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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21722/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Stato– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco Francesco AlessandroCaruso, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 2564/4/2020 della Commissione tributaria regionaledella Calabria, depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Il Comune di Cosenza impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale,in relazione all’anno d’imposta 2010, era stato recuperato un importocorrispondente a un credito Iva esposto in una dichiarazione integrativapresentata oltre il termine di legge.

In particolare, secondo laprospettazione dell’Ufficio, dal controllo automatizzato della dichiarazionerelativa all’anno 2010 era emerso che il credito Iva, esposto nelladichiarazione integrativa concernente lo stesso anno, derivava a sua voltada una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2009, tuttaviapresentata solo il 26 gennaio 2012, oltre il termine normativamenteprevisto, che, trattandosi di dichiarazione integrativa relativa al 2009,scadeva il 30 settembre 2011.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame evidenziando, insintesi, che la complessità degli accertamenti necessari per verificarel’effettiva sussistenza del credito Iva era incompatibile con il controlloautomatizzato eseguito dall’amministrazione finanziaria, la quale, per ildisconoscimento del credito di cui trattasi, avrebbe dovuto procederetramite l’emissione di un avviso di accertamento, previa puntualericostruzione della contabilità dell’ente locale.Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/20264. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato damemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui il Comune di Cosenza ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per assenza o meraapparenza della motivazione.

Secondo la ricorrente, la CTR ha rigettatol’appello dell’Ufficio limitandosi a fare rinvio alla sentenza di primo grado esenza curarsi di confutare le specifiche censure che a quella sentenza eranostate mosse con l’appello.2. – Il motivo è infondato.2.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n.22232/2016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora,nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e diriconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi giacché lamotivazione della sentenza impugnata è chiara, argomentata e bencomprensibile.

I giudici d’appello, lungi dal limitarsi ad una pedissequaadesione alla decisione di primo grado, hanno affermato che l’ampiezzaNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’attività istruttoria che l’Ufficio avrebbe dovuto espletare per disconoscereil credito Iva esposto nella dichiarazione del contribuente – attivitàcomprendente, tra l’altro, l’esame delle fatture di vendita, delle fattured’acquisto, delle liquidazioni periodiche mensili, dei registri contabili, anche alfine di distinguere tra le fatture relative alle attività istituzionali del Comune equelle concernenti l’attività privatistica – rendeva palese l’inidoneità delcontrollo cartolare, in cui di fatto si risolveva il controllo automatizzato utilizzatonella specie dall’amministrazione in funzione dell’emissione dell’atto impositivo.La ratio della decisione di seconde cure, nitidamente esposta in sentenza,consiste, dunque, nell’asserita incompatibilità del controllo automatizzato a cuiaveva fatto ricorso l’Ufficio con il disconoscimento del credito Iva di cui trattasi.2.2. – È sì vero che questa Corte ha anche affermato che in tema diprocesso tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissionetributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mossedall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hannoindotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare perrelationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum edelle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che lacondivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraversol’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n.24452/2018; Cass. n. 9830/2024).Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata reca una sia pursintetica esposizione dei motivi d’appello, e in particolare di quello che laricorrente lamenta essere stato eluso con la motivazione che qui assumeessere apparente: la Corte regionale, infatti, nel riassumere le contestazionidell’Agenzia appellante, rappresenta che quest’ultima aveva sostenuto chel’atto impositivo «era scaturito dalla tardiva presentazione della dichiarazioneintegrativa dell’anno precedente».

Tale questione, benché non specificamenteaffrontata dalla pronuncia di seconde cure, è stata evidentemente considerataNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026assorbita dal diverso e – ritenuto – dirimente argomento dell’inidoneità delcontrollo automatizzato a sorreggere una ripresa fiscale fondata suldisconoscimento di un credito Iva qual è quello per cui causa.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 54-bis, 30e 60 d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. poichéla sentenza impugnata ha erroneamente escluso che il disconoscimento delcredito Iva potesse avvenire tramite controllo automatizzato.

La ricorrentesostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte regionale, ildisconoscimento di un credito d’imposta può legittimamente avvenire anche aseguito di controllo automatizzato purché tale disconoscimento non siaconseguenza di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stesso ma derivi dalmero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stessocontribuente: situazione appunto verificatasi nella specie.4. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.4.1. – Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Cortequello secondo cui in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attivitàdell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daquest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni,sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non essendonecessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 4360/2017; Cass. n.24747/2020; Cass. n. 29582/2018; Cass. n. 4360/2017).In particolare, sullo specifico tema del disconoscimento del credito diimposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R.600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, inquanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582/2018; più recentemente v. ancheCass. n. 13898/2025).Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/20264.2. – Con specifico riferimento alla materia dei crediti Iva le Sezioni unitedi questa Corte hanno anche affermato, risolvendo un contrastogiurisprudenziale, che allorquando il credito portato in detrazione non risultidalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più radicalmente, perché lastessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla proceduradel controllo automatizzato di cui all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.Trattasi, infatti, di mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio finanziariosi limita a dare attuazione al precetto legale rispetto ai dati di dichiarazione,come chiaramente evidenziato dall’art. 54-bis, comma 4, d.P.R. n. 633 del1972, secondo cui «i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dalpresente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dalcontribuente».

Il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguitosenza alcun intervento diretto degli uffici e in forza dell’art. 54-bis può essereincompleta trasmissione e\o ricezione dei dati della dichiarazione, errori dicompilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmentericonoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza delladichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dalsistema informativo (Cass., sez. un., n. 17758/2016).Resta comunque salva per il contribuente, nel successivo giudiziod’impugnazione della cartella, la possibilità di dimostrare la sussistenza deirequisiti sostanziali del diritto di detrazione, ovverosia che si tratti di acquistifatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati aoperazioni imponibili, sempreché tale diritto sia stato esercitato entro il termineprevisto dall’art. 19, comma 1, ult. periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, che,secondo la sua formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, èquello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto (v. la già citata Cass., sez. un., n.17758/2016, che richiama a tal proposito Cass., sez. un., n. 17757/2016).4.3. – Orbene, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, ilcontrollo automatizzato di cui si discute aveva fatto emergere una situazioneNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026analoga a quella della mancata presentazione della dichiarazione fiscale,giacché il maggior credito Iva esposto nella dichiarazione integrativa relativaall’anno 2010 derivava a sua volta da una dichiarazione integrativa relativaall’anno d’imposta 2009, che tuttavia era stata presentata tardivamente, cioèoltre il termine per la presentazione della dichiarazione riguardante l’annosuccessivo.A questo riguardo deve osservarsi che, secondo il disposto di cui all’art. 2,comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, nella sua formulazione applicabile rationetemporis, «Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuentiper correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di unmaggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minorcredito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cuiall’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodod'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per lapresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo».La disposizione or ora citata è peraltro applicabile anche alla dichiarazioneintegrativa relativa all’Iva in forza del richiamo contenuto all’art. 8, comma 6,del medesimo d.P.R.In definitiva, gli errori o le omissioni in danno del contribuente – quellicontemplati dal ridetto comma 8-bis – possono essere emendati non oltre iltermine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmenterisultante (così Cass., sez. un., n. 13378/2016).

Ne deriva che, qualora ladichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il predetto termine – ciò cheper l’appunto l’Agenzia sostiene essersi verificato nella specie, essendo statapresentata la dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2009 solo indata 26 gennaio 2012 – il maggior credito da essa risultante può ben essereoggetto di recupero mediante la procedura di controllo automatizzato sullabase dei principi giurisprudenziali dianzi esposti, trattandosi di creditoNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026emergente da una dichiarazione che va considerata alla stregua di unadichiarazione omessa.È certo vero che in sede contenziosa il contribuente può dimostrare, peropporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione, la sussistenzadei requisiti sostanziali del credito vantato, ma l’eventuale complessità degliaccertamenti finalizzati a verificare la ricorrenza di tali requisiti non puòprecludere all’Ufficio il ricorso al controllo automatizzato, il quale, logicamente,precede questi accertamenti ed è eseguito sulla base dei dati risultanti dalladichiarazione fiscale.

