CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 22922/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO »N 50 La corte di appello di Palermo con .sentenza in data 20 I.uglio 2021 confermava ia sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il tribunale di Palermo in data 9 dicembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 628, co. 3 n. 3bis, 61 n. 5 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 122, 173, 179 e 604 c.p.p. con riferimento agli artt. 458 e 438 c.p.p., in relazione all'art. 606, co. 1 lett. C) c.p.p. Nello specifico, si invocava la violazione delle suddette disposizioni da parte della corte d'appello di Palermo, in quanto essa avrebbe dovuto dichiarare la nullità assoluta della prima pronuncia perché la richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato sarebbe stata presentata oltre il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte rileva come la doglianza sia fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute dal giudice del gravame non meritevoli di accoglimento. Invero, nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione ha già sancito (pag. 2 della sentenza impugnata) la manifesta infondatezza dell'eccezione dedotta, facendo buon governo delle norme processuali in tema di nullità, con una motivazione corretta, stante che, ad avviso di questa Corte è legittima l'instaurazione di giudizio abbreviato, a seguito di richiesta formulata dal difensore, pur privo di procura speciale, purché l'imputato sia presente e nulla eccepisca ( Sez. 3 n. 1946 del 27-4-16 rv. 268922). L'adesione al suddetto orientamento rende il motivo manifestamente infondato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 Il •nsigliere Estensore G [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]n 7.41