CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 05003/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Venezia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravata, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello abbia travisato il fatto processuale o il significato delle prove assunte. In particolare, la Corte di appello ha desunto dalla testimonianza dell'operante che riferiva di una sintomatologia pertinente alla condizione di alterazione (alito vinoso, linguaggio anomalo) la presenza nell'organismo dell'imputato di un determinato tasso alcolemico. Inoltre, la Corte di appello non ha motivato in ordine al breve lasso di tempo intercorso tra l'assunzione di un amaro da parte del Padovan e il momento dell'esecuzione dell'alcoltest; ed ha affermato che l'assunzione di bevande alcoliche da parte dell'imputato si era prolungata per l'intero pomeriggio in contrasto con quanto dal medesimo, unica fonte sul punto, aveva riferito. Neppure è stato motivato il giudizio di attendibilità dell'alcoltest alla luce della possibilità che la misurazione rilevasse non il livello di alcool presente nell'aria alveolare espirata ma nei vapori di alcool presenti nel tratto orale- esofageo. Quanto al trattamento sanzionatorio, nel negare le attenuanti generiche, la Corte di appello non ha tenuto conto della incensuratezza dell'imputato, del suo corretto comportamento processuale e dell'avvenuto integrale risarcimento del danno. 2. Orbene, premesso che in modo improprio viene evocato il travisamento, quale vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, posto che in sede di legittimità è ammesso unicamente il travisamento della prova, consistente nell'errore sul significante (non quello sul significato) o nella omessa valu tazione di una prova esistente, i rilievi esposti sono del tutto aspecifìci perché non si confrontano con quanto espresso dalla Corte di appello; essi si limitano a replicare le censure che erano state proposte con l'atto di appello. In primo luogo, non risulta rispondente a quanto espone la Corte di appello che il giudizio in merito allo stato di alterazione del Padovan alla guida sia stato fondato unicamente sulla sintomatologia rilevata dagli operanti. D'altronde, lo stesso ricorrente dà conto dell'esistenza di un accertamento del tasso alcolemico eseguito mediante l'apposito apparecchio. Non risulta rispondente al contenuto della motivazione impugnata che la Corte di appello non abbia considerato il lasso di tempo intercorso tra l'assunzione dell'amaro e il controllo. Lo ha fatto, tenendo presente le più ampie dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva riferito di aver assunto, prima di essere fermato alla guida, quattro bicchieri di vino nell'arco di due o tre ore e, prima di mettersi alla guida, un amaro. E' con riferimento a tali premesse fattuali che la Corte di appello ha affermato che l'assunzione di bevande alcoliche da parte del Padovan era stata prolungata nel corso del pomeriggio, così spiegando perché il lasso di tempo tra assunzione e controllo non dovesse prendere in considerazione solo l'assunzione più prossima all'esecuzione dell'esame mediante alcoltest. L'interpretazione che il ricorrente propone del dato probatorio pone la censura sul piano della inammissibile valutazione alternativa a quella operata dal giudice, da questi giustificata con motivazione non manifestamente illogica. Meramente congetturale è l'affermazione che l'apparecchio avrebbe misurato l'alcool presente nel tratto orale-esofageo: la Corte di appello ha esposto il corredo circostanziale che le ha permesso di confermare l'esito della misurazione. Infine, anche la censura che attinge il giudizio in ordine alla pena inflitta si sostanza in una mera contestazione di quanto affermato dalla Corte di appello, posto che alcuna omissione di valutazione si rinviene dell'avvenuto risarcimento e della condotta processuale dell'imputato, avendo la corte distrettuale considerato tali dati ed avendoli ritenuti, con motivazione non manifestamente illogica, non in grado di incidere sull'esito del giudizio di equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche, proprio perché a base di tale riconoscimento. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]