CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore PIETRO MOLINOche ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di:[OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'accoglimento del ricorso e l'annulla-mento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenzadella Corte di appello di Ancona che ha confermato la decisione del Tribunale diAncona che li aveva riconosciuti colpevoli in concorso del reato di detenzione disostanza stupefacente del tipo hashish per un quantitativo ingente che la Costan-tini era stata sorpresa a consegnare al [OSCURATO:PERSONA] e, con il riconoscimento delle circo-stanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla ritenuta aggravante,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due mesi quattro di reclu-sione ed euro 4.000 di multa e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazionecon la detenzione di ulteriore sostanza stupefacente (cocaina e marijuana) di cuial capo B), alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed euro 4.400 di multa.2. Il giudice distrettuale evidenziava che, in ragione del principio attivo ri-scontrato (pari ad oltre 15 chilogrammi), risultavano superati i moltiplicatori indi-cati dal giudice di legittimità a sezioni unite per il riconoscimento della circostanzaaggravante dell’ingente quantitativo, anche qualora si volesse prendere a criteriodi riferimento il parametro del valore soglia giornaliero di mille milligrammi, trat-tandosi di quantitativo che, per principio attivo, superava abbondantemente lasoglia di quattro chilogrammi. In ragione delle modalità e delle altre circostanzedel fatto reato escludeva la sostituzione della pena detentiva nei confronti dellaCostantini con la corrispondente pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ov-vero della detenzione domiciliare.3. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge evizio motivazionale in ragione dell’omessa valutazione in concreto dell’offensivitàdella condotta in relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell’ingentequantitativo.Con una seconda articolazione lamenta violazione di legge per avere laCorte escluso la pena sostitutiva con argomenti illogici e contraddittori icon riferi-mento all’art.133 cod. pen., atteso che la ricorrente aveva tenuto un comporta-mento processuale improntato all’ammissione delle proprie responsabilità e irre-prensibile in sede di esecuzione della misura coercitiva domiciliare, di tal ché ri-sultava incoerente l’argomento secondo il quale vi era il pericolo che la Costantinisi sottraesse al rispetto delle prescrizioni concernenti la pena sostitutiva.3.1. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] si duole del mancato esame da parte delgiudice di appello della richiesta di essere ammesso alla pena sostitutiva, puravendo proposto tempestiva istanza a tal fine con i motivi aggiunti depositati me-diante portale telematico entro le scansioni temporali previste dall’art.598 comma1 bis cod. proc. pen., assumendo pertanto violazione di legge per contrasto conl’art.125 comma 3 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano generici, privi di con-fronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomen-tazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza dilegittimità concernente l’applicazione della circostanza aggravante dell’ingentequantitativo di cui all’art.80 comma 2 dPR 309/90. La sentenza, inoltre, apparelineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta diessere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazionemeramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattesecon adeguata motivazione logico giuridica.2. Il giudice distrettuale ha motivato in termini congrui con riferimento al motivodi appello concernente l’aggravante dell’ingente quantitativo evidenziando nonsolo il rilevante scostamento dal valore soglia preso a parametro dalla legge e dallagiurisprudenza delle Sezioni Unite per riconoscere la ipotesi dell’ingente quantità(anche nella interpretazione più favorevole al reo, il valore soglia di 4 kg di prin-cipio attivo di hashish, atteso che nella specie risulta il valore di oltre 11 kg); ilgiudice distrettuale ha poi fornito contezza, sebbene implicitamente, della sussi-stenza anche della rilevante offensività della condotta ascritta all’imputato in ra-gione della capacità diffusiva dello stupefacente da questi detenuto, in grado disaturare l’intera città di Ancona (Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv.286378 – 02).2.1. La pena sostitutiva è stata esclusa con argomenti privi di difetti logici,sulla base di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito dall’art.58L.689/81 e che questi ha declinato richiamando i principi di cui all’art.133 cod.pen. evidenziando la particolare offensività della condotta della ricorrente, in ra-gione del quantitativo veramente ingente dello stupefacente e delle dosi ricavabili(circa 450.000) e della personalità della prevenuta la quale manteneva contatticriminali con esponenti di spicco del mondo del narco traffico, logicamente desu-mendolo dal fatto che l’imputata non era stata ingaggiata per una occasionalefornitura, ma costituiva l’abituale corriere del fornitore, incaricata del trasporto diingenti quantitativi di hashish, ricevendo un corrispettivo assai rilevante (oltreventimila euro). Correttamente espressa risulta pertanto la prognosi infausta sullaidoneità della pena sostitutiva a contribuire utilmente al percorso riabilitativo erisocializzante cui la stessa deve tendere.3. Quanto al ricorso del [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dal carattere non autosufficientedel ricorso, è stato ribadito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi,il consenso alla sostituzione della pena detentiva, che, nel giudizio di appello, puòessere utilmente prestato dall'imputato fino alla data dell'udienza partecipata aisensi dell'art. 598-bis, comma 4-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma1, lett. z), n. 3), d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, non obbliga il giudice a provvederesul punto, diversamente dalla richiesta di sostituzione, che, in conformità al prin-cipio devolutivo, dev'essere formulata in uno specifico motivo di impugnazione e,conseguentemente, forma oggetto della decisione (Sez.6, n.9154 del 30/01/2025,Rv. 287702–01; n.5985 del 9/01/2026, Rv.289419 -01). Nella specie il [OSCURATO:PERSONA] nonsolo ha omesso di chiedere di essere ammesso alla pena sostitutiva nel corso delgiudizio di primo grado, ma ha altresì omesso di dolersi della mancata ammissionealle pene sostitutive nei motivi di appello, con i quali ha lamentato esclusivamentel’eccessività della misura del trattamento sanzionatorio. Ne consegue che la richie-sta di accesso al beneficio, quantunque formulata nel rispetto del termine previstodall’art.598 comma 1 bis cod. pen. (previsto peraltro per la formulazione delladisponibilità del condannato alla sostituzione), non comportava nessun obbligo incapo al giudice di appello di provvedere su tale richiesta, tardivamente introdotta,non essendosi costituito un valido rapporto processuale nel giudizio di appello sutale questione.3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu-niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am-mende.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteUgo [OSCURATO:PERSONA]