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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 09057/2026

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BASILE;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario1310della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 444/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 684/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consNigumlieoro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026del 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Numero di raccolta generale 9057/20261.Con sentenza n. 444/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento del gravame proposto dall’I.N.P.S., ha riformatola sentenza n. 2601/19 del Tribunale di Milano, ha dichiaratocessata la materia del contendere con riguardo alle pretesecontributive ridotte in autotutela, con provvedimenti del17.6.2019 e 2.7.2019 ed ha rigettato, nel resto, il ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado.2.

In particolare, la Corte territoriale, ricostruita la vicendastorica oggetto di giudizio, ha ritenuto sussistente laresponsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] per le accertate violazioniprevidenziali, col correlato venir meno del presupposto dellaregolarità contributiva e con la conseguente perdita del dirittoa godere delle agevolazioni contributive relative a tutto ilpersonale, per il periodo oggetto di accertamento ispettivo.Il giudice d’appello ha dichiarato, poi, la cessazione dellamateria del contendere per le pretese contributive avanzate,in quanto ridotte in autotutela dall’I.N.P.S. con provvedimentidel 17.6.2019 e 2.7.2019.3.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi.

L’I.N.P.S. resiste con controricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

La vicenda che forma oggetto del presente giudizio traeorigine dalla somministrazione, da parte dell’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA],in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di ventuno lavoratori adibitialla commessa Fincantieri, presso il cantiere di MonfalcoNunmeer,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2014.

N umero di raccolta generale 9057/20262.

Con verbale ispettivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rilevata inD ata pubblicazione 10/04/2026capo alla società PAD una serie di violazioni previdenziali,riguardanti i lavoratori somministrati per il contestato sotto-inquadramento, per assenze, trasferte e rimborsi chilometriciingiustificati.3.

I conseguenti addebiti contributivi venivano estesi allasomministratrice [OSCURATO:SOCIETA], con verbale del 15/12/2017, concontestuale revoca degli sgravi goduti, nel medesimo periodo,per tutti gli altri lavoratori assunti con regime agevolato, inapplicazione del regime sanzionatorio dell'evasione.4.

A seguito dell'impugnazione proposta dallasomministratrice, il primo giudice ha escluso la responsabilitàsolidale della somministratrice per gli aspetti inerentiall'esecuzione delle prestazioni ed ha, comunque, escluso chele violazioni accertate potessero comportare la decadenza datutte le agevolazioni fruite, in forza dei precedenti DURCpositivi.

Infine, la sentenza ha ritenuto non provate, da partedell'I.N.P.S., l'incongruenza tra le mansioni e le qualifiche e lealtre irregolarità contestate attinenti alle trasferte.5.

Su appello dell’Istituto, la Corte milanese ha riformato lasentenza di primo grado, in primis, riaffermando laresponsabilità solidale del somministratore e dell’utilizzatore,ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, per leobbligazioni previdenziali, essendo il primo, quale datore dilavoro, obbligato in via principale.6.

A tali fini, il giudice d’appello ha evidenziato che tutti gliaspetti contestati in sede ispettiva erano noti o comunqueagilmente controllabili per tabulas dalla somministratrice, inrelazione alle diverse voci oggetto delle contestazioni avanNzuamteero registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026nel verbale ispettivo.

Numero di raccolta generale 9057/20267.

Riaffermata, peraltro, la modalità di distribuzione deiD ata pubblicazione 10/04/2026carichi probatori gravanti sulle parti in subiecta materia, laCorte ha anche ritenuto corretta la valutazione dell’I.N.P.S.circa il venir meno della generale posizione di regolaritàcontributiva della società, con ogni conseguente cessazionedel titolo per fruire degli sgravi, applicati a tutto il personale,nel periodo oggetto degli addebiti.8.

Infine, il giudice d’appello ha dichiarato cessata lamateria del contendere in ordine alle pretese contributiveoggetto di riduzione nel giugno e luglio 2019 in sede diautotutela.9.

Tanto premesso, col primo motivo, la società Lavorintdeduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e23 del d.lgs. n. 276/2003, nonché dell’art. 2967 c.c., per nonavere la Corte ritenuto sussistente la responsabilità esclusivadell’utilizzatore, in caso di violazione dell’obbligod’informazione ed in relazione a differenze contributivederivanti dalla fase esecutiva del rapporto di lavoro e per avereerroneamente ritenuto che l’onere probatorio circa gliinquadramenti gravasse sul datore di lavoro.10.

Il motivo è infondato.Ai fini della decisione, è necessario premettere che, conl’entrata in vigore degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003,il legislatore ha introdotto una generale forma di interposizionedi manodopera, denominata «somministrazione di lavoro» edefinita come la «fornitura professionale di manodopera, atempo indeterminato o a termine» (art. 20, comma 1, lettera11.

L’istituto, come già ricostruito da questa Corte, « si bNaumsearo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026su uno schema triangolare risultante dal collegamento dNi udmueroe d i raccolta generale 9057/2026paralleli contratti bilaterali: un contratto di lavoro, a termine oD ata pubblicazione 10/04/2026sine die, stipulato tra il lavoratore e un’Agenzia a ciòappositamente autorizzata (il rapporto di lavoro dipendente siincardina con l’Agenzia: il prestatore di lavoro è assunto eresta dipendente dell’Agenzia, soggetto somministratore); uncontratto commerciale, anch’esso a termine o a tempoindeterminato, stipulato tra due imprese (l’Agenzia autorizzatae l’impresa utilizzatrice) e avente ad oggetto la “messa adisposizione” (cd. invio in missione) del lavoratoresomministrato.

Il contratto di somministrazione vero e proprioè solo il contratto commerciale stipulato tra somministratore eimpresa utilizzatrice.

Si realizza, in tal modo, quella nettadissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro el’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che lalegge n. 1369 del 1960 vietava» (n. 10056 del 2025).12.

