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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 03055/2026

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20154/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 668/2024 depositata il 30.9.2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex articoli 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza (rectius decreto) con cui la Corte d'Appello di Perugia, sezione penale, nel liquidare gli onorari spettanti al professionista per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 3035/2011 R.G.N.R. - 565/2017 R.G.

App. dinanzi al predetto giudice, non aveva riconosciuto il rimborso delle spese vive anticipate e documentate ed aveva altresì decurtato di un terzo il compenso professionale relativo al vano tentativo di recupero del credito posto in essere nei confronti dell’assistita, erroneamente applicando l'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002.

La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 668/2024 del 26/30.9.2024, liquidava in favore del legale gli ulteriori importi domandati, riconoscendo l'inapplicabilità del citato art. 106 al compenso per le attività di recupero del credito del professionista verso il cliente, ma disponeva la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della mancata contestazione, da parte del Ministero della Giustizia, regolarmente costituito, delle argomentazioni dell’opponente.

Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica censura, mentre il Ministero della Giustizia si é limitato a depositare un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione orale nel caso fosse fissata udienza pubblica.

Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la compensazione totale delle spese di lite a fronte della mancata opposizione della controparte soccombente alla domanda attorea, nonché la violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Nella regolamentazione delle spese, la Corte distrettuale avrebbe violato il principio della soccombenza, valorizzando la mancata opposizione del Ministero, di per sé inidonea a giustificare la disposta compensazione, atteso che il ricorrente era stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il rimborso delle spese vive e la liquidazione piena del compenso spettantegli per l’espletata attività di recupero del credito vanamente tentata.

L'unico motivo proposto é fondato.

La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé medesimo, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso che era stato emesso in suo favore dalla Corte d'Appello penale di Perugia del 5/6.6.2024, per avere patrocinato come difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale n.565/2017 RG App..

La sentenza impugnata ha aumentato quel compenso, come richiesto dall'opponente, di € 92,79 per rimborso delle spese vive documentate, e di € 287,00 oltre accessori per ulteriori compensi della vana attività giudiziale, svolta dal professionista ex art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, per il recupero del credito verso la cliente, risultata irreperibile.

Tale ultima somma era stata ingiustamente negata al professionista nell'originario provvedimento di liquidazione per effetto della decurtazione di 1/3 sul dovuto in applicazione dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, non applicabile alla fattispecie (Cass. n. 3606/2024).

Nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, la sentenza impugnata ha ritenuto che ricorressero giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra l'opponente ed il costituito Ministero della Giustizia, in quanto quest'ultimo non si era opposto alle argomentazioni fatte valere con l'opposizione.

Essendo quindi risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché non si fosse opposto nel costituirsi alle argomentazioni avversarie, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite.

Per giustificare la decisione adottata sulle spese del giudizio di opposizione, quella cioé di compensarle tra le parti costituite, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi, che ha identificato nel fatto che il Ministero della Giustizia costituendosi non si era opposto alle argomentazioni avversarie.

In realtà la Corte d'Appello di Perugia non poteva compensare le spese per giusti motivi secondo la previgente disciplina, essendo applicabile ratione temporis l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162.

In base a quella disposizione la compensazione poteva essere disposta solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77.

La mancata opposizione del Ministero della Giustizia alle argomentazioni fatte valere con l'opposizione, però, palesemente non rientrava in alcuna di tali ipotesi, in quanto il ricorrente era stato comunque costretto a proporre l'opposizione per vedersi riconosciute le sue spettanze (vedi in tal senso sul fatto che la mancata opposizione giudiziale del convenuto non escluda la sua soccombenza in caso di accoglimento dell'avversa domanda Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23186; Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013 n.22763).

Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello civile di Perugia in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello civile di Perugia in persona di diverso magi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20154/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, -ricorrente- contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, -resistente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 668/2024 depositata il 30.9.2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.2.2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex articoli 170 del D.P.R. n. 115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011 avverso l'ordinanza (rectius decreto) con cui la Corte d'Appello di Perugia, sezione penale, nel liquidare gli onorari spettanti al professionista per l’attività svolta in qualità di difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 3035/2011 R.G.N.R. - 565/2017 R.G. App. dinanzi al predetto giudice, non aveva riconosciuto il rimborso delle spese vive anticipate e documentate ed aveva altresì decurtato di un terzo il compenso professionale relativo al vano tentativo di recupero del credito posto in essere nei confronti dell’assistita, erroneamente applicando l'art. 106 del D.P.R. n. 115/2002. La Corte d'Appello di Perugia, con la sentenza n. 668/2024 del 26/30.9.2024, liquidava in favore del legale gli ulteriori importi domandati, riconoscendo l'inapplicabilità del citato art. 106 al compenso per le attività di recupero del credito del professionista verso il cliente, ma disponeva la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto della mancata contestazione, da parte del Ministero della Giustizia, regolarmente costituito, delle argomentazioni dell’opponente. Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di un’unica censura, mentre il Ministero della Giustizia si é limitato a depositare un atto di costituzione per l'eventuale partecipazione alla discussione orale nel caso fosse fissata udienza pubblica. Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con un unico motivo, il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la compensazione totale delle spese di lite a fronte della mancata opposizione della controparte soccombente alla domanda attorea, nonché la violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.. Nella regolamentazione delle spese, la Corte distrettuale avrebbe violato il principio della soccombenza, valorizzando la mancata opposizione del Ministero, di per sé inidonea a giustificare la disposta compensazione, atteso che il ricorrente era stato comunque costretto ad adire il giudice per ottenere il rimborso delle spese vive e la liquidazione piena del compenso spettantegli per l’espletata attività di recupero del credito vanamente tentata. L'unico motivo proposto é fondato. La sentenza impugnata ha accolto pienamente nel merito l'opposizione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da sé medesimo, avverso il provvedimento di liquidazione del compenso che era stato emesso in suo favore dalla Corte d'Appello penale di Perugia del 5/6.6.2024, per avere patrocinato come difensore d'ufficio [OSCURATO:PERSONA] nel processo penale n.565/2017 RG App.. La sentenza impugnata ha aumentato quel compenso, come richiesto dall'opponente, di € 92,79 per rimborso delle spese vive documentate, e di € 287,00 oltre accessori per ulteriori compensi della vana attività giudiziale, svolta dal professionista ex art. 116 del D.P.R. n. 115/2002, per il recupero del credito verso la cliente, risultata irreperibile. Tale ultima somma era stata ingiustamente negata al professionista nell'originario provvedimento di liquidazione per effetto della decurtazione di 1/3 sul dovuto in applicazione dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2002, non applicabile alla fattispecie (Cass. n. 3606/2024). Nonostante l'integrale accoglimento dell'opposizione ex artt. 170 del D.P.R. n.115/2002 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, la sentenza impugnata ha ritenuto che ricorressero giusti motivi di compensazione delle spese processuali tra l'opponente ed il costituito Ministero della Giustizia, in quanto quest'ultimo non si era opposto alle argomentazioni fatte valere con l'opposizione. Essendo quindi risultato totalmente soccombente il Ministero della Giustizia nel giudizio di opposizione, ancorché non si fosse opposto nel costituirsi alle argomentazioni avversarie, il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto fare applicazione del principio della soccombenza stabilito dall'art. 91 comma primo c.p.c., dal momento che la condanna alle spese non ha natura sanzionatoria ed é causalmente connessa all'esito della lite. Per giustificare la decisione adottata sulle spese del giudizio di opposizione, quella cioé di compensarle tra le parti costituite, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi, che ha identificato nel fatto che il Ministero della Giustizia costituendosi non si era opposto alle argomentazioni avversarie. In realtà la Corte d'Appello di Perugia non poteva compensare le spese per giusti motivi secondo la previgente disciplina, essendo applicabile ratione temporis l'art. 92 comma 2° c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 13 comma 1 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 132 convertito con modificazioni nella L.10.11.2014 n. 162. In base a quella disposizione la compensazione poteva essere disposta solo per soccombenza reciproca, per assoluta novità della questione trattata, o per mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale del 19.4.2018 n. 77. La mancata opposizione del Ministero della Giustizia alle argomentazioni fatte valere con l'opposizione, però, palesemente non rientrava in alcuna di tali ipotesi, in quanto il ricorrente era stato comunque costretto a proporre l'opposizione per vedersi riconosciute le sue spettanze (vedi in tal senso sul fatto che la mancata opposizione giudiziale del convenuto non escluda la sua soccombenza in caso di accoglimento dell'avversa domanda Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23186; Cass. 17.10.2013 n. 23632; Cass. 4.10.2013 n.22763). Il giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'Appello civile di Perugia in persona di diverso magistrato, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello civile di Perugia in persona di diverso magi
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