CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12401/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 2754/2019 depositata il 08/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria del Lazio (hinc: CTR), con la sentenza n.2754/2019 depositata in data 08/05/2019, ha respinto l’appello propostoNumero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/2026dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) contro la sentenza n.8300/2017 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, cheaveva, a sua volta, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalcontribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta2008, con il quale venivano eseguite riprese a titolo di IVA, IRES e IRAP. Inparticolare, secondo quanto emerge dagli atti di causa, in data 25/06/2016era stato notificato al contribuente, quale amministratore legale dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel 2008 l’avviso di accertamento, con il quale erastata contestata la contabilizzazione di fatture per operazionioggettivamente inesistenti, l’emissione di fatture di vendita all’esportazioneper fatture inesistenti e l’emissione di dichiarazioni di intento per effettuaredai propri fornitori operazioni di acquisto di merci e servizi senza pagamentodell’imposta.1.1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma aveva dichiaratoinammissibile il ricorso, rilevando che l’atto impugnato era stato emesso acarico della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e non anche a carico del ricorrente, che risultavaestraneo alla pretesa erariale in contestazione.2. La CTR, in senso contrario al giudice di prime cure, ha evidenziato, insintesi, che l’avviso era stato notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di diritto, a fronte dell’effettiva gestione societariariconducibile ad altri due soggetti. Peraltro, una volta cessato dalla caricanel febbraio 2008, aveva nuovamente ricevuto l’incarico dal settembre dellostesso anno fino al novembre 2011 e da tale data fino al 23/11/2012 erastato liquidatore, oltre ad avere il 10% delle quote societarie. Non può,quindi, ritenersi estraneo alla gestione della società e non soggetto allaresponsabilità derivante dall’art. 2639 c.c.La società ricollegabile al sig. [OSCURATO:PERSONA], socio al 90% e liquidatore èrisultata inesistente presso la sede indicata dalla CCIA, così come pressol’indirizzo del liquidatore stesso. La CTR ha, quindi, richiamato laNumero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/2026giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità individuali legatealle frodi carosello (Cass., n. 18924/2017).2.1. La CTR ha, poi, evidenziato che l’impossibilità di notificarel’accertamento alla sede legale della società, perché inesistente e dieffettuare la notifica al liquidatore (socio al 90%), perché all’indirizzo diresidenza risultava sconosciuto e, quindi, irreperibile, costituiscono ulterioriindici sintomatici di una situazione elusiva e opaca, volta a far ritenere chela creazione societaria costituisse uno schermo per evitare le responsabilitàindividuali, cui il legale rappresentante non può sottrarsi, posto chel’appellato è gravato da tutti gli obblighi cui è soggetto l’amministratore didiritto.2.2. In merito all’eccezione di decadenza la CTR ha, poi, rilevato che, afronte degli elementi forniti dall’amministrazione finanziaria in ordine allacondotta degli autori e alla loro rilevanza sotto il profilo penale, è applicabileil termine raddoppiato ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973.3. Contro la sentenza della CTR il ricorrente ha proposto ricorso incassazione con tre motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.145 c.p.c.1.1. Con tale motivo il ricorrente censura l’erronea applicazione dell’art.145 c.p.c. ad opera della sentenza impugnata, rilevando che, all’epoca dellanotificazione dell’avviso di accertamento impugnato, non rivestiva più lacarica di amministratore della società. Evidenzia, poi, la contraddittorietàdella decisione impugnata rispetto a quella assunta, in sensodiametralmente contrario, dalla stessa CTR in relazione all’impugnazionedell’atto di contestazione delle sanzioni relative al medesimo anno d’imposta(2008). In particolare, con la sentenza n. 1164/2019, la CTR ha ritenutoNumero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/2026che l’atto di contestazione fosse stato emesso solamente nei confronti dellasocietà, con il conseguente difetto di legittimazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla suaimpugnazione.1.2. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio dellasentenza impugnata, che ha ritenuto corretta la notificazione eseguita neiconfronti del ricorrente, non quale legale rappresentante della società, main quanto responsabile delle violazioni che hanno consentito l’evasione. Laquestione dirimente non è, pertanto, relativa alle modalità di notificazionedell’atto impositivo impugnato, quanto alla circostanza se quest’ultimorecasse (o meno) una contestazione in termini di responsabilità anche neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA].2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato rispetto degliobblighi di motivazione.