Ora, ciò che è fondamentale considerare ai fini dellaquestione posta, è che, in questa fattispecie, la titolaritàformale del rapporto resta in capo all’Agenzia, nella forma dilavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dallavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore (ocommittente), soggetto che rimane tuttavia terzo rispetto alrapporto formale e che «instaura con il lavoratore un “rapportodi mero fatto”, esercitando su di esso i poteri di direzione econtrollo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi deidanni dal medesimo arrecati nell’esercizio delle sue mansioni»(ult. cit.).13.

Nella ricostruzione dei riferimenti normativi essenziali,non può, poi, essere omesso il richiamo all’art. 25, primocomma, del medesimo d.lgs. n. 276, secondo cui gli onericontributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, preNvuimsetrio registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026dalle vigenti disposizioni legislative, sono a caricoN umdeerol d i raccolta generale 9057/2026somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoloD ata pubblicazione 10/04/202649 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settoreterziario.14.

Per un’esigenza fondamentale di protezione e maggiorgaranzia del lavoratore, la legge ha, poi, introdotto accantoalla responsabilità primaria e diretta del datore di lavoro, cioèl’Agenzia, un regime di solidarietà tra somministratore eutilizzatore in relazione alla corresponsione dei trattamentiretributivi e dei contributi previdenziali (art. 23, comma 3).15.

La recente pronuncia di questa Corte n. 10056 del 2025ha rimarcato la particolare valenza di questa garanzia di tuteladel lavoratore somministrato, realizzata, sul piano dellaeffettività, attraverso la previsione della natura solidale dellaobbligazione retributiva e contributiva e ciò sin nella versioneoriginaria della norma (in tal senso Cass. n. 34564/2022 e n.34562/2022; n. 10669 del 19 aprile 2024).16.

Inoltre, per quanto qui rileva rispetto alla materia delcontendere, va anche richiamato il comma 6 dell’art. 23,vigente all’epoca dei fatti, che prevede che, «nel caso in cuiadibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque amansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta alsomministratore consegnandone copia al lavoratoremedesimo.

Ove non abbia adempiuto all'obbligo diinformazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ledifferenze retributive spettanti al lavoratore occupato inmansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del dannoderivante dalla assegnazione a mansioni inferiori».Numero registro generale 25960/202117.

Infine, sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/202622, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivoD ata pubblicazione 10/04/2026ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materiadi minimale contributivo.18.

A fronte di questo quadro regolativo, sinteticamentetratteggiato, si pone nella specie, in primis, la questione se, incaso di eventuale violazione degli obblighi informativi, previstidall’art. 23, comma 6, possa ritenersi sussistente laresponsabilità esclusiva dell’utilizzatore per gli obblighicontributivi conseguenti.19. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale possibilità non sussista, inquanto la norma richiamata è cristallina nell’imposizione di unregime di responsabilità esclusiva a carico dell'utilizzatore,solo per le differenze retributive spettanti al lavoratoreoccupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimentodel danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.20.

Di contro, il regime relativo al rapporto previdenzialeresta del tutto estraneo all’ambito applicativo del comma 6dell’art. 23, restando regolato dalle disposizioni soprarichiamate.21.

Alla luce del quadro regolativo illustrato, deve rilevarsiche la Corte meneghina, nell’affermazione della responsabilitàdell’appellata relativamente alle omissioni contestatescaturenti dal contestato inquadramento, ha fatto esattaapplicazione dei principi regolatori della materia, soprasunteggiati, con le precisazioni di seguito esposte.22.

Nello specifico, il giudice d’appello ha, innanzi tutto,correttamente precisato, con argomento in sé assorbente,che, rispetto alle obbligazioni previdenziali, è ilsomministratore ad assumere la veste di obbligato principale,quale datore di lavoro, pur in regime di solidarietà colN ucmoe-ro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026obbligato soggetto utilizzatore.

Numero di raccolta generale 9057/202623.

In aggiunta rispetto a questo dirimente profilo, la CorteD ata pubblicazione 10/04/2026ha poi sviluppato una serie di altre considerazioni sullaconoscenza o conoscibilità, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], deldisallineamento tra qualifica e mansioni, in ciò censurando ildictum espresso in primo grado, affermativo dell’attinenza didetti profili all’esecuzione delle prestazioni lavorative secondole indicazioni dell’utilizzatrice.24.

In realtà, come premesso, le disposizioni vigenti nonprevedono alcuna forma di esonero dalla regola generale diresponsabilità del somministratore per tutti gli obblighinascenti dai rapporti di lavoro ed in particolare proprio per leobbligazioni contributive.Invero, l’unica ipotesi di responsabilità esclusivadell’utilizzatore è quella tipizzata dal menzionato art. 23,comma 6, ma la stessa non può essere invocata nella presentefattispecie, in quanto, come anticipato, si tratta di unadisposizione eccezionale di esonero del datore di lavorosomministratore, relativa ai soli obblighi retributivi o risarcitoriverso i dipendenti, non estensibile all’obbligazionecontributiva, di natura autonoma ed inderogabile.25.

Il primo motivo, pur con le precisazioni ora richiamate,non può, dunque, essere accolto.26.

Transitando all’esame del secondo motivo, la partericorrente allega che erroneamente l’obbligo contributivosarebbe stato riferito anche a permessi non retribuiti ed altreassenze non giustificate.27.

La doglianza non è accoglibile.28.

L'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n.389 del 1989, nel definire il concetto di minimale contributivostabilisce: «La retribuzione da assumere come base peNurm eirlo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza socialeN unmoerno d i raccolta generale 9057/2026può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito daD ata pubblicazione 10/04/2026leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora nederivi una retribuzione di importo superiore a quello previstodal contratto collettivo».29.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, alquale si intende dare continuità, con riferimento alla questionecontroversa «la contribuzione è dovuta anche in caso diassenze o di sospensione concordata della prestazione che nontrovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo,bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera sceltadel datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quantoaffermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principiodi Cass.24109/18; da ultimo v.

Cass.4676/21)» (Cass. n.8106 del 2023).30.

Anche di recente, si è ulteriormente ribadito (n. 32726del 2025, in un caso di responsabilità solidale da appalto), chel'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione cheal lavoratore spetterebbe sulla base della generale dellacontrattazione collettiva vigente, è dovuta anche nei casi dimancata esecuzione della prestazione lavorativa ecorresponsione della relativa retribuzione, dipendente dacause diverse da quelle previste dalla legge o dal contrattocollettivo, in considerazione della natura indisponibiledell'obbligazione contributiva stessa.

