Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2/2018
ECLI:EU:T:2018:169
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0581
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
22 marzo 2018 (
*1
)
«Funzione pubblica – Funzionari – Invito a manifestare interesse – Segretario generale presso l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] europeo – Parere del comitato consultivo – Omessa presa in considerazione di tale parere – Violazione della procedura di selezione – Errori manifesti di valutazione – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Responsabilità»
Nella causa T‑581/16,
[OSCURATO:PERSONA]
, funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea, residente in Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato da V. Christianos e S. Paliou, avvocati,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo
, rappresentato da L. Papadias, P. Dyrberg e A. Antoniadis, in qualità di agenti, assistiti da A. Duron, avvocato,
convenuto,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da una parte, all’annullamento della decisione di nomina della sig.ra G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], della decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 9 novembre 2015 di rigetto dei reclami presentati dal ricorrente avverso tale decisione e della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di non invitarlo a un colloquio, e, dall’altra, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito a seguito di tali decisioni,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto da A. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e R. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
I.
Contesto normativo
1
Ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):
«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri [dell’Unione europea]».
2
Il 19 febbraio 2015, il [OSCURATO:PERSONA] europeo ha pubblicato un invito a manifestare interesse per l’assunzione di un Segretario generale al grado AD 15/16 presso l’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] (OMB/2/2015) (in prosieguo: l’ «IMI»).
3
I criteri di selezione, di cui al punto 6 dell’IMI, sono i seguenti:
–
«[e]sperienza di collaborazione con, o di lavoro all’interno di, un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione europea, o di collaborazione con, o di lavoro in, un ufficio nazionale di mediatore o organismo affine;
–
buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione europee;
–
esperienza significativa e successo dimostrabile come quadro direttivo in un settore compatibile con le attività dell’ufficio;
–
buona comprensione del ruolo che svolge un mediatore all’interno della pubblica amministrazione;
–
comprovata esperienza nell’attuazione di un cambiamento strategico;
–
conoscenza della gestione e della pianificazione di bilancio;
–
conoscenza di strategie e processi moderni in materia di risorse umane;
–
conoscenza di strategie e processi moderni in materia di tecnologie dell’informazione;
–
eccellenti capacità di comunicazione, relazionali e di motivazione del personale;
–
forte impegno a favore di un’Unione europea che ascolta i cittadini;
–
forte impegno a favore della visione e della strategia della [OSCURATO:PERSONA];
–
la capacità di comunicare efficacemente in inglese e in francese è necessaria per ragioni pratiche. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea costituisce titolo preferenziale»
4
Il punto 7 dell’IMI, intitolato «[p]rocedura di selezione», enuncia quanto segue:
«Tutti i candidati riceveranno un avviso di ricevimento. Un comitato consultivo assisterà l’autorità che ha il potere di nomina ed esaminerà le candidature con il sostegno dell’unità “Personale, Amministrazione e Bilancio”. Il comitato proporrà un elenco di candidati da invitare a un colloquio. Il comitato consultivo può raccomandare di limitare il numero di candidati idonei per l’invito a un colloquio.
[OSCURATO:PERSONA] può decidere di invitare ai colloqui soltanto alcuni dei candidati sull’elenco raccomandato dal comitato consultivo. Tutti i candidati saranno informati del risultato della procedura di selezione».
5
Il termine ultimo per il ricevimento delle candidature era fissato, secondo il punto 8 dell’IMI, al 22 marzo 2015, a mezzogiorno.
6
Inoltre, il punto 8 dell’IMI stabilisce che le candidature devono comprendere:
«a)
un modulo di domanda compilato, precedentemente scaricato dal sito Internet del [OSCURATO:PERSONA] (…)
b)
una lettera redatta in lingua inglese che illustra le motivazioni del candidato e le ragioni per le quali il candidato ritiene di disporre delle competenze, delle conoscenze e delle capacità necessarie per il posto;
c)
una copia del curriculum vitae del candidato;
d)
una copia di un documento ufficiale che consenta di accertare la cittadinanza del candidato;
e)
una copia dei diplomi (non è necessaria la traduzione giurata, ma la presentazione di una traduzione in francese o in inglese è gradita);
f)
prove attestanti l’esperienza professionale del candidato, che indichino chiaramente le date di inizio e di fine e la natura esatta delle attività svolte, al fine di accertare che il candidato disponga delle qualifiche e delle conoscenze prescritte nel capitolo “criteri di selezione”;
g)
i candidati devono inoltre fornire una dichiarazione e, se possibile, una prova delle loro conoscenze linguistiche;
h)
per i funzionari provenienti da altre istituzioni dell’Unione, una copia dei loro ultimi tre rapporti informativi (se disponibili);
i)
un valido indirizzo di posta elettronica che l’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà per le comunicazioni.
Gli originali dei citati documenti giustificativi [di cui alle lettere d), e), f), g) e h)] potranno essere richiesti in una fase successiva a fini di verifica.
Le candidature incomplete o presentate (parzialmente o interamente) dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature non saranno prese in considerazione».
II.
Fatti
7
Il 19 marzo 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’elenco dei membri del comitato consultivo per la procedura di selezione OMB/2/2015, composto dai seguenti membri: A., D., S. e H. Inoltre, erano stati designati un osservatore e una segretaria con funzioni di assistenza a tale comitato.
8
Il 20 marzo 2015 il ricorrente, sig. [OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso per posta elettronica la documentazione completa relativa alla sua candidatura al posto di segretario generale, precisando che il suo rapporto informativo per l’anno 2014 era in via di completamento.
9
Con messaggio di posta elettronica del 24 marzo 2015, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la ricezione della candidatura del ricorrente.
10
Il 27 marzo 2015 il ricorrente ha trasmesso il suo ultimo rapporto informativo, redatto nella stessa data, relativo all’anno 2014, aggiungendo che, sebbene detto rapporto informativo era stato inviato dopo la scadenza del termine, egli avrebbe tuttavia auspicato che fosse stato messo a disposizione del comitato consultivo.
11
Il 9 aprile 2015 il comitato consultivo ha inviato un messaggio di posta elettronica al [OSCURATO:PERSONA], informandolo di aver terminato la valutazione di tutte le candidature che erano state presentate. Inoltre, ha elaborato l’elenco, redatto in ordine alfabetico, di dodici candidati di cui raccomandava la convocazione per un colloquio con il [OSCURATO:PERSONA]. In tale elenco redatto in ordine alfabetico, il ricorrente figura nell’undicesima posizione e G. in settima posizione.
12
Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il [OSCURATO:PERSONA] ha informato l’osservatore del comitato consultivo di avere deciso di convocare al colloquio soltanto otto dei dodici candidati proposti da tale comitato, fra cui G., escludendo il ricorrente da detto colloquio.
13
Con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2015 il capo dell’unità «Personale, amministrazione e bilancio» ha informato il ricorrente che il comitato consultivo aveva deciso, nonostante i suoi notevoli meriti, di non raccomandare la sua candidatura per il colloquio. Precisava inoltre che, in caso di dissenso con la suddetta decisione, il ricorrente poteva presentare una richiesta motivata di riesame di tale decisione entro il 17 aprile 2015.
14
Il 17 aprile 2015 si sono svolti i colloqui degli otto candidati che erano stati selezionati dal [OSCURATO:PERSONA] e, il 22 aprile 2015, tre di essi hanno effettuato un nuovo colloquio.
15
L’8 maggio 2015 il ricorrente ha avuto conoscenza, consultando il sito Internet della rivista
Politico
, dell’informazione secondo cui G. era stata nominata segretario generale del [OSCURATO:PERSONA]. La stessa informazione era stata comunicata, il 4 maggio 2015, al comitato consultivo.
16
Il 18 maggio 2015, il ricorrente ha depositato, presso il [OSCURATO:PERSONA], una domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi alla procedura OMB/2/2015, in particolare ai verbali del comitato consultivo nominato per assistere l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») e la proposta sottoposta alla valutazione di quest’ultima.
17
Il 26 maggio 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che il comitato consultivo «non [aveva] redatto verbale della sua riunione, e che pertanto non poteva considerare/esaminare un possibile accesso pubblico al documento in questione». Inoltre, per quanto riguarda la domanda di accesso del ricorrente alla proposta sottoposta alla valutazione dell’APN, il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «il comitato consultivo non [aveva] tuttavia presentato un documento separato contenente tale proposta, ma [aveva] fatto conoscere, in via amministrativa, le sue valutazioni al [OSCURATO:PERSONA] per mezzo delle parti pertinenti della nota del 13 maggio 2015, succitata».