È peraltro chiaro che, gravando sul contribuente l’oneredi provare in giudizio l’esistenza del credito disconosciuto all’esito del controllocartolare, l’eventuale complessità degli accertamenti necessari alla sua verificanon può andare a detrimento della posizione dell’amministrazione finanziaria,pena una sostanziale elusione delle regole di ripartizione degli oneri probatoriin materia.4.4. – La sentenza impugnata, nell’affermare che il disconoscimento delcredito Iva, presupponendo un complesso vaglio documentale, poteva esserecompiuto solo tramite un avviso di accertamento, e non già tramite una cartelladi pagamento emessa a seguito di un controllo ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del1972, non ha tenuto conto che la tardiva presentazione della dichiarazioneintegrativa da cui emergeva il credito controverso, quale contestata dall’Ufficio,era potenzialmente idonea a giustificare il ricorso al controllo automatizzato;essa si è così è posta in antitesi agli illustrati principi, alla luce dei quale dovràessere riesaminata la vicenda nella fase di rinvio.5. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo,rigettato il primo; va quindi cassata l’impugnata sentenza e rinviato, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per laNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Stato– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco Francesco AlessandroCaruso, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026– controricorrente –avverso la sentenza n. 2564/4/2020 della Commissione tributaria regionaledella Calabria, depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – Il Comune di Cosenza impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Cosenza una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, con la quale,in relazione all’anno d’imposta 2010, era stato recuperato un importocorrispondente a un credito Iva esposto in una dichiarazione integrativapresentata oltre il termine di legge. In particolare, secondo laprospettazione dell’Ufficio, dal controllo automatizzato della dichiarazionerelativa all’anno 2010 era emerso che il credito Iva, esposto nelladichiarazione integrativa concernente lo stesso anno, derivava a sua voltada una dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2009, tuttaviapresentata solo il 26 gennaio 2012, oltre il termine normativamenteprevisto, che, trattandosi di dichiarazione integrativa relativa al 2009,scadeva il 30 settembre 2011.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, respinse il gravame evidenziando, insintesi, che la complessità degli accertamenti necessari per verificarel’effettiva sussistenza del credito Iva era incompatibile con il controlloautomatizzato eseguito dall’amministrazione finanziaria, la quale, per ildisconoscimento del credito di cui trattasi, avrebbe dovuto procederetramite l’emissione di un avviso di accertamento, previa puntualericostruzione della contabilità dell’ente locale.Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/20264. – Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato damemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., cui il Comune di Cosenza ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per assenza o meraapparenza della motivazione. Secondo la ricorrente, la CTR ha rigettatol’appello dell’Ufficio limitandosi a fare rinvio alla sentenza di primo grado esenza curarsi di confutare le specifiche censure che a quella sentenza eranostate mosse con l’appello.2. – Il motivo è infondato.2.1. – Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazionedel proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., sez. un., n.22232/2016; v. anche Cass. n. 1986/2025), oppure allorquando il giudice dimerito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica egiuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sullalogicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora,nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmentecontraddittorio da non permettere di individuare il ragionamento e diriconoscerlo come giustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).Nel caso di specie non ricorre nessuna delle dette ipotesi giacché lamotivazione della sentenza impugnata è chiara, argomentata e bencomprensibile. I giudici d’appello, lungi dal limitarsi ad una pedissequaadesione alla decisione di primo grado, hanno affermato che l’ampiezzaNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’attività istruttoria che l’Ufficio avrebbe dovuto espletare per disconoscereil credito Iva esposto nella dichiarazione del contribuente – attivitàcomprendente, tra l’altro, l’esame delle fatture di vendita, delle fattured’acquisto, delle liquidazioni periodiche mensili, dei registri contabili, anche alfine di distinguere tra le fatture relative alle attività istituzionali del Comune equelle concernenti l’attività privatistica – rendeva palese l’inidoneità delcontrollo cartolare, in cui di fatto si risolveva il controllo automatizzato utilizzatonella specie dall’amministrazione in funzione dell’emissione dell’atto impositivo.La ratio della decisione