Trattasi di principiooperante anche con riferimento all’orario di lavoro edall’obbligo di contribuzione, dovuta anche in caso di assenze odi sospensione concordata della prestazione che non trovinoNumero registro generale 25960/2021giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/2026un accordo tra le parti, che derivi da una libera scelta delD ata pubblicazione 10/04/2026datore di lavoro (n. 16859 del 2020).31.

Peraltro, a fronte della generalità di questa regola nonsono possibili deroghe se non nei casi espressamente previsti.Per esempio, l’art. 25 dispone che «Sulla indennità didisponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sonoversati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga allavigente normativa in materia di minimale contributivo».32.

D’altra parte, lasciare che le parti possano incidere conpropri atti sulla certezza dei rapporti contributivicontrasterebbe col basilare principio d’indisponibilità edinderogabilità del sistema contributivo.33.

Nel caso in esame la corte territoriale, all’esito dellearticolate considerazioni svolte e ritenendo “priva di rilevanza,ai fini per cui è causa, la sospensione consensuale delleprestazioni lavorative, al di fuori delle ipotesi tassative diesonero da contribuzione”, ha applicato i principi di dirittoesposti, in coerenza con l’orientamento giurisprudenzialelegittimità ormai consolidato.34.

Deve, in ogni caso, darsi atto che, nella valutazione dellerisultanze processuali da parte della Corte milanese, non siravvisa alcun margine di violazione della regola di riparto deicarichi probatori, ex art. 2697 c.c., in quanto «la violazionedella regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispeciein cui il giudice del merito, in assenza della prova del fattocontroverso, applichi la regola di giudizio basata sull’oneredella prova, individuando come soccombente la parte oneratadella prova, secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni; è in tale eventualità che il soccombente può dolersidella non corretta ripartizione del carico della prova (CassN.u mner.o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/202616432 del 2023; S.U., n. 20867 del 2020; n. 26769 del 20Nu1m8er)o. d i raccolta generale 9057/202635.

Nell’ipotesi di causa, il decisum della Corte territoriale èD ata pubblicazione 10/04/2026sorretto dalla piena valutazione delle risultanze istruttorie,considerate peraltro incontroverse: sulla decisione non hanno,dunque, influito la distribuzione dell’onere probatorio e leconseguenze del suo eventuale mancato assolvimento.36.

Si aggiunga che la valutazione dei documenti e dellevarie risultanze probatorie, in particolare di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti difatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesitutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata (ex multis, Cass. n. 17097 del 2010).37.

Pertanto, anche il secondo motivo va respinto.38.

Quanto al terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denunciala violazione di legge con riguardo al capo della sentenza oveè stata confermata la legittimità e correttezza deldisconoscimento, da parte dell’I.N.P.S., del diritto a fruire deglisgravi contributivi, per il periodo qui considerato, per tutti ilavoratori per i quali la società aveva fruito di beneficicontributivi, anche se estranei al novero dei ventunodipendenti oggetto del contratto di somministrazione quiconsiderato e nonostante l’emissione di DURC regolare.39.

Il motivo è infondato.40.

L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 20Nu0m6er,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026dispone, nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigNeumnetroe d i raccolta generale 9057/2026fino al 1° settembre 2024 (per il periodo successivo, valendo,D ata pubblicazione 10/04/2026invece, le modifiche introdotte dall’art. 29, c. 1, del d.l. n. 19del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024): «A decorreredal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sonosubordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, fermi restando glialtri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali oaziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale».Questa disposizione ha introdotto una disciplina generale eunitaria per l'accesso a tutti i benefici normativi e contributivi,imponendo, oltre al rispetto degli obblighi di legge e degliaccordi e contratti collettivi nazionali, il possesso del DURC.Attraverso questo strumento, l’ordinamento richiede, quindi,la necessaria e costante regolarità contributiva, qualepresupposto imprescindibile per il godimento degli sgravi daparte del datore di lavoro (Cass. 25/10/2018 n. 27107).L'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 cit. prevedel'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dellemodalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento e,alla presente fattispecie, trova applicazione, ratione temporis,il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, che, in particolare,precisa, all’art. 4, che il DURC attesta la regolarità deiversamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, all’art. 5individua i Requisiti di regolarità contributiva, oggettodell’attestazione da parte degli Istituti competenti.Tanto ricordato, la parte ricorrente invoca, innanzi tuNtutmoer,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026un’”interpretazione ragionevole” della norma del comma 1N1um7e5ro, d i raccolta generale 9057/2026dell’art. 1 della legge n. 296 cit., in particolare sostenendo cheD ata pubblicazione 10/04/2026il rilascio del DURC positivo dovrebbe consentire «di ritenereassorbita la corretta applicazione dei contratti collettivisottoscritti dalle OO.SS. comparativamente piùrappresentative” (ossia la condizione … che gli ispettori hannoritenuto non soddisfatta nel caso di specie»).41.

In sostanza, secondo l’assunto sostenuto in ricorso,«l’emissione di un DURC positivo consente altresì di riteneresoddisfatti gli adempimenti periodici posti a carico del datoredi lavoro, non solo dalla legge, ma anche dalla contrattazionecollettiva», pertanto, - si argomenta - poiché «la [OSCURATO:SOCIETA] haoperato, durante tutto il periodo a cui il verbale si riferisce, inforza di DURC positivi regolarmente emessi dagli istituticompetenti», per conseguenza il godimento dei beneficicontributivi, ad avviso della parte, dovrebbe ritenersi avvenutonel rispetto dei requisiti posti dalla legge.42.

L’assunto non è fondato.43.

Infatti, intanto, nel caso di specie, come dà atto lasentenza impugnata, con verbale ispettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], èstata contestata una serie di violazioni della disciplina vigente,che hanno un’incidenza sugli obblighi contributivi, e non, comepreteso dalla ricorrente, su meri obblighi contrattuali.44.