18
Il 3 giugno 2015 il [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al ricorrente, a seguito della sua domanda di accesso a taluni documenti, la nota del 13 maggio 2015 concernente la procedura di selezione OMB/2/2015 per l’assunzione di un segretario generale. Tale nota, redatta il 13 maggio 2015 dal capo dell’unità «Personale, amministrazione e bilancio» e approvata dal [OSCURATO:PERSONA], riassume la procedura di selezione seguita a partire dalla pubblicazione dell’IMI fino alla decisione di offrire il posto a G. Tale nota contiene tre allegati: il primo riguarda l’idoneità dei candidati, il secondo è relativo ai punteggi assegnati dal comitato consultivo ai candidati idonei, e il terzo è relativo ai punteggi assegnati dal comitato consultivo agli otto candidati che avevano partecipato al primo turno di colloqui.
19
Il 4 giugno 2015 il ricorrente ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di togliere l’anonimato della sua candidatura all’allegato 2 della nota del 13 maggio 2015.
20
Il 9 giugno 2015 il ricorrente è stato informato dai servizi del [OSCURATO:PERSONA] che la sua candidatura era la numero 51.
21
Il 10 giugno 2015 il ricorrente ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] l’accesso ai seguenti documenti:
–
«[le] copie dei [curriculum vitae] dei candidati nn. 3, 7 e 47 (resi anonimi se necessario) e di G.
–
i criteri di convocazione dei candidati a colloquio di cui all’allegato 3 [del]la nota del [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio 2015 (…);
–
copie di tutti i messaggi di posta elettronica o delle lettere (rese anonime se necessario) inviati ai candidati nn. 7 e 47 a partire dal 10 aprile».
22
L’11 giugno 2015 il ricorrente ha precisato al [OSCURATO:PERSONA] di ritenere che i punteggi che gli erano stati assegnati non avevano relazione con la documentazione trasmessa.
23
Il ricorrente ha pertanto chiesto di «ottenere dal comitato consultivo motivazioni specifiche per quanto riguarda:
–
i sottocriteri che [erano] stati applicati per la valutazione concernente le parti A, G e H dell’allegato 2, in particolare il ragionamento che [aveva] consentito di concedere il massimo punteggio possibile a taluni candidati;
–
gli elementi del [suo] fascicolo che non [avevano] permesso di concedere il punteggio massimo per la parte A;
–
i motivi per i quali, alla luce della totalità della [sua] partecipazione in maniera pressoché costante alle questioni di gestione del personale, in particolare sul piano interistituzionale, il comitato non [aveva] ritenuto opportuno attribuir[gli] il massimo dei punti, e comunque più di 3,50 per la parte G;
–
i criteri applicati a[l suo] fascicolo che [avevano] comportato punteggi particolarmente bassi per quanto riguarda la parte H, considerando che [egli aveva] informato il comitato sui suoi studi specifici in informatica, sul suo costante coinvolgimento nell’informatica applicata alle attività che [aveva] svolto, sulla sua formazione avanzata e sulle pubblicazioni da lui effettuate nel settore, e sulla sua partecipazione ad associazioni di alto livello nel settore».
24
Il ricorrente affermava inoltre di aver presentato, parallelamente, al registro del [OSCURATO:PERSONA] la domanda INC2015-005124 di accesso ai documenti.
25
Con lettera del 17 giugno 2015, inviata al ricorrente con messaggio di posta elettronica del 18 giugno 2015, il [OSCURATO:PERSONA], in risposta alla sua domanda del 10 giugno 2015, trasmetteva il curriculum vitae di G., precisando che i curriculum vitae degli altri candidati non potevano essergli comunicati, ai sensi dei diritti connessi alla protezione dei dati personali. Inoltre, gli è stata trasmessa una copia della corrispondenza con i candidati nn. 7 e 47, conformemente alla sua domanda.
26
Il 26 giugno 2015, in risposta al messaggio di posta elettronica del ricorrente dell’11 giugno 2015, l’ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che una risposta alla sua domanda era in corso di elaborazione e gli sarebbe stata comunicata quanto prima.
27
Il ricorrente ha informato il [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe atteso la risposta fino al 10 luglio 2015 in linea di principio.
28
Il 10 luglio 2015,il ricorrente ha presentato, in via cautelare, un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Il ricorrente ha ritenuto, da un lato, che la procedura era caratterizzata da lacune e incoerenze che fornivano indizi di sviamento della procedura, in particolare per il fatto che non era stato invitato a un colloquio, contrariamente al candidato n. 47, classificatosi ex aequo con lui in nona posizione, senza che una giustificazione oggettiva potesse essere addotta, e, dall’altro, che erano stati commessi errori di valutazione quanto alle sue qualifiche relative alle parti «G. Conoscenza di strategie e processi moderni in materia di risorse umane» e «H. Conoscenza di strategie e processi moderni in materia di tecnologie dell’informazione», in relazione agli elementi forniti in occasione della sua candidatura e al curriculum vitae che aveva allegato. Di conseguenza, esso chiedeva all’APN di annullare le fasi della procedura di selezione successive alla nota del 13 maggio 2015, in particolare la nomina di G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], nonché il risarcimento dei danni materiali e morali da lui subiti.
29
Il 17 luglio 2015 l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la ricezione di tale reclamo.
30
Il 21 settembre 2015 il ricorrente ha chiesto copia della decisione di nomina di G., che gli è stata trasmessa con messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2015.
31
Il 14 ottobre 2015 il ricorrente ha presentato un secondo reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, con cui ribadiva le censure formulate nel suo primo reclamo (v. supra al punto 28). Ha, tuttavia, aggiunto che, da un lato, per la candidata prescelta erano stati presi in considerazione degli elementi di valutazione non previsti in violazione del principio di parità di trattamento e, dall’altro, che la procedura di selezione non rispettava nel complesso le norme di buona amministrazione che devono guidare un’istituzione come il [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, esso chiedeva l’annullamento delle fasi della procedura di selezione successive alla nota del 13 maggio 2015, in particolare la nomina di G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con la decisione del [OSCURATO:PERSONA] del 16 luglio 2015. Inoltre, confermava la sua domanda di risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
32
Con decisione del 9 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il ricorrente è stato informato dal [OSCURATO:PERSONA] del rigetto dei suoi reclami del 10 luglio e del 14 ottobre 2015.
III.
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 17 febbraio 2016 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
34
[OSCURATO:PERSONA] ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso il 26 giugno 2016.
35
Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (
GU 2016, L 200, pag. 137
), la presente causa è stata trasferita al Tribunale nello stato in cui si trovava alla data del 31 agosto 2016. Essa è stata registrata con il numero T‑581/16 ed è stata assegnata all’Ottava Sezione.
36
Il ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale una memoria di replica il 3 gennaio 2017 e il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una controreplica il 16 marzo 2017.
37
Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 2017, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale, di ordinare il ritiro dell’allegato D 1 dal fascicolo e di non tener conto delle relative argomentazioni del [OSCURATO:PERSONA].
38
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, ha posto al ricorrente un quesito scritto, al quale questi ha risposto entro il termine impartito.
39
Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata, con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i suoi reclami amministrativi;
–
annullare la decisione del 10 aprile 2015, con cui si esclude il ricorrente da un colloquio, e la decisione del 16 luglio 2015 recante nomina di G. al posto di segretario generale presso l’Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] europeo;
–
ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di versare al ricorrente la somma di EUR 112472,64 a titolo di risarcimento del danno materiale subìto;
–
ordinare al [OSCURATO:PERSONA] di versare al ricorrente la somma di EUR 30000 a titolo di risarcimento del danno morale subìto;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] a tutte le spese.
40
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile;
–
respingere integralmente il ricorso;
–
condannare il ricorrente alle spese del giudizio.
41
All’udienza, il ricorrente ha fatto una dichiarazione preliminare, con cui ha comunicato che intendeva limitare l’importo oggetto della sua domanda concernente il danno economico e che non richiedeva più il versamento dell’importo di EUR 112472,64. Esso ha precisato che il danno economico che asserisce di aver subito riguardava una perdita di opportunità, di modo che esso chiede al Tribunale di determinare un importo forfettario ex aequo et bono, circostanza di cui il Tribunale ha preso atto nel verbale d’udienza.
