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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 aprile 2019

Cassazione n. 33316/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36060-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Policoro, via Resia, n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Matera, elettivamente domiciliato in Marina di nova Siri (MT), viale Siris 74 (indirizzo digitale [OSCURATO:EMAIL]) -intimato - avverso l'ordinanza n. 10532/2019 della Corte di Cassazione, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Con atto di citazione notificato il 13.6.2000 [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Matera il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: la dichiarazione dell'illegittima occupazione da parte dell’ente di un terreno di sua proprietà ela condanna del medesimo al pagamento della somma di lire 560.320.069 a titolo di risarcimento del danno per la perdita dell'immobile, irreversibilmente trasformato, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del terreno dall'immissione in possesso fino all'irreversibile trasformazione.

2. Si costituì il Comune resistendo alle domande ed eccependo che il decreto d'esproprio era stato emesso il 5.12.95, nel termine di cinque anni dall'occupazione d'urgenza del terreno.

3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 2005, accolse la domanda osservando che il decreto d'esproprio allegato dal Comune era da considerare inesistente per la sua "anomala formazione" e dunque ne conseguiva l'obbligo risarcitorio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con successiva sentenza definitiva del 9.1.09 il Tribunale condannò il Comune al risarcimento dei danni, quantificati in euro 413.165,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento dell'indennità di occupazione legittima dal 7.1.92 al 31.12.92, rilevando di essere vincolato dalla sentenza non definitiva circa la sussistenza del diritto fatto valere dall'attore sotto il profilo dell'an debeatur.

5. Con atto notificato il 17.5.05 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso le due sentenze del Tribunale di Matera, che avevano accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda riconvenzionale del Comune convenuto.

6. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 27.12.13, accolse l'appello, osservando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il decreto d'esproprio fosse tamquam non esset, genericamente motivando, senza indicare specificamente le ragioni della contrarietà dell’atto in esame alla legge e pertanto ne affermava la piena validità e idoneità a produrre gli effetti che ne sono propri; al riguardo, per il giudice d’appello era da rigettare l'eccezione del Lunati circa il giudicato sull'accertamento dell’inesistenza del decreto d'esproprio contenuto nella sentenza della Corte d'appello n.15/1999 adita nel precedente giudizio di opposizione alla stima dell'indennità d'esproprio, poiché tale sentenza aveva, ad avviso del giudice d’appello, rilevato la mancanza del decreto d'esproprio in quanto non prodotto dal Lunati.

7. Quest'ultimo proponeva allora ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia d’appello, sulla base di tre motivi, cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso.

8. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10532/2019 del 15.4.2019 ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello. 8.

1. In particolare, e per quel che qui ancora rileva, questa Corte, nel rigettare il terzo motivo, ha osservato che dall’esame della sentenza n. 15/1999 della Corte d’appello di Potenza si evinceva che il giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda relativa al pagamento dell’indennità per la mancata prova dell’emanazione del decreto d’esproprio alla data della decisione, considerando quindi decisiva la mancata prova di una condizione dell’azione di opposizione alla stima quale, appunto, il decreto di esproprio.

Questa Corte ha rilevato che vi era giudicato solo sul fatto processuale dell’omessa prova dell’emanazione del provvedimento amministrativo alla data della sentenza e che, pertanto, detto giudicato non poteva incidere sulla diversa questione dell’effettiva esistenza del medesimo atto amministrativo.

9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. per la revocazione della predetta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 15.11.2019 ed affidato ad un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con rituale controricorso, pure illustrato da memoria. considerato che

10. L’unico motivo proposto dal ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata per avere questa Corte travisato il tenore letterale della sentenza n. 15/1999 della Corte d’appello di Potenza.

10.1. Secondo la tesi del ricorrente, questa Corte avrebbe errato nel ritenere che la sentenza in parola aveva efficacia di res giudicata solo con riguardo al fatto processuale dell’omessa prova circa la produzione del decreto d’esproprio, e non anche con riguardo al fatto sostanziale dell’inesistenza del medesimo provvedimento.

In tal senso, a giudizio del ricorrente, deporrebbe in modo inequivocabile il tenore letterale della sentenza, di cui viene riportato il seguente estratto: “si deve rilevare che, nel caso di specie, non risulta emesso a tutt’oggi il decreto di espropriazione e tale circostanza non consente, evidentemente, a questa Corte di prendere in esame la domanda” di opposizione alla stima.