Ma, soprattutto ed in ogni caso, il Collegio non ravvisaragioni per discostarsi dal costante orientamento di questaCorte, anche di recente ribadito (sentenza n. 2678 del 2026)secondo il quale il DURC, quale documento che certifica laregolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabileper quest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio obeneficio contributivo.La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamandoN umuenro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026precedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024)N umhearo, d i raccolta generale 9057/2026peraltro, precisato che non è attribuito “al rilascio del DURC unD ata pubblicazione 10/04/2026valore costitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti dicertazione in materia previdenziale, al principio secondo cui,in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”(cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003,15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioninelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi dilegge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (n. 30459del 2025 che richiama la n. 30788 del 2024).45.

Nello specifico, il D.M. richiamato, all’art. 7, dopo averedisposto che «ai fini della fruizione delle agevolazioninormative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita'mensile», al successivo comma 3, prevede che, in mancanzaNumero registro generale 25960/2021dei requisiti di regolarità contributiva, di cui all'art. 5, i Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/2026soggetti preposti «prima dell'emissione del DURC oD ata pubblicazione 10/04/2026dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art.3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizioneentro un termine non superiore a quindici giorni».Nel caso di specie, non vi sono specifici profili controversimancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDURC, da parte dell'I.N.P.S., non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi, né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre2007, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo,Cass. n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insitanella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento allanecessaria e costante regolarità contributiva, qualepresupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da partedell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilitàrisarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi dellafattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi,ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportatocausalmente un tale danno» (n. 27107 cit.), ma non è questol'oggetto di questa controversia.46.

Dunque, correttamente i giudici territoriali, una voltaaccertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento deicontributi per il periodo in questione, hanno reputato legittimala richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo,discendendo tale conclusione non già da una presuntaretroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolaritàche di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. inN umtaerlo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione).

Numero di raccolta generale 9057/202647.

Infine, deve essere vagliata l’ulteriore questione posta,D ata pubblicazione 10/04/2026se cioè, una volta accertata l’irregolarità contributiva, nedebba derivare la decadenza dal diritto agli sgravi solo conriferimento alle posizioni per le quali vi sia stata lacontestazione o relativamente a tutto il personale, dandosisi riferisce a profili diversi da quelli qui in rilievo, e ciò sia perla diversità temporale d’incidenza della quaestio iuris ivi posta,sia per il differente aspetto controverso, in quel giudizio,propriamente attinente al procedimento di regolarizzazioneprevisto nei decreti ministeriali attuativi, anche nel periodointertemporale, questione non direttamente posta in questasede.48.

Ciò detto, è sufficiente ribadire che l’art. 1, comma 1175,cit., subordina tutti i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale alpossesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC eall’osservanza “degli altri obblighi di legge”.49.

La necessaria e costante regolarità contributiva, nondisgiunta dal pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge,definisce, quindi, un tratto caratterizzante dell’impresavirtuosa, consentendole di poter godere nel mercato dibenefici, con funzione incentivante e premiale.50.

Nella logica di sistema, quindi, in caso di difetto dellagenerale posizione di regolarità contributiva in capo al datoredi lavoro o di violazione “degli altri obblighi di legge”,necessariamente opera una decadenza generale dal diritto difruire dei benefici, con riferimento a tutta la compagineaziendale.51.

Nè è decisivo, alla luce della peculiarità dell’odieNurmnearo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026controversia, il richiamo contenuto in ricorso alla normNau mdeerol d i raccolta generale 9057/2026comma 10, dell’art. 6 del d.l. n. 338 del 1989, attinente, perD ata pubblicazione 10/04/2026ambito soggettivo e temporale, a diversa fattispecie.52.

Nel caso in esame, come puntualmente osservato dallasentenza impugnata, all’esito di un accertamento in fatto noncontestabile innanzi a questa Corte, per i limiti connaturati allafunzione del giudizio di legittimità, essendo stata riscontratal’irregolarità contributiva, nei termini chiariti, correttamente èstato ritenuto venuto meno il diritto agli sgravi per il medesimoperiodo e per tutta la compagine aziendale.53.

Infine, risulta corretta la decisione impugnata anchenella parte relativa alla valutazione di correttezza del regimesanzionatorio applicato, essendosi la Corte attenuta alprincipio, più volte affermato, secondo cui «in tema dievasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando ildatore di lavoro ometta di denunciare all’I.N.P.S. rapportilavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentreva ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare deicontributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, siarilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie» (Cass. n.5281 del 2017; n. 30459 del 2025).54.

Il ricorso va quindi complessivamente respinto.55.

Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.56.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titoNloum derio registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nNourmmeroa d i raccolta generale 9057/2026del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BASILE;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale2026rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario1310della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei CreditiI.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –avverso la sentenza n. 444/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 684/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consNigumlieoro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026del 12/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Numero di raccolta generale 9057/20261.Con sentenza n. 444/2021, la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento del gravame proposto dall’I.N.P.S., ha riformatola sentenza n. 2601/19 del Tribunale di Milano, ha dichiaratocessata la materia del contendere con riguardo alle pretesecontributive ridotte in autotutela, con provvedimenti del17.6.2019 e 2.7.2019 ed ha rigettato, nel resto, il ricorsoproposto da [OSCURATO:SOCIETA] in primo grado.2. In particolare, la Corte territoriale, ricostruita la vicendastorica oggetto di giudizio, ha ritenuto sussistente laresponsabilità della società [OSCURATO:SOCIETA] per le accertate violazioniprevidenziali, col correlato venir meno del presupposto dellaregolarità contributiva e con la conseguente perdita del dirittoa godere delle agevolazioni contributive relative a tutto ilpersonale, per il periodo oggetto di accertamento ispettivo.Il giudice d’appello ha dichiarato, poi, la cessazione dellamateria del contendere per le pretese contributive avanzate,in quanto ridotte in autotutela dall’I.N.P.S. con provvedimentidel 17.6.2019 e 2.7.2019.3.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazionearticolando tre motivi. L’I.N.P.S. resiste con controricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La vicenda che forma oggetto del presente giudizio traeorigine dalla somministrazione, da parte dell’Agenzia [OSCURATO:SOCIETA],in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., di ventuno lavoratori adibitialla commessa Fincantieri, presso il cantiere di MonfalcoNunmeer,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026per il periodo dal 1° dicembre 2012 al 31 gennaio 2014. N umero di raccolta generale 9057/20262. Con verbale ispettivo dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva rilevata inD ata pubblicazione 10/04/2026capo alla società PAD una serie di violazioni previdenziali,riguardanti i lavoratori somministrati per il contestato sotto-inquadramento, per assenze, trasferte e rimborsi chilometriciingiustificati.3. I conseguenti addebiti contributivi venivano estesi allasomministratrice [OSCURATO:SOCIETA], con verbale del 15/12/2017, concontestuale revoca degli sgravi goduti, nel medesimo periodo,per tutti gli altri lavoratori assunti con regime agevolato, inapplicazione del regime sanzionatorio dell'evasione.4. A seguito dell'impugnazione proposta dallasomministratrice, il primo giudice ha escluso la responsabilitàsolidale della somministratrice per gli aspetti inerentiall'esecuzione delle prestazioni ed ha, comunque, escluso chele violazioni accertate potessero comportare la decadenza datutte le agevolazioni fruite, in forza dei precedenti DURCpositivi. Infine, la sentenza ha ritenuto non provate, da partedell'I.N.P.S., l'incongruenza tra le mansioni e le qualifiche e lealtre irregolarità contestate attinenti alle trasferte.5. Su appello dell’Istituto, la Corte milanese ha riformato lasentenza di primo grado, in primis, riaffermando laresponsabilità solidale del somministratore e dell’utilizzatore,ai sensi dell’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 276 del 2003, per leobbligazioni previdenziali, essendo il primo, quale datore dilavoro, obbligato in via principale.6. A tali fini, il giudice d’appello ha evidenziato che tutti gliaspetti contestati in sede ispettiva erano noti o comunqueagilmente controllabili per tabulas dalla somministratrice, inrelazione alle diverse voci oggetto delle contestazioni avanNzuamteero registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026nel verbale ispettivo. Numero di raccolta generale 9057/20267. Riaffermata, peraltro, la modalità di distribuzione deiD ata pubblicazione 10/04/2026carichi probatori gravanti sulle parti in subiecta materia, laCorte ha anche ritenuto corretta la valutazione dell’I.N.P.S.circa il venir meno della generale posizione di regolaritàcontributiva della società, con ogni conseguente cessazionedel titolo per fruire degli sgravi, applicati a tutto il personale,nel periodo oggetto degli addebiti.8. Infine, il giudice d’appello ha dichiarato cessata lamateria del contendere in ordine alle pretese contributiveoggetto di riduzione nel giugno e luglio 2019 in sede diautotutela.9. Tanto premesso, col primo motivo, la società Lavorintdeduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e23 del d.lgs. n. 276/2003, nonché dell’art. 2967 c.c., per nonavere la Corte ritenuto sussistente la responsabilità esclusivadell’utilizzatore, in caso di violazione dell’obbligod’informazione ed in relazione a differenze contributivederivanti dalla fase esecutiva del rapporto di lavoro e per avereerroneamente ritenuto che l’onere probatorio circa gliinquadramenti gravasse sul datore di lavoro.10. Il motivo è infondato.Ai fini della decisione, è necessario premettere che, conl’entrata in vigore degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003,il legislatore ha introdotto una generale forma di interposizionedi manodopera, denominata «somministrazione di lavoro» edefinita come la «fornitura professionale di manodopera, atempo indeterminato o a termine» (art. 20, comma 1, lettera11. L’istituto, come già ricostruito da questa Corte, « si bNaumsearo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026su uno schema triangolare risultante dal collegamento dNi udmueroe d i raccolta generale 9057/2026paralleli contratti bilaterali: un contratto di lavoro, a termine oD ata pubblicazione 10/04/2026sine die, stipulato tra il lavoratore e un’Agenzia a ciòappositamente autorizzata (il rapporto di lavoro dipendente siincardina con l’Agenzia: il prestatore di lavoro è assunto eresta dipendente dell’Agenzia, soggetto somministratore); uncontratto commerciale, anch’esso a termine o a tempoindeterminato, stipulato tra due imprese (l’Agenzia autorizzatae l’impresa utilizzatrice) e avente ad oggetto la “messa adisposizione” (cd. invio in missione) del lavoratoresomministrato. Il contratto di somministrazione vero e proprioè solo il contratto commerciale stipulato tra somministratore eimpresa utilizzatrice. Si realizza, in tal modo, quella nettadissociazione tra la titolarità formale del rapporto di lavoro el’effettiva utilizzazione della prestazione lavorativa, che lalegge n. 1369 del 1960 vietava» (n. 10056 del 2025).12. Ora, ciò che è fondamentale considerare ai fini dellaquestione posta, è che, in questa fattispecie, la titolaritàformale del rapporto resta in capo all’Agenzia, nella forma dilavoro subordinato, mentre la prestazione lavorativa è resa dallavoratore somministrato in favore dell’utilizzatore (ocommittente), soggetto che rimane tuttavia terzo rispetto alrapporto formale e che «instaura con il lavoratore un “rapportodi mero fatto”, esercitando su di esso i poteri di direzione econtrollo