IV.
In diritto
A.
Sulla ricevibilità
42
Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere diverse eccezioni di irricevibilità contro taluni motivi di impugnazione sollevati dal ricorrente.
43
In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la regola della concordanza, che esige che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione europea lo sia già stato nell’ambito della fase precontenziosa, non è stata rispettata. Pertanto, gli addebiti mossi nei confronti, da un lato, di elementi contenuti nella nota del 13 maggio 2015, trasmessa al ricorrente il 3 giugno 2015, e, dall’altro, del curriculum vitae di G., comunicato al ricorrente il 18 giugno 2015, avrebbero dovuto già essere presentati nel contesto di tale procedura. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], le censure che potevano essere formulate prima della proposizione del presente ricorso sono quindi irricevibili.
44
A tale riguardo, occorre ricordare che l’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dispone che un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea è ricevibile solo se l’APN ha ricevuto previamente un reclamo.
45
Secondo una giurisprudenza costante, la regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto e il susseguente ricorso impone, a pena d’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’APN potesse conoscere le censure formulate dall’interessato avverso la decisione impugnata (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki,
T‑476/11 P
,
EU:T:2013:557
, punto
71
e giurisprudenza ivi citata).
46
Tale principio si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, procedimento che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki,
T‑476/11 P
,
EU:T:2013:557
, punto
72
e giurisprudenza ivi citata).
47
Ne consegue che, secondo una consolidata giurisprudenza, nei ricorsi dei funzionari, le conclusioni presentate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo censure fondate sulla stessa causa petendi sulla quale si fondano le censure dedotte nel reclamo, fermo restando che tali censure possono essere sviluppate, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Moschonaki,
T‑476/11 P
,
EU:T:2013:557
, punto
73
e giurisprudenza ivi citata).
48
[OSCURATO:PERSONA] deduce, in primo luogo, l’irricevibilità di una parte del primo motivo, vertente, come precisato dal ricorrente in udienza rispondendo ad un quesito posto in tal senso dal Tribunale, sulla violazione della procedura di selezione. Pertanto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente non potrebbe più riaprire la discussione sul fatto che i candidati siano stati valutati durante la fase preliminare ai colloqui secondo determinati criteri di selezione, che due serie di colloqui abbiano avuto luogo e sei criteri, corredati da fattori di ponderazione, siano stati utilizzati per valutare i colloqui e che le competenze linguistiche dei candidati non siano state valutate conformemente all’IMI. [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il ricorrente conosceva perfettamente, al momento stesso della presentazione del suo primo reclamo, i seguenti elementi:
–
«otto criteri di selezione [sono stati] utilizzati durante la fase preliminare ai colloqui;
–
[il ricorrente] è stato valutato secondo tali criteri;
–
la valutazione ha determinato l’esclusione [del ricorrente] dalle fasi seguenti della procedura di selezione;
–
vi sono state due serie di colloqui;
–
vi erano sei criteri di valutazione dei colloqui;
–
i fattori di ponderazione sono stati applicati sia durante la fase preliminare ai colloqui che nella fase dei colloqui;
–
le competenze linguistiche sono state valutate nella fase dei colloqui e
–
le lingue della candidata prescelta per il posto erano l’inglese, il francese e il tedesco».
49
A tale proposito, occorre rilevare che, nell’ambito del suo primo reclamo, il ricorrente ha precisato che la procedura era caratterizzata da lacune e incoerenze che fornivano indizi che la procedura di selezione non era stata rispettata, invocando, a titolo esemplificativo il fatto di non essere stato invitato a un colloquio, contrariamente al candidato n. 47, classificatosi ex aequo. Il ricorrente ha aggiunto, nel contesto del suo secondo reclamo, che per la candidata infine prescelta erano stati presi in considerazione, in violazione del principio della parità di trattamento, elementi di valutazione non previsti.
50
Occorre constatare che le lacune e le incongruenze rilevate dal richiedente riguardano proprio e necessariamente tutte le censure invocate nell’ambito del suo primo motivo di ricorso, le quali sono tutte relative alla violazione della procedura di selezione, e che sono menzionate dal [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 48). Ne consegue che tali censure, anche se non figurano espressamente nel primo reclamo presentato dal ricorrente, si ricollegano alla censura concernente la violazione della procedura di selezione, e non costituiscono quindi, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], un «sub-motivo», bensì argomenti a sostegno del motivo già dedotto.
51
Ne consegue che detta prima eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
52
[OSCURATO:PERSONA] deduce, in secondo luogo, l’irricevibilità del «sub-motivo», secondo il quale esso avrebbe attribuito ai criteri di selezione dei fattori di ponderazione non previsti dall’IMI.
53
Occorre constatare, ancora una volta, che tale censura rientra incontestabilmente nel motivo vertente sulla violazione della procedura di selezione, in quanto si contesta al [OSCURATO:PERSONA] di non aver rispettato i criteri di selezione che lui stesso aveva stabilito. Non può, pertanto, nemmeno questo essere qualificato come «sub‑motivo», qualificazione che risulta particolarmente inadeguata.
54
Ne consegue che anche detta seconda eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
55
[OSCURATO:PERSONA] deduce, in terzo luogo, l’irricevibilità della censura relativa alla presa in considerazione di un criterio relativo all’«impressione complessiva», sebbene tale contestazione avrebbe potuto essere effettuata dal ricorrente nel suo reclamo, dal momento che conosceva l’esistenza di questo criterio dal 3 giugno 2015.
56
Il ricorrente sostiene, infatti, che l’«impressione complessiva» non era un criterio che figurava nell’IMI.
57
Tuttavia, si deve rilevare che, nel secondo reclamo del 14 ottobre 2015, il ricorrente ha, più precisamente, contestato al [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione elementi di valutazione non previsti. Ne consegue che, nel contestare al [OSCURATO:PERSONA] di aver preso in considerazione il criterio relativo all’«impressione complessiva», il ricorrente non ha fatto altro che sviluppare il motivo che aveva già indicato nel contesto del suo secondo reclamo. È dunque manifestamente erronea l’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale censura non è stata fatta valere nell’ambito del procedimento precontenzioso.
58
Detta terza eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
59
In secondo luogo, per quanto riguarda le censure mosse avverso asseriti errori commessi durante le fasi successive del procedimento di selezione e che non sarebbero connessi con il caso del ricorrente, è giocoforza constatare che tali addebiti non sono irricevibili, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], ma eventualmente inoperanti, di modo che essi saranno quindi esaminati nell’ambito dell’esame dei motivi di merito.
60
In terzo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] solleva un’eccezione di irricevibilità, in quanto, sebbene il ricorrente abbia avuto la possibilità di presentare una domanda motivata al comitato consultivo e al [OSCURATO:PERSONA] entro il 17 aprile 2015 affinché riconsiderassero la sua candidatura e sebbene egli ne fosse stato espressamente informato, non ne avrebbe fatto uso, mentre ciò era nel suo interesse legittimo. Orbene, tale riesame non sarebbe stato privo di oggetto, in quanto altri candidati se ne sarebbero avvalsi, sebbene la decisione negativa nei loro confronti fosse stata confermata.
61
A tale riguardo, occorre ricordare che, con messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2015, il ricorrente è stato informato del fatto che il comitato consultivo non l’aveva raccomandato per il colloquio.
62
È vero che il comitato consultivo ha aggiunto che, qualora il ricorrente non fosse stato d’accordo con la decisione, poteva presentare una richiesta motivata per il riesame della sua candidatura entro il 17 aprile 2015.
63
Secondo la giurisprudenza, quando una parte la cui domanda di ammissione ad un concorso dell’Unione sia stata respinta chiede il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, l’atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, o, se del caso, dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, è la decisione adottata dalla commissione esaminatrice dopo il riesame. Ed è sempre tale decisione, adottata dopo il riesame, che fa decorrere il termine per il reclamo e per il ricorso, senza che occorra verificare se, in tale situazione, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto puramente confermativo (sentenze del 23 gennaio 2002, Gonçalves/Parlamento,
T‑386/00
,
EU:T:2002:12
, punto
39
, e del 7 giugno 2005, Cavallaro/[OSCURATO:PERSONA],
T‑375/02
,
EU:T:2005:199
, punto
58
).
