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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37572/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19237/2025 - Udienza del 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha riformato il trattamento sanzionatorio inflitto alla ricorrente per il reato di atti persecutori, ferme le statuizioni civili.

Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso — che lamentano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per l'asserita insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di atti persecutori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del reato ascrittole in quello di minaccia ex art. 612 cod. pen. e/o molestia ex art. 660 cod. pen. - sono tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Che, invero, la Corte di merito ha già offerto una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo (cfr. 2 della sentenza impugnata) che dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) del reato di atti persecutori, sì da non prestare il fianco alle critiche della parte.

La Corte di merito ha, infatti, valorizzato in maniera chiara ed univoca l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute credibili e veritiere, trovando esse riscontro tanto nella loro intrinseca linearità, quanto nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni (in particolare del teste Prince), nonché nella copiosa documentazione acquisita in atti.

Ne discende ch le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità.

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla asserita inutilizzabilità della trascrizione della conversazione registrata dalla persona offesa per incompletezza della traduzione dal bulgaro all'italiano - è manifestamente infondato, in quanto denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali.

Nel caso in esame, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento, in maniera assolutamente prevalente, sulle dichiarazioni della p.o. raccolte nel pieno contraddittorio delle parti, e non già sulla trascrizione della conversazione, come invece asserito dalla difesa.

Inoltre, quand'anche si volesse ipotizzare un'inutilizzabilità della trascrizione, la difesa non ha comunque illustrato la decisività dell'elemento probatorio che assume essere inutilizzabile nell'ambito dell'economia complessiva della motivazione, contravvenendo agli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Rilevato che dall'esito odierno non discende altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, perché la memoria nell'interesse di quest'ultima è stata depositata senza il rispetto del termine di legge di cui all'art. 611 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 19237/2025 - Udienza del 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce, che, in parziale riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha riformato il trattamento sanzionatorio inflitto alla ricorrente per il reato di atti persecutori, ferme le statuizioni civili. Rilevato che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso — che lamentano rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per l'asserita insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di atti persecutori; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità della ricorrente per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di atti persecutori; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa riqualificazione del reato ascrittole in quello di minaccia ex art. 612 cod. pen. e/o molestia ex art. 660 cod. pen. - sono tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Che, invero, la Corte di merito ha già offerto una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza sia dell'elemento oggettivo (cfr. 2 della sentenza impugnata) che dell'elemento soggettivo (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) del reato di atti persecutori, sì da non prestare il fianco alle critiche della parte. La Corte di merito ha, infatti, valorizzato in maniera chiara ed univoca l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute credibili e veritiere, trovando esse riscontro tanto nella loro intrinseca linearità, quanto nelle dichiarazioni rese dagli altri testimoni (in particolare del teste Prince), nonché nella copiosa documentazione acquisita in atti. Ne discende ch le censure articolate con il ricorso si risolvono, all'evidenza, in mere doglianze in fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio, attività che esula dai poteri del giudice di legittimità. Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione quanto alla asserita inutilizzabilità della trascrizione della conversazione registrata dalla persona offesa per incompletezza della traduzione dal bulgaro all'italiano - è manifestamente infondato, in quanto denunzia una violazione di norme smentita dagli atti processuali. Nel caso in esame, infatti, la Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento, in maniera assolutamente prevalente, sulle dichiarazioni della p.o. raccolte nel pieno contraddittorio delle parti, e non già sulla trascrizione della conversazione, come invece asserito dalla difesa. Inoltre, quand'anche si volesse ipotizzare un'inutilizzabilità della trascrizione, la difesa non ha comunque illustrato la decisività dell'elemento probatorio che assume essere inutilizzabile nell'ambito dell'economia complessiva della motivazione, contravvenendo agli insegnamenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416) secondo cui, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (in termini, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254108). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Rilevato che dall'esito odierno non discende altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, perché la memoria nell'interesse di quest'ultima è stata depositata senza il rispetto del termine di legge di cui all'art. 611 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sul
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