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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09777/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso, la memoria difensiva ed il provvedimento impugnato.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l' applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 12 aprile 2012 (per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 100, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 20 giugno 2008 e 20 dicembre 2009), b) sentenza del Tribunale di Modena del 20 febbraio 2018 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 5 maggio 2011); c) sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 marzo 2022 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 10 dicembre 2013); Rilevato che, quanto all'illecito fiscale, la Corte di appello ha ritenuto che la contiguità temporale tra quest'ultimo e il delitto di cui alla sentenza sub b) non fosse sufficiente al fine di ravvisare il medesimo disegno criminoso, giacché, oltre a riguardare due distinte società operanti in settori commerciali diversi, si trattava di condotte caratterizzate da un diverso modus operandi; Considerato poi che, in ordine ai reati fallimentari, il giudice dell'esecuzione ha posto l'accento sulla distanza temporale di commissione degli illeciti, che induceva a ritenere come il condannato non potesse avere programmato, al momento della prima condotta di distrazione in favore della società Ediltech, di drenare i beni di quest'ultima in favore di un'altra società a lui estranea; Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. .270074);Rilevato che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi proc:essuali, rispetto a quella coerentemente svolta nell'ordinanza impugnata per escludere il vincolo della continuazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva ed il provvedimento impugnato. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per l' applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: a) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena del 12 aprile 2012 (per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 100, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 20 giugno 2008 e 20 dicembre 2009), b) sentenza del Tribunale di Modena del 20 febbraio 2018 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 5 maggio 2011); c) sentenza della Corte d'appello di Bologna del 25 marzo 2022 (per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, commesso in Modena in data 10 dicembre 2013); Rilevato che, quanto all'illecito fiscale, la Corte di appello ha ritenuto che la contiguità temporale tra quest'ultimo e il delitto di cui alla sentenza sub b) non fosse sufficiente al fine di ravvisare il medesimo disegno criminoso, giacché, oltre a riguardare due distinte società operanti in settori commerciali diversi, si trattava di condotte caratterizzate da un diverso modus operandi; Considerato poi che, in ordine ai reati fallimentari, il giudice dell'esecuzione ha posto l'accento sulla distanza temporale di commissione degli illeciti, che induceva a ritenere come il condannato non potesse avere programmato, al momento della prima condotta di distrazione in favore della società Ediltech, di drenare i beni di quest'ultima in favore di un'altra società a lui estranea; Ritenuto, infatti, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 - dep. 08/06/2017, Gargiulo, Rv. .270074);Rilevato che le censure del ricorrente sono manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi proc:essuali, rispetto a quella coerentemente svolta nell'ordinanza impugnata per escludere il vincolo della continuazione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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