64
Tuttavia, tale facoltà di chiedere il riesame di una decisione di rigetto di una candidatura non può essere interpretata nel senso che un ricorso diretto contro una decisione di rigetto di un reclamo sarebbe irricevibile a causa dell’assenza di una previa richiesta di riesame. Infatti, la previa richiesta di riesame non costituisce affatto una condizione di ricevibilità del ricorso, come peraltro risulta dai termini stessi del messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2015, in cui è espressamente affermato che il ricorrente ha la possibilità di presentare una richiesta motivata di riesame.
65
Ne consegue che anche detta eccezione di irricevibilità deve essere respinta.
66
In quarto luogo, per quanto riguarda le eccezioni di irricevibilità formulate dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua controreplica, ed in particolare nell’allegato D 1, e che non erano state presentate nel controricorso, esse sono necessariamente irricevibili, in quanto sono state sollevate in sede di controreplica e non sono di ordine pubblico, mentre avrebbero potuto essere dedotte nella fase del controricorso. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] non ha assolutamente sostenuto che avrebbe potuto dedurre tali eccezioni di irricevibilità soltanto in sede di controreplica a causa di informazioni da esso ottenute dopo il deposito della replica da parte del ricorrente.
67
Ne consegue che tutte le eccezioni di irricevibilità sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] sono respinte.
B.
Nel merito
1.
Sulla domanda di annullamento
68
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi. Il primo motivo verte su uno sviamento della procedura di selezione, il secondo motivo verte su un errore manifesto di valutazione, il terzo motivo verte sulla violazione del principio di parità di trattamento ed il quarto motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione.
69
Occorre precisare che i capi della domanda del ricorrente saranno esaminati congiuntamente, come si evince dai motivi dedotti da quest’ultimo, il quale non ha effettuato alcuna distinzione in proposito.
a)
Sul primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura di selezione
70
Il ricorrente formula quattro censure a sostegno del primo motivo. Egli afferma che il [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, non ha assolutamente tenuto conto, in sede di valutazione dei candidati, dei criteri previsti dall’IMI; che, in secondo luogo, ha valutato i criteri di selezione mediante coefficienti che non erano previsti dall’IMI; in terzo luogo, che ha effettuato la valutazione sulla base di criteri che non erano in alcun modo previsti dall’IMI; e, in quarto luogo, che ha riconosciuto di non aver tenuto conto del parere del comitato consultivo da esso stesso istituito nell’IMI e di avere commesso delle irregolarità nel valutare il ricorrente.
71
In via preliminare, si deve rilevare che, come riconosciuto dal ricorrente all’udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, il primo motivo, che verte sullo «sviamento della procedura di selezione», deve essere inteso come relativo ad una «violazione della procedura di selezione», circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza. Del resto, è in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] ha risposto al primo motivo dedotto dal ricorrente, non facendo osservazioni durante l’udienza sulla riqualificazione così operata dal Tribunale.
1)
Sulla prima e la seconda censura, vertenti sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, non avrebbe assolutamente tenuto conto, all’atto della valutazione dei candidati, dei criteri previsti dall’IMI e, dall’altro, avrebbe valutato i criteri di selezione mediante coefficienti che non erano previsti dall’IMI
72
Il ricorrente sostiene, in sostanza, che, sebbene l’IMI prevedesse, al punto 6, dodici criteri (v. supra al punto 3), soltanto otto criteri sono stati presi in considerazione. Pertanto, prendendo in considerazione soltanto otto dei dodici criteri menzionati, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato l’IMI. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato un coefficiente di ponderazione a ciascuno dei criteri, che l’IMI non prevedeva assolutamente.
73
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il [OSCURATO:PERSONA] è tenuto a rispettare l’IMI che ha adottato, in quanto tale invito stabilisce i requisiti relativi all’accesso al posto di cui trattasi. Lo scopo dell’IMI è, da un lato, quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile in merito alla natura delle condizioni che devono soddisfare per occupare il posto da coprire, affinché possano valutare l’opportunità di presentare la propria candidatura e, dall’altro, quello di fissare il quadro regolamentare in base al quale l’istituzione intende procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Prendendo in considerazione, nel contesto dell’esame delle candidature, condizioni diverse da quelle previste nell’IMI, il [OSCURATO:PERSONA] non rispetta tale quadro regolamentare (v., in tal senso, sentenza dell’11 febbraio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T‑21/98
,
EU:T:1999:28
, punto
31
e giurisprudenza ivi citata).
74
A tal proposito, occorre rilevare che l’IMI ha enunciato il complesso dei criteri da prendere in considerazione, che sono in numero di dodici (v. supra, punto 3), ma non ha, tuttavia, determinato né i coefficienti di ponderazione attribuiti a ciascun predetto criterio, né la fase in cui questi ultimi dovevano essere presi in considerazione.
75
Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per condurre i propri lavori. Pertanto può, quando, come nella fattispecie, l’IMI non prevede criteri di valutazione, stabilire tali criteri o determinare, se l’IMI non lo prevede, la fase in cui detti criteri devono essere presi in considerazione (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 1981, Authié/[OSCURATO:PERSONA],
34/80
,
EU:C:1981:57
, punto
14
; del 13 dicembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento,
T‑115/89
,
EU:T:1990:84
, punto
53
, e del 14 luglio 1995, Pimley-Smith/[OSCURATO:PERSONA],
T‑291/94
,
EU:T:1995:142
, punto
48
).
76
A tale riguardo, è pacifico che il comitato consultivo e il [OSCURATO:PERSONA] hanno valutato le candidature nell’ambito della seconda fase, ossia la valutazione dei soli curriculum vitae, alla luce dei seguenti otto criteri:
–
«[e]sperienze di collaborazione con, o di lavoro all’interno di, un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, o di collaborazione con, o di lavoro all’interno di, un ufficio nazionale di mediatore o organismo affine;
–
buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione europee;
–
esperienza significativa e successo dimostrabile come quadro direttivo in un settore compatibile con le attività di ufficio;
–
buona comprensione del ruolo che svolge un mediatore all’interno della pubblica amministrazione;
–
comprovata esperienza nell’attuazione di un cambiamento strategico;
–
conoscenza della gestione e della pianificazione di bilancio;
–
conoscenza di strategie e processi moderni in materia di risorse umane;
–
conoscenza di strategie e processi moderni in materia di tecnologie dell’informazione».
77
Per contro, gli ultimi quattro criteri, menzionati al precedente punto 3, non sono stati presi in considerazione nel contesto di questa seconda fase, ma in quello della terza fase, ossia durante il colloquio con i soli candidati selezionati.
78
La censura del ricorrente, secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe rispettato l’IMI in quanto solo otto criteri sarebbero stati presi in considerazione al momento dell’esame delle candidature in base ai curriculum vitae dei candidati, non può essere accolta.
79
Infatti, come risulta dalla nota del 13 maggio 2015 e dalla decisione impugnata, tutti i criteri menzionati nell’IMI sono stati presi in considerazione nel contesto della procedura di selezione e nel corso di tale procedura non è stato preso in considerazione nessun criterio diverso da quelli menzionati nell’IMI.
80
Il fatto che i primi otto criteri enunciati al precedente punto 3 siano stati presi in considerazione nella seconda fase e che gli ultimi quattro lo siano stati nel contesto dei colloqui, rientra nel potere discrezionale del [OSCURATO:PERSONA], il quale poteva quindi liberamente, nel silenzio dell’IMI, determinare la fase in cui tali criteri dovevano essere presi in considerazione.
81
Inoltre, occorre constatare che gli ultimi quattro criteri, vale a dire le «eccellenti capacità di comunicazione, relazionali e di motivazione del personale», il «forte impegno a favore di un’Unione che ascolta i cittadini», il «forte impegno a favore della visione e della strategia della [OSCURATO:PERSONA]» e la «capacità di comunicare in modo efficace in inglese e in francese[, l]a conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione [che costituisce] un titolo preferenziale», sono criteri che si prestano, naturalmente, a essere verificati nel corso dei colloqui.
