CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 3 novembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di furto pluriag gravato commesso in Livorno il 2 gennaio 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] che il proposto motivo unico, che denuncia il vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, che è eminentemente di merito (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); principio, questo, cui il giudice censurato si è, in effetti, attenuto (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata). 3. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. P.Q.M