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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 33863/2023

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e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2538/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2853/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2009, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del nubifragio verificatosi in data 13.09.2009, allorquando i locali commerciali di sua proprietà erano stati invasi da acqua e fango provenienti dalla pubblica via, con conseguente danneggiamento della merce e degli arredi ivi esistenti.

A sostegno della domanda parte attorea deduceva che il sistema di raccolta delle acque piovane e fognarie della città si era più volte dimostrato inidoneo a smaltire le acque meteoriche e che la zona di via Napoli era periodicamente soggetta a gravi allagamenti.

Si costituiva in giudizio il Comune, che, in via principale, contestava la domanda attorea, deducendo l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento e, in via subordinata, chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., cui era stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, chiedendo accertarsi che l’allagamento del locale attoreo si era verificato a causa dell’omessa manutenzione da parte della società e condannarsi la stessa a tenerlo indenne delle somme di cui all’eventuale condanna.

Si costituiva la società chiamata in causa, che, aderendo alla preliminare eccezione di straordinarietà dell’evento opposta dal Comune, contestava comunque la propria responsabilità contrattuale, deducendo che i fatti di causa erano riconducibili esclusivamente all’insufficienza strutturale dell’impianto, mentre le attività oggetto del contratto di appalto non comprendevano le opere di adeguamento, ampliamento, miglioramento o espansione della rete.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e della consulenza tecnica d’ufficio espletata in analogo giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi, nonché, a seguito di rimessione sul ruolo, audizione dei testimoni richiesti da parte attorea.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1756/2013, accoglieva la domanda attorea, condannando il Comune al pagamento in suo favore della somma di € 12.740,00 per il danno subito alle strutture e ai beni mobili.

2. Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello il Comune, che denunciava errata valutazione in ordine alla eccepita eccezionalità dell’evento e riconducibilità al caso fortuito; errata valutazione in ordine alla responsabilità; nonché errore di diritto in ordine alla sussistenza dei danni reclamati e alla valutazione del quantum.

Si costituiva in giudizio l’originaria parte attorea, che prendeva posizione sull’avverso appello, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito.

Si costituiva altresì la società chiamata in causa, che eccepiva a sua volta l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello rispetto al motivo inerente la propria responsabilità, deducendo quanto già allegato nel corso del precedente grado di giudizio.

La Corte territoriale, con sentenza 2853/2019, respinto il primo motivo di appello (in punto di riconducibilità dell’evento a caso fortuito) e precisato che la domanda relativa alla condanna diretta della società chiamata in causa era stata tardivamente proposta, in accoglimento dell’ultimo motivo appello proposto dal Comune, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’originaria parte attorea.

Ha resistito con controricorso il Comune.

Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.1.1.Con il primo motivo (pp. 12-18) la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n° 3,nella parte in cui la corte territoriale non ha applicato (o ha erroneamente applicato) l’art. 115 c.p.c., in tema di valenza processuale e probatoria della mancata contestazione.

Al riguardo, invocando il principio affermato da Cass. n. 5009/2017, osserva che essa ricorrente fin dal primo grado, aveva opposto la mancata contestazione dei fatti (relativa alla quantificazione del danno) posti a base della domanda risarcitoria, ma la corte territoriale aveva inteso non applicare il principio relativo alla mancata contestazione, ritendendo, quindi, non provati i danni richiesti, in luogo di porre "a fondamento della domanda i fatti non specificamente contestati".

1.2. Con il secondo motivo (pp. 19-24) denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n° 4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, in tesi del ricorrente, sarebbe incorsa in errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (e, quindi, sul demonstratume non sul demonstrandum ) in relazione alle fotografie allegate, ai video ed al contenuto dell’elencazione dei danni (circostanze ed allegazioni queste che avevano formato oggetto di discussione tra le parti)e, in particolare, avrebbe errato nel ritenere non allegata una prova che, invece, lo era stata.