82
Infatti, è nel contesto dei colloqui che il [OSCURATO:PERSONA] può rendersi conto, in considerazione delle domande poste e delle risposte formulate dai candidati, in particolare, dell’impegno di questi ultimi a favore di un’Unione che ascolta i cittadini o a favore della visione e della strategia del [OSCURATO:PERSONA] nonché della capacità di comunicare in inglese, in francese o in qualsiasi altra lingua dell’Unione.
83
Peraltro, per quanto riguarda la censura del ricorrente nei confronti del coefficiente di ponderazione applicato ai diversi criteri, poiché i primi cinque criteri sono valutati su base 10 e gli ultimi tre su base 5, è giocoforza constatare che, tenuto conto del silenzio, a questo riguardo, dell’IMI, il [OSCURATO:PERSONA] poteva liberamente attribuire a tali criteri dei coefficienti di ponderazione differenti, il che rientra nell’ampio potere discrezionale che gli è riconosciuto dalla giurisprudenza (sentenza del 16 maggio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑281/11 P
,
EU:T:2013:252
, punto
123
; v. anche, in tal senso, sentenza del 19 aprile 1988, Santarelli/[OSCURATO:PERSONA],
149/86
,
EU:C:1988:179
, punto
10
).
84
Risulta da quanto precede che il ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova né alcun indizio inteso a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestato la pur minima volontà deliberata di escludere la sua candidatura in favore di quella di G. (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/[OSCURATO:PERSONA],
T‑173/99
,
EU:T:2000:142
, punto
121
).
85
Ne consegue che la prima e la seconda censura devono essere respinte.
2)
Sulla terza censura, vertente sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato la valutazione sulla base di criteri che non erano in alcun modo previsti dall’IMI
86
In primo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver chiesto ai candidati partecipanti al secondo turno dei colloqui di fornire referenze personali, requisito che non sarebbe in alcun modo presente tra i criteri di selezione.
87
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che tale censura è inoperante nella misura in cui la domanda del ricorrente è stata respinta in una fase precedente a quella dei colloqui, di modo che l’eventuale presa in considerazione delle referenze non può avergli cagionato un danno. Inoltre, come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, tale requisito è stato formulato solo per quanto riguarda la candidata G. alla fine della procedura di assunzione.
88
In ogni caso, si deve rilevare che il ricorrente stesso ha menzionato nel suo curriculum vitae, i nomi delle persone che potevano raccomandare la sua candidatura.
89
In secondo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver concesso un vantaggio comparativo ai candidati che avevano lavorato nelle istituzioni che hanno relazioni frequenti con il [OSCURATO:PERSONA], sebbene tale criterio non figuri nell’IMI.
90
[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, scritto, nella decisione impugnata:
«Ho anche dato un vantaggio comparativo ai candidati che hanno lavorato nelle istituzioni che hanno relazioni frequenti con l’istituzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo. Lei ha poca esperienza in tema di [OSCURATO:PERSONA] europeo, mentre altri candidati ne hanno molta di più».
91
A questo proposito, è vero, come sostiene il ricorrente, che il criterio della «frequenza delle relazioni con il [OSCURATO:PERSONA]» non figura, in quanto tale, tra i criteri citati nell’IMI.
92
Tuttavia, occorre constatare che tale criterio può essere collegato a quello della «buona comprensione del ruolo che svolge un mediatore all’interno dell’amministrazione pubblica», come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] in risposta ad un quesito posto dal Tribunale.
93
Pertanto, una persona che abbia avuto rapporti professionali frequenti con il [OSCURATO:PERSONA] europeo sarà naturalmente più informata sui compiti e sulle problematiche proprie di tale funzione rispetto ad una persona che abbia lavorato presso un’istituzione o un organismo dell’Unione che hanno avuto rapporti più distanziati con il [OSCURATO:PERSONA], se non addirittura nessun rapporto professionale.
94
Orbene, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare di aver avuto, nel contesto delle sue attività presso la Corte di giustizia dell’Unione europea, relazioni frequenti con il [OSCURATO:PERSONA].
95
Esso fa soltanto riferimento, a titolo esemplificativo, a tre cause di cui ha avuto conoscenza quando era referendario. Tuttavia, oltre al fatto che la conoscenza di cause non è idonea a dimostrare la frequenza delle relazioni con il [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che, d’altronde, la prima causa ha dato luogo all’ordinanza del 4 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑576/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:370
), con la quale l’impugnazione è stata respinta in quanto in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile, senza che l’impugnazione sia stata notificata al [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda le cause dinanzi al Tribunale, vale a dire le cause che hanno dato luogo alla sentenza del 24 settembre 2008, M/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑412/05
, non pubblicata,
EU:T:2008:397
), e all’ordinanza del 5 settembre 2006, O’Loughlin/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑144/06
, non pubblicata,
EU:T:2006:237
), esse provengono dal Tribunale, presso il quale il ricorrente non ha esercitato la funzione di referendario. In ogni caso, per quanto riguarda la causa che ha dato luogo all’ordinanza del 5 settembre 2006, O’Loughlin/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
T‑144/06
, non pubblicata,
EU:T:2006:237
), neanche questa è stata notificata al [OSCURATO:PERSONA], perché il ricorso è stato respinto dal Tribunale per irricevibilità e incompetenza manifeste. Inoltre, occorre constatare che il fatto di lavorare su fascicoli relativi al [OSCURATO:PERSONA] non comporta l’esistenza di «relazioni frequenti» con quest’ultimo.
96
[OSCURATO:PERSONA] non ha quindi commesso violazioni della procedura di selezione prendendo in considerazione il fatto che i candidati avessero lavorato in istituzioni con relazioni frequenti con esso.
97
In terzo luogo, il ricorrente fa valere che, nella decisione impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] ha valutato più favorevolmente i candidati che avevano svolto incarichi in un inquadramento superiore rispetto a quelli che avevano svolto incarichi in inquadramenti meno elevati.
98
Il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver considerato, nella decisione impugnata, quanto segue:
«Ho dato un vantaggio comparativo ai candidati che hanno occupato posti di inquadramento superiore rispetto ai candidati che hanno occupato posti di inquadramento meno elevato. Lei è stato capo unità, mentre diversi altri candidati hanno occupato posti di direttore».
99
A questo proposito, si deve constatare che il posto di segretario generale presso il [OSCURATO:PERSONA], che è il posto di inquadramento superiore più elevato all’interno dell’ufficio del [OSCURATO:PERSONA], richiede incontestabilmente qualità dirigenziali, di modo che non è errato, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], attribuire importanza ai candidati che hanno già occupato posti di inquadramento superiore.
100
In ogni caso, risulta dal curriculum vitae di G. che anch’essa era capo unità e, dunque, non esercitava funzioni direttive, di modo che tale criterio non è stato utilizzato come criterio eliminatorio, ma per valutare le candidature.
101
Anche in questo caso, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] non ha violato la procedura di selezione nel prendere in considerazione il fatto che i candidati avevano esercitato funzioni di inquadramento superiore.
102
In quarto luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avere, nel contesto dei colloqui, preso in considerazione il criterio dell’«impressione complessiva», che non comparerebbe nell’IMI.
103
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che tale censura è inoperante nella misura in cui la domanda del ricorrente è stata respinta in una fase precedente a quella dei colloqui, sicché l’eventuale presa in considerazione di un’«impressione complessiva», intervenuta soltanto nella fase dei colloqui, non può avergli cagionato un danno.
104
In ogni caso, tale criterio deve essere inteso come una sintesi della prestazione dei candidati in considerazione di tutti gli altri criteri e non come un criterio nuovo o indipendente.
105
Ne consegue che la terza censura dev’essere integralmente respinta in quanto in parte inoperante e in parte infondata.
3)
Sulla quarta censura, vertente sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto di non aver tenuto conto del parere del comitato consultivo da esso stesso istituito nell’IMI e di aver commesso irregolarità nella valutazione del ricorrente
106
Il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, di non aver preso in considerazione il parere del comitato consultivo che egli aveva nondimeno istituito, in quanto non conosceva la graduatoria dei candidati redatta da detto comitato al momento in cui ha convocato otto di essi per un colloquio, violando in tal modo il suo obbligo di tenere conto di tale parere e, in secondo luogo, di aver commesso irregolarità nella valutazione del ricorrente.
