CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10806/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 85/RG 35189 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di Sesta Fortunata avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentata a pag. 4 con il richiamo ai plurimi precedenti della ricorrente e del beneficio ottenuto, poco tempo prima del delitto in questa sede contestato, della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen. per altro delitto di evasione, elementi che rendono il reato in questa sede contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] s nsora Il PrA dente