Infatti, pur in presenza di fotografie e video che immortalavano lo stato dei luoghi, ha negato l’esistenza di dette prove, dimostrando di essere incorsa in un errore di percezione.

D’altra parte, pur contenendo l’elenco della merce perita specifiche voci con analitica indicazione dei costi, incorrendo nello stesso errore, ha escluso la circostanza.

Sostiene che la corte territoriale, se non fosse caduta in errore, avrebbe dovuto ritenere provata la domanda, potendo corroborare la perizia con quanto emergente dalle fotografie e dal video, tenendo conto, altresì, della mancata contestazione ad opera del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui motivo che precede.

Al riguardo invoca il principio affermato da Cass.n. 9356/2017.

1.3. Con il terzo motivo (pp. 24-31) denuncia violazione di norme di diritto ex art. 360 n°3 in relazione all’art. 2056 e 1226 c.c., nella parte in cui la corte territoriale - pur avendo essa allegato "l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio", fornendo la quantificazione del danno - ha inteso applicare gli artt. 2056 e 1226 c.c., e quindi, in tesi del ricorrente, ha erroneamente ritenuto non ammissibile la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] dà preliminarmente atto che questa Corte su danni subiti da privati in conseguenza del nubifragio verificatosi in data 13.09.2009 nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha già avuto modo di occuparsi di recente più volte, affermando principi a quali qui integralmente si rimanda (Cass. n. 2982/2023, 8105/2022, 7348/2022, 18699/2021, 23106/2020, 17880/2020).

2.2. Ciò posto, il motivo primo è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata (cfr, ad es., Cass. n. 24062/2017) il ricorrente che deduca la violazione del principio di non contestazione ha l’onere di trascrivere non solo le circostanze allegate nel proprio atto introduttivo del giudizio ma anche quelle allegate nel corrispondente atto responsivo della controparte, evidenziando di conseguenza quali circostanze di fatto avrebbero dovuto essere ritenute non contestate e, dunque, espunte dal thema decidendum; mentre detto nel caso di specie non risulta essere stato assolto; d’altronde, la violazione dell’art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo qualora il ricorrente lamenti che il Giudice di merito abbia (Cass. n. 27000/2016): a) posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposted’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione, mentre nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi.

2.3. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha ritenuto assenti prove che in realtà erano state prodotte (fotografie, immagini del video ed elenco della merce asseritamente perita con indicazione del relativo valore), mentre risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha complessivamente valutato le risultanze processuali (compreso il preventivo lavori, di cui pare lamentata la pretermissione) e, ad esito di tale complessiva valutazione, ha ritenuto dette risultanze insufficienti e comunquenon idonee a provare il danno.

D’altronde, la corte territoriale ha espressamente rilevato l’inefficacia probatoria dell’elenco, contenente l’indicazione del materiale perito e del relativo valore, osservando che: Tale documento, in quanto proveniente dalla parte che intende avvalersene (cioè, dal titolare dello stesso esercizio commerciale, n.d.r.), non può evidentemente assumere valore di prova in suo favore ; e, quanto agli altri elementi, per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante Cass. 24434 del 2016), non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

E detta motivazione logica ed adeguata nel caso di specie ricorre.

2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., tra le tante, Cass. n. 4310/2018, n. 16344/2020, n. 26051/2020), l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno .

Tale principio è stato correttamente applicato dalla corte territoriale, che ha respinto la domanda risarcitoria, proprio sul presupposto che l’attore non ha … articolato alcuna prova idonea a supportare adeguatamente l’ammontare della domanda risarcitoria .