107
[OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, scritto, nella decisione impugnata:
«Tramite il mio capo di gabinetto, il [comitato consultivo] mi ha quindi trasmesso un elenco dei 12 migliori candidati in ordine alfabetico (…) Sulla base delle candidature e degli stessi 8 criteri utilizzati dal [comitato consultivo], io stessa ho scelto gli 8 candidati da invitare a un colloquio il 17 aprile 2015 e ho comunicato la mia scelta rispondendo al messaggio di posta elettronica del mio capo di gabinetto. Ho scelto di invitare solo 8 candidati perché la mia valutazione delle candidature mi ha portata a ritenere che gli altri candidati inclusi nell’elenco non presentassero i requisiti per essere assunti sul posto vacante. Tengo a sottolineare che la mia valutazione comparativa è effettuata indipendentemente dalla graduatoria e dai punteggi assegnati dal [comitato consultivo]. Non ritengo che tale graduatoria fosse per me vincolante nel momento in cui ho proceduto alla selezione dei candidati che intendevo ricevere per un colloquio».
108
Risulta quindi chiaramente da tale risposta che il [OSCURATO:PERSONA] si è basato sulle proprie valutazioni in merito ai dodici candidati proposti dal comitato consultivo nell’elenco redatto in ordine alfabetico, ma non sui punteggi che detto comitato aveva attribuito a ciascuno di questi dodici candidati né sulla graduatoria elaborata da tale comitato.
109
[OSCURATO:PERSONA] indica, nel suo controricorso, di avere «di fatto» agito conformemente al parere del comitato consultivo e precisa di non aver «adottato la sua scelta limitandosi ad approvare un elenco redatto per ordine di merito».
110
A tale riguardo occorre ricordare che, quando un’istituzione, un organo o un organismo istituisce al proprio interno un comitato consultivo non contemplato dallo Statuto allo scopo di ottenere un parere, a proposito della nomina a determinati posti, sulla preparazione e sull’idoneità dei candidati con riguardo ai requisiti stabiliti, tale misura è intesa a garantire alla stessa istituzione, organo o organismo, in quanto APN, una migliore base per lo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Ne consegue che il parere espresso da tale comitato sotto forma di raccomandazione al fine di un colloquio deve, purché detto comitato emetta effettivamente una tale raccomandazione, costituire parte integrante degli elementi sui quali l’APN è tenuta a basare la sua valutazione dei meriti dei funzionari, anche se ritiene di doversene discostare (v., in tal senso, sentenze del 9 luglio 1987, Hochbaum e Rawes/[OSCURATO:PERSONA],
44/85, 77/85, 294/85 e 295/85
,
EU:C:1987:348
, punti
16
e
17
; del 30 gennaio 1992, Schönherr/CES,
T‑25/90
,
EU:T:1992:8
, punti
27
e
28
, e del 18 settembre 2003, Pappas/Comitato delle regioni,
T‑73/01
,
EU:T:2003:237
, punto
60
).
111
All’udienza, in risposta a un quesito posto dal Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che, contrariamente a quanto era stato indicato nel messaggio di posta elettronica del 10 aprile 2015 che informava il ricorrente che il comitato consultivo aveva deciso di non raccomandare la sua candidatura per il colloquio, il comitato consultivo, al contrario, aveva selezionato dodici candidati, tra cui il ricorrente, per il colloquio. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto di essere stata lei stessa ad aver deciso di convocare per i colloqui solo otto di questi dodici candidati, tra i quali la signora G., escludendo il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia precisato che si era trattato di una negligenza.
112
È pacifico che, nel caso di specie, l’IMI ha previsto, al punto 7, che un comitato consultivo avrebbe assistito il [OSCURATO:PERSONA], proposto un elenco di candidati da invitare a un colloquio e avrebbe potuto raccomandare di limitare il numero di candidati ammissibili a detto colloquio. Era anche previsto che il [OSCURATO:PERSONA] poteva decidere di invitare ai colloqui solo alcuni dei candidati presenti nell’elenco raccomandato dal comitato consultivo.
113
È altresì pacifico che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato a un colloquio otto candidati sui dodici proposti dal comitato consultivo, senza aver avuto conoscenza, al momento dell’invito, dei punteggi e dei meriti attribuiti a ciascun candidato da detto comitato, in quanto conosceva soltanto l’elenco in ordine alfabetico dei predetti candidati. Si evince tuttavia dai fatti che il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato gli stessi primi sette candidati raccomandati dal comitato consultivo. Per contro, l’ottavo candidato invitato dal [OSCURATO:PERSONA] figurava in nona posizione ex aequo con il ricorrente. Né l’ottavo candidato nell’elenco in ordine di merito, redatto dal comitato consultivo, né il ricorrente sono stati invitati ad un colloquio.
114
Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] ha seguito il parere del comitato consultivo, in quanto ha convocato ai colloqui soltanto i candidati proposti da tale comitato nell’elenco in ordine alfabetico che gli è stato inviato il 9 aprile 2015. Tuttavia, non convocando l’ottavo candidato in ordine di merito nell’elenco del comitato consultivo, ma il nono di tale elenco, il [OSCURATO:PERSONA] non ha seguito il parere emesso dal comitato consultivo.
115
In primo luogo, si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato di avere avuto conoscenza della graduatoria solo dopo aver convocato gli otto candidati selezionati per il colloquio. Tale affermazione non è stata contestata dal ricorrente, pertanto il [OSCURATO:PERSONA] ha convocato ai colloqui solo i candidati presenti nell’elenco compilato dal comitato consultivo. Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non si è discostato dall’elenco alfabetico.
116
In secondo luogo, si deve rilevare che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sostiene che non era tenuto alla mera approvazione di un elenco redatto in ordine di merito.
117
Occorre quindi stabilire se, nelle circostanze del caso di specie, discostandosi dalla graduatoria per ordine di merito contenuta nel parere elaborato dal comitato consultivo, il [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso un errore tale da viziare la procedura in modo da arrecare pregiudizio al ricorrente.
118
Occorre constatare che, in considerazione della natura puramente consultiva del parere, il [OSCURATO:PERSONA] poteva discostarsene, in quanto indicasse la ragione per cui decideva di seguire un ordine diverso da quello stabilito dal comitato consultivo (v. la giurisprudenza citata al superiore punto 110).
119
A tale riguardo, il [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione le candidature dei primi sette candidati dell’elenco in ordine di merito redatto dal comitato consultivo, ma ha convocato per un colloquio non l’ottavo candidato proposto dal suddetto comitato, ma quello indicato in nona posizione, fermo restando che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva conoscenza, a tale data, della graduatoria di merito.
120
Nella decisione impugnata il [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato di aver scelto di invitare solo tali otto candidati perché la sua valutazione l’aveva portato a ritenere che gli altri candidati inclusi nell’elenco non presentassero i requisiti per essere assunti sul posto vacante.
121
Occorre constatare che il [OSCURATO:PERSONA] ha convocato ai colloqui soltanto i candidati che figuravano nell’elenco compilato dal comitato consultivo. Inoltre, considerata la procedura prevista nell’IMI (v. supra, punto 112), il [OSCURATO:PERSONA] non era tenuto alla mera approvazione di un elenco redatto in ordine di merito e non era inappropriato non invitare i candidati inclusi nell’elenco che, a suo parere, non presentavano i requisiti per essere assunti al posto vacante.
122
Ne consegue che, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non abbia preso in considerazione l’ordine stabilito dal comitato consultivo, tale constatazione non può condurre all’annullamento della decisione impugnata.
123
Infatti, anche se il [OSCURATO:PERSONA] avesse seguito l’ordine di graduatoria figurante nell’elenco redatto dal suddetto comitato, non è il ricorrente, bensì il candidato classificatosi ottavo che sarebbe stato convocato, mentre il nono nell’elenco, classificatosi ex aequo con il ricorrente non sarebbe stato convocato.
124
Da quanto precede risulta che la quarta censura deve essere respinta, così come il primo motivo nel suo insieme.
b)
Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione
125
Il ricorrente fa valere, in primo luogo, che il [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato in modo arbitrario il suo curriculum vitae, in quanto, nel momento in cui ha presentato la sua candidatura, egli era referendario e non capo unità. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione.
126
A tale riguardo, è sufficiente rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto altro che ricordare, nella decisione impugnata, che il ricorrente era stato «capo unità» e non «direttore», come altri candidati. [OSCURATO:PERSONA] non ha invece sostenuto che il ricorrente occupava il posto di referendario al momento della sua candidatura.
127
Ne consegue che tale censura è infondata in fatto.
