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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 23091/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione, per il delitto di furto tentato (capo 1) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i rimanti delitti di tentato furto (capi 2, 3, 4, 5)ì; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 3 marzo 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 11 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);¦ considerato che: - il primo motivo e il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - sono del tutto privi di specificità, poiché contengono enunciati assertivi inidonei a rappresentare una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), - il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen.-, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento della prova e un'alternativa ricostruzione del fatto senza denunciarne il travisamento e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti, per intervenuta prescrizione, per il delitto di furto tentato (capo 1) e ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per i rimanti delitti di tentato furto (capi 2, 3, 4, 5)ì; premesso che non deve tenersi conto della memoria depositata, nell'interesse dell'imputato, il 3 marzo 2026 e, dunque, quando era già spirato il termine di quindici giorni (da computarsi interi e liberi, con esclusione sia del dies a quo, sia del dies ad quem) prima dell'udienza del giorno 11 marzo 2026, posto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 - 01; cfr. Sez. 3, Ord. n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01; Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 - 01; Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01);¦ considerato che: - il primo motivo e il terzo motivo di ricorso - che denuncia vizio di motivazione, rispettivamente in ordine all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio - sono del tutto privi di specificità, poiché contengono enunciati assertivi inidonei a rappresentare una rituale censura di legittimità (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), - il secondo motivo - che adduce il vizio di motivazione in relazione all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 54 cod. pen.-, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un diverso apprezzamento della prova e un'alternativa ricostruzione del fatto senza denunciarne il travisamento e senza confrontarsi effettivamente con la motivazione (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e c P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 2
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