11. Il motivo è inammissibile.

12. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla decisione impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., 3190/2006; id., 16439/2021) 13.Non costituiscono quindi vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (cfr. Cass., Sez.Un., n. 30994/2017; id., Sez.

Un., n.8984/2018). 14.La Corte, inoltre, ha precisato che è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di diritto (Cass. 15346/2017).

15. Orbene, nel caso di specie nell’ordinanza revocanda è evidenziato che la sentenza n.15/1999 della Corte d’appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’opposizione alla stima, rilevando che l’assenza del decreto di esproprio, che avrebbe dovuto essere esibito da chi esercitava l’opposizione, vale a dire dal Lunati, determinava la mancanza di una condizione dell’azione, a prescindere dalla sua effettiva esistenza o meno. 16.Questo è, ad avviso della Corte il perimetro della res giudicata evincibile dalla sentenza della Corte d’appello n. 15/1999 e non quello sostenuto dal Lunati secondo il quale da quella medesima pronuncia si deduce l’accertamento negativo circa l’esistenza del decreto di esproprio, con conseguente correttezza sostanziale della sentenza della corte d’appello n. 378/2013 che aveva riformato la sentenza di prime cure a sua volta gravata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto dell’ordinanza revocanda. 17.Ed allora non si versa nella fattispecie dell’errore revocatorio come sopra circoscritto ma in una questione di diritto, consistente nella qualificazione giuridica della statuizione della Corte d’Appello nonché del conseguente giudicato, ritenuto di natura esclusivamente processuale, con la limitazione degli effetti giuridici propri di questa qualificazione.

Deve aggiungersi a sostegno dell’inammissibilità che l’esistenza, l’inesistenza, o la mancata prova dell’esistenza del decreto di esproprio ha costituito prorpio uno specifico punto controverso fra le parti.