128
Inoltre, da una parte, è vero, come risulta dal curriculum vitae del ricorrente, che quest’ultimo, nel corso della sua carriera, è stato «capo unità».
129
Dall’altro lato, per quanto riguarda le funzioni di referendario presso il gabinetto del presidente della Corte, risulta dal curriculum vitae del ricorrente che egli aveva il compito, nell’ambito di tale gabinetto, di «seguire gli incidenti processuali, preparare l’assegnazione delle cause in entrata, seguire la giurisprudenza della Grande Sezione, seguire l’attività amministrativa dell’istituzione [e] partecipare ai comitati per conto del Presidente». Per quanto riguarda il rapporto informativo del ricorrente del 27 marzo 2015, esso contiene come descrizione delle funzioni corrispondenti al posto del funzionario in esame le seguenti indicazioni: «Referendario (addetto in particolare agli affari amministrativi, al seguito degli incidenti processuali fino all’assegnazione delle cause e, in via accessoria, al seguito della giurisprudenza della Grande Sezione)».
130
Ne consegue che il [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso, a tale riguardo, alcun errore manifesto di valutazione.
131
Il ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il punteggio che ha ottenuto ai sensi del criterio di valutazione relativo alla buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione dell’Unione avrebbe dovuto essere più elevato rispetto a quello ottenuto da G.
132
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, spetta all’APN valutare se il candidato possieda i requisiti prescritti dall’avviso di posto vacante e questa valutazione può essere impugnata solo per errore manifesto. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all’APN nel controllare le valutazioni di quest’ultima relative alle qualità professionali dei candidati, salvo constatare un errore manifesto di valutazione (sentenza del 13 dicembre 1990, Kalavros/Corte di giustizia,
T‑160/89 e T‑161/89
,
EU:T:1990:86
, punto
29
; v., in tal senso, sentenza del 30 maggio 1984, Picciolo/Parlamento,
111/83
,
EU:C:1984:200
, punto
16
).
133
In primo luogo, risulta dall’IMI che le funzioni del segretario generale sono definite come segue:
«Il [s]egretario generale è responsabile della gestione generale dell’ufficio e dell’attuazione della strategia della [OSCURATO:PERSONA]. Riferisce direttamente a lei e dirige il suo gruppo direttivo. Lavora in stretta collaborazione con il gabinetto della [OSCURATO:PERSONA] e rappresenta l’ufficio all’esterno».
134
Per quanto riguarda la «buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione dell’Unione», si deve constatare che dal curriculum vitae di G., fatta eccezione per varie attività svolte come giornalista, risulta che G. ha svolto varie funzioni nell’ambito della [OSCURATO:PERSONA], quali portavoce presso il membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della salute e della tutela dei consumatori (1999-2004), consigliere in materia di strategia di comunicazione presso un vicepresidente della [OSCURATO:PERSONA] (2004-2006), assistente di un direttore generale della direzione generale (DG) «Comunicazione» della [OSCURATO:PERSONA] (2006-2007), capo unità in materia di risorse umane e di tecnologie dell’informazione presso la DG «Giustizia» della [OSCURATO:PERSONA] (2007-2011) e capo unità presso il direttore generale per gli affari marittimi e la pesca (dal 2011).
135
Considerando le diverse esperienze acquisite in diversi servizi della [OSCURATO:PERSONA], occorre concludere che il comitato consultivo non ha commesso un errore manifesto di valutazione attribuendo un punteggio molto elevato a G. Il fatto che G. non sia laureata in giurisprudenza non può, in virtù della sua esperienza diversificata, dimostrare che il comitato consultivo abbia commesso un errore manifesto di valutazione.
136
D’altronde, la «buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione [dell’Unione]» deve essere esaminata non già autonomamente, ma rispetto alle funzioni descritte dall’IMI, che sono incentrate sulla strategia del [OSCURATO:PERSONA] e la direzione della sua squadra, con la conseguenza che si deve considerare che il candidato ricercato non è uno specialista del diritto dell’Unione, bensì un soggetto che ha rivestito diversi incarichi in vari settori di attività.
137
Per quanto riguarda la censura del ricorrente secondo la quale il [OSCURATO:PERSONA] non poteva sostenere che egli non avesse «alcuna esperienza pratica in materia di gestione delle risorse umane», occorre rilevare che il [OSCURATO:PERSONA] ha scritto nella decisione impugnata:
«Ho anche dato un vantaggio comparativo ai candidati che hanno avuto un’esperienza pratica nel settore delle risorse umane, in particolare tramite l’attuazione di operazioni di ristrutturazione di entità organizzative. Mentre alcuni candidati avevano una grande esperienza nel settore, lei non ne ha».
138
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto ritenuto che, contrariamente ad altri candidati, il ricorrente non disponesse di molta esperienza pratica in materia di gestione delle risorse umane, in particolare in materia di ristrutturazioni, e non, come sostiene il ricorrente, che non avesse alcuna esperienza in materia.
139
Orbene, il ricorrente non ha affatto sostenuto di aver acquisito un’esperienza in materia di ristrutturazioni, di modo che tale censura dev’essere respinta.
140
Inoltre, il ricorrente sostiene, in particolare, che le sue funzioni di capo dell’unità «Diritti statutari, affari sociali e sanitari, condizioni di lavoro» riguardavano, essenzialmente, la gestione delle risorse umane.
141
A tale proposito, risulta dal curriculum vitae del ricorrente che le sue principali attività e responsabilità comprendevano la «gestione dei diritti statutari del personale della Corte, [il] coordinamento delle azioni sociali, [la] vigilanza amministrativa del servizio sanitario», la «gestione dei diritti dei membri dell’istituzione derivanti dallo statuto della Corte e del trattamento economico dei membri», il ruolo di «presidente del comitato preparatorio per gli affari sociali presso il [collegio dei capi dell’amministrazione] (fino al 2013)», di «membro del comitato preparatorio per le questioni statutarie», di «ex presidente del comitato di gestione del centro polivalente per l’infanzia», di «presidente del [comitato di gestione dell’assicurazione malattia]» e di «membro supplente del comitato dello statuto».
142
Se è vero che tali attività presentano un collegamento con la «gestione delle risorse umane», esse non riguardano tuttavia direttamente le strategie o le organizzazioni delle diverse risorse umane, né, in particolare, l’attuazione di ristrutturazioni di entità organizzative.
143
Per quanto riguarda il fatto che le funzioni di referendario presso il gabinetto del presidente della Corte, «oltre a quelle connesse con l’attività giurisdizionale della Corte, si estend[erebbero] soprattutto alla supervisione del funzionamento amministrativo della Corte per conto del Presidente della Corte, che comprend[erebbe] le questioni relative al personale (compresi gli aspetti relativi alla riduzione del personale), la preparazione del bilancio, l’organizzazione informatica della Corte, le infrastrutture e, più in generale, il funzionamento dell’amministrazione», si deve constatare che l’insieme di tali attività non figura nel curriculum vitae del ricorrente, che ha soltanto citato, come è già stato indicato al precedente punto 129, il seguito degli incidenti processuali, la preparazione dell’assegnazione delle cause in gestione, il seguito della giurisprudenza della Grande Sezione, il seguito dell’attività amministrativa dell’istituzione e la partecipazione ai comitati per conto del presidente della Corte. Esse non figurano neppure nei rapporti informativi del ricorrente elaborati il 17 marzo 2015 (periodi dal 1
o
gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 e dal 1
o
gennaio 2013 al 31 dicembre 2013) e il 27 marzo 2015 (periodi dal 1
o
gennaio 2014 al 31 dicembre 2014). Nei primi due rapporti, le funzioni del ricorrente descritte sono «capo dell’unità “Diritti statutari, affari sociali e sanitari, condizioni di lavoro”» e, nell’ultima relazione, «referendario (addetto in particolare agli affari amministrativi, al seguito degli incidenti processuali fino all’assegnazione delle cause e, in via accessoria, al seguito della giurisprudenza della Grande Sezione)».
144
Ne consegue che non si può addebitare al [OSCURATO:PERSONA] di aver commesso un errore manifesto di valutazione.
145
Infine, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver ritenuto che disponeva di conoscenze e di un’esperienza obsolete nel settore delle tecnologie dell’informazione.
