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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 01859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, con sentenza del 17/03/2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 1, 583 -quig uies e 585 cod. pen. .o`6C, '

2. Nell'interesse dell'imputato'19corsò per cassazione, con il quale si lamenta erronea qualificazione giuridica della vicenda, da ricondurre non al concorso ordinario di persone ma al concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. 3.

La doglianza è inammissibile.

È certamente esatto che, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 27721401), ma deve comunque trattarsi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27597102).

E, tuttavia, il carattere manifesto dell'errore (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901) non sussiste quando l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 27225201).

Tale è appunto il caso di specie, in quanto il ricorso - peraltro in termini di assoluta genericità - richiama «gli atti di indagine», la commissione materiale della condotta solo da parte di un correo, la successiva comparsa dell'arma nelle sue mani.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/10/2021 • o+, • rt:::2 I C.Z1 Cr.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi di ricorso, con sentenza del 17/03/2021 il Tribunale di Cagliari ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61, n. 1, 583 -quig uies e 585 cod. pen. .o`6C, ' 2. Nell'interesse dell'imputato'19corsò per cassazione, con il quale si lamenta erronea qualificazione giuridica della vicenda, da ricondurre non al concorso ordinario di persone ma al concorso anomalo di cui all'art. 116 cod. pen. 3. La doglianza è inammissibile. È certamente esatto che, può essere dedotta con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea applicazione di una circostanza in realtà insussistente, in quanto attinente alla corretta qualificazione del fatto (Sez. 6, n. 44393 del 24/09/2019, Lamberti, Rv. 27721401), ma deve comunque trattarsi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27597102). E, tuttavia, il carattere manifesto dell'errore (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901) non sussiste quando l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 27225201). Tale è appunto il caso di specie, in quanto il ricorso - peraltro in termini di assoluta genericità - richiama «gli atti di indagine», la commissione materiale della condotta solo da parte di un correo, la successiva comparsa dell'arma nelle sue mani. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27/10/2021 • o+, • rt:::2 I C.Z1 Cr. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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