CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 15057/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto [ motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito in ordine all'accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla riconoscibilità degli agenti quali pubblici ufficiali evidenziando le inequivoche frasi offensive dirette nei loro confronti, mentre ugualmente reiterativi sono i rilievi in punto di esclusione delle attenuanti generiche e del mancato apprezzamento dell'abuso di sostanze alcoliche quale ragione giustificatrice della condotta dell'imputato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA].119re estensore Il Presidente