146
[OSCURATO:PERSONA] ha scritto, nella decisione impugnata:
«Ho dato un vantaggio comparativo ai candidati che avevano un’esperienza recente nel settore dell’informatica negli ultimi dieci anni (si tratta di un settore in costante evoluzione e in cui gli sviluppi sono rapidi, pertanto un’esperienza precedente è meno rilevante nel contesto delle sfide odierne). Lei non ha avuto esperienza nel settore dell’informatica negli ultimi dieci anni, laddove un’esperienza nel settore dell’informatica in un passato meno recente è meno pertinente per le esigenze attuali della mia istituzione».
147
Anche se il ricorrente sostiene di avere partecipato a varie iniziative di formazione in seno alla Corte, egli non contesta il fatto che le sue funzioni si riferivano alle tecnologie dell’informazione dal 1981 al 2007.
148
A questo proposito, da un lato, non si può negare che il settore dell’informatica è un settore in cui l’evoluzione è estremamente rapida, di modo che l’esperienza acquisita in un periodo distante è meno rilevante di quella acquisita di recente.
149
D’altro canto, anche se il ricorrente ritiene che la sua esperienza si sia estesa fino al 2007, si deve constatare che l’attività di referendario di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 2005 al 2007 non può essere considerata rientrante nelle attività connesse alle tecnologie dell’informazione.
150
[OSCURATO:PERSONA] non ha quindi commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che l’esperienza del ricorrente in materia di tecnologie dell’informazione fosse obsoleta e meno rilevante rispetto a esperienze che siano state recentemente acquisite.
151
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il secondo motivo dev’essere respinto.
c)
Sul terzo motivo, relativo alla violazione del principio della parità di trattamento
152
In primo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver valutato in modo arbitrario e al termine di uno sviamento della procedura che egli stesso aveva stabilito nell’IMI le referenze prodotte da ciascuno dei candidati. Nella misura in cui le referenze sarebbero state prese in considerazione solo per i tre candidati invitati all’ultimo colloquio, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento.
153
Come è stato ricordato supra al punto 75, il [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere discrezionale per condurre i propri lavori, di modo che spetta ad esso, quando, come nel caso di specie, l’IMI non precisa il metodo di presa in considerazione di ciascuno dei criteri di valutazione, procedere alla loro determinazione (v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento,
T‑115/89
,
EU:T:1990:84
, punto
53
, e del 14 luglio 1995, Pimley-Smith/[OSCURATO:PERSONA],
T‑291/94
,
EU:T:1995:142
, punto
48
).
154
Occorre rilevare che, come precisato dal [OSCURATO:PERSONA] in udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, l’obbligo di produrre referenze è stato formulato solo per quanto riguarda la candidata G. alla fine della procedura di assunzione.
155
Pertanto, è sufficiente, in ogni caso, constatare che tale censura è inoperante nella misura in cui la candidatura del ricorrente è stata respinta in una fase precedente a quella dei colloqui, sicché l’eventuale presa in considerazione delle referenze non può avergli cagionato un danno (v. supra punto 87).
156
In secondo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il principio della parità di trattamento avendo modificato i criteri di selezione nel corso della procedura di selezione, in violazione del quadro regolamentare da lui stesso stabilito. [OSCURATO:PERSONA], il criterio relativo alla «buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione europee» sarebbe stato esaminato in modo non obiettivo e quello relativo alla «conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione» sarebbe stato esaminato solo nei confronti degli otto candidati invitati ad un colloquio.
157
Occorre constatare che tali due censure si confondono con le prime due censure formulate nell’ambito del primo motivo, di modo che esse devono essere respinte per gli stessi motivi di cui ai precedenti punti da 73 a 83 e da 131 a 136.
158
Per quanto riguarda più specificamente la censura relativa al criterio della «buona conoscenza delle attività, delle istituzioni e della legislazione europee», che sarebbe stato esaminato in modo non obiettivo da parte del il [OSCURATO:PERSONA], occorre parimenti constatare che, in ogni caso, il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali tale criterio sarebbe stato esaminato in modo non obiettivo, di modo che, a condizione che tale censura non si confonda con altre censure dedotte dal ricorrente e alle quali il Tribunale ha risposto nell’ambito dei motivi in precedenza esaminati, essa deve essere respinta in quanto irricevibile. Infatti, il mero enunciato di tale censura non consente al Tribunale di individuare la vera natura della censura dedotta.
159
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il terzo motivo deve essere respinto.
d)
Sul quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione
160
Nell’ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere due censure.
161
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di buona amministrazione impone all’autorità competente di applicare correttamente le norme (sentenze del 14 giugno 1988, Christianos/Corte di giustizia,
33/87
,
EU:C:1988:300
, punto
23
, e del 18 settembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento,
T‑47/05
,
EU:T:2008:384
, punto
159
).
162
In primo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di averlo escluso dalla fase dei colloqui senza alcuna motivazione, mentre la domanda di riesame doveva essere motivata e depositata in tempi brevi, impedendogli così di presentare un ricorso amministrativo efficace. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe così violato il principio di buona amministrazione.
163
A tale riguardo, occorre constatare che, anche se il [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al ricorrente soltanto che, nonostante i suoi meriti, egli non era stato convocato per un colloquio, quest’ultimo non ha chiesto al [OSCURATO:PERSONA] ulteriori chiarimenti per poter presentare una domanda di riesame.
164
In tali circostanze, il ricorrente non può lamentare una cattiva amministrazione, dato che egli stesso si è astenuto dal chiedere all’amministrazione precisazioni e non ha neppure chiesto la proroga del termine per presentare una domanda di riesame in attesa delle precisazioni.
165
In secondo luogo, il ricorrente contesta al [OSCURATO:PERSONA] di avergli fornito informazioni poco chiare, incoerenti e errate.
166
Su questo punto è vero che il [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente riconosciuto, nella decisione impugnata, che alcune delle informazioni che erano state fornite al ricorrente erano errate o inesatte, di guisa da averlo probabilmente incoraggiato a presentare un reclamo.
167
Tuttavia, occorre constatare che tali inesattezze non possono rendere la decisione impugnata illegittima, in quanto è proprio in sede di risposta ai reclami del ricorrente che tale rettifica è stata effettuata (v., in tal senso, sentenza del 25 maggio 2000, Elkaïm e Mazuel/[OSCURATO:PERSONA],
T‑173/99
,
EU:T:2000:142
, punto
103
).
168
Il quarto motivo deve, pertanto, essere respinto.
169
Ne consegue che la domanda di annullamento della decisione impugnata dev’essere respinta, senza che occorra prendere in considerazione l’allegato D 1 della controreplica. Non vi è quindi luogo a statuire sulla domanda del ricorrente del 7 aprile 2017, menzionata al punto 37 supra.
2.
Sulla domanda di risarcimento
170
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata gli ha causato un danno materiale e morale.
171
Secondo una costante giurisprudenza, se una domanda risarcitoria presenta uno stretto nesso con una domanda di annullamento, il rigetto di quest’ultima, in quanto irricevibile o in quanto infondata, comporta altresì il rigetto della domanda risarcitoria (v. sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento,
T‑214/02
,
EU:T:2003:254
, punto
43
e giurisprudenza ivi citata).
172
Nella fattispecie, dato che esiste uno stretto legame tra la domanda di annullamento e la domanda di risarcimento danni, e la domanda di annullamento è stata respinta, la domanda di risarcimento deve essere di conseguenza parimenti respinta.
173
Risulta dall’insieme di quanto precede che il ricorso deve essere integralmente respinto.
V.
Sulle spese
174
Ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può, in via eccezionale, per ragioni di equità, decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo.
175
Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale, da un lato, rileva che il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso una negligenza che esso stesso ha riconosciuto, indicando erroneamente al ricorrente che la sua candidatura non era stata raccomandata per il colloquio e, dall’altro, considera che il [OSCURATO:PERSONA] non ha precisato al ricorrente le ragioni dettagliate per le quali non aveva seguito l’elenco dei candidati in ordine di merito che gli era stato presentato dal comitato consultivo da esso nondimeno istituito.
176
In tali condizioni, la presente procedura può essere considerata in parte causata dal comportamento del [OSCURATO:PERSONA].
177
Siffatte circostanze costituiscono un motivo eccezionale che giustifica che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] europeo sono condannati a sopportare ciascuno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2018.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il greco.