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, spese che liquida in euro 2000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2538/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco e [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso la sentenza n. 2853/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009, la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del nubifragio verificatosi in data 13.09.2009, allorquando i locali commerciali di sua proprietà erano stati invasi da acqua e fango provenienti dalla pubblica via, con conseguente danneggiamento della merce e degli arredi ivi esistenti. A sostegno della domanda parte attorea deduceva che il sistema di raccolta delle acque piovane e fognarie della città si era più volte dimostrato inidoneo a smaltire le acque meteoriche e che la zona di via Napoli era periodicamente soggetta a gravi allagamenti. Si costituiva in giudizio il Comune, che, in via principale, contestava la domanda attorea, deducendo l’eccezionalità e l’imprevedibilità dell’evento e, in via subordinata, chiamava in causa la [OSCURATO:SOCIETA]., cui era stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria, chiedendo accertarsi che l’allagamento del locale attoreo si era verificato a causa dell’omessa manutenzione da parte della società e condannarsi la stessa a tenerlo indenne delle somme di cui all’eventuale condanna. Si costituiva la società chiamata in causa, che, aderendo alla preliminare eccezione di straordinarietà dell’evento opposta dal Comune, contestava comunque la propria responsabilità contrattuale, deducendo che i fatti di causa erano riconducibili esclusivamente all’insufficienza strutturale dell’impianto, mentre le attività oggetto del contratto di appalto non comprendevano le opere di adeguamento, ampliamento, miglioramento o espansione della rete. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e della consulenza tecnica d’ufficio espletata in analogo giudizio al fine di verificare lo stato dei luoghi, nonché, a seguito di rimessione sul ruolo, audizione dei testimoni richiesti da parte attorea. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1756/2013, accoglieva la domanda attorea, condannando il Comune al pagamento in suo favore della somma di € 12.740,00 per il danno subito alle strutture e ai beni mobili. 2. Avverso detta sentenza, non notificata, proponeva appello il Comune, che denunciava errata valutazione in ordine alla eccepita eccezionalità dell’evento e riconducibilità al caso fortuito; errata valutazione in ordine alla responsabilità; nonché errore di diritto in ordine alla sussistenza dei danni reclamati e alla valutazione del quantum. Si costituiva in giudizio l’originaria parte attorea, che prendeva posizione sull’avverso appello, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato nel merito. Si costituiva altresì la società chiamata in causa, che eccepiva a sua volta l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’appello rispetto al motivo inerente la propria responsabilità, deducendo quanto già allegato nel corso del precedente grado di giudizio. La Corte territoriale, con sentenza 2853/2019, respinto il primo motivo di appello (in punto di riconducibilità dell’evento a caso fortuito) e precisato che la domanda relativa alla condanna diretta della società chiamata in causa era stata tardivamente proposta, in accoglimento dell’ultimo motivo appello proposto dal Comune, rigettava la domanda attorea, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso l’originaria parte attorea. Ha resistito con controricorso il Comune. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte e non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso tre motivi.1.1.Con il primo motivo (pp. 12-18) la ricorrente denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n° 3,nella parte in cui la corte territoriale non ha applicato (o ha erroneamente applicato) l’art. 115 c.p.c., in tema di valenza processuale e probatoria della mancata contestazione. Al riguardo, invocando il principio affermato da Cass. n. 5009/2017, osserva che essa ricorrente fin dal primo grado, aveva opposto la mancata contestazione dei fatti (relativa alla quantificazione del danno) posti a base della domanda risarcitoria, ma la corte territoriale aveva inteso non applicare il principio relativo alla mancata contestazione, ritendendo, quindi, non provati i danni richiesti, in luogo di porre "a fondamento della domanda i fatti non specificamente contestati". 