ed essendo responsabile nei confronti dei terzi deidanni dal medesimo arrecati nell’esercizio delle sue mansioni»(ult. cit.).13. Nella ricostruzione dei riferimenti normativi essenziali,non può, poi, essere omesso il richiamo all’art. 25, primocomma, del medesimo d.lgs. n. 276, secondo cui gli onericontributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, preNvuimsetrio registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026dalle vigenti disposizioni legislative, sono a caricoN umdeerol d i raccolta generale 9057/2026somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articoloD ata pubblicazione 10/04/202649 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settoreterziario.14. Per un’esigenza fondamentale di protezione e maggiorgaranzia del lavoratore, la legge ha, poi, introdotto accantoalla responsabilità primaria e diretta del datore di lavoro, cioèl’Agenzia, un regime di solidarietà tra somministratore eutilizzatore in relazione alla corresponsione dei trattamentiretributivi e dei contributi previdenziali (art. 23, comma 3).15. La recente pronuncia di questa Corte n. 10056 del 2025ha rimarcato la particolare valenza di questa garanzia di tuteladel lavoratore somministrato, realizzata, sul piano dellaeffettività, attraverso la previsione della natura solidale dellaobbligazione retributiva e contributiva e ciò sin nella versioneoriginaria della norma (in tal senso Cass. n. 34564/2022 e n.34562/2022; n. 10669 del 19 aprile 2024).16. Inoltre, per quanto qui rileva rispetto alla materia delcontendere, va anche richiamato il comma 6 dell’art. 23,vigente all’epoca dei fatti, che prevede che, «nel caso in cuiadibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque amansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta alsomministratore consegnandone copia al lavoratoremedesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo diinformazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per ledifferenze retributive spettanti al lavoratore occupato inmansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del dannoderivante dalla assegnazione a mansioni inferiori».Numero registro generale 25960/202117. Infine, sulla indennità di disponibilità di cui all'articolo Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/202622, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivoD ata pubblicazione 10/04/2026ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materiadi minimale contributivo.18. A fronte di questo quadro regolativo, sinteticamentetratteggiato, si pone nella specie, in primis, la questione se, incaso di eventuale violazione degli obblighi informativi, previstidall’art. 23, comma 6, possa ritenersi sussistente laresponsabilità esclusiva dell’utilizzatore per gli obblighicontributivi conseguenti.19. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale possibilità non sussista, inquanto la norma richiamata è cristallina nell’imposizione di unregime di responsabilità esclusiva a carico dell'utilizzatore,solo per le differenze retributive spettanti al lavoratoreoccupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimentodel danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.20. Di contro, il regime relativo al rapporto previdenzialeresta del tutto estraneo all’ambito applicativo del comma 6dell’art. 23, restando regolato dalle disposizioni soprarichiamate.21. Alla luce del quadro regolativo illustrato, deve rilevarsiche la Corte meneghina, nell’affermazione della responsabilitàdell’appellata relativamente alle omissioni contestatescaturenti dal contestato inquadramento, ha fatto esattaapplicazione dei principi regolatori della materia, soprasunteggiati, con le precisazioni di seguito esposte.22. Nello specifico, il giudice d’appello ha, innanzi tutto,correttamente precisato, con argomento in sé assorbente,che, rispetto alle obbligazioni previdenziali, è ilsomministratore ad assumere la veste di obbligato principale,quale datore di lavoro, pur in regime di solidarietà colN ucmoe-ro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026obbligato soggetto utilizzatore. Numero di raccolta generale 9057/202623. In aggiunta rispetto a questo dirimente profilo, la CorteD ata pubblicazione 10/04/2026ha poi sviluppato una serie di altre considerazioni sullaconoscenza o conoscibilità, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], deldisallineamento tra qualifica e mansioni, in ciò censurando ildictum espresso in primo grado, affermativo dell’attinenza didetti profili all’esecuzione delle prestazioni lavorative secondole indicazioni dell’utilizzatrice.24. In realtà, come premesso, le disposizioni vigenti nonprevedono alcuna forma di esonero dalla regola generale diresponsabilità del somministratore per tutti gli obblighinascenti dai rapporti di lavoro ed in particolare proprio per leobbligazioni contributive.Invero, l’unica ipotesi di responsabilità esclusivadell’utilizzatore è quella tipizzata dal menzionato art. 23,comma 6, ma la stessa non può essere invocata nella presentefattispecie, in quanto, come anticipato, si tratta di unadisposizione eccezionale di esonero del datore di lavorosomministratore, relativa ai soli obblighi retributivi o risarcitoriverso i dipendenti, non estensibile all’obbligazionecontributiva, di natura autonoma ed inderogabile.25. Il primo motivo, pur con le precisazioni ora richiamate,non può, dunque, essere accolto.26. Transitando all’esame del secondo motivo, la partericorrente allega che erroneamente l’obbligo contributivosarebbe stato riferito anche a permessi non retribuiti ed altreassenze non giustificate.27. La doglianza non è accoglibile.28. L'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla legge n.389 del 1989, nel definire il concetto di minimale contributivostabilisce: «La retribuzione da assumere come base peNurm eirlo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza socialeN unmoerno d i raccolta generale 9057/2026può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito daD ata pubblicazione 10/04/2026leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalleorganizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale,ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora nederivi una retribuzione di importo superiore a quello previstodal contratto collettivo».29. Secondo il costante orientamento di questa Corte, alquale si intende dare continuità, con riferimento alla questionecontroversa «la contribuzione è dovuta anche in caso diassenze o di sospensione concordata della prestazione che nontrovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo,bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera sceltadel datore di lavoro (Cass.15120/19 che, sulla scorta di quantoaffermato da Cass.13650/19, ha superato il diverso principiodi Cass.24109/18; da ultimo v. Cass.4676/21)» (Cass. n.8106 del 2023).30. Anche di recente, si è ulteriormente ribadito (n. 32726del 2025, in un caso di responsabilità solidale da appalto), chel'obbligazione contributiva, commisurata alla retribuzione cheal lavoratore spetterebbe sulla base della generale dellacontrattazione collettiva vigente, è dovuta anche nei casi dimancata esecuzione della prestazione lavorativa ecorresponsione della relativa retribuzione, dipendente dacause diverse da quelle previste dalla legge o dal contrattocollettivo, in considerazione della natura indisponibiledell'obbligazione contributiva stessa. Trattasi di principiooperante anche con riferimento all’orario di lavoro edall’obbligo di contribuzione, dovuta anche in caso di assenze odi