18. Stante l’inammissibilità della revocazione ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 19.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36060-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Policoro, via Resia, n. 3, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Matera, elettivamente domiciliato in Marina di nova Siri (MT), viale Siris 74 (indirizzo digitale [OSCURATO:EMAIL]) -intimato - avverso l'ordinanza n. 10532/2019 della Corte di Cassazione, depositata il 15/04/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.Con atto di citazione notificato il 13.6.2000 [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale di Matera il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo: la dichiarazione dell'illegittima occupazione da parte dell’ente di un terreno di sua proprietà ela condanna del medesimo al pagamento della somma di lire 560.320.069 a titolo di risarcimento del danno per la perdita dell'immobile, irreversibilmente trasformato, oltre interessi e rivalutazione, nonché al pagamento del risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del terreno dall'immissione in possesso fino all'irreversibile trasformazione. 2. Si costituì il Comune resistendo alle domande ed eccependo che il decreto d'esproprio era stato emesso il 5.12.95, nel termine di cinque anni dall'occupazione d'urgenza del terreno. 3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 2005, accolse la domanda osservando che il decreto d'esproprio allegato dal Comune era da considerare inesistente per la sua "anomala formazione" e dunque ne conseguiva l'obbligo risarcitorio da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con successiva sentenza definitiva del 9.1.09 il Tribunale condannò il Comune al risarcimento dei danni, quantificati in euro 413.165,00, oltre interessi e rivalutazione, e al pagamento dell'indennità di occupazione legittima dal 7.1.92 al 31.12.92, rilevando di essere vincolato dalla sentenza non definitiva circa la sussistenza del diritto fatto valere dall'attore sotto il profilo dell'an debeatur. 5. Con atto notificato il 17.5.05 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso le due sentenze del Tribunale di Matera, che avevano accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domanda riconvenzionale del Comune convenuto. 6. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 27.12.13, accolse l'appello, osservando che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il decreto d'esproprio fosse tamquam non esset, genericamente motivando, senza indicare specificamente le ragioni della contrarietà dell’atto in esame alla legge e pertanto ne affermava la piena validità e idoneità a produrre gli effetti che ne sono propri; al riguardo, per il giudice d’appello era da rigettare l'eccezione del Lunati circa il giudicato sull'accertamento dell’inesistenza del decreto d'esproprio contenuto nella sentenza della Corte d'appello n.15/1999 adita nel precedente giudizio di opposizione alla stima dell'indennità d'esproprio, poiché tale sentenza aveva, ad avviso del giudice d’appello, rilevato la mancanza del decreto d'esproprio in quanto non prodotto dal Lunati. 7. Quest'ultimo proponeva allora ricorso per cassazione avverso la citata pronuncia d’appello, sulla base di tre motivi, cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 8. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 10532/2019 del 15.4.2019 ha rigettato l’impugnazione proposta, confermando integralmente la decisione della Corte d’appello. 8. 1. In particolare, e per quel che qui ancora rileva, questa Corte, nel rigettare il terzo motivo, ha osservato che dall’esame della sentenza n. 15/1999 della Corte d’appello di Potenza si evinceva che il giudice aveva ritenuto inammissibile la domanda relativa al pagamento dell’indennità per la mancata prova dell’emanazione del decreto d’esproprio alla data della decisione, considerando quindi decisiva la mancata prova di una condizione dell’azione di opposizione alla stima quale, appunto, il decreto di esproprio. Questa Corte ha rilevato che vi era giudicato solo sul fatto processuale dell’omessa prova dell’emanazione del provvedimento amministrativo alla data della sentenza e che, pertanto, detto giudicato non poteva incidere sulla diversa questione dell’effettiva esistenza del medesimo atto amministrativo. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. per la revocazione della predetta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 15.11.2019 ed affidato ad un motivo, illustrato da memoria, cui resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con rituale controricorso, pure illustrato da memoria. considerato che 10. L’unico motivo proposto dal ricorrente deduce l’erroneità della decisione impugnata per avere questa Corte travisato il tenore letterale della sentenza n. 15/1999 della Corte d’appello di Potenza. 10.1. Secondo la tesi del ricorrente, questa Corte avrebbe errato nel ritenere che la sentenza in parola aveva efficacia di res giudicata solo con riguardo al fatto processuale dell’omessa prova circa la produzione del decreto d’esproprio, e non anche con riguardo al fatto sostanziale dell’inesistenza del medesimo provvedimento. In tal senso, a giudizio del ricorrente, deporrebbe in modo inequivocabile il tenore letterale della sentenza, di cui viene riportato il seguente estratto: “si deve rilevare che, nel caso di specie, non risulta emesso a tutt’oggi il decreto di espropriazione e tale circostanza non consente, evidentemente, a questa Corte di prendere in esame la domanda” di opposizione alla stima. 11. Il motivo è inammissibile. 12. L'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza o dell’ordinanza della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla decisione impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass., 3190/2006; id., 16439/2021) 13.Non costituiscono quindi vizi revocatori delle sentenze della Suprema Corte, ex artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., né l'errore di diritto sostanziale o processuale, né l'errore di giudizio o di valutazione (cfr. Cass., Sez.Un., n. 30994/2017; id., Sez. Un., n.8984/2018). 14.La Corte, inoltre, ha precisato che è inammissibile la revocazione proposta avverso una sentenza della Corte di cassazione per preteso omesso rilievo di un giudicato interno al processo, atteso che, in tale ipotesi, non è configurabile un errore di fatto ma un errore di diritto (Cass. 15346/2017). 15. Orbene, nel caso di specie nell’ordinanza revocanda è evidenziato che la sentenza n.15/1999 della Corte d’appello ha pronunciato l’inammissibilità dell’opposizione alla stima, rilevando che l’assenza del decreto di esproprio, che avrebbe dovuto essere esibito da chi esercitava l’opposizione, vale a dire dal Lunati, determinava la mancanza di una condizione dell’azione, a prescindere dalla sua effettiva esistenza o meno. 16.Questo è, ad avviso della Corte il perimetro della res giudicata evincibile dalla sentenza della Corte d’appello n. 15/1999 e non quello sostenuto dal Lunati secondo il quale da quella medesima pronuncia si deduce l’accertamento negativo circa l’esistenza del decreto di esproprio, con conseguente correttezza sostanziale della sentenza della corte d’appello n. 378/2013 che aveva riformato la sentenza di prime cure a sua volta gravata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto dell’ordinanza revocanda. 17.Ed allora non si versa nella fattispecie dell’errore revocatorio come sopra circoscritto ma in una questione di diritto, consistente nella qualificazione giuridica della statuizione della Corte d’Appello nonché del conseguente giudicato, ritenuto di natura esclusivamente processuale, con la limitazione degli effetti giuridici propri di questa qualificazione. Deve aggiungersi a sostegno dell’inammissibilità che l’esistenza, l’inesistenza, o la mancata prova dell’esistenza del decreto di esproprio ha costituito prorpio uno specifico punto controverso fra le parti. 18. Stante l’inammissibilità della revocazione ed in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 19.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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