1.2. Con il secondo motivo (pp. 19-24) denuncia nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 n° 4 c.p.c., nella parte in cui la corte territoriale, in tesi del ricorrente, sarebbe incorsa in errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (e, quindi, sul demonstratume non sul demonstrandum ) in relazione alle fotografie allegate, ai video ed al contenuto dell’elencazione dei danni (circostanze ed allegazioni queste che avevano formato oggetto di discussione tra le parti)e, in particolare, avrebbe errato nel ritenere non allegata una prova che, invece, lo era stata. Infatti, pur in presenza di fotografie e video che immortalavano lo stato dei luoghi, ha negato l’esistenza di dette prove, dimostrando di essere incorsa in un errore di percezione. D’altra parte, pur contenendo l’elenco della merce perita specifiche voci con analitica indicazione dei costi, incorrendo nello stesso errore, ha escluso la circostanza. Sostiene che la corte territoriale, se non fosse caduta in errore, avrebbe dovuto ritenere provata la domanda, potendo corroborare la perizia con quanto emergente dalle fotografie e dal video, tenendo conto, altresì, della mancata contestazione ad opera del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di cui motivo che precede. Al riguardo invoca il principio affermato da Cass.n. 9356/2017. 1.3. Con il terzo motivo (pp. 24-31) denuncia violazione di norme di diritto ex art. 360 n°3 in relazione all’art. 2056 e 1226 c.c., nella parte in cui la corte territoriale - pur avendo essa allegato "l’esistenza certa, ovvero altamente verosimile, di un effettivo pregiudizio", fornendo la quantificazione del danno - ha inteso applicare gli artt. 2056 e 1226 c.c., e quindi, in tesi del ricorrente, ha erroneamente ritenuto non ammissibile la liquidazione del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] dà preliminarmente atto che questa Corte su danni subiti da privati in conseguenza del nubifragio verificatosi in data 13.09.2009 nel territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha già avuto modo di occuparsi di recente più volte, affermando principi a quali qui integralmente si rimanda (Cass. n. 2982/2023, 8105/2022, 7348/2022, 18699/2021, 23106/2020, 17880/2020). 2.2. Ciò posto, il motivo primo è inammissibile in quanto, per giurisprudenza consolidata (cfr, ad es., Cass. n. 24062/2017) il ricorrente che deduca la violazione del principio di non contestazione ha l’onere di trascrivere non solo le circostanze allegate nel proprio atto introduttivo del giudizio ma anche quelle allegate nel corrispondente atto responsivo della controparte, evidenziando di conseguenza quali circostanze di fatto avrebbero dovuto essere ritenute non contestate e, dunque, espunte dal thema decidendum; mentre detto nel caso di specie non risulta essere stato assolto; d’altronde, la violazione dell’art.115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo qualora il ricorrente lamenti che il Giudice di merito abbia (Cass. n. 27000/2016): a) posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposted’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione, mentre nel caso di specie non ricorre alcuna delle suddette ipotesi. 2.3. Inammissibile è il secondo motivo, in quanto, secondo il ricorrente, la corte territoriale ha ritenuto assenti prove che in realtà erano state prodotte (fotografie, immagini del video ed elenco della merce asseritamente perita con indicazione del relativo valore), mentre risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha complessivamente valutato le risultanze processuali (compreso il preventivo lavori, di cui pare lamentata la pretermissione) e, ad esito di tale complessiva valutazione, ha ritenuto dette risultanze insufficienti e comunquenon idonee a provare il danno. D’altronde, la corte territoriale ha espressamente rilevato l’inefficacia probatoria dell’elenco, contenente l’indicazione del materiale perito e del relativo valore, osservando che: Tale documento, in quanto proveniente dalla parte che intende avvalersene (cioè, dal titolare dello stesso esercizio commerciale, n.d.r.), non può evidentemente assumere valore di prova in suo favore ; e, quanto agli altri elementi, per giurisprudenza consolidata (cfr. tra le tante Cass. 24434 del 2016), non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). E detta motivazione logica ed adeguata nel caso di specie ricorre. 2.3. Inammissibile è anche il terzo motivo. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., tra le tante, Cass. n. 4310/2018, n. 16344/2020, n. 26051/2020), l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall’altro non ricomprende l’accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l’onere della parte di dimostrare la sussistenza e l’entità materiale del danno . Tale principio è stato correttamente applicato dalla corte territoriale, che ha respinto la domanda risarcitoria, proprio sul presupposto che l’attore non ha … articolato alcuna prova idonea a supportare adeguatamente l’ammontare della domanda risarcitoria . 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P. Q. M. La Corte: -dichiara inammissibile il ricorso; - condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, spese che liquida in euro 2000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di pa
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