sospensione concordata della prestazione che non trovinoNumero registro generale 25960/2021giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/2026un accordo tra le parti, che derivi da una libera scelta delD ata pubblicazione 10/04/2026datore di lavoro (n. 16859 del 2020).31. Peraltro, a fronte della generalità di questa regola nonsono possibili deroghe se non nei casi espressamente previsti.Per esempio, l’art. 25 dispone che «Sulla indennità didisponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sonoversati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga allavigente normativa in materia di minimale contributivo».32. D’altra parte, lasciare che le parti possano incidere conpropri atti sulla certezza dei rapporti contributivicontrasterebbe col basilare principio d’indisponibilità edinderogabilità del sistema contributivo.33. Nel caso in esame la corte territoriale, all’esito dellearticolate considerazioni svolte e ritenendo “priva di rilevanza,ai fini per cui è causa, la sospensione consensuale delleprestazioni lavorative, al di fuori delle ipotesi tassative diesonero da contribuzione”, ha applicato i principi di dirittoesposti, in coerenza con l’orientamento giurisprudenzialelegittimità ormai consolidato.34. Deve, in ogni caso, darsi atto che, nella valutazione dellerisultanze processuali da parte della Corte milanese, non siravvisa alcun margine di violazione della regola di riparto deicarichi probatori, ex art. 2697 c.c., in quanto «la violazionedella regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispeciein cui il giudice del merito, in assenza della prova del fattocontroverso, applichi la regola di giudizio basata sull’oneredella prova, individuando come soccombente la parte oneratadella prova, secondo le regole di scomposizione dellefattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni; è in tale eventualità che il soccombente può dolersidella non corretta ripartizione del carico della prova (CassN.u mner.o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/202616432 del 2023; S.U., n. 20867 del 2020; n. 26769 del 20Nu1m8er)o. d i raccolta generale 9057/202635. Nell’ipotesi di causa, il decisum della Corte territoriale èD ata pubblicazione 10/04/2026sorretto dalla piena valutazione delle risultanze istruttorie,considerate peraltro incontroverse: sulla decisione non hanno,dunque, influito la distribuzione dell’onere probatorio e leconseguenze del suo eventuale mancato assolvimento.36. Si aggiunga che la valutazione dei documenti e dellevarie risultanze probatorie, in particolare di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti difatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova conesclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza esseretenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte lededuzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesitutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata (ex multis, Cass. n. 17097 del 2010).37. Pertanto, anche il secondo motivo va respinto.38. Quanto al terzo ed ultimo motivo, la ricorrente denunciala violazione di legge con riguardo al capo della sentenza oveè stata confermata la legittimità e correttezza deldisconoscimento, da parte dell’I.N.P.S., del diritto a fruire deglisgravi contributivi, per il periodo qui considerato, per tutti ilavoratori per i quali la società aveva fruito di beneficicontributivi, anche se estranei al novero dei ventunodipendenti oggetto del contratto di somministrazione quiconsiderato e nonostante l’emissione di DURC regolare.39. Il motivo è infondato.40. L’art. 1, comma 1175, della legge n. 296 del 20Nu0m6er,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026dispone, nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigNeumnetroe d i raccolta generale 9057/2026fino al 1° settembre 2024 (per il periodo successivo, valendo,D ata pubblicazione 10/04/2026invece, le modifiche introdotte dall’art. 29, c. 1, del d.l. n. 19del 2024, convertito dalla legge n. 56 del 2024): «A decorreredal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sonosubordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, deldocumento unico di regolarità contributiva, fermi restando glialtri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali oaziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazionisindacali dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente più rappresentative sul piano nazionale».Questa disposizione ha introdotto una disciplina generale eunitaria per l'accesso a tutti i benefici normativi e contributivi,imponendo, oltre al rispetto degli obblighi di legge e degliaccordi e contratti collettivi nazionali, il possesso del DURC.Attraverso questo strumento, l’ordinamento richiede, quindi,la necessaria e costante regolarità contributiva, qualepresupposto imprescindibile per il godimento degli sgravi daparte del datore di lavoro (Cass. 25/10/2018 n. 27107).L'art. 1, comma 1176, della legge n. 296 cit. prevedel'adozione di un decreto ministeriale per la definizione dellemodalità di rilascio e dei contenuti analitici del Documento e,alla presente fattispecie, trova applicazione, ratione temporis,il decreto ministeriale 24 ottobre 2007, che, in particolare,precisa, all’art. 4, che il DURC attesta la regolarità deiversamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, all’art. 5individua i Requisiti di regolarità contributiva, oggettodell’attestazione da parte degli Istituti competenti.Tanto ricordato, la parte ricorrente invoca, innanzi tuNtutmoer,o registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026un’”interpretazione ragionevole” della norma del comma 1N1um7e5ro, d i raccolta generale 9057/2026dell’art. 1 della legge n. 296 cit., in particolare sostenendo cheD ata pubblicazione 10/04/2026il rilascio del DURC positivo dovrebbe consentire «di ritenereassorbita la corretta applicazione dei contratti collettivisottoscritti dalle OO.SS. comparativamente piùrappresentative” (ossia la condizione … che gli ispettori hannoritenuto non soddisfatta nel caso di specie»).41. In sostanza, secondo l’assunto sostenuto in ricorso,«l’emissione di un DURC positivo consente altresì di riteneresoddisfatti gli adempimenti periodici posti a carico del datoredi lavoro, non solo dalla legge, ma anche dalla contrattazionecollettiva», pertanto, - si argomenta - poiché «la [OSCURATO:SOCIETA] haoperato, durante tutto il periodo a cui il verbale si riferisce, inforza di DURC positivi regolarmente emessi dagli istituticompetenti», per conseguenza il godimento dei beneficicontributivi, ad avviso della parte, dovrebbe ritenersi avvenutonel rispetto dei requisiti posti dalla legge.42. L’assunto non è fondato.43. Infatti, intanto, nel caso di specie, come dà atto lasentenza impugnata, con verbale ispettivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], èstata contestata una serie di violazioni della disciplina vigente,che hanno un’incidenza sugli obblighi contributivi, e non, comepreteso dalla ricorrente, su meri obblighi contrattuali.44. Ma, soprattutto ed in ogni caso, il Collegio non ravvisaragioni per discostarsi dal costante orientamento di questaCorte, anche di recente ribadito (sentenza n. 2678 del 2026)secondo il quale il DURC, quale documento che certifica laregolarità contributiva del datore di lavoro, è indispensabileper quest’ultimo per poter accedere a qualsivoglia sgravio obeneficio contributivo.La menzionata recente sentenza n. 2678, richiamandoN umuenro registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026precedente orientamento (ord. n. 30273 