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per averaderito alla tesi dell’amministrazione finanziaria, che ha giustificato lanotificazione anche al sig. [OSCURATO:PERSONA] non in base a una norma oun’argomentazione di diritto, ma per un profilo metagiuridico.2.2. In sintesi, il ricorrente rileva che, dalla motivazione della sentenzaimpugnata, non è dato comprendere, rispetto al chiaro thema decidendumdella controversia, per quale motivo giuridico la notifica di un avviso diaccertamento possa essere diretta all’ex amministratore di diritto. La CTRsi è, infatti, soffermata sul presunto sistema fraudolento della società [OSCURATO:SOCIETA]. o sulla presunta compartecipazione causale del [OSCURATO:PERSONA] alloschema criminoso, senza nulla spiegare in merito alla legittimazioneprocessuale del contribuente e all’esigenza di riformare la decisione delgiudice di prime cure.2.3. Il motivo è infondato, dal momento che – a prescindere dallacondivisibilità della motivazione – la sentenza illustra le ragioni per cuiNumero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/2026ritiene responsabile il sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla frode fiscale. Come giàrilevato nel primo motivo di ricorso la questione non attiene tanto allanotifica dell’atto impositivo – diretto anche all’amministratore in caricaall’epoca della sua notificazione – ma alla circostanza se, al suo interno,fossero meno evocate responsabilità (anche) a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA] e aquale titolo. Sul punto la CTR, a prescindere dalla condivisibilità o menodelle argomentazioni, ha motivato, con la conseguenza che non puòritenersi violato l’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.112 c.p.c. per la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.3.1. Con tale motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nellaparte in cui si sofferma sulla responsabilità delle cd. teste di legno, cioè deisoggetti che, nell’ambito delle cartiere, costituiscono dei meri paraventirispetto ad altri soggetti che esercitano effettivamente i poteri di direzionee controllo dell’impresa. Evidenzia, in particolare, come i riferimentigiurisprudenziali, dottrinari e normativi spesi nella pronuncia impugnatariguardino le responsabilità penali e civilistiche che possono ricaderesull’amministratore di diritto che si presti a coprire, attraverso la violazionedel dovere di vigilanza che incombé su di lui, per effetto della caricaricoperta, le condotte illecite dei veri amministratori. Rileva che leconsiderazioni svolte sul punto dalla CTR sono del tutto inconferenti rispettoallo specifico thema decidendum e si risolvono in un vizio di ultrapetizione.3.2. Il motivo è infondato: in primo luogo, la CTR ha interpretato ladomanda ritenendo che l’amministrazione avesse notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] destinatario dell’atto.3.3. In secondo luogo, la CTR ha deciso sull’appello propostodall’Agenzia delle Entrate, che alla luce di quanto riportato a pag. 6-7 delcontroricorso aveva prospettato la questione su cui si è soffermata la CTR,evidenziando (come riportato dalla stessa ricorrente nell’illustrazione delNumero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/2026secondo motivo di ricorso) che: «Se il ricorrente dovesse essere consideratoprivo di legittimazione a ricevere l’avviso in quanto estraneo rispetto allapretesa fiscale azionata in via principale contro la società, la strategiaevasiva pianificata (utilizzo di uno schermo societario, riconducibile asoggetti prestanomi al fine di occultare i reali beneficiari della frode)avrebbe raggiunto lo scopo: la società formalmente riconducibile al sig.[OSCURATO:PERSONA], socio al 90% e liquidatore, invero non ha impugnato l’atto dicontestazione come era da attendersi in conseguenza delle concretemodalità di notifica resesi necessarie: presso all’indirizzo indicato in CCIA lasede legale della società è risultata inesistente, così come presso l’indirizzodi residenza il liquidatore è risultato sconosciuto.»3.4. La CTR non è incorsa, quindi, in un difetto di ultrapetizione,essendosi pronunciata su questioni poste dalla parte appellante. Nel caso dispecie, in cui viene in rilievo l’impugnazione dell’avviso di accertamentoavente per oggetto riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP – da tenere distinta,anche per i diversi parametri normativi di riferimento, rispetto a quellarelativa all’atto di contestazione delle sanzioni, deciso nell’odierna adunanzacamerale sub R.G. 28168/2019 – la questione dirimente (affatto scalfita daimotivi di ricorso proposti dal contribuente) attiene al titolo dellaresponsabilità che ha portato l’amministrazione finanziaria ad emetterel’avviso di accertamento non solo nei confronti della società, ma anche neiconfronti di chi rivestiva la carica di amministratore nell’anno d’impostaoggetto di accertamento. Nessuna censura riportata nei motivi di ricorso incassazione – che costituisce un mezzo di impugnazione a critica vincolata –si dirige sul titolo di responsabilità imputato al ricorrente, né sulla tardività(o meno) delle prospettazioni svolte dall’amministrazione finanziaria neiconfronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo, quindi, riscontrabile alcunaincongruenza tra la decisione della CTR e i motivi di appello prospettatidall’amministrazione finanziaria il motivo di ricorso non può essere,pertanto, accolto.Numero registro generale 1110/2020Numero sezionale 1912/2026Numero di raccolta generale 12401/2026Data pubblicazione 03/05/20264. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dilite in favore della controricorrente. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 39.000,00 per compensi,oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]