di seconde cure, nitidamente esposta in sentenza,consiste, dunque, nell’asserita incompatibilità del controllo automatizzato a cuiaveva fatto ricorso l’Ufficio con il disconoscimento del credito Iva di cui trattasi.2.2. – È sì vero che questa Corte ha anche affermato che in tema diprocesso tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissionetributaria regionale completamente priva dell’illustrazione delle censure mossedall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hannoindotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare perrelationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa,poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum edelle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che lacondivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraversol’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n.24452/2018; Cass. n. 9830/2024).Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza impugnata reca una sia pursintetica esposizione dei motivi d’appello, e in particolare di quello che laricorrente lamenta essere stato eluso con la motivazione che qui assumeessere apparente: la Corte regionale, infatti, nel riassumere le contestazionidell’Agenzia appellante, rappresenta che quest’ultima aveva sostenuto chel’atto impositivo «era scaturito dalla tardiva presentazione della dichiarazioneintegrativa dell’anno precedente». Tale questione, benché non specificamenteaffrontata dalla pronuncia di seconde cure, è stata evidentemente considerataNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026assorbita dal diverso e – ritenuto – dirimente argomento dell’inidoneità delcontrollo automatizzato a sorreggere una ripresa fiscale fondata suldisconoscimento di un credito Iva qual è quello per cui causa.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o la falsa applicazione degli artt. 54-bis, 30e 60 d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. poichéla sentenza impugnata ha erroneamente escluso che il disconoscimento delcredito Iva potesse avvenire tramite controllo automatizzato. La ricorrentesostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte regionale, ildisconoscimento di un credito d’imposta può legittimamente avvenire anche aseguito di controllo automatizzato purché tale disconoscimento non siaconseguenza di valutazioni giuridiche sulla spettanza dello stesso ma derivi dalmero rilievo dell’incongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stessocontribuente: situazione appunto verificatasi nella specie.4. – Il motivo è fondato nei termini che di seguito si precisano.4.1. – Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di questa Cortequello secondo cui in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attivitàdell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e creditiindicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati daquest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni,sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt.36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, non essendonecessario un previo avviso di recupero (Cass. n. 4360/2017; Cass. n.24747/2020; Cass. n. 29582/2018; Cass. n. 4360/2017).In particolare, sullo specifico tema del disconoscimento del credito diimposta, si è affermato che è legittimo il disconoscimento del credito di impostaoperato a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R.600/1973, qualora esso abbia carattere cartolare e non implichi valutazioni, inquanto effettuato sulla base di un riscontro obiettivo dei dati formali delladichiarazione dei redditi (Cass. n. 29582/2018; più recentemente v. ancheCass. n. 13898/2025).Numero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/20264.2. – Con specifico riferimento alla materia dei crediti Iva le Sezioni unitedi questa Corte hanno anche affermato, risolvendo un contrastogiurisprudenziale, che allorquando il credito portato in detrazione non risultidalla dichiarazione annuale, sia perché diverso sia, più radicalmente, perché lastessa non è stata presentata, è pienamente legittimo il ricorso alla proceduradel controllo automatizzato di cui all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972.Trattasi, infatti, di mera attività esecutiva con la quale l’Ufficio finanziariosi limita a dare attuazione al precetto legale rispetto ai dati di dichiarazione,come chiaramente evidenziato dall’art. 54-bis, comma 4, d.P.R. n. 633 del1972, secondo cui «i dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista dalpresente articolo si considerano, a tutti gli effetti come dichiarati dalcontribuente». Il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguitosenza alcun intervento diretto degli uffici e in forza dell’art. 54-bis può essereincompleta trasmissione e\o ricezione dei dati della dichiarazione, errori dicompilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmentericonoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza delladichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dalsistema informativo (Cass., sez. un., n. 17758/2016).Resta comunque salva per il contribuente, nel successivo giudiziod’impugnazione della cartella, la possibilità di dimostrare la sussistenza deirequisiti sostanziali del diritto di detrazione, ovverosia che si tratti di acquistifatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a Iva e finalizzati aoperazioni imponibili, sempreché tale diritto sia stato esercitato entro il termineprevisto dall’art. 19, comma 1, ult. periodo, d.P.R. n. 633 del 1972, che,secondo la sua formulazione applicabile ratione temporis al caso in esame, èquello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo annosuccessivo a quello in cui il diritto è sorto (v. la già citata Cass., sez. un., n.17758/2016, che richiama a tal proposito Cass., sez. un., n. 17757/2016).4.3. – Orbene, secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, ilcontrollo automatizzato di cui si discute aveva fatto emergere una situazioneNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026analoga a quella della mancata presentazione della dichiarazione fiscale,giacché il maggior credito Iva esposto nella dichiarazione integrativa relativaall’anno 2010 derivava a sua volta da una dichiarazione integrativa relativaall’anno d’imposta 2009, che tuttavia era stata presentata tardivamente, cioèoltre il termine per la presentazione della dichiarazione riguardante l’annosuccessivo.A questo riguardo deve osservarsi che, secondo il disposto di cui all’art. 2,comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998, nella sua formulazione applicabile rationetemporis, «Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuentiper correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di unmaggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minorcredito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cuiall’articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodod'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per lapresentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo».La disposizione or ora citata è peraltro applicabile anche alla dichiarazioneintegrativa relativa all’Iva in forza del richiamo contenuto all’art. 8, comma 6,del medesimo d.P.R.In definitiva, gli errori o le omissioni in danno del contribuente – quellicontemplati dal ridetto comma 8-bis – possono essere emendati non oltre iltermine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodod’imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmenterisultante (così Cass., sez. un., n. 13378/2016). Ne deriva che, qualora ladichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il predetto termine – ciò cheper l’appunto l’Agenzia sostiene essersi verificato nella specie, essendo statapresentata la dichiarazione integrativa relativa all’anno d’imposta 2009 solo indata 26 gennaio 2012 – il maggior credito da essa risultante può ben essereoggetto di recupero mediante la procedura di controllo automatizzato sullabase dei principi giurisprudenziali dianzi esposti, trattandosi di creditoNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026emergente da una dichiarazione che va considerata alla stregua di unadichiarazione omessa.È certo vero che in sede contenziosa il contribuente può dimostrare, peropporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione, la sussistenzadei requisiti sostanziali del credito vantato, ma l’eventuale complessità degliaccertamenti finalizzati a verificare la ricorrenza di tali requisiti non puòprecludere all’Ufficio il ricorso al controllo automatizzato, il quale, logicamente,precede questi accertamenti ed è eseguito sulla base dei dati risultanti dalladichiarazione fiscale. È peraltro chiaro che, gravando sul contribuente l’oneredi provare in giudizio l’esistenza del credito disconosciuto all’esito del controllocartolare, l’eventuale complessità degli accertamenti necessari alla sua verificanon può andare a detrimento della posizione dell’amministrazione finanziaria,pena una sostanziale elusione delle regole di ripartizione degli oneri probatoriin materia.4.4. – La sentenza impugnata, nell’affermare che il disconoscimento delcredito Iva, presupponendo un complesso vaglio documentale, poteva esserecompiuto solo tramite un avviso di accertamento, e non già tramite una cartelladi pagamento emessa a seguito di un controllo ex art. 54-bis d.P.R. n. 633 del1972, non ha tenuto conto che la tardiva presentazione della dichiarazioneintegrativa da cui emergeva il credito controverso, quale contestata dall’Ufficio,era potenzialmente idonea a giustificare il ricorso al controllo automatizzato;essa si è così è posta in antitesi agli illustrati principi, alla luce dei quale dovràessere riesaminata la vicenda nella fase di rinvio.5. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo,rigettato il primo; va quindi cassata l’impugnata sentenza e rinviato, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigettato il primo; cassala sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per laNumero registro generale 8880/2021Numero sezionale 5096/2026Numero di raccolta generale 21722/2026Data pubblicazione 25/06/2026regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]