del 2024)N umhearo, d i raccolta generale 9057/2026peraltro, precisato che non è attribuito “al rilascio del DURC unD ata pubblicazione 10/04/2026valore costitutivo, che esso non può logicamente possedere,trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporticontributivi, che il datore di lavoro intrattiene con gli entiprevidenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti dicertazione in materia previdenziale, al principio secondo cui,in caso di contestazione, resta sempre demandataall’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenzadelle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione,trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege”(cfr. in tal senso già Cass. nn. 6785 del 1991, 8218 del 2003,15768 del 2007, 14295 del 2011, 9235 del 2021)».Questa Corte ha anche più volte ribadito che «il mero possessodel DURC, di per sé solo, non può essere inteso comedimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può,quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzionie finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1,comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizionenecessaria ma non sufficiente per fruire dei beneficicontributivi, posto che è altresì richiesta “l'assenza di violazioninelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi dilegge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (n. 30459del 2025 che richiama la n. 30788 del 2024).45. Nello specifico, il D.M. richiamato, all’art. 7, dopo averedisposto che «ai fini della fruizione delle agevolazioninormative e contributive di cui all'art. 1 il DURC ha validita'mensile», al successivo comma 3, prevede che, in mancanzaNumero registro generale 25960/2021dei requisiti di regolarità contributiva, di cui all'art. 5, i Numero sezionale 1310/2026Numero di raccolta generale 9057/2026soggetti preposti «prima dell'emissione del DURC oD ata pubblicazione 10/04/2026dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art.3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizioneentro un termine non superiore a quindici giorni».Nel caso di specie, non vi sono specifici profili controversimancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio delDURC, da parte dell'I.N.P.S., non determina l'inesigibilità delledifferenze contributive rispetto agli sgravi, né, in assenza dellospecifico procedimento di cui all'art. 7 del d.m. 24 ottobre2007, di natura eccezionale, può consentirsi unaregolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo,Cass. n. 33315/2025), «in contrasto con l'esigenza che è insitanella norma dell'art. 1 co. 1175, con riferimento allanecessaria e costante regolarità contributiva, qualepresupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi.Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da partedell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilitàrisarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi dellafattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi,ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportatocausalmente un tale danno» (n. 27107 cit.), ma non è questol'oggetto di questa controversia.46. Dunque, correttamente i giudici territoriali, una voltaaccertata l’esistenza di una irregolarità nel pagamento deicontributi per il periodo in questione, hanno reputato legittimala richiesta di pagamento degli sgravi fruiti per quel periodo,discendendo tale conclusione non già da una presuntaretroattività del DURC, ma semplicemente dal suo valore diaccertamento (necessariamente ex post) di una irregolaritàche di per sé è ostativa alla fruizione degli sgravi (cfr. inN umtaerlo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026senso già Cass. n. 12591 del 2024, in motivazione). Numero di raccolta generale 9057/202647. Infine, deve essere vagliata l’ulteriore questione posta,D ata pubblicazione 10/04/2026se cioè, una volta accertata l’irregolarità contributiva, nedebba derivare la decadenza dal diritto agli sgravi solo conriferimento alle posizioni per le quali vi sia stata lacontestazione o relativamente a tutto il personale, dandosisi riferisce a profili diversi da quelli qui in rilievo, e ciò sia perla diversità temporale d’incidenza della quaestio iuris ivi posta,sia per il differente aspetto controverso, in quel giudizio,propriamente attinente al procedimento di regolarizzazioneprevisto nei decreti ministeriali attuativi, anche nel periodointertemporale, questione non direttamente posta in questasede.48. Ciò detto, è sufficiente ribadire che l’art. 1, comma 1175,cit., subordina tutti i benefici normativi e contributivi previstidalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale alpossesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC eall’osservanza “degli altri obblighi di legge”.49. La necessaria e costante regolarità contributiva, nondisgiunta dal pieno rispetto di tutti gli obblighi di legge,definisce, quindi, un tratto caratterizzante dell’impresavirtuosa, consentendole di poter godere nel mercato dibenefici, con funzione incentivante e premiale.50. Nella logica di sistema, quindi, in caso di difetto dellagenerale posizione di regolarità contributiva in capo al datoredi lavoro o di violazione “degli altri obblighi di legge”,necessariamente opera una decadenza generale dal diritto difruire dei benefici, con riferimento a tutta la compagineaziendale.51. Nè è decisivo, alla luce della peculiarità dell’odieNurmnearo registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026controversia, il richiamo contenuto in ricorso alla normNau mdeerol d i raccolta generale 9057/2026comma 10, dell’art. 6 del d.l. n. 338 del 1989, attinente, perD ata pubblicazione 10/04/2026ambito soggettivo e temporale, a diversa fattispecie.52. Nel caso in esame, come puntualmente osservato dallasentenza impugnata, all’esito di un accertamento in fatto noncontestabile innanzi a questa Corte, per i limiti connaturati allafunzione del giudizio di legittimità, essendo stata riscontratal’irregolarità contributiva, nei termini chiariti, correttamente èstato ritenuto venuto meno il diritto agli sgravi per il medesimoperiodo e per tutta la compagine aziendale.53. Infine, risulta corretta la decisione impugnata anchenella parte relativa alla valutazione di correttezza del regimesanzionatorio applicato, essendosi la Corte attenuta alprincipio, più volte affermato, secondo cui «in tema dievasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando ildatore di lavoro ometta di denunciare all’I.N.P.S. rapportilavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentreva ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare deicontributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, siarilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie» (Cass. n.5281 del 2017; n. 30459 del 2025).54. Il ricorso va quindi complessivamente respinto.55. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza della parte ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.56. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titoNloum derio registro generale 25960/2021Numero sezionale 1310/2026contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a nNourmmeroa d i raccolta generale 9057/2026del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Data pubblicazione 10/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsiliquidati in euro 200,00 ed agli accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.LA PRESIDENTEGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 09057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris